<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="interdittiva antimafia - rapporti parentali" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210102920210626080244235" id="20210102920210626080244235" modello="4" modifica="6/28/2021 1:25:58 PM" pdf="0" ricorrente="Trasporti Licari S.r.l.S." stato="2" tipo="15" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01029"/><fascicolo anno="2021" n="00423"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210102920210626080244235.xml</file><wordfile>20210102920210626080244235.docm</wordfile><ricorso NRG="202101029">202101029\202101029.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\921 Calogero Ferlisi\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>28/06/2021 10:14:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Girardi</firma><data>26/06/2021 08:16:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/06/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Girardi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del decreto della Prefettura di Trapani – U.T.G.  n. -OMISSIS-del 7.5.21, di rigetto dell'istanza di permanenza  nella   cd. “white list” (art. 1 comma 52 legge 6.11.12 n. 190);</h:div><h:div>- della informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Trapani -  U.T.G. prot. n. -OMISSIS-del 31.5.21, trasmessa via pec a mezzo nota prot. n. 37428 del 31.5.21;</h:div><h:div>- delle ivi richiamate informative di polizia fornite dalle varie forze dell'ordine, di cui si sconoscono gli estremi ed il contenuto;</h:div><h:div>- del giudizio di valutazione negativa delle medesime informazioni di polizia, di cui si sconoscono gli estremi ed il contenuto, reso dal gruppo interforze nel corso della riunione del 24.2.21;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: della nota a.n.a.c. prot. n. -OMISSIS-del 24.5.21, trasmessa via pec in pari data, di comunicazione di intervenuto inserimento di “annotazione sanzionatoria” nel casellario informatico.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2021, proposto dalla -OMISSIS-S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Trapani, Gruppo Interforze di Polizia, Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Trapani e di Gruppo Interforze di Polizia e di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato <corsivo>fumus boni juris</corsivo>, in relazione alla probabile fondatezza della censura con cui parte ricorrente lamenta carenze motivazionali nel giudizio svolto dalla Prefettura in quanto, essenzialmente, il provvedimento interdittivo finisce con il basarsi esclusivamente sui meri rapporti parentali, nella specie tra la titolare della ditta ricorrente e il suocero, la cui irrilevanza è stata più volte ribadita anche da questa Sezione (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 25.5.21 n. 1684);</h:div><h:div>- che, anche applicando i criteri alquanto restrittivi della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la possibilità di un effettivo condizionamento criminale dell’impresa odierna ricorrente appare, stando ai dati oggettivi indicati nel provvedimento interdittivo, “più improbabile che non” e non viceversa; </h:div><h:div>Ritenuta la sussistenza anche del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, attese le possibili ripercussioni negative del provvedimento impugnato sull’intera attività di impresa svolta dalla ricorrente; </h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare con sospensione degli effetti del provvedimento impugnato; </h:div><h:div>Ritenuto, infine, che il regolamento delle spese può essere differito alla dedicata fase di merito.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e per l’effetto:  </h:div><h:div>a) sospende l’efficacia degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di 10 marzo 2022, ore di rito.  </h:div><h:div>Spese al merito. </h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div><h:div>Luca Girardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>