<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210057520220223110955590" descrizione="Mulieri - vistata - legittimità revoca aggioudicazione per mancanza requisiti e dichiarazioni ingannevoli" gruppo="20210057520220223110955590" modifica="2/25/2022 8:27:08 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="M.D. S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00575"/><fascicolo anno="2022" n="00663"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210057520220223110955590.xml</file><wordfile>20210057520220223110955590.docm</wordfile><ricorso NRG="202100575">202100575\202100575.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>salvatore veneziano</firma><data>24/02/2022 19:37:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco mulieri</firma><data>23/02/2022 19:35:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso principale</corsivo>: </h:div><h:div>- del decreto n. 72 del 3 marzo 2021 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con il quale è stato revocato il precedente decreto n. 19 del 27/01/2021 della medesima Autorità, che aveva aggiudicato alla ricorrente la gara per il servizio di pulizia della aree comuni dei porti di Trapani (lotto 1) e di Porto Empedocle (lotto 2), ed è stata disposta l'esclusione della stessa dalla anzidetta gara procedendosi all'aggiudicazione in favore dell'impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. per il lotto 1 e del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Ecol Sea S.r.l. e I.CO.S. per il lotto 2;</h:div><h:div>- della memoria sottoscritta dal responsabile unico del procedimento, richiamata nel decreto n. 72 del 3 marzo 2021 e che costituisce motivazione dello stesso;</h:div><h:div>- della nota datata 12 marzo 2021 di comunicazione ed integrazione del provvedimento di revoca;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui recano la determinazione della commissione di gara di ammissione della Ecol Sea S.r.l. e della I.CO.S. S.r.l. in costituendo raggruppamento di imprese e della Impresa O.A.S.I. sas di Zinna Massimo &amp; C.;</h:div><h:div>- del provvedimento del RUP del 21/12/2020 di ammissione alla gara anche delle due predette società in costituendo raggruppamento di imprese per il lotto 2 e dell'Impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. per il lotto 1;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento che comunque ammette la partecipazione alla gara della Ecol Sea S.r.l. e della I.CO.S. s.r.l. in costituendo RTI per il lotto 2, nonchè dell'Impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. per il lotto 1;</h:div><h:div>- della lettera di invito alla gara datata 9 novembre 2020, ove si ritenesse che la stessa non abbia previsto specificatamente che nel caso di partecipazione tramite R.T.I. tutte le imprese partecipanti al raggruppamento devono essere iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;       </h:div><h:div><corsivo>nonché per la declaratoria</corsivo>:</h:div><h:div>- di inefficacia del contratto di appalto del servizio, eventualmente stipulato nelle more del giudizio tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e le altre imprese subentrate nell'aggiudicazione, rispettivamente, per il porto di Trapani e quello di Porto Empedocle;             </h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna</corsivo>:</h:div><h:div>- al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per l'annullamento illegittimo dell'aggiudicazione e l'illegittima esclusione dalla gara, in forma specifica, con declaratoria del diritto della stessa di subentrare nel contratto di appalto ove concluso prima della decisione del ricorso, anche per la parte residua, ovvero, in via subordinata, per equivalente, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma che sarà al fine determinata;</h:div><h:div>quanto al ricorso incidentale proposto dall’Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C.: </h:div><h:div>- del Decreto del Presidente AdSP N. 72 DEL 3.3.21 e della ivi richiamata memoria d'ufficio sottoscritta dal R.U.P. che ne integra la motivazione, nella parte in cui non è stata altresì disposta l'esclusione dalla gara della ricorrente principale Impresa M.D. s.r.l. per l'ulteriore causa di cui infra [punto 9. n. 3) Bando di gara: mancata disponibilità giuridica del “battello”].</h:div><h:div>quanto al ricorso incidentale proposto dalla Ecol Sea S.r.l. n.q. di mandataria del costituito R.T.I. Ecol SEA s.r.l./I.CO.S. s.r.l.: </h:div><h:div>- del Decreto del Presidente AdSP N. 72 DEL 3 marzo 2021 nonché della memoria d'ufficio sottoscritta dal R.U.P. a supporto ed integrazione della motivazione, nella parte in cui non è stata altresì disposta l'esclusione dalla gara della ricorrente principale Impresa M.D. s.r.l. per l'ulteriore causa di cui infra [punto 9. n. 3) Bando di gara: mancata disponibilità giuridica del “battello”].</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 575 del 2021, proposto dalla  M.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ecol Sea S.r.l., I.Co.S. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Messina e Antonio Marchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, della Ecol Sea S.r.l., della I.Co.S. S.r.l. e dell’Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 26/03/2021 e depositato in pari data, la MD S.r.l. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le censure di:</h:div><h:div>1) “<corsivo>Violazione e falsa applicazione art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 - Violazione della lettera di invito - Eccesso di potere per difetto di presupposti - Eccesso di potere per illogicità manifesta”</corsivo>.</h:div><h:div>La ricorrente contesta quanto ritenuto dall’Autorità di Sistema vale a dire di essere stata indotta in errore dalla ricorrente circa il possesso di mezzi che non possedeva o in ogni caso non idonei allo svolgimento del servizio e precisamente: a) un compattatore IVECO targato AP108JN; b) un compattatore IVECO A65 targato AP308JN; c) un mini compattatore Nissan. Tale indicazioni sarebbero state ingannevoli secondo l’Autorità intimata, perché il compattatore AP108JN - appartenente ad altro operatore - risultava demolito nel 2018 e perché le caratteristiche tecniche (portata, massa complessiva, immatricolazione etc.) dei mezzi risultanti dalle visure del P.R.A. non corrisponderebbero a quelle riportate dalla ricorrente nelle dichiarazioni rese per essere ammessa alla gara.</h:div><h:div>2) <corsivo>“Violazione di legge – art. 80, comma 5, d.lgs. n.  50/2016 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti – Incongrua rappresentazione dei fatti”</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente il provvedimento recante la sua esclusione dalla procedura sarebbe illegittimo anche nella parte in cui l’Autorità intimata valorizza l’asserita indisponibilità della ricorrente all’avvio d’urgenza del servizio prima della sottoscrizione del contratto di appalto: l’art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non contemplerebbe l’ipotesi in parola tra i motivi che legittimano l’esclusione di un concorrente dalla gara e per tale profilo, dunque, l’annullamento dell’aggiudicazione violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione che la predetta disposizione ha sancito.</h:div><h:div>3) “<corsivo>Violazione di legge art. 83, comma 2 d.lgs. n. 50/2016.  Violazione del paragrafo 9 della lettera di invito requisiti minimi di partecipazione requisiti di idoneità professionale.  Violazione di legge art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152/2006”</corsivo>.</h:div><h:div>La ricorrente deduce che l’aggiudicazione del servizio nel porto di Porto Empedocle alle società Ecol Sea S.r.l. e I.CO.S S.r.l. nelle indicate e rispettive qualità di mandataria e mandante di costituendo raggruppamento di imprese, sarebbe illegittima perché detto raggruppamento non avrebbe potuto essere ammesso alla gara per il difetto in capo alla mandante del requisito di capacità professionale richiesto dalla lettera di invito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali per una delle categorie di rifiuti richiesta dalla lettera di invito; in particolare mentre Ecol Sea sarebbe in possesso dell’iscrizione alle categorie chieste dalla lex specialis, I.CO.S., come dalla stessa dichiarato nell’atto integrativo del DGUE, non sarebbe in possesso dell’iscrizione per la categoria 10 al momento della presentazione dell’offerta.</h:div><h:div>4) <corsivo>“Violazione di legge art. 83 d.lgs. n. 50/2016.  Violazione del paragrafo 9 della lettera di invito requisiti minimi di partecipazione – requisiti di capacità economico finanziaria”</corsivo>.  </h:div><h:div>Il paragrafo 9 della lettera di invito, prevede al punto 2) un fatturato minimo annuo nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00) e al punto 5) l’esecuzione nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) almeno di un servizio analogo a quello oggetto di gara, di importo non inferiore all’importo complessivo del servizio per ciascun lotto, di cui al punto 5 della presente lettera di invito, ovvero euro 105.000,00 oltre IVA. La ricorrente deduce che OASI, non essendo in possesso di tale ultimo specifico requisito minimo di capacità economico finanziaria, avrebbe meritato l’esclusione dalla procedura.</h:div><h:div>5) <corsivo>“Violazione di legge art. 83 d.lgs. n. 50/2016. Violazione del paragrafo 9 della lettera di invito requisiti minimi di partecipazione - requisiti di capacità tecniche e professionali”</corsivo>.  <corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Secondo la ricorrente la società OASI difetterebbe pure dei requisiti minimi di partecipazione in riferimento alla capacità tecnico professionale; nessuno dei mezzi dichiarati dalla predetta società risponderebbe ai requisiti espressamente richiesti dalla lettera di invito e pertanto l’amministrazione avrebbe dovuto escluderla nche per tale motivo.</h:div><h:div>La società ricorrente ha poi dedotto che, se non fosse stata illegittimamente esclusa, avrebbe eseguito l’appalto quale impresa che ha presentato la migliore offerta, come risulta dall’aggiudicazione poi annullata. Ricorrerebbero pertanto le condizioni per il riconoscimento alla stessa del diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’operato illegittimo dell’amministrazione.</h:div><h:div>Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si sono costituiti:</h:div><h:div>1) l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente e comunque la sua infondatezza nel merito; 2) l’impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C; 3) la Ecol Sea s.r.l. e la I.CO.S. s.r.l., rispettivamente mandataria e mandante del costituito R.T.I. Ecol SEA s.r.l./I.CO.S. s.r.l.</h:div><h:div>Queste ultime hanno altresì proposto ricorso incidentale avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della ricorrente in quanto carente della disponibilità, sanzionata a pena di esclusione, di un “<corsivo>battello autorizzato alla navigazione e dotato di equipaggio ed abilitato secondo le vigenti normative a svolgere il servizio di pulizia a mare in ambito portuale”</corsivo>, disponibilità annoverata dal punto 9. n. 3) II inciso del bando di gara tra i requisiti di partecipazione.</h:div><h:div>Con ordinanza del 25/05/2021 n. 326, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza fissata per la decisione del ricorso all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il Collegio esamina preliminarmente il ricorso principale, che deve essere esaminato per primo potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale contenente censure “escludenti”.</h:div><h:div>Invero la Corte di giustizia dell’Unione Europea, decima Sezione, con la sentenza 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, ha deciso la questione rimessa dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 6 del 2018, riaffermando il principio della giuridica rilevanza di interessi legittimi “eterogenei” nello svolgimento delle gare pubbliche di appalto, essendo stato ritenuto meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia l’interesse legittimo “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di affidamento dell’appalto.</h:div><h:div>Ne consegue che - non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale - il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.</h:div><h:div>In altri termini, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13/10/2020 n. 6151; T.A.R. Lazio, Sez. III quater 26/01/2022 n. 862).</h:div><h:div>Passando dunque all’esame del ricorso principale, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente (formulata dalla resistente Amministrazione) attesa la sua palese infondatezza nel merito.</h:div><h:div>Con un primo gruppo di censure la ricorrente ha contestato la revoca dell’aggiudicazione in suo favore e la sua esclusione dalla procedura.</h:div><h:div>Ha sostenuto, da un lato, la sufficienza dei mezzi dalla stessa dichiarati per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto avendo elencato una dotazione di mezzi (un compattatore, un mini compattatore, 4 autocarri, 13 container scarrabili ed una moto spazzatrice) ben più ampia di quella richiesta dalla lettera di invito (primo motivo); e, dall’altro, che l’indisponibilità all’avvio in via d’urgenza del servizio non sarebbe contemplata tra le ipotesi tassative di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 del Codice (secondo motivo).</h:div><h:div>Entrambe le censure risultano infondate atteso che dichiarazioni rese dalla ricorrente in ordine disponibilità dell’autocompattatore sono risultate per molti versi carenti. </h:div><h:div>Osserva il Collegio che, in materia di appalti pubblici, il contenuto minimo dell’offerta tecnica è solo ed esclusivamente quello previsto dalla legge di gara, mediante l’individuazione dei relativi contenuti presidiata dalla previsione dell’esclusione per il caso della loro carenza e che la Commissione è vincolata non meno dei concorrenti alla rigorosa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441).</h:div><h:div>Va inoltre rilevato che nelle procedure ad evidenza pubblica l’incompletezza o la omissione delle dichiarazioni lede di per sé il principio di buon andamento dell’amministrazione, inficiando <corsivo>ex ante</corsivo> la possibilità di una non solo celere ma soprattutto affidabile decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara; una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta, è già di per sé stessa lesiva degli interessi tutelati, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva (così Cons. Stato, sez. V, 27/12/2018 n. 7271; Cons. Stato, sez. VI, 20/11/2017 n. 5331);</h:div><h:div>Con riferimento al caso di specie l’art. 9, punto 3) della lettera di invito e l’art. 4 del Capitolato d’oneri richiedevano tra i requisiti minimi di partecipazione alla gara a pena di esclusione, per ciascun lotto, <corsivo>“il possesso di almeno un autocompattatore ed un mezzo mobile per la raccolta dei rifiuti (tipo gasolone/moto ape) regolarmente abilitati secondo la normativa vigente, di una motospazzatrice e di un battello autorizzato alla navigazione e dotato di equipaggio ed abilitato secondo le vigenti normative a svolgere il servizio di pulizia a mare in ambito portuale”</corsivo>.</h:div><h:div>In sede di gara l’amministrazione ha accertato che:</h:div><h:div>a) il compattatore IVECO A65 targato AP108JN apparteneva ad altro proprietario ovvero demolito il 16.1.2018; la ricorrente ha sostenuto che si sarebbe trattato solo di un mero errore materiale nel riportare il numero di targa (AP108JN in luogo di AP308JN). Tuttavia, con nota del 29.12.2020, la M.D. allegava la carta di circolazione del compattatore targato AP308JN, così da far percepire alla stazione appaltante il possesso di 2 compattatori che avrebbe dovuto possedere ed impiegare in ciascuno dei 2 lotti [Porti di Trapani e di Porto Empedocle] per i quali ha presentato l’offerta;</h:div><h:div>b) tra i mezzi della ricorrente non risultava neanche la moto spazzatrice MIAP243 che risultava di proprietà di altro operatore economico e che non risultava noleggiato/ceduto a terzi;</h:div><h:div>Sotto altro profilo con nota del 21.1.2021, la ricorrente ha indicato un altro mezzo, il mini compattatore Nissan 35, mezzo diverso dal compattatore, con volumetrie ridotte e in quanto tale ritenuto non idoneo dalla stazione appaltante all’espletamento del servizio. </h:div><h:div>È evidente pertanto il tentativo della ricorrente di sostituire un mezzo diverso rispetto a quello effettivamente richiesto dalla legge di gara, e più in generale, mediante le suddette ambigue dichiarazioni, di influenzare a proprio vantaggio il processo decisionale della stazione appaltante, inducendola in errore circa l’accertamento del possesso dei requisiti ed in particolare del possesso di un compattatore per ciascun porto, al fine di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto.</h:div><h:div>Né possono trovare applicazione alla fattispecie in esame gli istituti, di derivazione penalistica, del falso innocuo e del falso inutile atteso che, in tale contesto, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire poiché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla selezione. Pertanto, una dichiarazione che è inaffidabile perché, al di là dell’elemento soggettivo sottostante, è falsa o incompleta, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 05/03/2019 n. 1527).</h:div><h:div>Ne consegue che le summenzionate dichiarazioni rese dalla ricorrente costituiscono, già di per sé, legittima ragione giustificatrice della disposta esclusione e rispetto a tale ragione l’ingiustificata indisponibilità della ricorrente all’avvio d’urgenza del servizio (in violazione dell’obbligo pur al riguardo assunto in sede di partecipazione alla gara), è senz’altro circostanza che si aggiunge  - in disparte ogni possibile considerazione sulla sua rilevanza (come ritenuto dall’amministrazione) quale “illecito professionale” rientrante nella fattispecie legale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice appalti - alla riscontrata carenza in capo alla ricorrente del requisito di capacità tecnica previsto al punto 9. n. 3) del bando di gara.</h:div><h:div>Passando all’esame delle restanti censure, è infondato il terzo motivo con il quale la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 2 del servizio in favore del R.T.I. Ecolsea s.r.l./I.co.S s.r.l.: quest’ultimo, secondo la ricorrente, non avrebbe potuto essere ammesso alla gara in ragione del difetto in capo alla mandante del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per una delle categorie di rifiuti richiesta dalla lettera di invito.</h:div><h:div>La lettera di invito richiamava, in conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 11 Codice, la facoltà dell’operatore economico invitato individualmente di presentare l’offerta anche quale mandatario di operatori riuniti. Il R.T.I. Ecolsea s.r.l./I.co.S s.r.l., ha partecipato alla gara presentando un’unica offerta nella quale ha dimostrato di detenere, nel suo complesso, tutti i requisiti richiesti dalla procedura.</h:div><h:div>In sede di gara il partecipante, ed esattamente nell’atto di impegno a costituirsi in R.T.I., ha dichiarato di demandare alla mandataria il 100% del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, per il quale è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Pertanto, soltanto per Ecolsea s.r.l. era necessaria detta iscrizione.</h:div><h:div>Risultano infondati anche il quarto ed il quinto motivo con i quali la ricorrente si duole della illegittimità degli atti impugnati anche nella parte in cui il servizio di cui al lotto I è stato aggiudicato alla OASI s.a.s. che, a suo dire, avrebbe meritato l’esclusione per difetto della capacità sia economico-finanziaria (mancato svolgimento di un servizio analogo nell’ultimo triennio di importo non inferiore a 105.000,00 euro) che tecnico-professionale (inidoneità dei mezzi dichiarati).</h:div><h:div>In ordine al requisito della capacità finanziaria, rileva il Collegio che, in sede di soccorso istruttorio, l’aggiudicataria ha integrato le dichiarazioni rese nel DGUE, attestando di aver svolto il servizio analogo richiesto dalla lettera di invito, in seguito comprovato da certificato di regolare esecuzione del servizio.</h:div><h:div>Del pari, sempre in sede di soccorso istruttorio e di comprova dei requisiti, la controinteressata ha fornito chiarimenti sulla disponibilità del “compattatore” e del “mezzo mobile per la raccolta dei rifiuti” (entrambi indicati nel DGUE), allegando documentazione concernente le relative specifiche caratteristiche tecniche ritenute congrue dalla stazione appaltante; inoltre, con specifico riferimento alla moto spazzatrice, l’amministrazione ha ritenuto, sulla base della predetta documentazione, l’idoneità di tale mezzo a svolgere la funzione richiesta dalla legge di gara (essendo costituito da “dispositivo di lavaggio a teste mobili in alta pressione”) e che, sulla base della relativa carta di circolazione, lo stesso fosse destinato (diversamente da quanto affermato dalla ricorrente) non soltanto ad “uso proprio” ma anche ad “uso speciale”.</h:div><h:div>Da ciò consegue che gli atti impugnati resistono anche sotto tale profilo alle censure proposte con il ricorso principale e risultano pertanto pienamente legittimi.</h:div><h:div>All’infondatezza del ricorso principale segue il suo rigetto.</h:div><h:div>Quanto ai ricorsi incidentali proposti dalle controinteressate, posto che le stesse non riceverebbero alcuna utilità dal loro accoglimento con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di detti ricorsi, il Collegio non può fare a meno di rilevare in ogni caso la loro palese fondatezza ai fini della cd. “soccombenza virtuale”.</h:div><h:div>Al riguardo occorre considerare, infatti, che - con riferimento al possesso del “battello” quale requisito minimo di partecipazione - risulta <corsivo>ex tabulas</corsivo> l’oggettiva carenza in capo alla ricorrente principale del requisito in questione, che avrebbe invece dovuto essere posseduto già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara. </h:div><h:div>Sul punto la stessa ricorrente principale ha ammesso di essersi attivata presso la SOMAT S.p.A., potenziale fornitore, solo dopo che la stazione appaltante le aveva richiesto, in sede di verifica, di dare dimostrazione della disponibilità giuridica del mezzo in parola. Peraltro la SOMAT S.p.A. ha solo manifestato il proprio intendimento a trattare, subordinando il noleggio alla eventuale futura conclusione di uno specifico accordo negoziale in tal senso, il che conferma l’inesistenza di una attuale disponibilità del mezzo in questione. </h:div><h:div>Conseguentemente ai fini della ripartizione tra le parti delle spese di giudizio le stesse sono poste a carico della ricorrente e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, oltre che in favore dell’Amministrazione resistente anche delle controinteressate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibili i ricorsi incidentali.</h:div><h:div>Condanna la M.D. S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio:</h:div><h:div>- in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge;</h:div><h:div>- in favore della l’impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato;</h:div><h:div>- in favore della Ecol Sea S.r.l., della I.Co.S. S.r.l. in solido, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Francesco Mulieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>