<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210057520210520130720691" descrizione="APPALTO - Respinto" gruppo="20210057520210520130720691" modifica="5/24/2021 9:24:21 AM" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="M.D. S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00575"/><fascicolo anno="2021" n="00326"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210057520210520130720691.xml</file><wordfile>20210057520210520130720691.docm</wordfile><ricorso NRG="202100575">202100575\202100575.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\921 Calogero Ferlisi\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>22/05/2021 17:52:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sebastiano Zafarana</firma><data>20/05/2021 18:04:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: </h:div><h:div>- del decreto n. 72 del 3 marzo 2021 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con il quale è stato revocato il precedente decreto n. 19 del 27/01/2021 della medesima Autorità, che aveva aggiudicato alla ricorrente la gara per il servizio di pulizia della aree comuni dei porti di Trapani (lotto 1) e di Porto Empedocle (lotto 2), ed è stata disposta l'esclusione della stessa dalla anzidetta gara procedendosi all'aggiudicazione in favore dell'impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. per il lotto 1 e del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Ecol Sea S.r.l. e I.CO.S. per il lotto 2;</h:div><h:div>- della memoria sottoscritta dal responsabile unico del procedimento, richiamata nel decreto n. 72 del 3 marzo 2021 e che costituisce motivazione dello stesso;</h:div><h:div>- della nota datata 12 marzo 2021 di comunicazione ed integrazione del provvedimento di revoca;</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui recano la determinazione della commissione di gara di ammissione della Ecol Sea S.r.l. e della I.CO.S. S.r.l. in costituendo raggruppamento di imprese e della Impresa O.A.S.I. sas di Zinna Massimo &amp; C.;</h:div><h:div>- del provvedimento del RUP del 21/12/2020 di ammissione alla gara anche delle due predette società in costituendo raggruppamento di imprese per il lotto 2 e dell'Impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. per il lotto 1;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e provvedimento che comunque ammette la partecipazione alla gara della Ecol Sea S.r.l. e della I.CO.S. s.r.l. in costituendo RTI per il lotto 2, nonchè dell'Impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. per il lotto 1;</h:div><h:div>- della lettera di invito alla gara datata 9 novembre 2020, ove si ritenesse che la stessa non abbia previsto specificatamente che nel caso di partecipazione tramite R.T.I. tutte le imprese partecipanti al raggruppamento devono essere iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;       </h:div><h:div>E PER LA DECLARATORIA</h:div><h:div>- di inefficacia del contratto di appalto del servizio, eventualmente stipulato nelle more del giudizio tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e le altre imprese subentrate nell'aggiudicazione, rispettivamente, per il porto di Trapani e quello di Porto Empedocle;             </h:div><h:div>NONCHE' PER IL RISARCIMENTO</h:div><h:div>- dei danni subiti dalla ricorrente per l'annullamento illegittimo dell'aggiudicazione e l'illegittima esclusione dalla gara, in forma specifica, con declaratoria del diritto della stessa di subentrare nel contratto di appalto ove concluso prima della decisione del ricorso, anche per la parte residua, ovvero, in via subordinata, per equivalente, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della somma che sarà al fine determinata.</h:div><h:div>PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE presentato dall’ Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. il 19/4/2021: </h:div><h:div>- del Decreto del Presidente AdSP N. 72 DEL 3.3.21 e della ivi richiamata memoria d'ufficio sottoscritta dal R.U.P. che ne integra la motivazione, nella parte in cui non è stata altresì disposta l'esclusione dalla gara della ricorrente principale Impresa M.D. s.r.l. per l'ulteriore causa di cui infra [punto 9. n. 3) Bando di gara: mancata disponibilità giuridica del “battello”].</h:div><h:div>PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO da Ecol Sea S.r.l. n.q. di mandataria del costituito R.T.I. Ecol SEA s.r.l./I.CO.S. s.r.l. - il 19/4/2021: </h:div><h:div>- del Decreto del Presidente AdSP N. 72 DEL 3 marzo 2021 nonché della memoria d'ufficio sottoscritta dal R.U.P. a supporto ed integrazione della motivazione, nella parte in cui non è stata altresì disposta l'esclusione dalla gara della ricorrente principale Impresa M.D. s.r.l. per l'ulteriore causa di cui infra [punto 9. n. 3) Bando di gara: mancata disponibilità giuridica del “battello”].</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 575 del 2021, proposto da </h:div><h:div>M.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Ecol Sea S.r.l., quale società mandataria del costituito R.T.I. Ecol SEA s.r.l./I.CO.S. s.r.l., ed I.Co.S. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Messina ed Antonio Marchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia <corsivo>(ricorrente incidentale);</corsivo></h:div><h:div>- Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia <corsivo>(ricorrente incidentale);</corsivo><corsivo/></h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e di Ecol Sea S.r.l. e di I.Co.S. S.r.l. e di Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C.;</h:div><h:div>Visti i ricorsi incidentali proposti rispettivamente dall’Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. (Lotto 2) e dal costituito RTI tra Ecol Sea S.r.l. e I.Co.S. S.r.l.</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 20 maggio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>RITENUTO che il ricorso principale proposto da M.D. Srl, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito: sia con riferimento alle censure proposte dalla ricorrente avverso la propria esclusione e alla conseguente revoca dell’aggiudicazione di entrambi i lotti; sia con riferimento alle censure proposte avverso l’ammissione delle controinteressate alla procedura, ed alla conseguente aggiudicazione disposta in loro favore nei rispettivi lotti;</h:div><h:div>RILEVATA, in particolare, la plausibilità delle difese dell’Amministrazione laddove si evidenzia l’insufficienza dei mezzi dichiarati dalla ricorrente e che, comunque, le eventuali erronee attestazioni a tal fine rese dalla ricorrente<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>lungi da configurare un falso innocuo … sono state determinanti per l’ammissione alla procedura di gara e, soprattutto, per conseguirne l’aggiudicazione</corsivo>”;</h:div><h:div>CONSIDERATO, altresì, che l’Amministrazione al fine di assicurare la prosecuzione del servizio pubblico di che trattasi ha disposto “<corsivo>l’esecuzione del contratto in via d’urgenza per entrambi i lotti con decorrenza dal 04.02.2021 nelle more della verifica dei requisiti</corsivo>” delle imprese in gara; così palesando uno specifico interesse alla prosecuzione di detto servizio di che trattasi senza soluzione di continuità;</h:div><h:div>- che tale interesse, sotto il profilo del periculum, appare prevalente rispetto a quello della parte ricorrente;</h:div><h:div>RITENUTO, pertanto, che vada respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta e che in ragione della proposizione dei due ricorsi incidentali appare opportuno differire all’esito del giudizio la regolazione delle spese della presente fase;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensione dell’efficacia proposta con il ricorso principale in epigrafe.</h:div><h:div>Spese al definitivo.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 20 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>