<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="SILENZIO INPS - ACCOLTO" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210052320210521091029326" id="20210052320210521091029326" modello="3" modifica="5/21/2021 9:21:59 AM" pdf="0" ricorrente="Antonio Maurizio Sorrentino" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00523"/><fascicolo anno="2021" n="01655"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210052320210521091029326.xml</file><wordfile>20210052320210521091029326.docm</wordfile><ricorso NRG="202100523">202100523\202100523.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\921 Calogero Ferlisi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sebastiano Zafarana</firma><data>21/05/2021 09:21:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/05/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la declaratoria di illegittimità</h:div><h:div>- del  silenzio  serbato dall’ Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sulla   istanza  di  cui   </h:div><h:div/><h:div/><h:div>nonché per l'accertamento</h:div><h:div>- dell'obbligo  del   resistente  Istituto  di  concludere il procedimento esitando la  medesima  istanza   mediante   l'adozione  di  un  provvedimento   espresso </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 523 del 2021, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia, Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via M. Toselli n. 5; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1. Con Istanza prot. n. 5500.7/8/20.0692614 del 7/8/2020, di seguito alla “Informazione e consultazione sindacale” ex art. 14 D.Lgs. 14.9.15 n. 148 del 17/7/2020 la Società -OMISSIS-s.r.l., datore di lavoro dei ricorrenti, esercente l’attività di “Supermercato” in Marsala nella Via Dante Alighieri n. 84, ha presentato domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale ex art. 29 D.Lgs. n. 148/15 per la concessione, con richiesta di pagamento diretto da parte dell’I.N.P.S. in favore dei lavoratori ricorrenti dell’Assegno Ordinario previsto dall’art. 30 4 del medesimo D.Lgs. 148/15, per il periodo dal 20/6/2020 al 25/10/2020.</h:div><h:div>Sebbene diffidato alla conclusione del procedimento amministrativo con pec del 21.1.21 l’INPS è tuttavia rimasto inadempiente rispetto all’obbligo di esitare il procedimento.</h:div><h:div>1.2. Con ricorso notificato il 17/03/2021 e depositato in pari data i ricorrenti hanno chiesto a questo Tar pronunciarsi la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto con conseguente accertamento dell’obbligo del resistente Istituto di concludere il procedimento esitando l’istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.</h:div><h:div>1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS depositando memoria con la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dei lavoratori dipendenti, rappresentando in subordine essere intervenuta la cessazione della materia del contendere in quanto il 28.04.2021 l’Istituto ha adottato un espresso provvedimento di diniego della istanza di accesso per Assegno di Solidarietà ex art.6 D.I. n. 94343/2016, presentata dalla suddetta Società.</h:div><h:div>1.4. All’udienza camerale in videoconferenza del 20/05/2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’INPS secondo il quale i ricorrenti – lavoratori dipendenti- vanterebbero soltanto un interesse di mero fatto in riferimento al procedimento aperto su istanza della -OMISSIS-srl, che sarebbe l’unico soggetto legittimato a proporre la domanda oggetto del presente giudizio.</h:div><h:div>Detta prospettazione non può essere condivisa. </h:div><h:div>La Corte di Cassazione (cfr. SS.UU, civ. sent. 10 agosto 1989, n. 3679; id. sent. 10 agosto 2005, n. 16780) ha riconosciuto la sussistenza di una posizione di interesse legittimo all'ammissione alla cassa integrazione guadagni, tanto in capo al datore di lavoro quanto ai lavoratori. Anche il giudice amministrativo, con indirizzo dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, si è espresso nel senso di riconoscere una posizione di interesse legittimo, rispetto all'emanazione del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, e la conseguente legittimazione a ricorrere, sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori (T.A.R. , Potenza , sez. I , 15/05/2015 , n. 255; T.A.R., Calabria, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 130; T.A.R. Basilicata 21 marzo 2013, n. 145).</h:div><h:div>3. Ciò posto, non resta al Collegio che prendere atto che il 28.04.2021 l’Istituto ha adottato un provvedimento espresso di diniego della istanza di accesso per Assegno di Solidarietà ex art.6 D.I. n. 94343/2016, presentata dalla suddetta Società, e pertanto dichiarare, ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>4. In relazione alla soccombenza, seppur virtuale, dell’INPS, va disposta la condanna dello stesso alle spese di giudizio che, tenuto contro della spontanea esecuzione in corso di causa, si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille\00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe indicato.</h:div><h:div>Condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille\00), oltre I.V.A., C.P.A., spese generali e rimborso del contributo unificato. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>