<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210049020210326133933554" descrizione="APPALTO - CMC + spese" gruppo="20210049020210326133933554" modifica="3/26/2021 2:41:45 PM" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00490"/><fascicolo anno="2021" n="00991"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210049020210326133933554.xml</file><wordfile>20210049020210326133933554.docm</wordfile><ricorso NRG="202100490">202100490\202100490.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\921 Calogero Ferlisi\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sebastiano Zafarana</firma><data>26/03/2021 14:39:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/03/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione,</h:div><h:div>- del Decreto Presidente AdSP N. 19 DEL 27.1.21, comunicato ex art. 76 comma 5 D.Lgs. n. 50/16 in data 3.2.21 via PEC, di aggiudicazione definitiva della gara (Lotto 1 – CIG: n. 8496522FBF) in favore della Impresa M.D. s.r.l.;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare, occorrendo:</h:div><h:div>- del provvedimento del 15.12.20 di ammissione alla gara della Impresa M.D. s.r.l. (adottato all'esito di soccorso istruttorio) recato dal Verbale di gara di pari data (III Seduta Pubblica);</h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione della gara in favore della Impresa M.D. s.r.l. del 22.12.20 recata dal Verbale di gara di pari data (IV Seduta Pubblica);</h:div><h:div>- della declaratoria di verifica positiva del possesso dei requisiti di partecipazione operata in capo alla Impresa M.D. s.r.l., di cui si sconoscono gli estremi;</h:div><h:div>- della approvazione della proposta di aggiudicazione della gara in favore della Impresa M.D. s.r.l. (art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 50/16), di cui si sconoscono gli estremi;</h:div><h:div>- della (ulteriore) proposta di aggiudicazione della gara in favore della Impresa M.D. s.r.l. operata dal R.U.P., citata in seno al Decreto AdSP n. 19 del 27.1.21 e di cui si sconoscono gli estremi;</h:div><h:div>- della DECLARATORIA DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA in favore della Impresa M.D. s.r.l. recata in seno al Decreto AdSP n. 19 del 27.1.21</h:div><h:div><corsivo>e per la declaratoria di inefficacia</corsivo></h:div><h:div>ex artt. 121 e segg. C.P.A. del relativo contratto d'appalto, ove nelle more sottoscritto, tra l'AdSP e la controinteressata Impresa M.D. s.r.l., con correlato diritto della ricorrente, che ne avanza specifica domanda e si rende al riguardo disponibile, di conseguire l'aggiudicazione ed il contratto, subentrando nello stesso;</h:div><h:div><corsivo>e per la condanna</corsivo></h:div><h:div>in subordine, della resistente Amministrazione al risarcimento in favore della Impresa O.A.S.I. s.a.s. di Zinna Massimo &amp; C. del danno per equivalente, da quantificarsi nella complessiva misura del 15% del prezzo (al netto del ribasso d'asta) offerto in sede di partecipazione alla gara, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 490 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Impresa O.A.S.I. S.a.s. di Zinna Massimo &amp; C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>M.D. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo, Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di M.D. S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 25 marzo 2021 il dott. Sebastiano Zafarana; </h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.1. Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato il decreto dell’AdSP n. 19 del 27.01.2021 di aggiudicazione del “Servizio di pulizia delle aree comuni di Porto di Trapani e del Porto di Porto Empedocle per un anno – Gara suddivisa in 2 lotti”. Lotto n. 1 – Servizio di pulizia delle aree comuni del porto di Trapani – CIG8496522FBF.</h:div><h:div>Espone che il punto 9. n. 3 II inciso del Bando di gara, prevedeva quale requisito minimo di partecipazione, presidiandolo con un’espressa comminatoria di esclusione, il <corsivo>“possesso...........di un battello autorizzato alla navigazione e dotato di equipaggio ed abilitato secondo le vigenti normative a svolgere il servizio di pulizia a mare in ambito portuale”.</corsivo></h:div><h:div>Deduce la ricorrente che a seguito di una verifica dei documenti di gara, è emerso che l’aggiudicataria M.D. S.r.l. non risultava essere in possesso, al momento della chiusura dei termini per la presentazione delle offerte, di un titolo idoneo a certificare la disponibilità del battello, ritenuto dalla S.A. quale attrezzatura essenziale per lo svolgimento del servizio, pena l’esclusione della gara. </h:div><h:div>Del resto la stessa M.D. S.r.l., nella missiva di comprova dei requisiti del 21/01/2021, dichiarava alla Stazione Appaltante che <corsivo>“per quanto concerne la disponibilità di un battello, ormeggiato nel porto di Trapani e nel porto di Porto Empedocle, da impegnare, quando necessario, nella pulizia degli specchi acquei, preme evidenziare che questa, acquisita preventivamente allo svolgimento della gara mediante contatti informali, è stata formalizzata dopo la conclusione della stessa.”; </corsivo>così ammettendo di non avere mai avuto la disponibilità giuridica del battello al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>1.2. In data 12/03/2021 si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.3. In data 12/03/2021 si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, anche la controinteressata M.D. Srl risultata aggiudicataria, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.4. In data 22/03/2021 si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con breve memoria depositata in pari data ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>1.5. In data 22/03/2021 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha depositato una memoria difensiva chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso essendo nel frattempo intervenuto il decreto n. 72 del 03.03.2021 con il quale l’Ente in parola ha disposto <corsivo>“di escludere dalla procedura di gara de qua l’operatore economico M.D. srl, P.IVA 02286680810, con sede in Trapani Via Plinio n.6 – c.da Fontanasalsa, ai sensi dell’art. 80, co. 5 lett. c – bis) del D.lgs. n. 50/2016 e per la mancanza dei requisiti di capacità tecnica previsti al punto 9 della lettera di invito”,</corsivo> nonché la revoca dell’aggiudicazione già disposta in favore di M.D. Srl e la nuova aggiudicazione del lotto n.1 alla società ricorrente. Con la detta memoria ha pertanto chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio.</h:div><h:div>1.6. Con note di udienza depositate il 24/03/2021 la ricorrente ha replicato alla suddetta memoria sia in punto di statuizione di improcedibilità (ritenendo, invece, integrata la fattispecie della cessazione della materia del contendere), sia in punto di condanna alle spese.</h:div><h:div>1.7. Alla camera di consiglio in videoconferenza del 25 marzo 2021, il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso alle parti secondo quanto disposto dall’art 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.</h:div><h:div>2. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con conseguente sua estromissione dal giudizio.</h:div><h:div>3. Considerato, poi, che risulta documentata in giudizio l’integrale soddisfazione della pretesa azionata, non resta al Collegio che prenderne atto e pertanto dichiarare, ex art. 34, co. 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>4. In relazione alla soccombenza, seppur virtuale, della Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e della controinteressata M.D. S.r.l. va disposta la condanna delle suddette parti alle spese di giudizio che, tenuto conto della celere definizione della vicenda contenziosa in autotutela, si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille\00) a carico di ciascuno, oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per l’effetto, lo estromette dal giudizio;</h:div><h:div>- dichiara cessata la materia del contendere;</h:div><h:div>- condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e la controinteressata M.D. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in ragione di € 1.000,00 (mille\00) a carico di ciascuna parte soccombente, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali e rimborso del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza - secondo quanto disposto dall’art 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto n.82/2020 del Presidente del Tar Palermo - con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fulvio Merlo</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>