<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210044220210908112513106" descrizione="" gruppo="20210044220210908112513106" modifica="9/8/2021 11:28:50 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Impresa Stratos S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00442"/><fascicolo anno="2021" n="02522"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210044220210908112513106.xml</file><wordfile>20210044220210908112513106.docm</wordfile><ricorso NRG="202100442">202100442\202100442.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2021\202100442\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>08/09/2021 11:28:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>08/09/2021 11:28:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per ottemperanza </h:div><h:div>del giudicato formatosi  sul   Decreto  Ingiuntivo  Tribunale  di  Termini Imerese n. 101 dell'11.01.18 (R.G. n. 45/18),  notificato  in  forma   esecutiva   il  23.5.18.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 442 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Impresa Stratos S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Termini Imerese, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista l’istanza di decisione della parte ricorrente del 27.5.2021;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Espone parte ricorrente che, con il decreto indicato in epigrafe, veniva ingiunto all’amministrazione intimata il pagamento della somma pure ivi evidenziata.</h:div><h:div>Tale decreto, non opposto, e divenuto definitivo con il passaggio in giudicato, veniva notificato con formula esecutiva.</h:div><h:div>A fronte della perdurante inottemperanza del Comune di Termini Imerese, prestata al titolo di cui sopra, chiede ora parte ricorrente che l’adito giudice amministrativo - in accoglimento del proposto mezzo di tutela - adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.</h:div><h:div>Non si è costituito in giudizio il Comune di Termini Imerese, sebbene regolarmente evocato in giudizio.</h:div><h:div>Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’8.6.2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020.</h:div><h:div>Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334).</h:div><h:div>Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).</h:div><h:div>Nell’osservare, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Termini Imerese, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso introduttivo (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).</h:div><h:div>Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.</h:div><h:div>Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico del Comune di Termini Imerese.</h:div><h:div>Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.</h:div><h:div>E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.</h:div><h:div>Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.</h:div><h:div>Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi già autorizzato con la presente sentenza, all’art. 55 del citato d.P.R. e all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R..</h:div><h:div>Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.</h:div><h:div>Il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT</h:div><h:div>Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la p.a. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).</h:div><h:div>Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e si liquidano, in ragione del valore della controversia, applicando analogicamente le tariffe previste «per le “procedure esecutive mobiliari” dalla tabella n. 16 allegata al […] D.M. n. 55/2014, nella presupposizione che a queste ultime sia assimilabile il ricorso per l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo esecutivo» (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247) limitatamente alle due fasi previste (“1 Fase di studio della controversia” “2. Fase istruttoria e/o di trattazione”).</h:div><h:div>Ciò posto, tenuto conto della particolare semplicità della struttura del ricorso per ottemperanza rispetto al giudicato civile in materia di obbligazioni pecuniarie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai minimi della tariffa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:</h:div><h:div>- ordina al Comune di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;</h:div><h:div>- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione resistente nei modi e nei termini di cui in parte motiva;</h:div><h:div>- condanna il Comune di Termini Imerese al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi € 300,00 (trecento/00), oltre spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, oltre alla C.P.A. e all’I.V.A., come per legge, se dovuti, e refusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza al Commissario ad acta.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/06/2021"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Cristina Quiligotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>