<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210033420250107180243765" descrizione="" gruppo="20210033420250107180243765" modifica="07/01/2025 18:05:35" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Istituto Figlie della Misericordia e della Croce" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00334"/><fascicolo anno="2025" n="00187"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210033420250107180243765.xml</file><wordfile>20210033420250107180243765.docm</wordfile><ricorso NRG="202100334">202100334\202100334.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1024 Maria Barbara Cavallo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gabriele Serra</firma><data>07/01/2025 18:05:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Presidente</h:div><h:div>Silvio Giancaspro,	Primo Referendario</h:div><h:div>Gabriele Serra,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del DDG n. 141 del 30/10/2020 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente recante l'approvazione definitiva del Piano Regolatore Comunale di Sciacca, pubblicato in GURS n. 58 del 20/11/2020, nella parte in cui l'appezzamento di terreno, sito in Sciacca, c.da Tabasi, in proprietà del ricorrente è stato ricompreso in parte in zona E4 e per la restante parte in zona E1 della Delibera n°16 del 20/04/2015 del Commissario ad Acta di adozione del Nuovo P.R.G. del Comune di Sciacca, sempre con riferimento alle previsioni dettate per il terreno in proprietà del ricorrente e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o dipendente e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 334 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Istituto Figlie della Misericordia e della Croce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Marinello, Calogero Marinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica, Regione Siciliana - Consiglio Regionale Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182; </h:div><h:div>Comune di Sciacca, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Antonia Ciaccio, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Marinello, Calogero Marinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica e di Regione Siciliana - Consiglio Regionale Urbanistica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’Istituto ricorrente ha esposto di essere proprietario di un terreno, sito in Sciacca, c.da Tabasi, distinto in catasto al foglio di mappa 111, particelle 115, 116, 64 e 65, esteso complessivamente Ha 1.44.50, confinante con la via S. Agata De’ Goti (in corrispondenza e di fronte al noto complesso per la ristorazione “Le Gourmet sale per trattenimenti, pizzeria, ristorante, meeting”), nonché con altre due strade urbane, la via Montella ed una parallela a questa a fondo cieco, che servono diversi edifici residenziali e che si arrestano proprio in corrispondenza del confine con il terreno de quo. Il terreno in proprietà dell’Istituto è, dunque, attualmente compreso tra due comparti edificati per civile abitazione. </h:div><h:div>Tuttavia, stante quanto previsto dal nuovo P.R.G. in oggetto, la proprietà del ricorrente ricadrebbe in gran parte (precisamente le particelle 115, 116, 65 e porzione della particella 64 del suddetto foglio di mappa 111) in zona E4 “aree agricole produttive già interessate da costruzioni con caratteri residenziali rurali”, e per la restante parte (porzione della particella 64) in zona E1 “aree agricole”.</h:div><h:div>2. Di tal che, l’Istituto ricorrente, a seguito della Delibera n°16 del 20/04/2015 del Commissario ad Acta di adozione del Nuovo P.R.G. del Comune di Sciacca, ha prontamente formulato, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 71 del 1978, le proprie osservazioni, assunte al protocollo n. 5842 in data 21/07/2015, chiedendo che nel nuovo strumento urbanistico il terreno in oggetto venisse inserito tra le zone C1 “Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi”.</h:div><h:div>Tali osservazioni vagliate al n. 220, sono state ritenute inaccoglibili dai progettisti redattori del PRG “<corsivo>perché le aree C coprono già i fabbisogni dimensionali del Piano. Sarebbe stato possibile una rizonizzazione della zona E4 in E1 per consentire una maggiore capacità edificatoria, ma l’istanza non porta tale richiesta</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto: </h:div><h:div>- I <corsivo>Irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto - manifesta ingiustizia ed illegittimità – Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost</corsivo>., in quanto l’area in oggetto, avente una superficie complessiva pari ad Ha 1.44.50, risulta ricompresa e racchiusa all’interno di un contesto altamente urbanizzato, per cui il terreno in proprietà dell’Istituto religioso, nel Nuovo P.R.G., in maniera inspiegabile, viene destinata ad attività agricole, costituendo un unicum nel contesto in cui è inserita; di contro le aree circostanti, aventi medesime caratteristiche di quella oggetto del presente ricorso, sono state ricomprese tra le zone C1 e C2.1.</h:div><h:div>- II <corsivo>Violazione e falsa applicazione di legge (L.R. n. 71 del 1978 – L. n. 241 del 1990) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – manifesta ingiustizia e disparità di trattamento</corsivo>, in quanto la motivazione resa sulle osservazioni è generica e standardizzata e non considera le specificità dell’area in questione.</h:div><h:div>4. Resiste la Regione Siciliana, Assessorato regionale territorio e ambiente, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, mentre non si è costituito il Comune di Sciacca.</h:div><h:div>5. Con atto di intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>, si è costituita in giudizio Ciaccio Antonia, in quanto, con atto del 21.07.2023 in Notar Roberto Indovina Rep. 9853 - Raccolta n. 6853 (registrato a Palermo il 26.07.2023 al n. 25452/1T e Trascritto ad Agrigento il 26. 07.2023 ai nn. 14653/12369), ha acquistato l’appezzamento di terreno oggetto del giudizio, domandando l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>5. All’udienza del 11.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, potendo i due motivi essere esaminati congiuntamente siccome intimamente connessi. </h:div><h:div>In tal senso, l’Istituto ricorrente contesta la scelta del pianificatore, lamentando l’insussistenza di una valida motivazione a sostegno del mutamento di destinazione urbanistica; ma, come noto, essa assume connotati di spiccata discrezionalità.</h:div><h:div>Ha infatti chiarito la giurisprudenza che “<corsivo>una motivazione “rinforzata” è richiesta soltanto quando ricorrono le seguenti evenienze: i) affidamento qualificato del privato, derivante, da un lato, da convenzioni di lottizzazione ovvero da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, dall’altro, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di titoli edilizi o di silenzio rifiuto su una domanda di rilascio di un titolo; ii) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; iii) sovradimensionamento delle aree destinate a standards per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico rispetto ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 (Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2021, n. 2999; 18 agosto 2017, n. 4037; 18 novembre 2013, n. 5453)</corsivo>” (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 963).</h:div><h:div>7. Su tali basi, nel caso di specie deve ritenersi che:</h:div><h:div>(i) non ci sono titoli edilizi pregressi, a differenza della fattispecie richiamata dall’Istituto ricorrente relativa all’osservazione proposta da terzi al n. 215 che è stata accolta (doc. 8);</h:div><h:div>(ii)  l’area dell’Istituto non può ritenersi un lotto intercluso, poiché tali caratteristiche, come noto, sono rinvenibili solo “<corsivo>quando l'area di interesse sia l'unica a non essere stata ancora edificata, si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni, sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) previste dagli strumenti urbanistici, sia valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al Prg, sì che, in definitiva, si versi in una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2020 n. 7843), mentre, nel caso di specie, alla luce delle produzioni documentali (doc. 7) non appaiono sussistenti tutti i requisiti per l’attribuzione di tale qualificazione; </h:div><h:div>(iii) non sussiste, nel caso di specie, il sovradimensionamento delle aree destinate a standards.</h:div><h:div>Non sussistono dunque situazioni fondanti un legittimo affidamento dell’Istituto ricorrente all’attribuzione della diversa destinazione urbanistica richiesta e, perciò, le censure inerenti il non corretto esercizio del potere discrezionale di pianificazione devono essere respinte.</h:div><h:div>8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità della questione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Marika Certoma'</h:div><h:div>Gabriele Serra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>