<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="didattica a distanza" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20210004020210114121908274" id="20210004020210114121908274" modello="1" modifica="1/14/2021 4:43:03 PM" pdf="0" ricorrente="Erika N.Q. Cavallaro" stato="2" tipo="21" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00040"/><fascicolo anno="2021" n="00023"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210004020210114121908274.xml</file><wordfile>20210004020210114121908274.docm</wordfile><ricorso NRG="202100040">202100040\202100040.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2021\202100040\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>14/01/2021 16:43:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Calogero Ferlisi</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 08.01.2021 del Presidente della Regione Siciliana, avente ad oggetto “<corsivo>Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana</corsivo>”, nella parte in cui, all'art. 4, comma 1, dispone che "<corsivo>Fino al 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente</corsivo>";</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 40 del 2021, proposto da :</h:div><h:div>- -OMISSIS- n.q.   di genitore  esercente  la  relativa  responsabilità  sul  minore  -OMISSIS-  -OMISSIS-, </h:div><h:div>- -OMISSIS- n.q.  di  genitore esercente  la  relativa  responsabilità  sul  minore --OMISSIS--, </h:div><h:div>rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Pappalardo, Rocco Mauro Todero, Giuseppe Vitale, Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia,</h:div><h:div>- Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Regione Sicilia, </h:div><h:div>- Comitato Tecnico-Scientifico per l’Emergenza Coronavirus,</h:div><h:div>non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>VISTI il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>PREMESSO che queste ultime agiscono quali genitori esercenti la relativa responsabilità sui figli  minori,  alunni  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  presso  Istituti Scolastici ubicati nella Provincia di Catania;</h:div><h:div>- che in punto di diritto articolano complessi motivi di censura e che, relativamente al <corsivo>periculum in mora,</corsivo> evidenziano quanto segue:</h:div><h:div>a) “<corsivo>il  persistere degli effetti del provvedimento di inibizione allo svolgimento  dell’attività  scolastica  &lt;in  presenza&gt;</corsivo>
					<corsivo>determinerebbe</corsivo>
					<corsivo>un  gravissimo  pregiudizio per tutti gli studenti, nei modi e nei termini in diritto meglio  esplicitati, oltre a costituire un precedente normativo allo spirare dei cui  termini  di  efficacia  e  validità  il  Presidente  della  Regione  ben  potrebbe  prorogarne  gli  effetti  mercè  l’adozione  di  una  nuova  Ordinanza  contingibile e urgente.  Pregiudizio  considerato  &lt;rilevante&gt;  dalla  stessa  Giurisprudenza  Amministrativa  pronunciatasi  in  materia  che,  nel  concedere  la  tutela  cautelare  monocratica  richiesta,  ha  rilevato  sussistente  &lt;il  profilo  del  periculum  connesso  al  rilevante  pregiudizio  a  carico  del  diritto  all’istruzione ricadente sui minori compresi nelle fasce di età riconducibili  all’istruzione elementare e media, non compensabile col ricorso alla D.A.D.&gt;  (T.A.R. Calabria-Catanzaro, I, D.P. n. 2 del 08.01.2021)</corsivo>”; </h:div><h:div>b) “<corsivo>… dalla  &lt;&lt;continuità&gt;&gt;  degli  effetti  derivanti  dal  provvedimento  avversato  (e, dunque,  dalla  inibizione  allo  svolgimento  dell’attività  scolastica  in  presenza), la cui efficacia ben potrebbe essere temporalmente prorogata  per  il  tramite  di  nuove  Ordinanze,  … deriverebbe  nell’immediato  un  pregiudizio  a  carico  del  diritto  all’istruzione  cui  neanche  un  auspicato provvedimento  di  annullamento  nel  merito  sarebbe  in  grado  di  porre rimedio</corsivo>”; </h:div><h:div><corsivo/><corsivo/>RILEVATO che l’ordinanza impugnata si correla non solo ad esigente di natura prettamente sanitaria, ma anche e principalmente di “<corsivo>protezione civile</corsivo>” ai sensi dell’Ord.za del Capo Dip. Prot. civile n. 630/2020, “<corsivo>Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</corsivo>”; e ciò in relazione al gravissimo e diffuso quadro epidemiologico determinatosi in Sicilia e nel resto d’Italia nel corso del mese di dicembre 2020 e del corrente mese del 2021; </h:div><h:div>- che per tale esiziale aspetto il ricorso in esame rientra nella competenza della Prima Sezione interna del TAR Sicilia, Palermo, ai sensi del punto 6 lett. C) del Decr. Pres.le n. 41/2019 di ripartizione delle materie tra le Sezioni;</h:div><h:div>CONSIDERATO che l’ordinanza per cui è causa richiama, tra l’altro, l'articolo 2, comma 1, lettera "<corsivo>a</corsivo>", del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, di modifica dell’art. 1, comma 16, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito con L. n. 74/2020, secondo cui "<corsivo>per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative</corsivo>";</h:div><h:div>- che il provvedimento impugnato richiama anche: </h:div><h:div>a) una nota prot. 33/Gab dell'8 gennaio 2021 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, non oggetto di impugnazione, laddove specifica che "<corsivo>le attività didattiche in presenza, presso gli istituti scolastici superiori della Sicilia sono sospese fino al 31 gennaio 2021, con successivo accesso, dal 1 febbraio 2021, del 50% dell 'utenza studentesca …</corsivo>";</h:div><h:div>b) una specifica “<corsivo>… relazione del Comitato tecnico scientifico della Regione Siciliana</corsivo>” secondo cui:</h:div><h:div>- -  “<corsivo>a fare data dal mese di gennaio</corsivo>”, si è registrato "… <corsivo>un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36,25% (da fonte dato aggregato Ministero salute)</corsivo>”;</h:div><h:div>- - “<corsivo>la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti</corsivo>";</h:div><h:div>- - "<corsivo>la stima di Rt al 22/12/2020 è risalito a 1.04 ... ed è in costante crescita da alcune settimane dopo essere sceso a 0.63 nel mese di novembre ... Nell'ultimo mese, il tasso di positività si è arrestato tra il 10% ed il 18%, e rilevando per il 4 gennaio il valore più alto registrato di 18.3% e il valore al 6 gennaio 2021 del 16,6%</corsivo>";</h:div><h:div>RITENUTO che, in relazione alla temporaneità dell’efficacia dell’ordinanza impugnata (circa due settimane), non sembra possa determinarsi alcun irreversibile compromissione del diritto allo studio dei figli delle odierne ricorrenti, posto che è preciso dovere dell’Amministrazione procedere immediatamente alla riapertura totale o parziale dell’attività didattica nella scuola secondaria, in relazione al positivo evolversi della situazione epidemiologica;</h:div><h:div>- che comunque il “<corsivo>diritto</corsivo>
					<corsivo>all’istruzione costituzionalmente garantito</corsivo>”, al quale si richiamano le ricorrenti sotto vari ed articolati profili di diritto nazionale ed internazionale, non può non correlarsi, stante l’attuale stato di grave - e variabile - emergenza sanitaria, con l’altrettanto fondamentale “<corsivo>diritto costituzionale alla salute</corsivo>”, inteso nella duplice accezione di diritto soggettivo alle cure e di diritto della collettività alla sicurezza sanitaria;</h:div><h:div>- che il richiamo delle ricorrenti ad alcuni precedenti giurisprudenziali cautelari favorevoli non appare determinante, a fronte del variare delle situazioni “<corsivo>locali</corsivo>” e dei correlati andamenti epidemiologici, ai quali deve necessariamente correlarsi l’azione amministrativa;</h:div><h:div>- che il provvedimento impugnato e la disposta “<corsivo>chiusura</corsivo>” delle <corsivo>scuole secondarie di secondo grado con conseguente svolgimento dell'attività didattica a distanza</corsivo>" andrà in scadenza il 31 gennaio p.v., sicché la concessione, oggi, della misura cautelare monocratica finirebbe per esaurire, in via definitiva, l’interesse  perseguito col ricorso in assenza di qualsivoglia valutazione collegiale e di contraddittorio con l’Amministrazione (cfr., in materia, C.G.A.  decr. pres.le caut. n. 618/2020);</h:div><h:div>RITENUTO che alla luce di tali considerazioni e, comunque, della prevalenza degli interessi pubblicistici dichiaratamente e cautelativamente perseguiti dalla Presidenza della Regione, non sussistono i presupposti per l’accoglimento, inaudita altera parte, dell’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Rigetta l’istanza di cui in motivazione. Fissa per la trattazione in sede collegiale la camera di consiglio del 11 febbraio 2021, la prima utile di calendario.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 14 gennaio 2021.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>