<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200199020210201174106410" descrizione="EE.LL. SCIOGLIMENTO CONS COM" gruppo="20200199020210201174106410" modifica="2/2/2021 5:10:20 PM" stato="2" tipo="24" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Calogero Filippo Bono" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01990"/><fascicolo anno="2021" n="00380"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200199020210201174106410.xml</file><wordfile>20200199020210201174106410.docm</wordfile><ricorso NRG="202001990">202001990\202001990.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\924 Aurora Lento\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Aurora Lento</firma><data>02/02/2021 15:57:20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sebastiano Zafarana</firma><data>02/02/2021 12:01:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Aurora Lento,	Presidente FF</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: </h:div><h:div>- del D.A. n. 371 del 4 novembre 2020 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, notificato con nota prot. n. 13345 del 4 novembre 2020 del medesimo Assessorato, da intendersi pure impugnata ove occorra, con il quale è stato sospeso il Consiglio comunale di Sciacca (AG) ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. (legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i.) e, contestualmente, nominato il dott. Pietro Valenti quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'organo sospeso;</h:div><h:div>- del D.D.G. n. 293 del 16 settembre 2020 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, notificato con nota prot. n. 36745 del 23 settembre 2020 del medesimo Assessorato, da intendersi pure impugnata ove occorra, con il quale sono state dettate una serie di indicazioni e prescrizioni in relazione all'approvazione dei rendiconti di gestione 2019 con riferimento ad alcuni Comuni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e, contestualmente, nominati i relativi commissari ad acta e, in particolare, per quanto di interesse, nella parte in cui individua il Comune di Sciacca (AG) tra i Comuni asseritamente inadempienti nominando il dott. Enzo Abbinanti quale commissario ad acta ai sensi e per le finalità di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.; </h:div><h:div>- della nota prot. n. 0045077 del 5 novembre 2020 del Comune di Sciacca avente ad oggetto: “Insediamento Commissario straordinario Ing. Pietro Valenti” assumendo quest'ultimo le funzioni proprie del Consiglio comunale;</h:div><h:div>- della deliberazione n. 45 del 29 ottobre 2020 con la quale il Commissario ad acta, sig. Enzo Abbinanti, con i poteri del Consiglio comunale del Comune di Sciacca (AG), ha approvato il rendiconto della gestione anno 2019;</h:div><h:div>- della deliberazione n. 46 del 29 ottobre 2020 con la quale il Commissario ad acta, sig. Enzo Abbinanti, con i poteri del Consiglio comunale del Comune di Sciacca (AG), ha approvato l'applicazione del disavanzo di amministrazione 2019 al bilancio di previsione 2019/2021 e piano di rientro ex art. 188, d.lgs. n. 267/00;</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della deliberazione n. 44 del 27 ottobre 2020 del Consiglio comunale del Comune di Sciacca (AG);</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della proposta di deliberazione del C.C. n. 6 del 14 agosto 2020 del Comune di Sciacca (AG) depositata con nota prot. n. 32867 del 31 agosto 2020 nonché nota di comunicazione deposito atti prot. n. 426 del 31 agosto 2020 (ove si richiama la predetta nota con prot. n. 32865);</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della deliberazione n. 98 del 14 agosto 2020 della Giunta comunale di Sciacca con la quale è stata approvata la relazione illustrativa e lo schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2019;</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della circolare 2 ottobre 2013, n. 16, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto di gestione – interventi sostitutivi”, pubblicata sulla G.U.R.S. 18 ottobre 2013, Parte I, n. 47; </h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della circolare 8 maggio 2020, n. 14, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana avente ad oggetto: “Emergenza Covid 19 – Misure previste dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Differimento termini approvazione bilanci di previsione e rendiconti di gestione”;</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della circolare 7 agosto 2020, n. 15, dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana avente ad oggetto: “Emergenza Covid 19 – Misure previste dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Ulteriore differimento termine bilanci di previsione. Avvio procedura ex art. 109 bis O.R.EE.LL.”;</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della nota prot. n. 36772 del 23 settembre 2020 del Comune di Sciacca ed a firma del Commissario ad acta, sig. Enzo Abbinati, avente ad oggetto: “D.D.G. n. 293 del 16.09.2020 – intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 109/bis del O.R.EE.LL. per mancata approvazione del rendiconto di gestione 2019. Diffida al Consiglio con assegnazione di termini per l'approvazione definitiva (D.A. n. 40 del 8.6.2012)”, quest'ultimo da intendersi pure impugnato per quanto occorre possa;</h:div><h:div>- ove occorra e per quanto di interesse, della nota prot. n. 13022 del 2 novembre 2020 del Commissario ad acta;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.</h:div><h:div>PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 29/12/2020: </h:div><h:div>- del D.P. n. 622/GAB del 30 novembre 2020, di cui si è avuto conoscenza solo a seguito del suo deposito nel presente giudizio, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, con firma congiunta con l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sciacca (AG) ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. (legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i.), 58 della L.R. 1 settembre 1993 n. 26 e 227 del D.L. 267/2000 e confermato l'ing. Pietro Valenti quale commissario straordinario in sostituzione dell'organo sciolto;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>BONO Calogero Filippo, BENTIVEGNA Pasquale, CARACAPPA Accursilvio, COGNATA Gaetano, MAGLIENTI Lorenzo, MANDRACCHIA Paolo, MILIOTI Giuseppe, MONTE Salvatore Accursio Maria, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Comandè e Andrea Ciulla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Comandè, sito in Palermo nella via Caltanissetta n.2/D; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- COMUNE DI SCIACCA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40; </h:div><h:div>- ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div><h:div>- PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Ing. VALENTI Pietro n.q. di<corsivo> Commissario Straordinario </corsivo>con le Funzioni del Consiglio Comunale del Comune di Sciacca, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>- Dott. ABBINANTI Enzo, n.q. di<corsivo> Commissario ad Acta</corsivo> con le Funzioni del Consiglio Comunale del Comune di Sciacca, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>- LEONTE Fabio Michele, BONOMO Vincenzo, n.q. di <corsivo>Consiglieri comunali </corsivo>del Comune di Sciacca, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca e dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti espongono di essere tutti consiglieri comunali del Comune di Sciacca (AG) “sospesi” nelle loro funzioni a seguito della (a loro avviso) errata sospensione del Consiglio comunale del predetto Comune disposta con il D.A. 371/2020.</h:div><h:div>Espongono che l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana ha adottato in data 8 maggio 2020 una circolare (n. 14/2018), invitando tutti gli Enti Locali regionali al rispetto dei termini previsti dal primo comma dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di rendicontazione della gestione dell’esercizio finanziario 2019. </h:div><h:div>Con la stessa circolare, l’Assessorato ha inoltre avvisato i destinatari che alla scadenza dei termini di legge (30 giugno 2020) il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali sarebbe stato «onerato di dare corso, nei confronti degli enti sprovvisti di documenti finanziari in questione, ai consequenziali adempimenti di cui all’art. 109-bis dell’O.R.EE.LL.». </h:div><h:div>Con successiva circolare n. 15 del 7 agosto 2020, l’Assessorato, essendo ormai scaduto il temine individuato dalla normativa nazionale, ha nuovamente invitato tutti gli Enti Locali ad adottare il rendiconto (e a darne pronta comunicazione) specificando che, in caso contrario, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali avrebbe proceduto su delega disposta dalla stessa circolare «nei confronti degli enti sprovvisti dei documenti finanziari in questione, ai consequenziali adempimenti di cui all’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL.». </h:div><h:div>Su tali premesse, la Giunta comunale del Comune di Sciacca ha approvato la relazione illustrativa e lo schema di rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2019 con deliberazione n. 98 del 14 agosto 2020; detta proposta veniva depositata il 31 agosto 2020 previo parere favorevole dell’Organo di revisione economico-finanziario del Comune. </h:div><h:div>Con D.D.G. n. 29316 settembre 2020, essendo il termine per l’approvazione della rendicontazione di bilancio ormai scaduto da più di 75 giorni, l’Assessorato ha individuato il Comune di Sciacca quale ente inadempiente e, contestualmente, ha provvisto alla nomina del Sig. Enzo Abbinanti quale Commissario ad acta presso il medesimo Comune per curare gli adempimenti connessi all’approvazione del rendiconto. </h:div><h:div>Il nominato Commissario ad acta, con nota prot. N. 36772 del 23 settembre 2020, ha diffidato il Consiglio Comunale ad approvare il rendiconto entro 30 giorni dall’adunanza del successivo 28 settembre 2020 (la prima seduta avente all’ordine del giorno detto incombente), avvisando che in caso contrario si sarebbe proceduto all’approvazione del predetto documento in via sostitutiva con conseguente «applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 del citato art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni». </h:div><h:div>La seduta del Consiglio Comunale veniva così fissata il 27 ottobre 2020. </h:div><h:div>Durante tale seduta alcuni Consiglieri hanno presentato (con istanza prot. n. 42498 del 27 ottobre 2020) una questione pregiudiziale all’esame della proposta di approvazione del rendiconto, con cui lamentavano l’assenza di alcuni documenti. </h:div><h:div>Tale istanza, tuttavia, non ha trovato il favore della maggioranza ed è stata dunque respinta. </h:div><h:div>Una volta risolta tale “questione pregiudiziale” il Presidente del Consiglio Comunale ha posto in votazione la proposta relativa all’approvazione del rendiconto di gestione. Quest’ultima, però, al pari della precedente, non veniva approvata. </h:div><h:div>Il Commissario ad acta, non potendo far altro che prendere atto di quanto sopra riportato, con deliberazione n. 45 del 29 ottobre 2020, ha approvato in via sostitutiva il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario del 2019. </h:div><h:div>Successivamente, con deliberazione n. 46 del 29 ottobre del 2020 lo stesso ha approvato l’applicazione del disavanzo di amministrazione 2019 al bilancio di previsione e piano di rientro ex art. 199, d.lgs. N. 267/00. </h:div><h:div>Infine, è intervenuto l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che, con D.A. n. 371 del 4 novembre 2020, ha sospeso il Consiglio Comunale di Sciacca ai sensi dell’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. (Legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.), nominando il dott. Pietro Valenti quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Organo sospeso. </h:div><h:div>1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati.</h:div><h:div>I) Incompetenza – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 48 e 114, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 <corsivo>bis</corsivo>, legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, legge reg. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10 – Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di separazione delle funzioni tra organo politico ed amministrazione.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che l’impugnato D.D.G. n. 293 del 16 settembre 2020 sarebbe viziato d’incompetenza, sostenendo che l’atto di nomina del Sig. Enzo Abbinanti quale Commissario ad acta presso il Comune di Sciacca sarebbe di competenza dell’organo di indirizzo politico (Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica) e non invece del Direttore Generale (che ha adottato il provvedimento).</h:div><h:div>II) In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 48 e 114, Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, Statuto Regione Siciliana – Violazione e falsa applicazione degli artt. 227, comma 2 bis, e 141, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 bis, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 109 bis, legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (cd. “O.R.EE.LL.”) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, legge reg. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 58, legge reg. Sicilia 1° settembre 1993, n. 26 – Violazione e falsa applicazione dei principi in tema di competenze relative alla determinazione delle funzioni degli organi degli enti locali in Sicilia e della relativa vigilanza e nomina dei commissari con poteri sostitutivi – Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di motivazione.</h:div><h:div>Con il secondo motivo, in estrema sintesi, i consiglieri ricorrenti hanno censurato il decreto assessoriale di sospensione e gli atti presupposti, sostenendo che la disciplina sanzionatoria dettata dall’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di mancata adozione del rendiconto di gestione da parte degli enti locali in Sicilia. </h:div><h:div>III) In ulteriore subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 227 e 231, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 <corsivo>bis</corsivo>, legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (cd. “O.R.EE.LL.”) – Violazione del procedimento dettato dal D.D.G. n. 293/20 – eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.</h:div><h:div>Con la terza e ultima censura, formulata in via ulteriormente subordinata, i ricorrenti hanno, invece, lamentato una presunta carenza nella proposta di deliberazione dell’approvazione del rendiconto di gestione respinto dal Consiglio Comunale di Sciacca nella seduta del 28 ottobre 2020. </h:div><h:div>1.3. In data 09/12/2020 si è costituito in giudizio il Comune di Sciacca con atto di costituzione di mera forma; in data 10/12/2020 il Comune ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.4. In data 09/12/2020 si è costituito in giudizio anche l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con atto di costituzione di mera forma; in data 12/12/2020 l’Assessorato ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.5. Alla camera di consiglio del 15/12/2020 la trattazione del ricorso è stata rinviata per la proposizione di motivi aggiunti da parte dei ricorrenti, atteso che nelle more del giudizio è stato adottato il D.P. n. 622/GAB del 30 novembre 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, con firma congiunta con l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sciacca ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. (legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i.), 58 della L.R. 1 settembre 1993 n. 26 e 227 del D.L. 267/2000 e confermato l'ing. Pietro Valenti quale commissario straordinario in sostituzione dell'organo sciolto.</h:div><h:div>1.6. Con atto notificato il 15/12/2020 e depositato il 29/12/2020 i ricorrenti hanno, pertanto, proposto ricorso per motivi aggiunti impugnando il suddetto decreto.</h:div><h:div>1.7. In vista dell’udienza camerale del 28/01/2020 tutte le parti costituite hanno depositato memorie difensive.</h:div><h:div>1.8. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2021, previo avviso alle parti presenti in videoconferenza, il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso alla parte non presente in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Preliminarmente va respinta la chiesta declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo formulata dalla difesa comunale sull’assunto che le eventuali illegittimità in esso dedotte sarebbero comunque superate dal sopravvenuto D.P. n. 622/GAB del 30 novembre 2020, impugnato con i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Deve pertanto essere esaminato anche il ricorso introduttivo atteso che, almeno nella prospettazione dei ricorrenti, la presunta illegittimità del D.D.G. n. 293/20 (per vizio di incompetenza nella nomina del Commissario ad acta) e il suo eventuale annullamento travolgerebbe tutti gli atti posti in essere dal Commissario medesimo con effetto caducante; stessa sorte colpirebbe, in tesi, anche gli atti successivi (il D.A. n. 371/20 ed il D.P. n. 622/GAB del 30 novembre 2020) per il venir meno del fondamentale presupposto previsto dallo stesso art. 109 bis, O.R.EE.LL., legato al necessario espletamento delle attività di cui ai primi due commi del medesimo art. 109 bis.</h:div><h:div>3. Con il primo motivo parte ricorrente deduce che l’art. 109 bis, O.R.EE.LL., unica norma sulla cui scorta l’Assessorato dichiara di agire, prevederebbe con chiarezza che “In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, <corsivo>l'Assessore regionale per gli enti locali </corsivo>nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa”. </h:div><h:div>La norma citata, ad avviso di parte ricorrente, stabilisce che l’atto di nomina del commissario ad acta debba essere necessariamente adottato da parte de “<corsivo>l'Assessore regionale per gli enti locali</corsivo>” (oggi, Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica) con conseguente incompetenza del dirigente generale dell’Assessorato che invece ha adottato il D.D.G. n. 293/20 di nomina impugnato.</h:div><h:div>3.1. Il motivo di ricorso è infondato.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo deve infatti rilevarsi che con le circolari n. 14/2020 e 15/2020 l’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha specificamente disciplinato l’ipotesi (meramente <corsivo>ricognitiva</corsivo> della tipizzata previsione di legge) al verificarsi della quale il Dirigente avrebbe adottato il provvedimento impugnato: la circolare n. 15 del 2020 specifica infatti che nel caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro la data fissata dalla legge «il Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, su delega disposta con la citata circolare n. 14 del 8/5/2020, procederà, nei confronti degli enti sprovvisti dei documenti finanziari in questione, ai consequenziali adempimenti di cui all’art. 109 bis dell’’O.R.EE.LL.».</h:div><h:div>Ciò premesso il Collegio ritiene non condivisibile la tesi - postulata in via preventiva da parte ricorrente - secondo la quale la “delega”, ancorché operata con le citate circolari assessoriali, si appaleserebbe comunque illegittima sul rilievo che il potere in questione (id est: la nomina di un commissario con poteri sostitutivi presso un Ente Locale ex art. 109 bis, O.R.EE.LL.) sarebbe esercitabile esclusivamente da parte dell’Assessore regionale in quanto Organo di governo della Regione; e ciò, a suo avviso, anche dopo l’entrata in vigore della l.r. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10 la quale, anzi, proprio al suo art.2 statuisce la distinzione tra poteri (politico e gestionale), specificando, altresì, espressamente, al comma 1, come agli Assessori regionali spettino <corsivo>“g) gli altri atti indicati dalla legge”</corsivo>.</h:div><h:div>In realtà deve rilevarsi che l’art.109 bis dell’’O.R.EE.LL. (che per quanto qui di interesse prevede che sulla nomina del commissario ad acta provvede l’Assessore) è stato introdotto dall’art.54 l.r. n.9 del 1986 e dunque anteriormente alla l.r. n.10/2000 che ha introdotto in Sicilia il principio di separazione politica e gestione e ha indicato all’art. 2 il catalogo degli atti la cui adozione spetta agli Assessori e di quelli di competenza dirigenziale.</h:div><h:div>Pertanto, la lettera g) del comma 1 dell’art.2 della l.r. 10/2000, nell’indicare nel novero degli atti di competenza politica “gli altri atti indicati dalla legge” non può che riferirsi a quelli individuati da successive disposizioni di legge, posto che per quelli individuati da norme precedenti opera, appunto, la norma sopravvenuta.</h:div><h:div>Va al riguardo rilevato che l’impugnato D.D.G. 293/2020 richiama espressamente il “<corsivo>Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni …”,</corsivo> emanato con decreto Presidenziale n. 20 del 29.2.2012, il quale, nel disciplinare i termini massimi dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali, dispone anche in ordine alla competenza dei soggetti tenuti ad adottare i relativi provvedimenti finali in attuazione della ripartizione operata dal citato art.2 della l.r.10/2000; ed infatti all’allegato “A” (pagina 16), con riferimento alla <corsivo>procedura finalizza al conferimento di incarichi sostitutivi connessi alla gestione finanziaria degli Enti locali (rendiconti della gestione, bilanci di previsione e salvaguardia equilibri di bilancio) </corsivo>assegna la competenza a disporre gli interventi sostitutivi ex art. 109/bis dell’O.R.EE.LL. al Dirigente Generale del Dipartimento delle Autonomie Locali.</h:div><h:div>Conclusivamente, per i surriferiti motivi la dedotta censura di incompetenza si appalesa infondata non apparendo ultroneo sottolineare, da un lato, che parte ricorrente non ha impugnato il suddetto regolamento; e dall’altro, con specifico riferimento alla natura dell’atto impugnato, come il provvedimento di nomina del Commissario ad acta adottato dal Dirigente generale costituisce mera attuazione di una decisione comunque assunta a monte dall’organo politico avente, peraltro, natura strettamente vincolata (in quanto conseguente alla mancata approvazione del rendiconto di gestione) e che non lasciava spazio ad alcuna discrezionalità amministrativa in capo al dirigente delegato, il quale ha conseguentemente individuato il nominativo del Commissario tra i funzionari in forza al Servizio Ispettivo del Dipartimento.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, i consiglieri ricorrenti hanno censurato il decreto assessoriale di sospensione e gli atti presupposti, sostenendo che la disciplina sanzionatoria dettata dall’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. non potrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di mancata adozione del “rendiconto di gestione” da parte degli enti locali in Sicilia, atteso che l’articolo in questione, rubricato <corsivo>“Controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio”,</corsivo> introdurrebbe un <corsivo>iter</corsivo> peculiare e, se si vuole, “semplificato”, rispetto alle altre ipotesi di cause di scioglimento del Consiglio, per lo specifico e determinato “caso di approvazione del bilancio nei termini di legge” e non già per la mancata approvazione del rendiconto di gestione, che sarebbe atto del tutto diverso dal primo per natura e funzioni.</h:div><h:div>4.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Deve intanto premettersi in via generale che l’ordinamento degli enti locali rientra nella potestà legislativa esclusiva della regione siciliana, ad eccezione della parte relativa alle norme finanziarie e contabili che rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. </h:div><h:div>Orbene l’art. 109 bis dell’OREEL, qui in esame, dispone testualmente che: </h:div><h:div><corsivo>“1. In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l’Assessore regionale per gli enti locali nomina, anche senza previa diffida, un commissario per la predisposizione d’ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione stessa. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. Il commissario provvede, altresì, all’approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall’art. 54 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall’Assessore regionale per gli enti locali, il quale, con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune”.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 58, comma 1, della l.r. n. 26 del 1993, dispone poi che: “1. Le <corsivo>disposizioni dell’articolo 109 bis dell’ordinamento amministrativo degli enti locali</corsivo> (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, <corsivo>sono estese a situazioni di inadempienze equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione</corsivo> e alla dichiarazione di dissesto degli enti locali <corsivo>secondo la disciplina nazionale nel settore</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, riguardo a quest’ultima, deve rilevarsi come a seguito della novella introdotta dall’ articolo 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 (di conversione del D.L. 10 ottobre 2012 n.174) la disciplina dettata dall’art. 144 del TUEL in materia di mancata approvazione del bilancio di previsione coincide ora esattamente con quella dettata dall’art. 227 del TUEL per l’ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione, essendo state equiparate dal legislatore nazionale, sotto il profilo comminatorio, le due inadempienze contabili/finanziarie.</h:div><h:div>Posto allora, come già detto, che lo Stato ha potestà esclusiva in materia di ordinamento finanziario e contabile, e visto peraltro l’espresso rinvio operato dal citato art.58 comma 1, della l.r. n. 26 del 1993 alla disciplina nazionale di settore circa l’individuabilità delle “inadempienze <corsivo>equiparate alla mancata deliberazione del bilancio di previsione”, </corsivo>ne discende pacificamente l’applicabilità all’ordinamento siciliano dell’art. 227, comma 2 bis, del TUELL, il quale dispone testualmente che: <corsivo>“2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141”</corsivo>, disposizione, quest’ultima, che ricalca, in ambito nazionale, la medesima procedura delineata in ambito regionale siciliano dall’art.109 bis dell’OREEL.</h:div><h:div>D’altra parte va ancora rilevato che l’art.11 bis del citato decreto legge 174/2012 stabilisce che <corsivo>“1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione”,</corsivo> sicché in assenza di un contrasto normativo tra le due discipline (nazionale e regionale) e in virtù del rinvio dinamico operato dall’art.58, comma 1, della l.r. n. 26 del 1993, se ne deve inferire anche per tale profilo la pacifica applicabilità dell’equiparazione per cui è causa.</h:div><h:div>5. Infondato è infine il terzo motivo di ricorso – proposto in via gradatamente subordinata - con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che il procedimento di approvazione del rendiconto sarebbe stato viziato dall’incompletezza degli allegati alla proposta di deliberazione posta in votazione in data 28 ottobre 2020.</h:div><h:div>Tuttavia, risulta dagli atti che la presunta carenza documentale ha formato oggetto di “questione pregiudiziale” rispetto all’approvazione del rendiconto di gestione (istanza prot. n. 42498 del 27 ottobre 2020) e che essa è stata rigettata dallo stesso Consiglio in quanto la dedotta carenza è stata ritenuta non idonea a pregiudicare, sotto il profilo della completezza, la proposta di rendiconto, come si evince dalla delibera n.44 del 27 ottobre 2020; con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.</h:div><h:div>6. Per quanto precede, assorbita ogni altra censura, gli atti impugnati con il ricorso introduttivo resistono alle censure proposte, con conseguente rigetto del gravame.</h:div><h:div>7. Deve, infine, essere esaminato il ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato il D.P. n. 622/GAB del 30 novembre 2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, con firma congiunta con l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sciacca (AG) ai sensi dell'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL. (legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i.), 58 della L.R. 1 settembre 1993 n. 26 e 227 del D.L. 267/2000 e confermato l'ing. Pietro Valenti quale commissario straordinario in sostituzione dell'organo sciolto.</h:div><h:div>Non avendo i ricorrenti proposto censure afferenti a vizi propri del D.P. n. 622/GAB del 30 novembre 2020, ed essendo l’impugnazione dell’atto consequenziale fondata esclusivamente sull’effetto caducante in tesi derivante dalla declaratoria di illegittimità degli atti presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, ne consegue che anche il ricorso per motivi aggiunti risulta infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.</h:div><h:div>8. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della questione controversia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta entrambi.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (che richiama l’articolo 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70), e dal decreto n.82/2020 del Presidente del Tar Palermo, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Sebastiano Zafarana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>