<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200190120240117170134437" id="20200190120240117170134437" modello="2" modifica="17/01/2024 18:10:52" pdf="0" ricorrente="Antonino Oliva" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01901"/><fascicolo anno="2024" n="00188"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200190120240117170134437.xml</file><wordfile>20200190120240117170134437.docm</wordfile><ricorso NRG="202001901">202001901\202001901.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1254 Maria Grazia D'alterio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Manuela Bucca</firma><data>17/01/2024 18:10:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/01/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Primo Referendario</h:div><h:div>Manuela Bucca,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2007;</h:div><h:div>- dell’ordinanza -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire;</h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marsala, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2007, il Comune di Marsala ingiungeva al sig. -OMISSIS-la demolizione delle opere abusivamente realizzate in C. -OMISSIS- di seguito descritte: “<corsivo>ampliamento di primo piano, rispetto al fabbricato esistente, concernente nell’aver edificato tre vani oltre un disimpegno ed un wc per una superficie di mq. 40,70 circa ed un volume di mc 134,31 circa, il tutto rifinibile e abitabile in tutte le sue parti; realizzazione di una veranda coperta delle dimensioni di mt 3,85x6.30 ed altezza media di mt 3,45 per una superficie di mq. 24.25 circa ed un volume di mc 83,70 circa</corsivo>”.</h:div><h:div>Con successiva ordinanza -OMISSIS- l’Amministrazione accertava l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive.</h:div><h:div>Avverso entrambi i provvedimenti propone ricorso, notificato il 26 ottobre 2020 e depositato il 23 novembre 2020, il sig. -OMISSIS- articolando i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div><corsivo>I. Violazione di legge: art. 140 c.p.c. </corsivo></h:div><h:div>Preliminarmente, il ricorrente deduce la mancata ricezione della raccomandata con cui sarebbe stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. l’ordinanza di demolizione, con conseguente tempestività del ricorso proposto;</h:div><h:div><corsivo>II. Violazione di legge: art. 31 legge 17.8.42 n. 1150 nel testo sostituito dall’art. 10 Legge 6.8.67 n. 765. III. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto e della carenza d’istruttoria.</corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente deduce che le opere di ampliamento di cui è ordinata la demolizione sarebbero state realizzate prima dell’1 settembre 1967, come emergerebbe dall’atto di donazione del 1996.</h:div><h:div>In conseguenza, per le suddette opere non sarebbe necessario il previo rilascio di titolo abilitativo mentre per quel che concerne veranda ne sarebbe possibile la regolarizzazione ai sensi dell’art. 20 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4;</h:div><h:div><corsivo>IV. Violazione di legge: art. 34 D.P.R. 6.6.01 n. 380. V. Eccesso di potere sotto i profili della carenza d’istruttoria e del difetto di presupposto.</corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non abbia valutato, tramite apposita istruttoria, il pregiudizio che la demolizione delle opere ritenute abusive può arrecare alla porzione del fabbricato realizzato legittimamente, optando, in tal caso, con l’irrogazione della più blanda sanzione pecuniaria;</h:div><h:div><corsivo>VI. Violazione di legge: art. 34 D.P.R. 6.6.01 n. 380. VII. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dettati dall’art. 97 Cost. VIII. III. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, della carenza d’istruttoria e della illogicità manifesta.</corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente insiste per l’inapplicabilità della sanzione demolitoria, contestando l’insufficiente istruttoria condotta dall’Amministrazione.</h:div><h:div>Il Comune di Marsala, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza straordinaria del 16 gennaio 2024, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è meritevole di accoglimento solo in parte.</h:div><h:div>In particolare, ritiene il Collegio che siano destituite di fondamento le doglianze avverso l’ordinanza di demolizione impugnata.</h:div><h:div>Per quel che concerne le opere realizzate in ampliamento al primo piano del fabbricato sito in C. -OMISSIS- parte ricorrente sostiene, in sintesi, che le opere siano state realizzate in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 765/1967, dunque in regime di attività edilizia libera.</h:div><h:div>Ritiene, tuttavia, il Collegio che tali assunti non siano supportati da idonee allegazioni probatorie, non potendosi così ritenere assolto l’onere gravante sull’istante.</h:div><h:div>A tal proposito, giova osservare che, per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, “<corsivo>costituisce preciso onere del privato che ha commesso l’abuso edilizio provarne l’epoca di realizzazione. L’onere per il privato di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile comporta che neanche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente a tal fine, essendo necessari inconfutabili atti o documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrano la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto (ex plurimis, T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 25-01-2018, n. 204; Consiglio di Stato, V, 20 agosto 2013, n. 4182; VI, 5 agosto 2013, n. 4075; IV, 23 gennaio 2013, n. 414; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 agosto 2012, n. 1761). Trattandosi di fornire prova dell’epoca in cui un’iniziativa squisitamente privata - quale una costruzione edilizia - ha trovato luogo, il relativo onere probatorio gravante sulla stessa parte privata non può essere assolto mediante l’allegazione di un semplice principio di prova, bensì si configura come un onere probatorio pieno (cfr. C.G.A. 27/02/2017 n. 65, che a sua volta richiama Cons. Stato, IV, 29 maggio 2014, n. 2782; 27 dicembre 2011, n. 752; T.A.R Sicilia, Palermo, sez. II, 07/01/2021, n. 87)</corsivo>” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 28 luglio 2022, n. 2456).</h:div><h:div>Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia fornito elementi idonei ad assolvere l’onere probatorio su di essa incombente, non essendo a tal fine sufficiente - in assenza di ulteriore supporto documentale allegato in giudizio (ad esempio, aerofotogrammetria dell’epoca) - la mera dichiarazione contenuta nell’atto di donazione in ordine alla regolarità del fabbricato giacché, com’è noto, la valenza fidefaciente <corsivo>ex</corsivo> art. 2700 c.c. non si estende al contenuto intrinseco di tale affermazione che può anche non essere veritiero (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 giugno 2021, n. 1971).</h:div><h:div>Né parte ricorrente ha fornito elementi per collegare le opere contestate alla concessione edilizia rilasciata al dante causa del ricorrente in data 24 febbraio 1959, depositata in giudizio in mancanza del progetto assentito.</h:div><h:div>A ciò aggiungasi che nella stessa relazione tecnica allegata al ricorso non è indicata la data di realizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza gravata.</h:div><h:div>Quanto all’eventuale sanabilità della veranda, essa non rileva ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione che, a fronte di un manufatto privo di titolo edilizio, costituisce atto doveroso di ripristino.</h:div><h:div>In ogni caso, non risulta essere stata presentata alcuna istanza di sanatoria.</h:div><h:div>Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui viene contestata la legittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, essendo stato adottato senza che al ricorrente sia stato concesso lo <corsivo>spatium deliberandi</corsivo> per presentare istanza di fiscalizzazione dell’abuso motivata dal pregiudizio che potrebbe derivare al fabbricato in cui insistono le opere realizzate in assenza di titolo edilizio.</h:div><h:div>Invero, non vi è prova in giudizio del perfezionamento della notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti del ricorrente in data precedente a quella dell’atto di accertamento della sua inottemperanza.</h:div><h:div>In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto solo in parte, con annullamento dell’ordinanza -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-/2007.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto dell’esito del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Marsala -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-/2007.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Manda alla Segreteria per le comunicazioni della presente sentenza alle parti, al Comune non costituito e al Prefetto di Trapani presso l’indirizzo PEC dell’Ente indicato nel pubblico elenco IPA.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e tutti i soggetti citati in sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Manuela Bucca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>