<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200176720240217203844963" id="20200176720240217203844963" modello="3" modifica="17/02/2024 20:59:39" pdf="0" ricorrente="Anna Varvaro" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01767"/><fascicolo anno="2024" n="00650"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200176720240217203844963.xml</file><wordfile>20200176720240217203844963.docm</wordfile><ricorso NRG="202001767">202001767\202001767.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1254 Maria Grazia D'alterio\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Bardino</firma><data>17/02/2024 20:59:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Presidente</h:div><h:div>Nicola Bardino,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>dell’ORDINANZA -OMISSIS-DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE di “opere” asseritamente abusive; </h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali ed, in particolare, per quanto eventualmente possa occorrere nei sensi e nei limiti di cui infra: dell’ORDINANZA DI RIMOZIONE-OMISSIS-</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27/9/2022: </h:div><h:div>- dell’ORDINANZA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 416 DELL'11.7.22, notificata il 28.7.22, DI IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA EX ART. 31 COMMA 4/BIS D.P.R. N. 380/01;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marsala, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con il ricorso introduttivo viene impugnata l’ordinanza -OMISSIS- in epigrafe descritta, con la quale il Comune di Marsala ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione -OMISSIS- in precedenza notificata al sig.-OMISSIS-, riguardante la realizzazione di opere in assenza della prescritta concessione edilizia. Dette opere consistevano nel posizionamento, sul fondo di proprietà in area soggetta a vincolo paesaggistico (con conseguente inedificabilità assoluta), di un rimorchio omologato, dotato di ruote gommate e barra centrale con gancio di traino, sul quale era stato collocato un prefabbricato per abitazione, nonché in una tettoia avente struttura portante in ritti di legno. L’Amministrazione – dopo aver accertato l’avvenuta rimozione della suddetta tettoria – contestava in particolare alle ricorrenti, entrambe eredi presunte (nelle more della pubblicazione del testamento olografo; la sig.ra Martinico era stata comunque destinataria dell’ordine di demolizione), la mancata rimozione delle restanti opere (prefabbricato ad uso abitazione collocato su un rimorchio, c.d. <corsivo>caravan</corsivo>).</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto:</h:div><h:div>- con la demolizione della tettoia sarebbe stata del tutto adempiuta l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-</h:div><h:div>- il <corsivo>caravan</corsivo> non rientrerebbe tra le opere assoggettate al regime del permesso di costruire, stante la sua non definitiva immobilizzazione al suolo. Tale circostanza troverebbe conferma nella sentenza-OMISSIS- con la quale il Tribunale Penale di Marsala ha assolto il dante causa -OMISSIS- (poi deceduto) e la ricorrente -OMISSIS- dal reato conseguente alla contesta violazione edilizia, in ragione proprio della natura mobile del bene;</h:div><h:div>- l’ordinanza inadempiuta, nella parte in cui sarebbe stata riferita al <corsivo>caravan</corsivo> (prefabbricato ad uso abitativo collocato su un rimorchio), non ne avrebbe disposto la demolizione;</h:div><h:div>- l’impossibilità di procedere alla demolizione farebbe venir meno la volontarietà di non adempiere all’ordine impartito, e dunque un requisito necessario per il consolidamento della vicenda repressiva. </h:div><h:div>2.	Con l’ordinanza -OMISSIS-, veniva successivamente irrogata a -OMISSIS- (già destinataria dell’ordine di demolizione) e -OMISSIS- (quest’ultima erede testamentarie di -OMISSIS-), nella misura massima, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 <corsivo>bis</corsivo>, D.P.R. n. 380 del 2001.</h:div><h:div>Avverso tale ordinanza venivano proposti motivi aggiunti, sulla base delle seguenti censure:</h:div><h:div>A) Invalidità in via derivata, in relazione all’illegittimità del presupposto accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione</h:div><h:div>B) Invalidità per vizi propri, e precisamente:</h:div><h:div>I. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico amministrativo in tema di carattere personale della responsabilità punitiva.</h:div><h:div>II. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell’atto dalla causa tipica.</h:div><h:div>III. Violazione di legge: art. 7 legge n. 689 del 1981 - art. 31 comma 4 <corsivo>bis</corsivo> D.P.R. n. 380 del 2001.</h:div><h:div>Sotto tali rubriche, viene affermata l’intrasmissibilità della sanzione impugnata alle odierne ricorrenti le quali, subentrate <corsivo>iure succesionis</corsivo>, sarebbero estranee alla realizzazione dell’abuso. </h:div><h:div>IV.  Violazione di legge: art. 31 comma 4 <corsivo>bis</corsivo> D.P.R. n. 380 del 2001 – art. 3 “regolamento Comune di Marsala per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di abusi edilizi”.</h:div><h:div>V. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto, della carenza di istruttoria e della illogicità manifesta. </h:div><h:div>In relazione a tali profili di censura, parte ricorrente lamenta l’errata quantificazione della sanzione irrogata.</h:div><h:div>3.	Il Comune di Marsala non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>Chiamata infine all’udienza straordinaria del 16 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4.	Il ricorso non merita accoglimento.</h:div><h:div>Deve essere innanzitutto sottolineata l’intangibilità dell’ordine di demolizione presupposto, con il quale è stata inequivocabilmente disposta la rimozione (oltreché della tettoia) del prefabbricato ad uso abitativo (<corsivo>caravan</corsivo>) stabilmente dislocato sul terreno, sicché del tutto correttamente l’Amministrazione ne ha accertato l’inottemperanza <corsivo>in parte qua</corsivo>.</h:div><h:div>Osserva inoltre il Collegio che, come già ribadito da questo Tribunale, “<corsivo>ai fini della classificazione di un'opera prefabbricata posta su ruote, occorre stabilire se il manufatto in questione possa ritenersi costruzione a fini urbanistici; si rientra nella fattispecie delle modificazioni durevoli dello stato dei luoghi (che, come chiarito dalla giurisprudenza, sono determinate anche da strutture meramente poggiate al suolo) ogni qualvolta si sia al cospetto di strutture, anche provviste di ruote, obiettivamente destinate ad uso prolungato nel tempo e non quindi realmente precario, cioè temporaneo o occasionale. In disparte la valutazione del sistema di ancoraggio al suolo in concreto utilizzato, insomma, siffatti prefabbricati dovrebbero essere considerati vere e proprie costruzioni, ove, comunque, siano destinati a durare nel tempo; tale conclusione, del resto, discende dalla considerazione dell'alterazione dello stato dei luoghi e della destinazione in genere di tale tipo di struttura alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati per la realizzazione della struttura stessa</corsivo>” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 29 settembre 2022, n. 2709).</h:div><h:div>Alla stregua di tali criteri, non v’è dubbio che l’opera in questione (solo astrattamente amovibile), a dispetto della sua omologazione come rimorchio, risulti stabilmente posizionata sul terreno, così da determinare un’illecita immutazione (permanente e non precaria) dello stato dei luoghi in assenza del prescritto titolo edilizio.</h:div><h:div>5.	I motivi aggiunti sono fondati in relazione alla prima censura (rubriche I, II e III) e in relazione alla sola sig.ra -OMISSIS- (erede testamentaria del sig. -OMISSIS-).</h:div><h:div>In proposito, ritiene il Collegio di poter aderire al prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui “<corsivo>la sanzione pecuniaria applicata a chi trasgredisce all'ordine di demolire l'abuso edilizio abbia una matrice non già di ripristino della legalità violata (come, invece, altre misure volte a reintegrare il territorio nella sua originaria conformazione), ma evidentemente punitiva, per chi si sia sottratto al comando giuridico (del resto, è parimenti afflittiva, come chiarito dalla Corte costituzionale, la speculare acquisizione del fondo al patrimonio gratuito del Comune)</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 21 aprile 2021, n. 4671).</h:div><h:div>Nel caso qui in esame l'ordine di demolizione e l'atto di accertamento dell'inottemperanza allo stesso sono stati notificati alla sig.ra Martinico e all'allora vivente sig. -OMISSIS-, di cui la sig.ra -OMISSIS- odierna ricorrente è subentrata in qualità di erede testamentaria. Quest’ultima (e solo quest’ultima) non è dunque responsabile dell'abuso e non ha avuto la possibilità di adempiere spontaneamente all'ordine di demolizione, del quale non è stata destinataria; del resto, neppure sarebbe stata sufficiente l'esecuzione tardiva dell'ordinanza di demolizione per rimuovere la sanzione <corsivo>de qua</corsivo>, attesa la riconosciuta irrilevanza dell'adempimento successivo allo scadere del termine assegnato dall'amministrazione. Nessun onere di informazione, inoltre, può essere presunto in capo alla ricorrente-OMISSIS-, essendo la sua successione nella proprietà del bene avvenuta non già <corsivo>inter vivos</corsivo> (il che comporta la presunzione di conoscenza della legittimità dell'immobile, a norma delle disposizioni incidenti sulla validità dei contratti) bensì <corsivo>mortis causa</corsivo>: pertanto, non essendo riferibile alla stessa tanto l'originaria realizzazione delle opere abusive, quanto la mancata ottemperanza all'ordine di remissione in pristino, non è ritenere applicabile nei loro confronti la sanzione irrogata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1927; T.A.R. Piemonte, 27 maggio 2021, n. 548).</h:div><h:div>Analoghe considerazioni non possono però essere ripetute quanto alla sig.ra Martinico, pacificamente destinataria dell’originario ordine di demolizione, e come tale responsabile della mancata rimozione del manufatto abusivo. Riguardo a quest’ultima il motivo appare infondato.</h:div><h:div>Sono inoltre parimenti infondate le restanti censure introdotte con i motivi aggiunti, poiché dalla incontestata sussistenza di un vincolo paesaggistico sull'area, ove sono state realizzate opere abusive, discende l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, D.P.R. n. 380/2001 nella misura massima, non residuando spazi per l'operatività di criteri discrezionali di quantificazione della stessa (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 maggio 2023, n. 7458).</h:div><h:div>6.	Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso introduttivo deve essere dunque respinto (ricorrenti -OMISSIS-, erede presunta, e Martinico, destinataria dell’ordine di demolizione).</h:div><h:div>Vanno accolti i motivi aggiunti esclusivamente in relazione alla posizione della sig.ra -OMISSIS- (unica erede testamentaria del sig. -OMISSIS-) e respinti sotto ogni altro profilo quanto alla ricorrente -OMISSIS-.</h:div><h:div>Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda, dell’esito complessivo del gravame e del limitato profilo di accoglimento.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- respinge il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- accoglie i motivi aggiunti nei confronti di -OMISSIS- nei sensi, nei limiti e per gli effetti precisati;</h:div><h:div>- respinge i motivi aggiunti sotto ogni ulteriore profilo.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/01/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola Bardino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>