<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="diniego permesso di costruire - lotto intercluso - area residua - rigetto" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200174820231120111502125" id="20200174820231120111502125" modello="2" modifica="21/11/2023 10:41:00" pdf="0" ricorrente="Michelangelo Chianetta" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01748"/><fascicolo anno="2023" n="03470"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200174820231120111502125.xml</file><wordfile>20200174820231120111502125.docm</wordfile><ricorso NRG="202001748">202001748\202001748.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1024 Maria Barbara Cavallo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio Giallombardo</firma><data>21/11/2023 10:41:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>a) quanto al ricorso introduttivo</corsivo>:</h:div><h:div>- della nota -OMISSIS-, con la quale il Comune intimato ha rigettato la richiesta di permesso di costruire di parte ricorrente, concernente la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale sul lotto di terreno sito in Agrigento, traversa di via -OMISSIS-; </h:div><h:div>- della nota -OMISSIS- del medesimo Comune, recante il preavviso di diniego in ordine alla vista richiesta di permesso di costruire;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o presupposto e/o connesso;</h:div><h:div><corsivo>nonché per l'accertamento </corsivo></h:div><h:div>della formazione del silenzio-assenso sulla richiesta di permesso di costruire in questione, <corsivo>ex</corsivo> art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, come recepito in Sicilia dalla l.r. n. 16 del 2016;</h:div><h:div><corsivo>b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:</corsivo></h:div><h:div>- della nota -OMISSIS-, con la quale il Comune intimato ha nuovamente rigettato la richiesta di permesso di costruire di parte ricorrente;</h:div><h:div>- della nota -OMISSIS-, di ritiro del precedente parere endoprocedimentale favorevole e di espressione di parere negativo sull’istanza <corsivo>de qua</corsivo>;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o presupposto e/o connesso;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1748 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria -OMISSIS-, Vincenzo Airò e Roberta Maria Grazia -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>,<corsivo>
					</corsivo>non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, c. 4-<corsivo>bis</corsivo>, c.p.a.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS- ha impugnato la nota -OMISSIS-, con la quale l'intimata amministrazione ha rigettato la sua istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale in un lotto di terreno sito in Agrigento, traversa di via -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il suddetto provvedimento è stato motivato in ordine al fatto che:</h:div><h:div>- il lotto di terreno ricade in zona C4 - case unifamiliari con orto, in cui gli interventi di trasformazione urbanistica sono assentibili in relazione al piano attuativo a carattere unitario (art. 29 N.T.A. del P.R.G.);</h:div><h:div>- in detta zona non vige alcun piano attuativo, né sussiste una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione di un piano esecutivo;</h:div><h:div>- l'area edificabile: <corsivo>a.</corsivo> non è l'unica a non essere stata ancora edificata; <corsivo>b.</corsivo> non si trova in una zona interamente interessata da costruzioni; <corsivo>c.</corsivo> non è dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie), previste dagli strumenti urbanistici; <corsivo>d.</corsivo> non è stata valorizzata da un progetto edilizio del tutto conforme al P.R.G. vigente.</h:div><h:div>1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:</h:div><h:div>- di essere proprietaria del fondo sopra meglio specificato, ricadente nella vista zona C4 del vigente P.R.G.;</h:div><h:div>- di aver chiesto al Comune di Agrigento il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale (istanza -OMISSIS-);</h:div><h:div>- che, all'esito del contraddittorio procedimentale, l'intimata amministrazione ha emanato il provvedimento di diniego per cui è causa.</h:div><h:div>1.2. Il ricorrente ha contestato il provvedimento impugnato sulla scorta dei seguenti quattro motivi di ricorso.</h:div><h:div>1.2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost.; artt. 3 e 23, l.r. n. 10 del 1991; art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, l. n. 241 del 1990; art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001) e l'eccesso di potere sotto vari profili.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha, in particolare, contestato che il provvedimento impugnato non sarebbe stato adottato nelle forme del provvedimento di secondo grado, atteso che (secondo la sua prospettazione) sull'istanza in questione si sarebbe formato il silenzio-assenso <corsivo>ex </corsivo>art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001.</h:div><h:div>1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost.; art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241 del 1990, come recepito dalla l.r. n. 7 del 2019; d.P.R. n. 380 del 2001, come recepito dalla l.r. n. 16 del 2016) e l'eccesso di potere sotto ulteriori profili.</h:div><h:div>Il ricorrente ha lamentato la violazione degli obblighi correlati al contraddittorio procedimentale, con particolare riguardo alla mancata audizione personale del ricorrente e alla genericità della motivazione addotta per superare la memoria procedimentale da questi presentata.</h:div><h:div>1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata la violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost.; art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241 del 1990, come recepito dalla l.r. n. 7 del 2019; d.P.R. n. 380 del 2001, come recepito dalla l.r. n. 16 del 2016) e l'eccesso di potere sotto ulteriori profili.</h:div><h:div>Parte ricorrente, in particolare, ha argomentato nel merito:</h:div><h:div>- alla possibilità di qualificare il lotto in questione come lotto intercluso o come area residuale, tenuto conto della nozione di lotto intercluso di cui all'art. 2 del regolamento edilizio comunale (<corsivo>“Porzione di superficie fondiaria delimitata per almeno tre lati da edifici esistenti (regolarmente autorizzati o per i quali sia possibile ottenere la concessione in sanatoria) e/o da spazi pubblici o di uso pubblico esistenti o previsti dal PRG”</corsivo>);</h:div><h:div>- al fatto che, anche ove si volessero computare le aree non edificate nelle vicinanze, queste non sarebbero sufficienti a integrare un comparto da sottoporre a pianificazione di dettaglio, atteso che le aree libere non edificate - escluse quelle la cui cubatura è stata assorbita dalle costruzioni presenti o utilizzate come orti a servizio dei fabbricati esistenti - non raggiungerebbero la soglia minima di 15.000 mq, necessaria per la delimitazione di un comparto omogeneo;</h:div><h:div>- alla presenza di sufficienti opere di urbanizzazione, sia primarie che secondarie, e ferma restando la possibilità di subordinare il permesso di costruire alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che si dovessero rendere necessarie, ovvero previa monetizzazione delle stesse <corsivo>ex </corsivo>art. 20, l.r. n. 16 del 2016;</h:div><h:div>- al rispetto dei parametri urbanistici del progetto presentato, il quale in particolare prevede la realizzazione di una volumetria pari a 652,36 mc, laddove la volumetria realizzabile è di 741,80 mc e fermo restando l'obbligo per il Comune intimato di indicare le eventuali modifiche progettuali necessarie per il rilascio del titolo (art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001).</h:div><h:div>1.2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost.; art. 3, l. n. 241 del 1990; art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004) e l'eccesso di potere sotto ulteriori profili, tenuto conto della disparità di trattamento realizzata dal Comune intimato, che in passato ha rilasciato titoli edilizi per la realizzazione di nuove costruzioni su lotti che erano liberi e ubicati, al pari di quello per cui è causa, in zona C4.</h:div><h:div>2. Con successiva memoria il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>3. Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha disposto al Comune di Agrigento di rendere documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa.</h:div><h:div>4. Con memoria del 16 dicembre 2020 parte ricorrente ha ribadito le proprie pretese, dando conto in particolare del fatto che il Comune intimato ha rilasciato i permessi di costruire -OMISSIS-, inerenti a immobili collocati sempre in zona C4, riconoscendo in tali fattispecie la sussistenza del c.d. "<corsivo>lotto intercluso</corsivo>".</h:div><h:div>5. Con ordinanza cautelare -OMISSIS-: <corsivo>a.</corsivo> è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente; <corsivo>b. </corsivo>è stato reiterato l’ordine istruttorio disposto con la menzionata ordinanza-OMISSIS-.</h:div><h:div>6. Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la nota -OMISSIS-, con la quale il Comune di Agrigento ha nuovamente rigettato l'istanza di permesso di costruire per cui è causa.</h:div><h:div>Il nuovo provvedimento di diniego è stato motivato:</h:div><h:div><corsivo>i)</corsivo> sulla scorta del fatto che il lotto in questione non può essere definito alla stregua di un lotto intercluso, tenuto conto di quanto statuito dal C.G.A.R.S. con la sentenza -OMISSIS-, resa nei confronti del Comune intimato, a mente della quale, come riportato nel provvedimento da ultimo impugnato, l’area: <corsivo>a.</corsivo> deve essere l’unica a non essere stata ancora edificata; <corsivo>b. </corsivo>si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni; <corsivo>c. </corsivo>sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici; <corsivo>c. </corsivo>sia interessata da un progetto edilizio del tutto conforme al piano regolatore comunale. Rispetto ai suddetti parametri, l’intimata amministrazione ha dedotto che: <corsivo>a. </corsivo>l'area del sig. -OMISSIS- non è l'unica ancora non edificata; <corsivo>b. </corsivo>la zona non è integralmente interessata da costruzioni; <corsivo>c. </corsivo>vi sono solo in parte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;</h:div><h:div><corsivo>ii) </corsivo> in ordine al fatto che, nel comparto, vi sono appezzamenti di terreno utili, anche se non adiacenti, per la configurazione di un lotto minimo di 15.000 mq.</h:div><h:div>6.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:</h:div><h:div>- che, nelle more del presente ricorso, ha prodotto al Comune intimato una perizia giurata per dimostrare il carattere intercluso del lotto per cui è controversia e che l'area è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dell'intervento edificatorio in questione;</h:div><h:div>- che, a fronte di un primo parere favorevole, successivamente revocato, l'intimata amministrazione ha emanato il provvedimento di diniego in questa sede impugnato.</h:div><h:div>6.2. Il ricorrente ha articolato i seguenti tre motivi di doglianza.</h:div><h:div>6.2.1. Con il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha contestato la violazione di legge (artt. 2, 3 e 97, Cost.; art. 41, CEDU; artt. 3 e 10-<corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241 del 1990) e l'eccesso di potere sotto vari profili.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha, in particolare, lamentato la pretermissione del contraddittorio procedimentale, tenuto altresì conto del fatto che vi è stata - nelle more del procedimento - la revoca di un primo parere favorevole.</h:div><h:div>6.2.2. Con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha lamentato la violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost.; art. 10-<corsivo>bis</corsivo>, l. n. 241 del 1990; d.P.R. n. 380 del 2001) e l'eccesso di potere sotto vari profili, in quanto:</h:div><h:div><corsivo>a.</corsivo> il lotto del ricorrente ben potrebbe configurarsi quale lotto intercluso;</h:div><h:div><corsivo>b. </corsivo>vi sarebbero sufficienti opere di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire. Inoltre il permesso di costruire ben potrebbe essere subordinato alla realizzazione di talune opere di urbanizzazione primaria che dovessero rendersi necessarie <corsivo>ex </corsivo>art. 20, l.r. n. 16 del 2016.</h:div><h:div>6.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente ha contestato la violazione di legge (artt. 3 e 97, Cost.; art. 3, l. n. 241 del 1990; art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004) e l'eccesso di potere sotto ulteriori profili, tenuto conto della disparità di trattamento già rilevata con il ricorso introduttivo, non incisa dal fatto che i permessi rilasciati siano anteriori alla sentenza -OMISSIS- del C.G.A.R.S., tenuto conto che uno dei due è stato rilasciato nel 2018, vale a dire dopo la sentenza di questa Tribunale -OMISSIS-, confermata con la vista pronuncia -OMISSIS- del giudice di appello.</h:div><h:div>7. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 novembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, verte avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Agrigento ha rigettato l'istanza di parte ricorrente di rilascio del permesso di costruire.</h:div><h:div>2. Va previamente dato atto che il provvedimento impugnato in sede di motivi aggiunti costituisce conferma in senso proprio del provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>La giurisprudenza qualifica, infatti, come atto meramente confermativo quello che non compie alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. V, 3 agosto 2022, n. 6819).</h:div><h:div>Nel caso di specie il nuovo provvedimento di diniego è stato, invece, emanato all'esito di una nuova istruttoria e con una nuova motivazione; ne consegue che il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti non possa ritenersi un atto meramente confermativo, ma vada più correttamente qualificato in termini di provvedimento di conferma.</h:div><h:div>3. Tanto premesso, si precisa che, a differenza del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, il provvedimento di conferma - impugnato in sede di motivi aggiunti - non ha reiterato la motivazione del provvedimento confermato in ordine alla mancata conformità del progetto edilizio al vigente P.R.G.</h:div><h:div>Ciò si evince dal fatto che il provvedimento di conferma ha ritenuto insussistenti le condizioni ivi indicate come <corsivo>a</corsivo>., <corsivo>b</corsivo> .e <corsivo>c.</corsivo> affinché possa dirsi esistente il lotto intercluso, ovvero che:</h:div><h:div>- l'area sia l'unica a non essere stata ancora edificata (condizione sub <corsivo>a</corsivo>);</h:div><h:div>- l'area si trovi in una zona integralmente interessata da costruzioni (condizione sub <corsivo>b</corsivo>);</h:div><h:div>- l'area sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) previste dagli strumenti urbanistici (condizione sub <corsivo>c</corsivo>).</h:div><h:div>Il provvedimento di conferma non ha, invece, ritenuto insussistente la condizione sub <corsivo>d</corsivo>, ovvero che l'area sia interessata da un progetto edilizio conforme al locale piano regolatore.</h:div><h:div>Ciò comporterebbe, a stretto rigore, la sopravvenuta carenza di interesse delle contestazioni di parte ricorrente (articolate nell’ambito del terzo motivo del ricorso introduttivo), in relazione alla conformità del progetto edilizio al piano regolatore.</h:div><h:div>Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene di poter prescindere dal dichiarare il ricorso parzialmente improcedibile, tenuto conto che tale specifica doglianza è irrilevante ai fini della valutazione di illegittimità del provvedimento, atteso che – come si avrà modo di vedere – il lotto in questione non può in ogni caso qualificarsi come lotto intercluso o area residuale, con conseguente venir meno – a prescindere dall’astratta conformità o meno del progetto alla locale regolamentazione edilizia – della possibilità di edificare.</h:div><h:div>4. Dirimente ai fini della soluzione della presente controversia è l’eventuale sussumibilità dell'intervento prospettato da parte ricorrente all'interno della categoria del lotto intercluso.</h:div><h:div>In termini generali, in assenza di pianificazione attuativa, è possibile l'edificazione nel caso, pressoché di scuola, in cui un terreno di ridotte dimensioni sia completamente circondato da edifici (Cons. St., sez. IV, 24 dicembre 2020, n. 8313). </h:div><h:div>Al riguardo, assume particolare rilevanza nel caso di specie la sentenza -OMISSIS- del C.G.A.R.S., che costituisce la base della motivazione del provvedimento di diniego impugnato con motivi aggiunti.</h:div><h:div>Si tratta di una pronuncia resa in fattispecie afferente un fondo sito in territorio di Agrigento tra la via -OMISSIS- e la via dei -OMISSIS- (si rammenta che il lotto del ricorrente ricade proprio in una traversa di via dei -OMISSIS-), con la quale è stato condivisibilmente chiarito che "<corsivo>L’intervento costruttivo diretto può essere consentito purché venga accertata la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo, allo scopo di evitare defatiganti attese per il privato ed inutili dispendi di attività procedimentale per l'ente pubblico (Cons. St. sez. V, n. 1013/2004; Id., sez. IV, n. 268/2008; Id., sez. IV, n. 3699/2010). Invero, lo strumento urbanistico attuativo deve considerarsi superfluo una volta che è stata raggiunta la piena edificazione e urbanizzazione della zona interessata, raggiungendo in tal modo la scopo e i risultati perseguiti dai piani attuativi</corsivo>".</h:div><h:div>L'art. 2 del locale regolamento edilizio definisce nei seguenti termini il lotto intercluso: "<corsivo>Porzione di superficie fondiaria delimitata per almeno tre lati da edifici esistenti (regolarmente autorizzati o per i quali sia possibile ottenere la concessione in sanatoria) e/o da spazi pubblici o di uso pubblico esistenti o previsti dal PRG</corsivo>".</h:div><h:div>La nozione di lotto intercluso emergente dal suddetto regolamento edilizio va interpretata in modo restrittivo: trattandosi di una forma eccezionale di autorizzazione all’attività edilizia in assenza di pianificazione di dettaglio, tale fattispecie non può estendersi al di là delle ipotesi ivi precisamente indicate. Come affermato nella sentenza-OMISSIS- di questa Sezione (confermata dalla più volte citata sentenza -OMISSIS- del C.G.A.R.S.), «<corsivo>la definizione di lotto intercluso contenuta nel regolamento edilizio è volta a dare corretta applicazione non già ad una specifica disciplina legislativa regionale quanto ai principi elaborati sul versante giurisprudenziale in relazione alla possibilità, in taluni casi, di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in assenza dello strumento attuativo, pure previsto, dalla disciplina di piano. Da ciò discende che, sul piano sistematico, non può operarsi una lettura del dato pianificatorio, qui peraltro di natura normativa, disgiunta dai summenzionati principi</corsivo>».</h:div><h:div>Ciò posto, risulta comunque dal dato letterale del locale regolamento edilizio che, affinché si possa discutere di lotto intercluso nel Comune di Agrigento, non è sufficiente che la porzione di superficie fondiaria sia delimitata per almeno tre lati da edifici esistenti, ma occorre altresì che tali edifici siano regolarmente autorizzati o siano quantomeno sanabili.</h:div><h:div>Tale dimostrazione, inevitabilmente, non può che ricadere su chi chiede il rilascio del titolo edilizio, non essendo ipotizzabile che, a fronte della pretesa del privato di applicare una regola derogatoria rispetto alla normale disciplina edilizia, l’amministrazione sia onerata di verificare l’eventuale regolare autorizzazione degli immobili confinanti con il lotto dell’istante e persino, in caso di esito negativo di tale verifica, la loro potenziale sanabilità.</h:div><h:div>Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere, come si evince dalle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>La relazione del tecnico di parte ricorrente sul lotto intercluso ha precisato che "<corsivo>il fondo di proprietà del Committente confina in tre lati su quattro con aree edificate e nel quarto lato con ulteriore area libera in catasto in testa a -OMISSIS-</corsivo>" (cfr. la produzione documentale di parte ricorrente del -OMISSIS-).</h:div><h:div>La perizia giurata prodotta al fine di riaprire il procedimento (cfr. all. 2 della produzione documentale di parte ricorrente del-OMISSIS-) ha ulteriormente specificato i confini del lotto per cui è causa. </h:div><h:div>Secondo tale perizia, detto lotto confina:</h:div><h:div>- a sud con area occupata dal fabbricato censito in catasto al foglio -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ad est con fabbricato ed annessa area asservita censito al foglio -OMISSIS-;</h:div><h:div>- ad ovest con fabbricati censiti al foglio -OMISSIS-;</h:div><h:div>- a nord con ulteriore area libera in catasto in testa a -OMISSIS- e censita al foglio -OMISSIS-.</h:div><h:div>La mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, dei presupposti normativamente previsti affinché possa affermarsi la sussistenza del lotto intercluso nel caso di specie emerge dal fatto che questi non ha fornito la benché minima evidenza del fatto che gli immobili confinanti fossero stati regolarmente autorizzati o fossero comunque sanabili.</h:div><h:div>In particolare, parte ricorrente ha prodotto alcune visure catastali degli immobili confinanti solo con la perizia da ultimo versata in atti (cfr. il menzionato all. 4 della produzione documentale di parte ricorrente del -OMISSIS-.) in cui, tuttavia:</h:div><h:div>- non è stata prodotta alcuna evidenza con riguardo il fabbricato indicato in perizia come confinante a sud con il lotto di parte ricorrente (indicato in perizia come censito in catasto al foglio -OMISSIS-);</h:div><h:div>- con riguardo agli immobili identificati in catasto al foglio -OMISSIS- (indicati nella relazione del tecnico di parte ricorrente come confinanti a ovest con il suo terreno), nulla è stato precisato in ordine alla loro regolarità (o, quantomeno, potenziale regolarità) urbanistica. Non è stata fatta menzione di alcun titolo edilizio autorizzativo, tale da far quantomeno ipotizzare una loro conformità alla vigente disciplina urbanistica.</h:div><h:div>La ricostruzione in termini di “<corsivo>lotto intercluso</corsivo>” del terreno di parte ricorrente è ulteriormente minata dalla visione degli allegati nn. -OMISSIS- alla perizia da ultimo citata, da cui emerge come diverse aree vicine al lotto di parte ricorrente siano tutt'altro che edificate, dando quindi conferma all’opposta prospettazione dell’intimata amministrazione.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che nell'area in questione non risultano esservi (quantomeno) tutte le opere di urbanizzazione secondaria.</h:div><h:div>Ciò si evince dalla perizia giurata da ultimo prodotta dal ricorrente che, mentre ha avuto cura di precisare che sono presenti <corsivo>tutte </corsivo>le opere di urbanizzazione primaria, ha affermato - con riguardo alle opere di urbanizzazione secondaria - che tali opere sarebbero presenti in misura <corsivo>sufficiente</corsivo> a garantire la realizzazione del fabbricato progettato (cfr. il menzionato all. 4 della produzione documentale di parte ricorrente del -OMISSIS-).</h:div><h:div>La mancanza di tutte le opere di urbanizzazione secondaria è ulteriormente asseverata dalla più volte menzionata sentenza -OMISSIS-del C.G.A.R.S. che, con riguardo a un terreno sito nella medesima zona di quello del ricorrente, ha affermato la <corsivo>sostanziale mancanza</corsivo> di opere di urbanizzazione secondaria.</h:div><h:div>In conclusione, il lotto in questione non può essere definito come intercluso stante, da un lato, la mancata dimostrazione da parte ricorrente dei presupposti normativi per la realizzazione della fattispecie (e, più precisamente, la dimostrazione che tutti gli edifici confinanti siano stati regolarmente autorizzati o siano comunque sanabili), dall’altro, della presenza di numerose aree non edificate nella zona e, dall'altro ancora, la mancanza delle necessarie opere di urbanizzazione secondaria.</h:div><h:div>5. Può quindi dirsi dell’infondatezza dei singoli motivi di ricorso.</h:div><h:div>5.1. Il primo motivo del ricorso introduttivo va rigettato in quanto non può dirsi formato il silenzio-assenso nel caso di specie.</h:div><h:div>Il Collegio condivide l'orientamento, pur non univoco in giurisprudenza, per il quale il silenzio-assenso in tema di permesso di costruire non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell’amministrazione e dell’adempimento degli oneri documentali necessari per l’accoglimento della domanda, essendo necessario che il privato dia, altresì, prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi a cui è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali rientra, dal punto di vista oggettivo, la conformità dell’intervento progettato alla normativa urbanistico-edilizia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/01/2019, n. 113; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 07/01/2019, n. 11; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 16/09/2019, n. 11003). Con la conseguenza che non può dirsi formato il silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire quando difettino i presupposti della richiesta attività edificatoria, ovvero quando l’istanza non sia stata accompagnata da tutti i requisiti previsti dalla legge potendo, in tal caso, il Comune provvedere negativamente anche con provvedimento tardivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12/07/2018 n. 4273; Cons. Stato, sez. IV, 05/09/2016 n. 3805). </h:div><h:div>Considerato che, alla luce delle precedenti considerazioni, non può affatto dirsi che nel caso di specie sia configurabile la fattispecie del lotto intercluso, non si è mai formato alcun silenzio-assenso sull’istanza di parte ricorrente.</h:div><h:div>Donde, il rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>5.2. Possono parimenti rigettarsi il secondo motivo del ricorso introduttivo e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, entrambi inerenti a presunte violazioni del contraddittorio procedimentale.</h:div><h:div>Il potere amministrativo esercitato dall'amministrazione in sede di rilascio del permesso di costruire costituisce attività vincolata, sostanziandosi in un esame della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona, con la conseguenza della superabilità dei vizi meramente procedimentali (Cons. St., sez. IV, 20 ottobre 2022, n. 8943; C.G.A.R.S., sent. -OMISSIS-).</h:div><h:div>Peraltro, è costante la giurisprudenza nel ritenere che l’amministrazione non abbia un onere di confutare analiticamente le prospettazioni dell’istante a seguito del preavviso di rigetto (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo>,<corsivo>
				</corsivo>Cons. St., sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063). E ciò a prescindere dal fatto che, con il provvedimento di conferma impugnato in sede di motivi aggiunti, l’intimata amministrazione abbia ampiamente argomentato in ordine al fatto che nel caso di specie non possa discutersi né di lotto intercluso, né di area residua.</h:div><h:div>Ancora, non si comprende, nel caso di specie, quale utilità avrebbe avuto l'audizione personale del ricorrente, considerato che il diniego è stato rilasciato per l'insussistenza dei presupposti del lotto intercluso e della mancanza delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie; circostanze rispetto alle quali l’audizione personale del ricorrente non avrebbe potuto minimamente incidere.</h:div><h:div>5.3. Quanto all'infondatezza del terzo motivo del ricorso introduttivo e del secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, entrambi volti a dimostrare che il terreno di parte ricorrente sarebbe qualificabile in termini di lotto intercluso, si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo 4. </h:div><h:div>Con la precisazione che, nel caso di specie, non può nemmeno ipotizzarsi l'illegittimità del provvedimento per il mancato rilascio di un permesso di costruire convenzionato <corsivo>ex </corsivo>art. 20, l.r. n. 16 del 2016.</h:div><h:div>In termini generali, si premette che, laddove vi sia un’edificazione disomogenea, come quella di cui all’odierna controversia, ci si trova di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo <corsivo>ex novo</corsivo> un disegno urbanistico di completamento della zona. </h:div><h:div>Con la conseguenza che: </h:div><h:div><corsivo>a.</corsivo> quando lo strumento urbanistico generale prevede che la sua attuazione debba aver luogo mediante un piano di livello inferiore, il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace, ovvero quando è concluso il relativo procedimento; </h:div><h:div><corsivo>b.</corsivo> in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa se non alle suindicate condizioni che, come già visto, nel caso di specie non ricorrono; </h:div><h:div><corsivo>c.</corsivo> all'assenza del piano attuativo non può sopperirsi con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio (Cons. St., sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2048).</h:div><h:div>L'art. 20, l.r. n. 16 del 2016, consente il rilascio del permesso di costruire convenzionato «<corsivo>nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante)</corsivo>» sempreché<corsivo>
				</corsivo>«<corsivo>il richiedente si impegni a realizzare a proprie spese le altre reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica nonché i parcheggi ed il verde primario nella misura stabilita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione</corsivo>».</h:div><h:div>Nel caso di specie, l'art. 29 delle N.T.A. del Comune di Agrigento prevede che «<corsivo>nello stesso ambito di UMI, l’attuazione del comparto di maggiore estensione potrà avvenire attraverso sottocomparti caratterizzati da continuità spaziale e coerenza morfologica, ciascuno dei quali dovrà interessare una superficie non inferiore a 15.000 mq. Nel caso di realizzazione attraverso sub-comparti, o lotti di 15.000 mq , deve essere (dimostrato) verificata dall’Ufficio Tecnico, con apposite planimetrie preventivamente redatte ed approvate dal c. c., la conseguente congruità dell’assetto viario previsto e della cessione di aree per urbanizzazione secondaria, in relazione all’intero comparto. Nel caso, accertato dell’Ufficio Tecnico, di impossibilità a raggiungere il lotto minimo, anche attraverso accorpamenti, a causa della interclusione delle aree libere, l’edificabilità potrà essere trasferita, con asservimento, all’interno della zona contigua</corsivo>».</h:div><h:div>Il provvedimento di conferma del diniego ha dato atto che vi è la presenza di appezzamenti di terreno utili, anche se non adiacenti, nel comparto e che, pertanto, si potrebbero raggiungere i 15.000 mq.</h:div><h:div>Parte ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo con il ricorso per motivi aggiunti che il Comune avrebbe ipotizzato un inattuabile piano di lottizzazione "<corsivo>a macchia di leopardo</corsivo>", tenuto conto che le perizie dalle stessa prodotte hanno dato atto che le aree di confine a nord dell'immobile sono pari a 9.110 mq, a cui aggiungendo i 3.709 mq del lotto di parte ricorrente, si arriverebbe a 12.819 mq (cfr. la produzione documentale di parte ricorrente del -OMISSIS-; analoghe conclusioni sono riportate nella produzione documentale di parte ricorrente del -OMISSIS-, pp. -OMISSIS-).</h:div><h:div>Sarebbe pertanto escluso il raggiungimento dei visti 15.000 mq.</h:div><h:div>Siffatta impostazione non può essere condivisa.</h:div><h:div>Anzitutto, come è stato chiarito nella nota -OMISSIS-, con la quale l’intimata amministrazione ha revocato il precedente parere favorevole, nel caso di specie vi sono appezzamenti di terreno utili, anche se non adiacenti, nel comparto per la configurazione del lotto minimo che potrebbero essere utilmente computati a tal fine.</h:div><h:div>La sentenza -OMISSIS- del C.G.A.R.S. (al pari della confermata sentenza -OMISSIS- di questo Tribunale), ha ritenuto non dirimente, ai fini del raggiungimento dei 15.000 mq, la circostanza che uno dei lati del lotto oggetto di quella controversia confinasse con una strada ad uso pubblico.</h:div><h:div>In altre parole, il riferimento alla «<corsivo>continuità spaziale e coerenza morfologica</corsivo>» dei sottocomparti di cui all’art. 29, N.T.A., cit., è stato inteso dall’intimata amministrazione (sulla scorta dei citati precedenti giurisprudenziali) in senso funzionale: non sarebbe necessaria, ai fini del raggiungimento dei 15.000 mq, la stretta adiacenza degli appezzamenti di terreno, ma la loro sostanziale vicinanza onde addivenire a una basilare pianificazione attuativa.</h:div><h:div>Una simile interpretazione può condividersi nella misura in cui si consideri che, in tal modo, l’amministrazione recupera quel potere pianificatorio di fatto sottrattole da un’edificazione disorganica e disordinata, arrivando ad attuare – seppur in parte – le previsioni del piano regolatore.</h:div><h:div>Peraltro, anche ove si ritenesse di addivenire all’opposta soluzione, e si aderisse alla tesi di parte ricorrente, secondo la quale non sarebbe possibile una lottizzazione “<corsivo>a macchia di leopardo</corsivo>” (in cui, si badi bene, non è discusso che quasi 13.000 mq dei 15.000 mq necessari sono tutti tra loro adiacenti), resterebbe comunque preclusa l’applicazione dell’art. 20, l.r. n. 16 del 2016, in considerazione del fatto che l’ipotesi dell’impossibilità di raggiungere il lotto minimo è espressamente prevista e risolta dall’art. 29, N.T.A., già menzionato.</h:div><h:div>Tale disposizione afferma che «<corsivo>Nel caso, accertato dell’Ufficio Tecnico, di impossibilità a raggiungere il lotto minimo, anche attraverso accorpamenti, a causa della interclusione delle aree libere, l’edificabilità potrà essere trasferita, con asservimento, all’interno della zona contigua»</corsivo>.</h:div><h:div>In altre parole, il mancato rispetto dei 15.000 mq per la realizzazione del comparto minimo di cui al menzionato art. 29, N.T.A., non comporta affatto la possibilità di individuare un’area residua, sottoposta alla disciplina di cui all’art. 20, l.r. n. 16 del 2016, ma comporta il mero trasferimento dell’edificabilità, con asservimento, all’interno della zona contigua.</h:div><h:div>Tale previsione concilia il diritto del proprietario di non vedersi del tutto esautorato della possibilità di costruire, anche in fattispecie in cui non sia più possibile una pianificazione attuativa, con l’esigenza della collettività di non patire ulteriori edificazioni realizzate al di là di ogni forma di pianificazione urbanistica.</h:div><h:div>Di contro, la costruzione di un ulteriore immobile, realizzato <corsivo>a prescindere</corsivo> da qualunque pianificazione, aggraverebbe ulteriormente il carico urbanistico della zona, già priva - come si è visto - di buona parte delle opere di urbanizzazione secondaria.</h:div><h:div>Le superiori considerazioni rendono evidente la differenza tra l’odierna controversia e quella definita da questo Tribunale con la sentenza-OMISSIS-, prodotta agli atti di causa da parte ricorrente, in cui:</h:div><h:div>- si discuteva della realizzazione di un fabbricato destinato a ospitare una media struttura commerciale e non di un fabbricato di natura residenziale;</h:div><h:div>- il punto dirimente era la mancata attuazione della prescrizione esecutiva n. 3 del locale P.R.G.;</h:div><h:div>- non è venuta in rilievo una disposizione analoga all’art. 29, N.T.A. del locale P.R.G.;</h:div><h:div>- è stato quindi necessario disporre una C.T.U. onde verificare se l’area in questione fosse da intendere quale area residua ai sensi dell’art. 20, l.r. n. 16 del 2016.</h:div><h:div>Dalle superiori considerazioni discende che, nel caso di specie, non può dirsi in ogni caso realizzabile la fattispecie di cui all’art. 20, l.r. n. 16 del 2016, con il conseguente rigetto dei menzionati motivi di ricorso.</h:div><h:div>5.4. Con riguardo, infine, alla contestazione di disparità di trattamento, articolata con il quarto motivo del ricorso introduttivo e con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio osserva che l’eventuale adozione di atti amministrativi comunque in contrasto con disposizioni normative non può costituire idoneo <corsivo>tertium comparationis</corsivo> al fine della censura di disparità di trattamento (C.G.A.R.S., sent. n. 252 del 2020).</h:div><h:div>6. Stante quanto precede:</h:div><h:div>- il ricorso è infondato e va rigettato;</h:div><h:div>- non è luogo a provvedere sulle spese di lite, data la mancata costituzione in giudizio del Comune di Agrigento.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Nulla sulle spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gianluca Pergola</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>