<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200168820210414114157852" descrizione="" gruppo="20200168820210414114157852" modifica="4/16/2021 3:50:25 PM" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Impresa Tantaro Petroli S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01688"/><fascicolo anno="2021" n="01366"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200168820210414114157852.xml</file><wordfile>20200168820210414114157852.docm</wordfile><ricorso NRG="202001688">202001688\202001688.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\652 Maria Cristina Quiligotti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>16/04/2021 15:47:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 19 agosto 2020, di mancata approvazione della “proposta di variazione dello strumento urbanistico” favorevolmente assunta dalla Conferenza di Servizi, ex art. 8 D.P.R. n. 160/10, per l’insediamento di un Impianto di Distribuzione Carburanti; </h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1688 del 2020, proposto dall’Impresa Tantaro Petroli S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, e da Loredana Vincenza Cascio, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Marsala, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 1118/2020;</h:div><h:div>Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Viste le note di udienza depositata dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020;</h:div><h:div>Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano all’udienza del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- con il ricorso in esame, la società odierna istante ha impugnato la deliberazione n. 160 del 19 agosto 2020 del Consiglio comunale di Marsala, avente a oggetto la mancata approvazione della proposta di variazione dello strumento urbanistico per l’insediamento di un impianto di distribuzione di carburanti, deducendo le censure di difetto di motivazione e eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica;</h:div><h:div>- ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa adozione di idonea misura cautelare, con vittoria di spese;</h:div><h:div>- il Comune di Marsala, pur ritualmente intimato, non si è costituito;</h:div><h:div>- con ordinanza n. 1118/2020 è stata accolta l’istanza cautelare disponendo il riesame del provvedimento impugnato;</h:div><h:div>- con memoria depositata in vista della trattazione del merito, parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, documentando l’intervenuta adozione, da parte del Consiglio comunale di Marsala, della deliberazione n. 23 del 9 febbraio 2021, di approvazione della proposta di variazione dello strumento urbanistico, in relazione all’iniziativa delle ricorrenti;</h:div><h:div>- all’udienza del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata posta in decisione;</h:div><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>- come richiesto dalla parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto il Consiglio Comunale di Marsala ha adottato la deliberazione n. 23 del 9 febbraio 2021, di approvazione della proposta di variazione dello strumento urbanistico, in relazione all’iniziativa economica della predetta (realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti misti); sicché la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta (v. deliberazione n. 23/2021, in atti);</h:div><h:div>Ritenuto che, per quanto attiene alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le stesse, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., sono poste a carico del Comune di Marsala e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta, limitatamente alla fase di studio e introduttiva.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Marsala al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della parte ricorrente quantificandole in € 1.700,00 (euro millesettecento/00), oltre oneri accessori come per legge e rifusione del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>