<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200156120220113150209684" id="20200156120220113150209684" modello="2" modifica="1/19/2022 9:05:49 AM" pdf="0" ricorrente="Rita Quinci" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01561"/><fascicolo anno="2022" n="00397"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200156120220113150209684.xml</file><wordfile>20200156120220113150209684.docm</wordfile><ricorso NRG="202001561">202001561\202001561.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>19/01/2022 09:05:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/02/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Girardi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso introduttivo</corsivo></h:div><h:div>- dell’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 20 agosto 2020, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS-della medesima data; </h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, ivi compresi: la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Sicilia - Sezione distaccata di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 28 settembre 2020 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle concessioni rilasciate in favore della ricorrente;</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso per motivi aggiunti</corsivo></h:div><h:div>- della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Sicilia - Sezione distaccata di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 9 dicembre 2020 d’immediata sospensione della “somministrazione dei generi” e della “concessione della ricevitoria lotto”, trasmessa via PEC il 10.12.20; </h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio Regionale -OMISSIS-in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, sono per legge domiciliati; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e vista la documentazione depositata;</h:div><h:div>Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la memoria depositata dalle resistenti Amministrazioni;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti i documenti depositati dalle resistenti Amministrazioni;</h:div><h:div>Viste la memoria e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il consigliere dottoressa Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A. – Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 16 ottobre 2020 e depositato il giorno 20 ottobre, l’odierna istante, titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di rivenditrice di generi di monopolio in -OMISSIS-, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto della provincia di -OMISSIS- il 20 agosto 2020.</h:div><h:div>Espone, al riguardo, di essere concessionaria della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. -OMISSIS- oltre che della Ricevitoria Lotto n. -OMISSIS-, in -OMISSIS-; e di avere ricevuto, oltre all’informativa interdittiva, anche la nota prot. n. -OMISSIS-del 28 settembre 2020 dell’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia/Sezione Distaccata di -OMISSIS-, avente a oggetto “...l’avvio del procedimento di revoca della concessione tabacchi n-OMISSIS- e della ricevitoria lotto n. -OMISSIS-...”.</h:div><h:div>Deduce avverso tali atti le censure di:</h:div><h:div>1) <corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 67 COMMA 4, 68, 84 COMMA 4, 88 COMMA 2, 89/BIS, 91 COMMA 5 E 94 COMMA 2 D.LGS. 6.9.11 N. 159</corsivo></h:div><h:div>2) <corsivo>ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA</corsivo>;</h:div><h:div>3) <corsivo>INVALIDITA’ DERIVATA</corsivo>;</h:div><h:div>4) <corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 18 E 34 LEGGE 22.12.57 N. 1293 – ART. 94 D.P.R. 14.10.58 N. 1074</corsivo>;</h:div><h:div>5) <corsivo>ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DELLA CAUSA TIPICA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DELLA ILLOGICITA’ MANIFESTA</corsivo>.</h:div><h:div>Sostiene la ricorrente che la gravata informativa si baserebbe soltanto sui rapporti di parentela con soggetti facenti parte del consiglio di amministrazione della cooperativa -OMISSIS-, destinataria di informativa interdittiva, di cui la stessa istante è stata componente del consiglio.</h:div><h:div>Ha quindi chiesto l’annullamento dell’informativa interdittiva, con il favore delle spese.</h:div><h:div>B. – Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, depositando documentazione.</h:div><h:div>C. – Con ricorso per motivi aggiunti l’odierna istante ha impugnato il provvedimento del 9 dicembre 2020 con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in conseguenza dell’informativa interdittiva, ha disposto l’immediata sospensione della somministrazione dei generi e della concessione della Ricevitoria Lotto.</h:div><h:div>Deduce avverso tale atto la censura di <corsivo>INVALIDITA’ DERIVATA</corsivo>, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, con il favore delle spese.</h:div><h:div>D. – Le resistenti Amministrazioni con memoria difensiva hanno avversato il complessivo ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.</h:div><h:div>E. – Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare.</h:div><h:div>F. – In vista della trattazione del merito, le resistenti Amministrazioni hanno depositato documentazione.</h:div><h:div>La ricorrente ha depositato documenti e, con memoria conclusiva, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>Quindi, all’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022, presente il difensore di parte ricorrente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – promosso dall’odierna istante, esercente l’attività di rivenditrice di generi di monopolio in -OMISSIS-, avverso l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto della provincia di -OMISSIS- il 20 agosto 2020; nonché, avverso il conseguente provvedimento del 9 dicembre 2020, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto l’immediata sospensione della somministrazione dei generi e della concessione della Ricevitoria Lotto.</h:div><h:div>B. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, in quanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei termini che saranno appresso precisati.</h:div><h:div>B.1. – Centrale, nell’economia del giudizio, è l’esame del ricorso introduttivo promosso avverso l’informativa interdittiva, sulla cui base l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato il (vincolato) provvedimento di sospensione dell’attività, contestato con i motivi aggiunti.</h:div><h:div>E’ fondato, in particolare, il dedotto eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria.</h:div><h:div>Deve premettersi che l’informativa adottata dalla Prefettura di -OMISSIS- è stata motivata con riferimento alla circostanza che la ricorrente è (<corsivo>recte</corsivo>: era) componente del consiglio di amministrazione di una cooperativa destinataria di due informative interdittive e, che la predetta è legata da rapporti di affinità con soggetti controindicati presenti negli organi gestionali di tale ente.</h:div><h:div>Ciò premesso, va richiamata la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa, quale delineato dall’art. 84, co. 3, del d. lgs. n. 159/2011, deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n-OMISSIS-890; 30 gennaio 2019, n-OMISSIS-58).</h:div><h:div>La valutazione di tale pericolo, tuttavia, non può sostanziarsi in un sospetto dell’amministrazione, ma deve essere ancorata a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali, taluni dei quali sono stati tipizzati dal legislatore (art. 84, co. 4, del d. lgs. n. 159/2011), mentre altri, “a condotta libera”, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, in particolare, a tali elementi fattuali, sono stati individuati, per quanto qui di specifico interesse: i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa.</h:div><h:div>Per quanto attiene, in particolare, ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, è stato rilevato che il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell’emanazione dell’informazione antimafia solo laddove lo stesso “…<corsivo>per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto</corsivo>…” (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231).</h:div><h:div>Applicando i su esposti principi al caso in esame, osserva il Collegio che, dall’istruttoria condotta dalla Prefettura, non emergono elementi che riguardino direttamente l’attività svolta dalla ricorrente.</h:div><h:div>In particolare, ciascuna evidenza fattuale non consente di individuare un chiaro nesso tra le vicende occorse alla cooperativa destinataria delle interdittive e l’attività svolta dall’odierna ricorrente quale titolare della ditta individuale.</h:div><h:div>Tali elementi fattuali non possono assurgere a elementi gravi, precisi e concordanti, sintomatici del pericolo di ingerenza nell’attività svolta dalla predetta; e, d’altro canto, la Prefettura non fornisce alcun ulteriore indice dal quale induttivamente si possa evincere il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività svolta individualmente dalla ricorrente.</h:div><h:div>Conclusivamente, la Prefettura non ha adeguatamente esplicitato le ragioni sulla cui base ha ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento mafioso della gestione della rivendita, per cui il ricorso introduttivo deve essere accolto e, per l’effetto, l’interdittiva antimafia deve essere annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.</h:div><h:div>B.2. – Dall’accoglimento del ricorso introduttivo consegue, <corsivo>de plano,</corsivo> l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente ha dedotto, avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il vizio di invalidità derivata.</h:div><h:div>C. – Conclusivamente, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in quanto fondato nei termini su indicati, deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.</h:div><h:div>D. – Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione in materia.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>