<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200156120210114081112457" id="20200156120210114081112457" modello="4" modifica="1/14/2021 8:15:38 AM" pdf="0" ricorrente="Rita Quinci" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01561"/><fascicolo anno="2021" n="00025"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200156120210114081112457.xml</file><wordfile>20200156120210114081112457.docm</wordfile><ricorso NRG="202001561">202001561\202001561.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\921 Calogero Ferlisi\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Aurora Lento</firma><data>14/01/2021 08:15:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Girardi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- dell’informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Trapani prot. n. -OMISSIS-, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- della medesima data; </h:div><h:div>- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, ivi compresi: la nota dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Sicilia - Sezione distaccata di Trapani prot. n. -OMISSIS- di comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle concessioni rilasciate in favore della ricorrente;</h:div><h:div>quanto ai motivi aggiunti: </h:div><h:div>- della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Sicilia - Sezione distaccata di Trapani prot. n. -OMISSIS- d’immediata sospensione della “somministrazione dei generi” e della “concessione della ricevitoria lotto”, -OMISSIS-; </h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1561 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Trapani, Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di Ministero dell’interno, U.T.G. - Prefettura di Trapani, Agenzia delle dogane e dei monopoli;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore, nella camera di consiglio in videoconferenza del 12 gennaio 2021, il consigliere Aurora Lento;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’informativa adottata dalla Prefettura di Trapani nei confronti della -OMISSIS-, titolare di una rivendita di generi di monopolio, la quale è stata motivata con riferimento alla circostanza che la stessa è (rectius era) componente del consiglio di amministrazione di una cooperativa destinataria di interdittive e legata da rapporti di affinità con soggetti controindicati presenti negli organi gestionali di tale ente; ha ad oggetto anche le conseguenti determinazioni adottate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;</h:div><h:div>Ritenuto che sussiste il <corsivo>periculum in mora</corsivo> avuto riguardo ai noti effetti delle interdittive sui provvedimenti abilitativi dell’esercizio di attività imprenditoriali private;</h:div><h:div>Ritenuto che, fermo restando l’approfondimento proprio del merito, la censura di difetto d’istruttoria e motivazione sembra assistita da adeguato <corsivo>fumus boni juris</corsivo>, in quanto la Prefettura non ha adeguatamente esplicitato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento mafioso della gestione della rivendita;</h:div><h:div>Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, compensando le spese avuto riguardo all’ampiezza dei poteri valutativi del Prefetto in materia.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, e per l’effetto: </h:div><h:div>a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di gennaio 2022.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Aurora Lento</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>