<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20200124820210623120357556" id="20200124820210623120357556" modello="3" modifica="7/14/2021 9:01:16 AM" pdf="0" ricorrente="Giovanni Aloisio" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="01248"/><fascicolo anno="2021" n="02228"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200124820210623120357556.xml</file><wordfile>20200124820210623120357556.docm</wordfile><ricorso NRG="202001248">202001248\202001248.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1282 Francesco Mulieri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco mulieri</firma><data>13/07/2021 19:09:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>13/07/2021 13:48:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Presidente FF</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa sospensione cautelare,</h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile del III Settore del Comune di Mezzojuso n. -OMISSIS- del 20/05/2020 contenente il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria n.-OMISSIS-del 1/03/2017 e contestuale ordinanza di demolizione dello stabilimento per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, sito nel Comune di Mezzojuso in C/da Fellamonica, riportato in catasto al Fg. 32 p.lla 608 sub 2;</h:div><h:div>- (ove occorra) della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria n.-OMISSIS-del 1/03/2017 del Comune di Mezzojuso Ufficio Tecnico III Settore Edilizia Urbanistica e Patrimonio;</h:div><h:div>- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2020, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Giuseppe Nicastro, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino, in Palermo, via della Libertà n. 171; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mezzojuso, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Marolda, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzojuso;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2021 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e trattenuta la causa per la decisione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con atto notificato in data 20 luglio 2020 e depositato il successivo 19 agosto, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Mezzojuso ha annullato il permesso di costruire in sanatoria n.-OMISSIS-del 1° marzo 2017 ed ha ingiunto la demolizione degli immobili di cui al detto titolo edilizio.</h:div><h:div>Nelle assai ampie premesse al provvedimento impugnato, il Comune ha dato atto delle circostanze che possono così riassumersi:</h:div><h:div>- nell’ambito dell’attività che ha fatto seguito allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Mezzojuso, disposto, ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 267/2000, con D.P.R. del 16 dicembre 2019, è stato avviato il procedimento di riesame del permesso di costruire in sanatoria n.-OMISSIS-dell’1 marzo 2017, avente ad oggetto le seguenti opere, site in Mezzojuso, c.da Fellamonica,-OMISSIS-</h:div><h:div>− corpo “1”, locale adibito ad uffici con annessa cabina Enel, a due elevazioni fuori terra con copertura a due falde, con struttura portante in cemento armato;</h:div><h:div>− corpo “2”, locale adibito ad officina ad una elevazione fuori terra con copertura inclinata a due falde, con struttura portante in cemento armato e copertura in acciaio;</h:div><h:div>− corpo “3”, locale di deposito a servizio dell’officina ad una elevazione fuori terra con copertura piana, con struttura portante in cemento armato;</h:div><h:div>− corpo “4”, locale adibito a mensa con piano interrato adibito a cisterna, con copertura inclinata a due falde, con struttura portante in cemento armato;</h:div><h:div>− corpo “5”, locale adibito a deposito lubrificanti ad una elevazione fuori terra con copertura inclinata ad una falda, con struttura portante in cemento armato;</h:div><h:div>− corpo “6”, locale adibito a camera di manovra ad una elevazione fuori terra con copertura inclinata ad una falda, con struttura portante in cemento armato;</h:div><h:div>− corpo “7”, locale macchine ad una elevazione fuori terra con copertura inclinata ad una falda, con struttura portante in cemento armato;</h:div><h:div>− cisterna idrica interrata;</h:div><h:div>− tramogge e tettoie di copertura varie;</h:div><h:div>- il provvedimento è stato adottato in accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia (prot. 10842 del 21.12.1985) presentata dalla ditta “-OMISSIS-.” e relativa a due fabbricati, dei quali uno di superficie pari a 340,65 mq., costituito da due piani fuori terra, edificato su proprietà privata e l’altro di superficie pari a 286,92 mq, ad un solo piano fuori terra, realizzato su area di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali (così la domanda di condono);</h:div><h:div>- con atto pubblico di vendita del 17 novembre 1993, i sigg.ri-OMISSIS- e -OMISSIS- hanno acquistato la proprietà del dell’appezzamento di terreno identificato al -OMISSIS-nonché del menzionato fabbricato di due piani fuori terra; l’atto di compravendita non comprendeva il fabbricato realizzato su area demaniale;</h:div><h:div>- in data 24.09.1997 la -OMISSIS-. s.a.s, soggetto giuridico diverso dai proprietari del lotto di terreno, ha trasmesso al Comune, ad integrazione dell’istanza di sanatoria edilizia prot. -OMISSIS-, documentazione tecnica (acquisita al prot. 8216 del 24 settembre 1997), a firma dell’ing. Carmelo Lo Franco, ove si faceva riferimento a ben sette corpi di fabbrica, oltre ad una serie di apparecchiature funzionali all’esercizio dell’attività di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi; di tali elementi, solo due (contrassegnati con i numeri 3 e 4), avevano formato oggetto dell’istanza di condono e solo due (nn. 3 e 6) erano stati trasferiti con il menzionato atto di compravendita;</h:div><h:div>- in data 13 febbraio 2003,-OMISSIS- e -OMISSIS- hanno trasmesso al Comune di Mezzojuso (prot. 1533 del 13 febbraio 2003) una perizia giurata nella quale venivano descritti sette corpi fabbrica asseritamente oggetto della richiesta di concessione in sanatoria:</h:div><h:div><corsivo>1. locale adibito ad uffici con annessa cabina ENEL, a due elevazioni fuori terra […] superficie edificata mq. 180,00; volume mc. 1.207,00;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2. locale adibito ad officina. Non oggetto della presente sanatoria. L’edificio ricade su area demaniale ed è in corso la sdemanializzazione del locale. Si compone di una elevazione fuori terra […] superficie edificata mq. 291,33; volume mc. 1.790,002;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3. locale di deposito a servizio dell’adiacente officina. Non oggetto della presente sanatoria. L’edificio ricade su area demaniale ed è in corso la sdemanializzazione del locale. Si compone di una elevazione fuori terra […] superficie edificata mq. 63,18; volume mc. 221,13;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. locale adibito a deposito ad una elevazione fuori terra […] superficie edificata</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>mq. 44,22; volume mc. 172,45;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>5. locale adibito a deposito lubrificanti […] ad una elevazione fuori terra […] superficie edificata mq. 39,90; volume mc. 149,73; </corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>6. locale adibito a deposito lubrificanti […] ad una elevazione fuori terra […] superficie edificata mq. 19,80;</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>7. locale macchine […] ad una elevazione fuori terra […] superficie edificata mq. 14,70; volume mc. 51,35</corsivo>; nella stessa perizia veniva ribadito che l’intero stabilimento era stato realizzato nel 1981;</h:div><h:div>- in data 10 marzo 2003, il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-(rimasta ineseguita) avente ad oggetto alcuni manufatti minori realizzati nell’appezzamento di terreno in questione; </h:div><h:div>- con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 2642 del 17 marzo 2016, la -OMISSIS-. s.a.s. ha trasmesso al Comune di Mezzojuso una nuova relazione tecnica integrativa, con la quale ha descritto opere ulteriori rispetto a quelle indicate nell’integrazione del 1997, ossia una camera di manovra dell’impianto, tramogge e tettoie varie, un muro di contenimento in cemento armato, un silos;</h:div><h:div>- in data-OMISSIS-marzo 2017, è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.</h:div><h:div>Premesse tali circostanze, il Comune ha disposto l’annullamento del titolo edilizio ed il conseguente ordine di demolire, sulla base delle considerazioni che possono compendiarsi come di seguito:</h:div><h:div>- il provvedimento di condono ha consentito la sanatoria di corpi edilizi non compresi nell’istanza, nonché di corpi realizzati in data posteriore al limite normativo di sanabilità dell’1 ottobre 1983, di corpi edilizi acquisiti al patrimonio comunale, in quanto oggetto di ingiunzione a demolire rimasta inottemperata, di corpi edilizi insistenti su area di proprietà pubblica, in assenza di un titolo di disponibilità; </h:div><h:div>- le opere realizzate sono incompatibili con la destinazione edilizia dell’area, ossia <corsivo>Verde agricolo – E1</corsivo>;</h:div><h:div>- il sito, inoltre, ricade in fascia di rispetto delle aree boscate, in fascia di rispetto del fiume Azzirolo ed in fascia di rispetto stradale ed il rilascio del titolo edilizio non è stato preceduto dall’acquisizione dei necessari pareri;</h:div><h:div>- l’area, nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI), ricade in area a Rischio Idraulico Elevato – R3, cosicchè sarebbe stato necessario acquisire il previo parere tecnico dei competenti uffici comunali;</h:div><h:div>- il permesso di costruire in sanatoria ha ad oggetto anche un muro di contenimento in cemento armato, di altezza superiore ai mt. 4 e di lunghezza superiore ai mt. 40, con la conseguenza che sarebbe stato necessario acquisire il previo nulla-osta del competente Ufficio del Genio Civile;</h:div><h:div>- dalle foto aeree relative alla particella in esame, risalenti al periodo 1976/2003, risulta una trasformazione edilizia continua della particella catastale in esame.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento, i ricorrenti hanno rivolto plurime censure, che saranno di seguito esaminate.</h:div><h:div>Si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Mezzojuso.</h:div><h:div>Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55, co. 10 c.p.a.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 21 aprile 2021, la causa è stata posta in decisione.   </h:div><h:div>Il ricorso non merita accoglimento.</h:div><h:div>Con il primo motivo, parte ricorrente ha contestato la correttezza di ciascuna delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato. A tale riguardo, occorre osservare come alcune tra di esse riguardino solo alcuni degli immobili oggetto di condono (ad esempio, la mancanza di un titolo di disponibilità dell’area pubblica su cui uno dei corpi di fabbrica è stato realizzato), mentre altre riguardano la totalità delle opere di cui si dibatte e sono, pertanto, idonee a giustificare la determinazione di provvedere all’annullamento <corsivo>in toto</corsivo> del permesso di costruire.</h:div><h:div>È noto, inoltre, che per la conservazione di un provvedimento amministrativo che sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente che sia fondata anche una sola di esse, con la conseguenza che diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte avverso le altre ragioni opposte dalla pubblica autorità (in questo senso, <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. III, 11/06/2018, n. 3564).</h:div><h:div>Nell’ipotesi all’esame, l’adozione del provvedimento impugnato risulta ampiamente giustificata in ragione della inclusione dell’area di interesse tra quelle qualificate nel P.A.I. a rischio idrogeologico elevato; tale questione investe il permesso di costruire nella sua integralità ed è quindi idonea a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, <corsivo>“Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4) ed elevato (R3) sono esclusivamente consentiti: a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; b) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come previsto dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d’uso; d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; e) Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche; f) Gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico”</corsivo>.</h:div><h:div>Nell’area in questione, dunque, non poteva essere consentita la realizzazione di nuove opere, diverse da quelle indicate nella disposizione in esame.</h:div><h:div>Pertanto, correttamente il Comune ha annullato il permesso di costruire in sanatoria, che era stato adottato senza neppure prendere in considerazione la circostanza che l’area è classificata nel PAI quale area a rischio elevato.</h:div><h:div>Né può ritenersi, come sostenuto da parte ricorrente, che, nel caso in esame, il Comune, in vista del rilascio del titolo, non abbia acquisito il <corsivo>“parere tecnico dei competenti uffici comunali”</corsivo> di cui all’art. 6, co. 5 delle stesse norme di attuazione del piano, ritenendo implicitamente gli abusi edilizi <corsivo>“compatibili con le determinazioni sull’assetto idrogeologico del Piano”</corsivo>, anche in assenza di eventuali opere di completamento e di adeguamento statico.</h:div><h:div>Il comma 5 in questione, invero, stabilisce: <corsivo>“I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati, per opere ricadenti all’interno delle aree perimetrate a rischio nel P.A.I., possono essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di adeguamento statico, solo a condizione che siano correlati da parere tecnico dei competenti uffici comunali, dal quale risulti che, in relazione alla natura, destinazione dei lavori eseguiti e alla rilevanza delle alterazioni prodotte, gli interventi abusivamente realizzati siano compatibili con le determinazioni sull’assetto idrogeologico del Piano”</corsivo>.</h:div><h:div>Ed allora, stante la totale eterogeneità tra le opere realizzate e quelle che si sarebbero potute consentire (tra cui non figurano affatto le “nuove opere”), non può ragionevolmente sostenersi che il Comune abbia implicitamente ritenuto la compatibilità degli abusi con le prescrizioni del PAI (in questo senso è il ricorso), per di più senza imporre alcuna opera di adeguamento statico.</h:div><h:div>Né hanno pregio i rilievi di parte ricorrente, secondo la quale sarebbe inverosimile che, nel lungo lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza di sanatoria, nessun tecnico comunale si sia accorto, tanto più al momento del rilascio del condono edilizio, dei consistenti rilievi (tra cui quello appena esaminato) che avrebbero impedito la sanatoria degli abusi; tale considerazione, nella prospettiva di parte ricorrente, dovrebbe indurre ad ipotizzare che il provvedimento di annullamento impugnato sia stato adottato nella logica della “caccia all’errore”.</h:div><h:div>Deve, piuttosto, ritenersi che, nell’ambito del procedimento di secondo grado (avviato nel più ampio contesto di revisione critica dell’operato dell’amministrazione degli ultimi anni), sia stata condotta un’istruttoria più approfondita, che ha compreso aspetti prima del tutto trascurati.</h:div><h:div>A tale proposito, di centrale rilievo è la circostanza che l’Amministrazione, ai fini dell’adozione del permesso n. -OMISSIS-, non abbia in alcun modo considerato il progressivo ampliamento dell’oggetto dell’istanza, identificandolo, al momento del rilascio del titolo, negli elenchi di fabbricati contenuti nelle relazioni integrative depositate a distanza di decenni dalla presentazione della domanda di condono del 1985; alla quale, invece, sono stati allegati soltanto due moduli, di cui uno relativo ad un immobile a due elevazioni f.t., esteso mq. 340,65 e l’altro, realizzato su suolo pubblico, ad una sola elevazione e di superficie pari a mq. 268,95.</h:div><h:div>Né hanno pregio le deduzioni di parte ricorrente, secondo la quale non avrebbe rilievo la circostanza che alcuni manufatti non risulterebbero nelle aerofotogrammetrie del 1983 e del 1992, atteso che in zona agricola non sarebbe stata necessaria <corsivo>“nessuna autorizzazione né tantomeno una comunicazione”</corsivo>, giacchè <corsivo>“ai sensi dell'art. 5 e 6 l. reg. sic. 10 agosto 1985 n. 37, per le opere di recinzione di fondi rustici non sono richieste concessioni né autorizzazioni”</corsivo> (così il ricorso). </h:div><h:div>È chiaro, infatti, che nelle zone agricole può ritenersi superfluo il titolo edilizio per (alcune delle) costruzioni, purchè si tratti di opere compatibili con le previsioni della Z.T.O. e non, come si vorrebbe sostenere, per qualsivoglia opera edilizia; nel caso di specie, le opere in questione sono tutt’altro che funzionali all’agricoltura:</h:div><h:div><corsivo>“impianto per la produzione di emulsione bituminosa a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso (identificato con il n. 1); - tettoia a copertura delle riserve di bitume, a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso, con struttura metallica e copertura con pannelli di lamiera grecata (identificato con il n. 2); - fabbricato adibito a locale deposito ad una elevazione fuori terra (identificato con il n. 5), realizzato in aderenza al locale officina (4) ed insistente anch’esso, così come il locale officina, su area demaniale; - tettoia a copertura delle riserve di olio combustibile, a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso, con struttura metallica e copertura con pannelli di lamiera grecata (identificato con il n. 7); - impianto miscelatore conglomerato bituminoso con annesso forno di riscaldamento inerti, a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso (identificato con il n. 9); - tettoia di carico dell’impianto di produzione conglomerato cementizio (identifica to con il n. 10); - camera di manovra impianto bituminoso ad una elevazione fuori terra (identificato con il n. 11); - tramoggia in struttura metallica a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso (identificata con il numero 15) tramoggia in struttura metallica a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso (identificata con il numero 15); - tettoia a servizio dell’impianto di produzione conglomerato bituminoso 13 (identificata con il numero 15); - muro di contenimento in cemento armato (identificata con il numero 16); - silos in struttura metallica a sevizio dell’impianto di produzione conglomerato cementizio (identificato con il n. 17); manufatti successivamente collocati per soddisfare le norme di sicurezza, igieniche, emissione atmosfera e per il buon funzionamento dell’impianto previste dalle Leggi vigenti, tranne che per il muro di sostegno, per la cui realizzazione non è previsto il preventivo rilascio di titoli edilizi”</corsivo> (così il ricorso). In particolare, quanto al muro di sostegno, è appena il caso di rilevare che non si tratta di un muro di recinzione di fondo rustico (questo, sì, realizzabile in regime di edilizia libera). </h:div><h:div>Un ultimo rilievo con riferimento alla consistenza delle opere oggetto di condono: parte ricorrente vorrebbe dimostrare che, alla scadenza del termine di legge del 1° ottobre 1983, esisteva una parte dei manufatti sanati con il titolo in questione; tale circostanza, a ben vedere, è priva di rilevanza: ciò che conta è, piuttosto, l’oggetto della domanda di condono (come si è detto, limitato a due fabbricati di superficie pari a mq. 268,95 e mq. 340,65), che, come ovviamente discende dalla natura perentoria del termine previsto per la presentazione delle istanze, non può essere ampliato nel tempo (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 05/12/2016, n. 926).</h:div><h:div>A diverse conclusioni non può giungersi dando rilevanza alla dedotta approssimativa corrispondenza tra la somma della superficie delle opere indicate nei due modelli allegati all’istanza di condono e quella delle superfici successivamente indicate nei documenti integrativi; non può invero ritenersi che la descrizione di due opere, di cui nei moduli allegati all’istanza sono stati indicati il numero di piani, la superficie e la natura pubblica o privata del suolo su cui sorgono, possa nel tempo mutare consistenza, sino a comprendere ben sette corpi di fabbrica e numerose opere accessorie. </h:div><h:div>Altro grave difetto di istruttoria (nessun cenno a tale argomento si rinviene nel provvedimento annullato) è quello concernente la proprietà pubblica del suolo su cui sorge uno dei corpi di fabbrica (contrassegnato con il n. 4) e l’assenza di un titolo che conferisse la disponibilità di tale superficie ai ricorrenti. A tale proposito, va osservato che non colgono nel segno le deduzioni di parte ricorrente, che sostiene che l’opera in questione non ricadrebbe affatto in area demaniale e che si sia trattato di un semplice errore di rappresentazione. È dirimente, piuttosto, osservare che è stato lo stesso soggetto istante che, nella domanda di condono, ha indicato che il manufatto era stato realizzato su area pubblica e ciò avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, per lo meno, ad approfondire la questione, del tutto omessa nelle premesse al titolo edilizio, poi annullato.</h:div><h:div>In conclusione, deve dunque ritenersi che il provvedimento impugnato sia sufficientemente e correttamente motivato, con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la violazione del termine di diciotto mesi di cui all’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> l. 241/90.</h:div><h:div>Nel caso in esame, trattandosi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di dichiarazioni oggettivamente non veritiere (tra cui quelle relative all’oggetto della domanda) il termine in questione non opera.</h:div><h:div>Non sono fondati neppure i rilievi relativi alla mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, delle deduzioni rese dai ricorrenti nella memoria procedimentale.</h:div><h:div>Le questioni sollevate nella memoria, invero, sono state dettagliatamente affrontate nella motivazione del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Il ricorso, dunque, deve essere respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in € 2.000,00, oltre oneri.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi-OMISSIS-e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità o di ogni altro elemento atto ad identificare i ricorrenti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, svoltasi in modalità telematiche, da remoto, secondo quanto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonina Scoma</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>