<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="covid" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20200072220200519215638750" id="20200072220200519215638750" modello="1" modifica="5/20/2020 6:08:32 PM" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="21" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00722"/><fascicolo anno="2020" n="00632"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200072220200519215638750.xml</file><wordfile>20200072220200519215638750.docm</wordfile><ricorso NRG="202000722">202000722\202000722.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2020\202000722\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>20/05/2020 18:08:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Calogero Ferlisi</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.</corsivo></h:div><h:div>- dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;</h:div><h:div>- nonché per il risarcimento dei danni subiti per effetto delle ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 21 del 17 maggio 2020.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 722 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Presidente Regione Siciliana non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>VISTI il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>PREMESSO che, ai fini dell’adozione della misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., parte ricorrente [“<corsivo>residente in -OMISSIS- ma, attualmente, domiciliato in -OMISSIS- per motivi di lavoro”</corsivo>] evidenzia che le<corsivo> “… abnormi illegittimità che affliggono il provvedimento gravato, non consentono di attendere la prima udienza di camera di consiglio utile. Ed invero, l’ordinanza impugnata ha efficacia fino al 07.06.2020. Il conseguimento del bene della vita dell’odierno ricorrente finirebbe per essere frustrato dalla naturale perdita di efficacia dell’ordinanza gravata, allorquando, la stessa non venisse sospesa nelle more della fissazione della prima camera di consiglio utile</corsivo>”;</h:div><h:div>CONSIDERATO che, in applicazione dei termini dilatori previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a., la prima Camera di consiglio utile per l’esame collegiale dell’istanza cautelare è quella del 18 giugno 2020, come da calendario;</h:div><h:div>RITENUTO che, in relazione all’attuale complesso e variegato quadro epidemiologico-territoriale, cui si richiama la motivazione dell’ordinanza impugnata, la valutazione di tutte le circostanze addotte in ricorso, sia in fatto che in diritto, richiede un adeguato esame in sede collegiale;</h:div><h:div>- che la durata del periodo di quarantena – contrariamente a quanto si assume in ricorso - è da intendersi pari a quattordici giorni, secondo quanto prefissato dall’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante  <corsivo>“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”</corsivo> (pubblicata in G.U. n. 44/2020);</h:div><h:div>- che, comunque, stante la scadenza dell’efficacia del provvedimento impugnato il 7 giugno 2020, la misura cautelare monocratica, ove concessa, finirebbe per rendere vano, non tanto il futuro esame del merito del ricorso (nel quale è comunque presente istanza risarcitoria), quanto piuttosto la stessa delibazione della misura cautelare in sede collegiale, nella predetta camera di consiglio; </h:div><h:div>- che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della chiesta misura cautelare;</h:div><h:div>RITENUTO, infine, che in accoglimento della specifica istanza depositata in atti dal ricorrente ex art. 52 commi 1, 2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l’oscuramento delle relative generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Rigetta l’istanza cautelare di cui in motivazione e fissa per l’ulteriore trattazione la camera di consiglio del 18 giugno 2020.</h:div><h:div>Dispone ex art. 52 commi 1, 2 e 5 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 l’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo il giorno 19 maggio 2020.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>