<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200006220200424111812901" descrizione="" gruppo="20200006220200424111812901" modifica="4/24/2020 2:26:34 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Impresa Caruso &amp; Minini S.r.l." versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00062"/><fascicolo anno="2020" n="00530"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200006220200424111812901.xml</file><wordfile>20200006220200424111812901.docm</wordfile><ricorso NRG="202000062">202000062\202000062.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2020\202000062\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>24/04/2020 14:26:34</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>24/04/2020 13:19:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/04/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>-  del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana N. 1334 Del 30.10.19, comunicato con nota prot. n. 46713 del 6.11.19 trasmessa via PEC in pari data, nella parte in cui all’Allegato “A” n. 64 graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse al finanziamento reca il provvedimento di riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: </h:div><h:div>- del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana N. 1250 DEL 22.10.19 nella parte in cui (allegato “A” n. 64 graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse al finanziamento) fosse inteso nel senso (tuttavia escluso <corsivo>per tabulas</corsivo>) di aver indicato una presunta riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente; </h:div><h:div>- del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della regione siciliana n. 1800 del 13.12.19, nella parte in cui (allegato a n. 72 aggiornamento graduatoria delle operazioni ammesse al finanziamento) reca la conferma del provvedimento di riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente (D.D.G. N. 1334 DEL 30.10.19);  </h:div><h:div>- dei verbali istruttori e delle schede di valutazione, di cui si sconoscono gli estremi, della commissione di valutazione tecnico-finanziaria dei progetti distintamente sottesi alla adozione del D.D.G. n. 1250 del 22.10.19, del D.D.G. n. 1334 del 30.10.19 e del D.D.G. n. 1800 del 13.12.19;</h:div><h:div>- del verbale di istruttoria supplementare, di cui si sconoscono gli estremi, del Dipartimento Regionale Dell’Energia nella parte in cui (presumibilmente) reca l'avviso sfavorevole in ordine all’accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente per il riesame in parte qua del D.D.G. n. 1334 del 30.10.19.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 62 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Impresa Caruso &amp; Minini S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Impresa Tris Sicilia S.r.l., Impresa Morgan’S S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Progetto Olimpo Società Coop. P.A, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Scimeca e Vincenzo Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale intimata e della Progetto Olimpo Società Coop. P.A;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 128/2020;</h:div><h:div>Visto il decreto cautelare n. 452/2020; </h:div><h:div>Visto l’art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; </h:div><h:div>Relatore il dott. Calogero Commandatore alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Preso atto della regolare integrazione del contraddittorio ordinata con l’ordinanza cautelare n. 128/2020;</h:div><h:div>Considerato che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso proposto appare assistito da necessario <corsivo>fumus boni juris</corsivo> giacché la motivazione (di cui la nota n. 7639 del 18 febbraio 2020 costituisce inammissibile integrazione postuma) sottesa alla riduzione del finanziamento, ossia la mancata assicurazione in sede progettuale della non immissione in rete della produzione da FER, non appare in grado di superare le critiche sollevate dall’impresa ricorrente in ordine alla prospettata possibilità di integrale autoconsumo istantaneo dell’energia elettrica prodotta (la cui fattibilità tecnica è stata puntualmente argomentata con le controdeduzioni inviate – tramite PEC il 13 novembre 2019– all’amministrazione resistente e regolarmente depositate in giudizio) e dell’astratta idoneità dei sistemi di accumulo ad impedire l’immissione in rete; </h:div><h:div>Considerato che, pertanto, al danno prospettato dalla ricorrente è possibile ovviare confermando – fino alla definizione nel merito della controversia – la misura cautelare interinale adottata con l’ordinanza n. 128/2020 e disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione in relazione ai profili <corsivo>ut supra</corsivo> evidenziati entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte interessata;</h:div><h:div>Ritenuto di dovere fissare, ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a., per la data del 9 dicembre 2020, ore di rito, l’udienza di trattazione nel merito  </h:div><h:div>Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare in ragione del disposto riesame;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):</h:div><h:div>a) accoglie la domanda cautelare, confermando la misura cautelare adottata con l’ordinanza n. 128/2020 e disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione che vi provvederà nei termini e nelle modalità indicate in motivazione; </h:div><h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 dicembre 2020, ore di rito;</h:div><h:div>c) compensa le spese della presente fase cautelare.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, co. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 31 del 6 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Genoveffa Bonsignore</h:div><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>