<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190283320231213163230887" id="20190283320231213163230887" modello="2" modifica="22/12/2023 10:23:24" pdf="0" ricorrente="F.Mirto S.r.l." stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="02833"/><fascicolo anno="2023" n="03848"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190283320231213163230887.xml</file><wordfile>20190283320231213163230887.docm</wordfile><ricorso NRG="201902833">201902833\201902833.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\934 Salvatore Veneziano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>22/12/2023 09:59:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/12/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Girardi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso introduttivo</corsivo></h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale del Comune di Monreale n.-OMISSIS-/AGT del 22.11.2019, con la quale è stato disposto di annullare la determinazione dirigenziale n. 157/APT del 22.5.2019, revocare l’affidamento del servizio alla ditta -OMISSIS-. -OMISSIS- S.r.l. e alla -OMISSIS-L. -OMISSIS- S.r.l. e affidare il servizio alla -OMISSIS- s.r.l.;</h:div><h:div>- della nota del 22.11.2019 con la quale è stata comunicata a mezzo pec la cessazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani a far data dal 24.11.2019;</h:div><h:div>- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso per motivi aggiunti</corsivo></h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/AGT del 27.11.2019, comunicata a mezzo pec il 24/12/2019, con la quale si è proceduto a “rettificare la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/AGT del 22.11.2019 sostituendo alla parola “annullare” la parola “revocare” la determinazione dirigenziale n. 157/APT del 22.5.2019;</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 262/AGT del 12.12.2019, comunicata a mezzo pec il 24/12/2019;</h:div><h:div>- della nota del RUP del 12/12/2019;</h:div><h:div>- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso incidentale</corsivo></h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 202/agt del 4.10.19 ove intesa come “autorizzazione” alla successione della -OMISSIS-L. MIRTO S.R.L. nel rapporto negoziale per cui è controversia;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2833 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle imprese -OMISSIS-S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n. 171; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Monreale, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rizzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>- la Centrale Unica di Committenza Comune di Monreale – Acquedotto Consortile Biviere – Comune di Altofonte, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- dell’impresa -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti, e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l.;</h:div><h:div>Visti i documenti depositati dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monreale, con le relative deduzioni difensive e la documentazione;</h:div><h:div>Vista la memoria di parte ricorrente;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2020;</h:div><h:div>Visti i documenti e la memoria depositati dalla controinteressata e dalla ricorrente;</h:div><h:div>Vista la memoria del Comune di Monreale;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2021;</h:div><h:div>Viste la documentazione e le memorie di parte ricorrente, nonché le memorie del Comune;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore all’udienza pubblica del 5 dicembre 2023 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>-OMISSIS-ATTO</h:div><h:div>A. – Con il ricorso introduttivo in epigrafe, notificato il 23 dicembre 2019 e depositato il 31 dicembre, le odierne istanti  – l’originaria aggiudicataria e la cessionaria in affitto del ramo d’azienda (dal 26 luglio 2019) – hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe adottati dal Comune di Monreale e, in particolare, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/AGT del 22 novembre 2019: a) di annullamento dell’aggiudicazione del 22 maggio 2019 a favore della prima del “Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Monreale – Anno 2019” della durata di 12 mesi dalla consegna avvenuta in via d’urgenza il 1° giugno 2019 (con termine il 31 maggio 2020) e svolto fino al 24 novembre 2019, e affidamento alla -OMISSIS- S.R.L. (seconda in graduatoria); b) di verifica negativa dell’idoneità della cessionaria a succedere nel rapporto negoziale con l’Amministrazione appaltante.</h:div><h:div>Espongono, in punto di fatto, che:</h:div><h:div>- a seguito di apposito bando reso pubblico dal Comune di Monreale per l’affidamento annuale del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Monreale, la relativa gara si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della cedente giusta determinazione dirigenziale n. 157/APT del 22 maggio 2019, con consegna immediata del servizio, svolto ininterrottamente fino al 24 novembre 2019;</h:div><h:div>- la Prefettura di Palermo ha comunicato l’adozione nei riguardi della predetta ditta (cedente) dell’interdittiva antimafia del 13 settembre 2019, e che analogo provvedimento era stato emesso nei riguardi della cessionaria (co-ricorrente nel presente giudizio); interdittive sospese da questo TAR con ordinanze n. 1-OMISSIS- del 16 ottobre 2019, cui è seguita l’adozione da parte della Prefettura del nuovo provvedimento interdittivo del 14 novembre 2019 solo nei confronti della cedente, sospeso con decreto monocratico n. -OMISSIS- del 29 novembre 2019;</h:div><h:div>- nelle more, la predetta aveva affittato il ramo d’azienda alla società cessionaria sostanzialmente identica alla cedente quanto all’organizzazione societaria, pure in possesso di iscrizione definitiva presso l’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA); con relativa presa d’atto di detta cessione da parte del Comune, che ha autorizzato la cessionaria alla discarica dei siti autorizzati dallo stesso Comune;</h:div><h:div>- nonostante la sospensione dell’interdittiva nei riguardi della cedente, il Comune di Monreale ha ritenuto di revocare l’affidamento del servizio alle due ditte, e di affidare lo stesso alla -OMISSIS- s.r.l..</h:div><h:div>Le due ricorrenti si dolgono di tale esito, deducendo le censure di:</h:div><h:div>1) <corsivo>VIOLAZIONE E -OMISSIS-ALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 70, 83, 84, 85, 86, 89 bis, 91 e 92 DEL D.LGS. N. 159/2011, 10 DEL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252 E 4 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 1994, N.490. ANCHE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLARE DI DETTO MINISTERO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIREZIONE CENTRALE PER GLI A-OMISSIS--OMISSIS-ARI GENERALI N. 559/LEG/240.517.8 DEL 18.12.1998. VIOLAZIONE E -OMISSIS-ALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90, DELL’ART. 3 L.R.N.10/91 E DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DI-OMISSIS-ETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI -OMISSIS-ATTI, DI-OMISSIS-ETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. DI-OMISSIS-ETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INVALIDITÀ DERIVATA</corsivo>;</h:div><h:div>2) <corsivo>VIOLAZIONE E -OMISSIS-ALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76, COMMA 9, DEL DPR N.207/2010, 32 COMMA 7 DEL DLGS. N.50/2016 E DELL’ART103 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016</corsivo>.</h:div><h:div>Hanno, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, la declaratoria di inefficacia del contratto con relativo subentro e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente, con vittoria di spese.</h:div><h:div>B. – Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 3 gennaio 2020, le odierne istanti hanno impugnato: a) la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/AGT del 27 novembre 2019, comunicata a mezzo pec il 24 dicembre 2019, con la quale si è proceduto a “rettificare la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/AGT del 22 novembre 2019; b) la determinazione dirigenziale n. 262/AGT del 12 dicembre 2019 di rettifica della stessa determinazione n. -OMISSIS-/AGT, con riqualificazione di tale ultima determinazione come di “revoca”.</h:div><h:div>Nel ripercorrere i fatti e i tratti salienti della vicenda contenziosa, anche con riferimento alle informative interdittive adottate dalla Prefettura di Palermo, si dolgono dei nuovi provvedimenti adottati dal Comune di Monreale deducendo l’articolata censura di <corsivo>VIOLAZIONE E -OMISSIS-ALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 70, 83, 84, 85, 86, 89 bis, 91 e 92 DEL D.LGS. N. 159/2011, 10 DEL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252 E 4 DEL D.LGS. 8 AGOSTO 1994, N.490. ANCHE IN RELAZIONE ALLA CIRCOLARE DI DETTO MINISTERO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIREZIONE CENTRALE PER GLI A-OMISSIS--OMISSIS-ARI GENERALI N. 559/LEG/240.517.8 DEL 18.12.1998. VIOLAZIONE E -OMISSIS-ALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90, DELL’ART. 3 L.R.N.10/91 E DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DI-OMISSIS-ETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI -OMISSIS-ATTI, DI-OMISSIS-ETTO ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE. DI-OMISSIS-ETTO DI ISTUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. ILLOGICITÀ. INVALIDITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E -OMISSIS-ALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76, COMMA 9, DEL DPR N.207/2010, 32 COMMA 7 DEL DLGS. N.50/2016 E DELL’ART 103 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 50/2016</corsivo>.</h:div><h:div>Hanno quindi chiesto, previa misura cautelare, l’annullamento degli atti impugnati, il ripristino dell’aggiudicazione in favore della parte ricorrente, la declaratoria di inefficacia del contratto con relativo subentro; e, in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente, con vittoria di spese.</h:div><h:div>C. – Si è costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS- s.r.l., depositando documentazione e proponendo ricorso incidentale avverso la determinazione dirigenziale n. 202 del 4 ottobre 2019 – di cui ha chiesto l’annullamento, vinte le spese – se intesa come autorizzazione alla successione nel rapporto negoziale in favore di -OMISSIS-L -OMISSIS-, deducendo a tal fine le censure di 1) <corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 106 COMMA 1 LETT.  D) PUNTO 2) D.LGS. 18.4.16 N. 50</corsivo>; 2) <corsivo>ECCESSO DI POTERE SOTTO I PRO-OMISSIS-ILI DEL DI-OMISSIS-ETTO DI PRESUPPOSTO, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DELLA IRRAGIONEVOLEZZA MANI-OMISSIS-ESTA</corsivo>.</h:div><h:div>D. – Si è costituito in giudizio il Comune di Monreale, il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con riferimento alla carenza del possesso dei requisiti riscontrata dall’ente in capo alla ditta affittuaria ai fini del subentro nell’appalto quale cessionaria del ramo d’azienda; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.</h:div><h:div>E. – Parte ricorrente, in vista della trattazione dell’istanza cautelare, ha depositato memoria e documenti insistendo per l’accoglimento di detta istanza.</h:div><h:div>Quindi, con ordinanza n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2020 è stata respinta l’istanza cautelare e fissata la data della trattazione del merito.</h:div><h:div>-OMISSIS-. – Le parti private hanno depositato documenti e tutte le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive argomentazioni e conclusioni; e la controinteressata ha depositato, altresì, istanza di estinzione del giudizio.</h:div><h:div>G. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2021 la causa è stata rinviata per la trattazione congiunta con i ricorsi R.G. n. 1841/2019 e R.G. n. 1842/2019 promossi, rispettivamente dalla cedente e dalla cessionaria.</h:div><h:div>H. – A seguito del rinvio della trattazione – alle udienze pubbliche del 12 maggio 2022 e 1° dicembre 2022, come da istanze di parte – in vista della trattazione del merito le ricorrenti hanno depositato documentazione e il Comune di Monreale ha depositato una memoria conclusiva, avversando sia l’azione di annullamento che la domanda risarcitoria.</h:div><h:div>I. – All’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023, presenti i difensori delle parti, come da verbale – i quali hanno discusso insistendo nelle rispettive richieste – il Presidente del Collegio ha indicato i profili di possibile sopravvenuta carenza di interesse sia del ricorso introduttivo, che del ricorso incidentale, e la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A. – Viene in decisione il complessivo ricorso – un ricorso introduttivo e un ricorso per motivi aggiunti – proposto dall’originaria aggiudicataria e poi cedente il ramo d’azienda e dalla cessionaria in affitto del ramo d’azienda avverso i provvedimenti del Comune di Monreale, di annullamento dell’aggiudicazione, disposta in favore della cedente, del “Servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Monreale – Anno 2019” della durata di 12 mesi dalla consegna avvenuta in via d’urgenza il 1° giugno 2019 (con termine il 31 maggio 2020) e affidamento alla -OMISSIS- S.r.l. (seconda in graduatoria).</h:div><h:div>C.1. – Deve prioritariamente essere esaminata l’eccezione, sollevata dalla controinteressata e dal Comune, di estinzione del giudizio, a causa della mancata presentazione, da parte delle ricorrenti, della domanda di fissazione dell’udienza di trattazione entro un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo all’udienza del 19 maggio 2020. </h:div><h:div>Detta eccezione non può essere accolta, in quanto la causa, inizialmente trattata dalla Terza Sezione di questo TAR, è stata cancellata dal ruolo all’udienza pubblica del 19 maggio 2020, con trasmissione del relativo fascicolo al Presidente del Tribunale per l’eventuale trattazione congiunta con i ricorsi R.G. n. 1841/2019 e R.G. n. 1842/2019, promossi  rispettivamente dalla cedente e dalla cessionaria, pendenti in Prima Sezione (decisi nella medesima udienza pubblica del 5 dicembre 2023, dallo stesso Collegio). </h:div><h:div>Ne consegue che non gravava sulle parti – né tantomeno sulla parte ricorrente – l’onere di compiere un atto di impulso, tenuto conto altresì dell’applicazione del rito relativo alle controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, per i quali l’udienza è fissata d’ufficio, ai sensi dell’art. 120, comma 6, cod. proc. amm. (oggi, comma 5).</h:div><h:div>C.2. – In via preliminare, deve anche essere esaminata l’eccezione, sollevata dal Comune, di difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>L’eccezione non è fondata, in quanto la determinazione di revocare l’aggiudicazione si basa anche sul presunto mancato possesso dei requisiti soggettivi in capo alla subentrante, e gli atti impugnati sono atti adottati nell’esercizio del potere di autotutela rispetto al provvedimento di aggiudicazione, caratterizzati da poteri valutativi discrezionali; sicché, l’<corsivo>iter</corsivo> procedimentale, seppure temporalmente collocato nella fase esecutiva, assume una connotazione pubblicistica (in tal senso, v. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2021, n. 3822).</h:div><h:div>C.2. – Sempre in via preliminare, deve darsi atto che le prestazioni di cui al contratto di appalto del 3 aprile 2020, stipulato tra il Comune di Monreale e la controinteressata, sono state regolarmente eseguite; sicché, come anche rappresentato dalle ricorrenti, residua un interesse di carattere risarcitorio. </h:div><h:div>C.3. – Per quanto attiene al ricorso introduttivo – come indicato dal Presidente del Collegio in sede di discussione, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. – detto ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>Osserva invero il Collegio che l’interesse della parte ricorrente, a seguito dell’adozione da parte del Comune di Monreale della determinazione n. 262/2019, di conferma della determinazione n. -OMISSIS-/2019, si è spostato sul provvedimento (non meramente) confermativo impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>C.4. – Deve quindi essere esaminato il gravame aggiuntivo, il quale non è fondato.</h:div><h:div>C.4.1. – Il primo profilo dell’unico articolato motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>Deve premettersi che il Comune di Monreale ha adottato due determinazioni, entrambe gravate: la prima, la n. -OMISSIS- del 27 novembre 2019, con la quale ha rettificato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 22 novembre 2019 (di annullamento della determinazione n. 157/2019 di aggiudicazione alla cedente), sostituendo alla parola “annullare” la parola “revocare”; la seconda, la determinazione dirigenziale n. 262 del 12 dicembre 2019, con la quale l’ente locale, anche in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela (della D.D. n. -OMISSIS-/2019) presentata dalle ricorrenti, ha confermato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione con motivazione parzialmente nuova, richiamando altresì quella contenuta nella determinazione n. -OMISSIS-/2019.</h:div><h:div>Deve anche precisarsi che il provvedimento di conferma è un atto plurimotivato: trova, pertanto, applicazione il consolidato orientamento secondo cui “…<corsivo>l'impugnazione di un atto amministrativo di segno negativo, fondato su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarlo, non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resiste alle censure mosse (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403; Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200)</corsivo>…” (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10643).</h:div><h:div>Ciò premesso, parte ricorrente con il primo profilo del motivo aggiunto richiama i profili di censura già mossi con il ricorso introduttivo, con cui si sostiene che, al momento dell’adozione della prima determinazione n. -OMISSIS-/2019, l’efficacia dell’informativa interdittiva, di analogo tenore per entrambe le ricorrenti, era stata sospesa per effetto dei provvedimenti cautelari resi da questa Sezione.</h:div><h:div>Osserva tuttavia il Collegio che le determinazioni n. -OMISSIS-/2019 e n. -OMISSIS-/2019 richiamano nelle premesse l’informativa interdittiva datata 14 novembre 2019, la quale al momento in cui il Comune ha adottato i provvedimenti (22 e 27 novembre 2019) non era ancora stata sospesa: tale provvedimento, infatti, è stato successivamente sospeso con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 29 novembre 2019, confermato con ordinanza collegiale n. 1391 del 23 dicembre 2019.</h:div><h:div>Pertanto, al momento in cui è stata annullata (<corsivo>recte</corsivo>: revocata) l’aggiudicazione, l’interdittiva spiegava i suoi effetti, i quali – vale la pena di precisare – si sono riespansi a seguito della riforma dell’ordinanza n. 1391/2019, con ordinanza del C.G.A. n. 329 del 22 aprile 2020.</h:div><h:div>Deve anche rilevarsi che questa Sezione con la sentenza 22 dicembre 2023, n. 3828, ha in parte dichiarato improcedibili e, per il resto, rigettato i ricorsi riuniti R.G. n. 1841/2019 e R.G. n. 1842/2019, il primo promosso dalla cedente anche contro la suddetta informativa; sicché, tale profilo può ormai ritenersi superato, in quanto l’informativa interdittiva elide radicalmente la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.</h:div><h:div>Si osserva ulteriormente che, per quanto attiene all’incidenza del controllo giudiziario sull’informativa, l’ammissione al controllo giudiziario comporta sì un effetto sospensivo degli effetti dell’interdittiva, ma tale effetto si produce solo <corsivo>pro futuro</corsivo>, non potendo tale provvedimento giurisdizionale avere portata retroattiva sui provvedimenti di esclusione già eventualmente adottati in conseguenza dell’adozione del provvedimento prefettizio (in tal senso, v. Consiglio di Stato, Sez. III, 29 maggio 2023, n. 5231; Sez. V, 17 gennaio 2023, n. 559; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 5 dicembre 2022, n. 3479, confermata per tale parte dal C.G.A. con la sentenza non definitiva 30 agosto 2023, n. 552).</h:div><h:div>C.4.2. – Sebbene la ritenuta legittimità dell’informativa interdittiva costituisca un dato troncante quale motivazione a sostegno della revoca dell’aggiudicazione, deve ritenersi infondato anche il secondo profilo con cui le ricorrenti contestano l’ulteriore corredo motivazionale a supporto della disposta revoca; e tanto, anche in un’ottica risarcitoria rispetto all’operato del Comune di Monreale.</h:div><h:div>Invero, con il nuovo provvedimento – anche in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentata dalle predette – il Comune ha confermato tale esito con motivazione parzialmente nuova, evidenziando, quanto alla cessione in affitto del ramo di azienda, di avere solo preso atto senza avere autorizzato tale cessione, anche a causa della mancata integrazione del contratto di affitto del ramo di azienda, inoltrata all’ente locale solo il 12 novembre 2019 (modifica della durata del contratto da due a tre anni); e, altresì, (anche) per la mancanza della polizza RC e della fideiussione definitiva intestate alla cessionaria.</h:div><h:div>Pertanto – superato sotto tali profili il primo provvedimento oggetto di conferma – osserva il Collegio che il provvedimento confermativo n. 262/2019 si basa, oltre che sulla motivazione contenuta nella determinazione n. -OMISSIS-/2019 alla quale fa esplicito rinvio, anche sulla mancata autorizzazione della cessione in affitto del ramo di azienda, evidenziando in tal modo il concreto espletamento del servizio da parte della cessionaria in assenza della necessaria autorizzazione dell’ente locale.</h:div><h:div>Come si evince, in particolare, dalla documentazione depositata dalla controinteressata, la cessionaria è subentrata alla cedente senza attendere l’autorizzazione da parte del Comune, il quale risulta avere inviato: a) la pec del 9 agosto 2019 indirizzata alla cedente, con cui ha precisato che il subentro era soggetto ad autorizzazione previo accertamento dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016; b) la pec del 26 settembre 2019 indirizzata alla cedente, con la quale si è ribadito come l’Amministrazione non avesse autorizzato la cessionaria a svolgere il servizio.</h:div><h:div>Su tale specifico punto le ricorrenti fanno riferimento alla determinazione n. 202 del 4 ottobre 2019 di presa d’atto di tale cessione – peraltro, oggetto di impugnativa incidentale, in quanto non vi sarebbe stato un effettivo controllo sul possesso dei requisiti – quale atto con cui sostanzialmente l’ente avrebbe autorizzato tale subentro.</h:div><h:div>Tale provvedimento tuttavia è stato superato dalla determinazione n. 262/2019, con la quale la stazione appaltante ha esplicitamente chiarito di essersi limitata a prendere atto dell’intervenuta cessione e, in ogni caso, ha confermato la revoca dell’aggiudicazione all’esito della verifica negativa sul possesso dei requisiti da parte della cessionaria, con particolare riferimento alla polizza fideiussoria ed R.C., nonché al requisito dell’iscrizione all’ANGA.</h:div><h:div>Per quanto attiene al primo elemento, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti, la mancata produzione della polizza di assicurazione per potenziali danni a terzi costituisce una causa di risoluzione del contratto, in quanto tale adempimento è previsto quale specifico obbligo sia dall’art. 103, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016 – da assolvere almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (cfr. comma 7) – sia dall’art. 18 del capitolato speciale della gara in interesse (il quale, peraltro, obbliga l’appaltatore anche a costituire una garanzia fideiussoria sull’intero importo contrattuale).</h:div><h:div>Pertanto, come indicato nelle premesse del provvedimento impugnato – e non contestato dalla parte ricorrente – la cessionaria ha svolto il servizio dal 1° agosto 2019 al 12 novembre 2019 senza produrre tale polizza.</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, alla durata del contratto di affitto del ramo di azienda, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Come accennato, una delle ragioni a sostegno della conferma della revoca, di cui alla Determinazione n. 262/2019, riposa sulla inidoneità del contratto di affitto di durata biennale, e sull’integrazione di tale contratto con l’estensione della durata (da due a tre anni) solo in data 12 novembre 2019, solo a seguito della quale la cessionaria avrebbe potuto beneficiare dei requisiti della cedente: conseguentemente, secondo la stazione appaltante, dal 1° agosto 2019 al 12 novembre 2019 la cessionaria avrebbe svolto illegittimamente tale servizio.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha in sostanza fatto applicazione della disposizione contenuta nell’art. 76, co. 9, del d.P.R n. 207/2010, secondo cui “<corsivo>In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni</corsivo>”. </h:div><h:div>Rispetto a tale parte della motivazione, osserva il Collegio che nel ricorso per motivi aggiunti non si fa alcun cenno a tale aspetto della durata del contratto, e non viene dedotto alcuno specifico profilo di censura; salvo, poi, contestare l’applicazione di tale disposizione agli appalti di servizi – in quanto asseritamente applicabile solo agli appalti di lavori – solo con le deduzioni avverso il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Anche tale parte della motivazione, pertanto, è idonea a reggere il provvedimento confermativo.</h:div><h:div>Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.</h:div><h:div>C.5. – Dalla reiezione del ricorso per motivi aggiunti consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, sul quale, peraltro, la controinteressata, come indicato dal Presidente del Collegio in udienza, non avrebbe in ogni caso più interesse, tenuto conto dell’avvenuto completo svolgimento del servizio.</h:div><h:div>A tale reiezione consegue, altresì, <corsivo>de plano</corsivo>, la reiezione della domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune, per la mancanza di uno degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana (<corsivo>id est</corsivo>: il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A., rappresentata dall’attività amministrativa illegittima).</h:div><h:div>D. – Conclusivamente, sul ricorso in esame vanno adottate le seguenti statuizioni:</h:div><h:div>- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;</h:div><h:div>- il ricorso per motivi aggiunti, e la domanda risarcitoria, in quanto infondati devono essere rigettati;</h:div><h:div>- il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile;</h:div><h:div>- le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti costituite, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta; nulla deve statuirsi con riguardo alla parte non costituita.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per il resto, lo rigetta.</h:div><h:div>Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Monreale e di -OMISSIS- S.r.l., liquidandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte costituita; nulla spese con riguardo alla parte non costituita.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giovanni Samuele Fodera'</h:div><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>