<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="INTERDITTIVA - ACCOLTO" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20190201020200909115327716" id="20190201020200909115327716" modello="2" modifica="9/21/2020 8:15:05 PM" pdf="3" ricorrente="Impresa F.Lli Ippolito S.r.l." stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="02010"/><fascicolo anno="2020" n="01919"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190201020200909115327716.xml</file><wordfile>20190201020200909115327716.docm</wordfile><ricorso NRG="201902010">201902010\201902010.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2019\201902010\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>21/09/2020 20:15:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sebastiano Zafarana</firma><data>09/09/2020 14:32:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</corsivo>
				</h:div><h:div>- della Informazione Interdittiva Antimafia della Prefettura di Trapani - U.T.G. prot. n. 42451 dell'11.6.19, trasmessa a mezzo Nota prot. n. 42670 del 13.6.19 inoltrata a mezzo racc. a/r pervenuta il 19.6.19;  </h:div><h:div>- delle Informative di Polizia fornite dalle varie forze dell'ordine, di cui si sconoscono gli estremi ed il contenuto, poste a fondamento dell'impugnato provvedimento prefettizio interdittivo;  </h:div><h:div>- dei giudizi di valutazione negativa delle medesime informazioni di Polizia, di cui si sconoscono gli estremi ed il contenuto, resi dal Gruppo Interforze nel corso delle riunioni del 19.10.18, dell’11.3.19 e del 4.6.19; </h:div><h:div>- nonché di tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: del Decreto Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani prot. n. 10097 del 31.7.19 di revoca dell'Autorizzazione n. TP000108 del 21.5.19 rilasciata per l'esercizio dell’attività di “Centro Revisioni” (art. 80 Codice della Strada); </h:div><h:div>- della Determina Dirigenziale Comune di Castelvetrano prot. n. 30629 del 30.7.19 di ritiro dell'invito a partecipare a gara a trattativa privata (per la riparazione di un autocarro di proprietà comunale). </h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/2/2020: </corsivo></h:div><h:div>- dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2010 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Impresa -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Trapani, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Motorizzazione Civile di Trapani, il Gruppo Interforze di Polizia, la Questura di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;- il Comune di Castelvetrano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Trapani, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Motorizzazione Civile di Trapani, del Gruppo Interforze di Polizia e della Questura di Trapani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.1. Con ricorso notificato il 16/09/2019 e depositato il 01/10/2019 la società -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. ha impugnato il provvedimento interdittivo in epigrafe indicato esponendo che:</h:div><h:div>- la -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l. esercita dal 23.7.13 l’attività di “meccatronica, carrozzeria e gommista” ed è stata altresì autorizzata ad operare quale “Centro Revisioni”;</h:div><h:div>- soci della -OMISSIS--OMISSIS- s.r.l., ciascuno con una quota di partecipazione del 50%, sono i germani -OMISSIS-;</h:div><h:div>- il padre dei due soci, -OMISSIS- -OMISSIS-, per fatti antecedenti all’anno 2010, è stato tratto a giudizio per il supposto delitto di cui all’art. 416/bis c.p. nell’ambito dell’Operazione di Polizia denominata “-OMISSIS-”; con sentenza del Tribunale Penale di Marsala n. 700 dell’11.11.13, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo II Sezione Penale con sentenza n. 3512 del 12.10.15 (irrevocabile), -OMISSIS- -OMISSIS- è stato assolto dall’imputazione ascrittagli “per non aver commesso il fatto”;</h:div><h:div>- con Decreto n. 48 del 14.1.15, il Tribunale Penale di Trapani Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato la richiesta di applicazione in danno di -OMISSIS- -OMISSIS- della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disponendo in suo favore l’integrale restituzione dei beni;</h:div><h:div>- con Decreto del 22.5.19 (di seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte Suprema di Cassazione I Sezione Penale n. 3683 del 26.9.18), la Corte d’Appello di Palermo V Sezione Penale Misure di Prevenzione ha revocato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale già applicata in danno di -OMISSIS- -OMISSIS-, avendo accertato il difetto del requisito della attualità della pericolosità del proposto e ritenuto non giustificabile un giudizio di alta probabilità circa la futura reiterazione di condotte malavitose da parte dello stesso.</h:div><h:div>Si duole l’impresa ricorrente che sulla scorta di detti elementi, esclusivamente a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, la Prefettura di Trapani ha adottato l’Informazione Interdittiva Antimafia prot. n. 42451 dell’11.6.19 nei confronti della società -OMISSIS--OMISSIS- Srl ritenendo sussistente il “... pericolo che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ...”.</h:div><h:div>1.2. Il gravame è affidato a cinque motivi di ricorso così rubricati:</h:div><h:div>I) Violazione di legge: artt. 84 comma 4 e 91 d.lgs. 6.9.11 n. 159 (codice antimafia). </h:div><h:div>II) Violazione di legge: art. 3 legge 7.8.90 n. 241 (difetto di congruità ed insufficienza della motivazione). </h:div><h:div>III) Violazione di legge: artt. 41 e 97 costituzione.</h:div><h:div>IV) Eccesso di potere sotto i profili della manifesta irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, difetto di presupposto e travisamento dei fatti. </h:div><h:div>V) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dell’atto dalla causa tipica (difetto di conseguenzialità tra presupposti e conclusioni).</h:div><h:div>1.3. In data 08/10/2019 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno (UTG Prefettura di Trapani), la Questura di Trapani, e l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio della Motorizzazione Civile, depositando atto di mera forma e documenti.</h:div><h:div>1.4. In data 15/10/2019 parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.</h:div><h:div>1.5. In data 18/10/2019 anche la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.6. Con ordinanza n.1161 del 28/10/2019 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente - che non risulta essere stata appellata dall’amministrazione - disponendo al contempo acquisirsi dall’amministrazione resistente i verbali del Gruppo interforze del 19/10/2018 11/03/2019 e 4/6/2019.</h:div><h:div>1.7. Successivamente, con atto notificato il 07/02/2020 e depositato il 12/02/2020, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali ha impugnato i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo al solo fine di ampliare le argomentazioni difensive in ragione dei nuovi documenti depositati dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria.</h:div><h:div>1.8. Successivamente la società ricorrente ha depositato una memoria conclusionale il 28/04/2020, mentre il 27/05/2020 ha depositato note di udienza ex art. 84 co. 5 D.L. 18/2020. </h:div><h:div>1.9. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, essendo con essi impugnati i medesimi atti e proposte le medesime censure.</h:div><h:div>3. Con i cinque motivi di ricorso la società ricorrente deduce, in sintesi, i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011, di eccesso di potere e di difetto e carenza di motivazione.</h:div><h:div>In sostanza la società ricorrente lamenta che l’interdittiva è esclusivamente fondata sui provvedimenti giurisdizionali afferenti la persona del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- – genitore dei soci ed estraneo alla compagine sociale – e che peraltro tutte le richiamate pronunce giurisdizionali sono in realtà favorevoli al suddetto -OMISSIS- -OMISSIS-, senza che detta circostanza sia stata minimamente considerata dalla Prefettura di Trapani nel corpo motivazionale dell’interdittiva.</h:div><h:div>Difetterebbero nella vicenda tutti i presupposti in fatto per interdire la -OMISSIS--OMISSIS- Srl.</h:div><h:div>Mancherebbe in particolare il requisito dell’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa, che è pure l’elemento base per procedere all’adozione del provvedimento indicato dall’art. 91, d.lgs. n. 159/2011.</h:div><h:div>E difetterebbe anche qualsiasi cointeressenza del -OMISSIS- -OMISSIS- nell’attività imprenditoriale esercitata dai figli, sicché sarebbe apodittica la conclusione della Prefettura secondo la quale il -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe il reale “gestore di fatto” della società ricorrente o comunque abbia il controllo di detta attività economica.</h:div><h:div>Sostiene in sintesi, la ricorrente, che l’impianto motivazionale dell’interdittiva sia basato esclusivamente sul mero vincolo di parentela, atteso che tutti gli elementi presi in considerazione dalla Prefettura, seppure declinati in vario modo, finirebbero per insistere, direttamente o indirettamente, solo sul mero rapporto parentale.</h:div><h:div>Sostiene che non viene indicato alcun elemento concreto che possa far presumere che ci sia quantomeno un potenziale pericolo di una infiltrazione da parte della criminalità organizzata.</h:div><h:div>4. Le superiori censure sono fondate.</h:div><h:div>Come già rilevato da questa Sezione in sede cautelare, la motivazione del provvedimento interdittivo impugnato non evidenzia sufficienti elementi indizianti idonei a formare un mosaico di intrecci, interferenze e contiguità che incidano sull’affidabilità dell’impresa, come richiesto dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto (C.g.a., sentenze n. 257/2016, n. 398/2016 e n. 19/2017; Consiglio di Stato, sentenze n. 4340/2015 e n. 1743/2016).</h:div><h:div>In particolare il Collegio rileva che:</h:div><h:div>- il provvedimento è unicamente fondato sul vincolo parentale che lega i due fratelli-OMISSIS--OMISSIS-, soci della s.r.l. colpita dall’interdittiva, al genitore -OMISSIS- -OMISSIS-;</h:div><h:div>- quest’ultimo, per fatti antecedenti all’anno 2010, risulta essere stato tratto a giudizio per il delitto di cui all’art. 416/bis c.p. nell’ambito dell’Operazione di Polizia denominata “-OMISSIS-” e, tuttavia, assolto in primo e secondo grado con sentenza irrevocabile dall’imputazione ascrittagli “per non aver commesso il fatto” (con sentenza del Tribunale Penale di Marsala n. 700 dell’11.11.13, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo II Sezione Penale con sentenza n. 3512 del 12.10.15); nei suoi confronti è stata rigettata nel 2015 la richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, e nel 2019 la Corte di Cassazione ha revocato nei suoi confronti anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale cui era sottoposto; infine con decreto del GIP del 30/09/2019 è stato prosciolto dall’ipotesi di reato di cui all’art.390 c.p. “perché la notizia di reato è infondata” (cioè di fare parte di una rete di fiancheggiatori del noto latitante -OMISSIS-).</h:div><h:div>Orbene, rileva il Collegio che sebbene sia pacifico che in un giudizio prognostico possono assumere rilevanza circostanze acclarate anche in sentenze assolutorie – sicché potrebbero in astratto rilevare le frequentazioni o la familiarità dell’-OMISSIS- -OMISSIS- con elementi di spicco della locale consorteria mafiosa - tuttavia tali elementi non possono da soli assurgere ad indizio della condizionalità della impresa, ma debbono essere necessariamente accompagnati da altri e ben più pregnanti elementi che facciano ritenere “in concreto” forte il pericolo di permeabilità dell’impresa e ciò, a fortiori, quando tali frequentazioni non coinvolgano direttamente nessuno dei soci o degli amministratori della società sottoposta al vaglio della Prefettura, come nel caso in esame, dove non una sola parola è spesa con riferimento alle persone dei soci.</h:div><h:div>Nel caso in esame risulta, invece, che gli unici elementi di rilievo valorizzati dalla Prefettura per asseverare una vicinanza attuale dell’impresa (esercente l’attività di officina meccanotronica, carrozzeria, gommista) con personaggi di spicco del panorama mafioso, sono esclusivamente afferenti alle conoscenze controindicate del padre -OMISSIS- -OMISSIS-, esso stesso considerato personaggio controindicato; sicché, in definitiva, il giudizio di permeabilità della società -OMISSIS--OMISSIS- S.r.l a condizionamenti di tipo mafioso appare unicamente e acriticamente poggiare sul mero vincolo parentale sussistente tra i due soci ed -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre rispetto ai primi nulla viene dedotto e rilevato.</h:div><h:div>Deve peraltro rilevarsi che il predetto -OMISSIS- -OMISSIS- non risulta essere convivente con i figli e la circostanza che sia stato segnalato tre volte presso l’officina meccanica dei predetti (nei giorni 28.3.19, 29.3.19 e 13.4.19) e due volte presso il vicino-OMISSIS-(nei giorni 13.3.19 e 3.4.19) non costituisce elemento di pregnante significato per inferirne che l’attività di impresa possa essere condizionata dalla criminalità mafiosa, trattandosi di contatti ben spiegabili – per esiguità di numero e contesto sociale di riferimento - con la normale frequentazione dovuta al mero vincolo parentale; né appare rilevante la circostanza che lo stesso in una circostanza sia stato visto rispondere al telefono dell’officina o che in passato abbia avuto a quell’indirizzo la propria residenza, per inferne che esso sia il gestore di fatto della ditta in parola.</h:div><h:div>Infine nemmeno appare pregnante l’accertata presenza dentro l’officina (in occasione di un accesso della Guardia di Finanza) di -OMISSIS-, che la Prefettura erroneamente indica quale <corsivo>lavoratore presente in officina</corsivo> ma che parte ricorrente chiarisce, invece, (e incontestatamente) essere il -OMISSIS-, soggetto quest’ultimo incensurato e legato ai fratelli -OMISSIS- da rapporti di amicizia nonché, appunto, cliente dell’officina meccanica.</h:div><h:div>Il predetto -OMISSIS- – viene evidenziato nell’informativa – risulta essere figlio di -OMISSIS-(deceduto nel 2013), soggetto gravato da diversi precedenti di polizia e coindagato con -OMISSIS- -OMISSIS- nell’operazione di Polizia denominata “-OMISSIS-” (e peraltro mai condannato come ha precisato parte ricorrente).</h:div><h:div>La circostanza, per come rappresentata in motivazione, appare obiettivamente priva di connotazioni indizianti, sicché in definitiva l’interdittiva (in disparte l’errore di aver confuso un cliente dell’officina con un lavoratore dipendente) finisce per essere fondata, oltre che sul mero vincolo parentale proprio dei (soci) fratelli -OMISSIS-, anche sui vincoli familiari altrui, cioè di soggetti terzi che oltre ad essere incensurati sono anche del tutto estranei alla compagine sociale e alle vicende della società.</h:div><h:div>Orbene, costituisce <corsivo>ius receptum</corsivo> il principio in forza del quale “il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante secondo ormai larghissima giurisprudenza” (C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 530; C.G.A., Sez. 1, 17 luglio 2015, n. 531; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 1, 29 aprile 2015, n. 1051; Cons. St., Sez. 3, 22 luglio 2015, n. 3636; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9683; T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 20 luglio 2015, n. 9685), laddove assai chiaramente la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente escluso che il solo legame di parentela possa giustificare l’informativa antimafia negativa adottata nei confronti dell’impresa.</h:div><h:div>5. In conclusione, per le superiori ragioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti che l’Amministrazione resistente riterrà di eventualmente adottare.</h:div><h:div>6. L’annullamento dell’informativa antimafia interdittiva travolge, per invalidità derivata tutti gli altri provvedimenti impugnati con il ricorso e, dunque, il Decreto adottato dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani prot. n. 10097 del 31.7.19 di revoca dell'Autorizzazione n. TP000108 del 21.5.19 rilasciata per l'esercizio dell’attività di “Centro Revisioni” (art. 80 Codice della Strada) e la Determina Dirigenziale del Comune di Castelvetrano prot. n. 30629 del 30.7.19 di ritiro dell'invito a partecipare a gara a trattativa privata.</h:div><h:div>7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra parte ricorrente e la Prefettura di Trapani, tenuto conto dell’ampia latitudine del potere discrezionale che la legge conferisce alla pubblica amministrazione nella materia in esame; possono inoltre essere compensate anche tra la società ricorrente e le altre amministrazioni resistenti, atteso il carattere vincolato e consequenziale degli atti da esse adottati e qui annullati.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche contemplate nel presente provvedimento.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24/04/2020 n.27, e dal decreto n.41/2020 del Presidente del Tar Palermo, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fulvio Merlo</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>