<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190173220191229204257349" descrizione="" gruppo="20190173220191229204257349" modifica="3/2/2020 11:23:12 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Ditta Eco Burgus S.r.l." versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01732"/><fascicolo anno="2020" n="00497"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190173220191229204257349.xml</file><wordfile>20190173220191229204257349.docm</wordfile><ricorso NRG="201901732">201901732\201901732.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2019\201901732\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>02/03/2020 11:23:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Calogero Commandatore</firma><data>05/02/2020 11:20:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento, previa sospensione, </h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della nota del 27 giugno 2019 con la quale è stata comunicata alla ditta ricorrente l'esclusione dalla procedura di gara “perché l'offerta tecnica non contiene i requisiti minimi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto all’art. 2 pagg 3/7 riguardanti lo spazzamento manuale e meccanico previsto per i giorni feriali”</h:div><h:div/><h:div>- del verbale n. 8 del 26 giugno 2019 nel quale si dà atto dell'esclusione della ditta ricorrente e si propone l'aggiudicazione provvisoria della ditta contro-interessata;</h:div><h:div>- dei verbali n. 5, 6 e 7 delle sedute riservate in cui si valuta la offerta tecnica dell'odierna ricorrente;</h:div><h:div>- del bando e del capitolato di gara all'art 15 (del bando) ed art. 2 (del capitolato) nel senso fatto proprio dalla Commissione di gara;</h:div><h:div>- di tutti gli altri verbali di gara nonché di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DITTA ECO BURGUS SRL il 9 settembre 2019: </h:div><h:div>- di tutti gli atti già impugnati con ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- dei verbali nn. 5, 6 e 7 delle sedute riservate in cui è stata valutata l'offerta tecnica dell'odierna ricorrente nonché nella parte in cui si attribuisce il punteggio all'odierna contro-interessata;</h:div><h:div>- del verbale n. 9 del 30 luglio 2019 con il quale, a seguito di riesame, è stata confermata l'esclusione della ditta ricorrente;</h:div><h:div>- della nota n. prot. 22065 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto comunicazione aggiudicazione definitiva;</h:div><h:div>- della determinazione n. 867 del 5 agosto 2019 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta contro-interessata.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Ditta Eco Burgus S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Centrale Unica di Committenza (CUC) di Villabate, Comune di Villabate, Comune di Ficarazzi, Comune di Corleone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>New System Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della New System Service S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha esposto:</h:div><h:div>- di avere partecipato alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del comune di Corleone” deliberata con determina a contrarre n. 184 del 22 febbraio 2019 della Centrale Unica di Committenza (CUC);</h:div><h:div>- che la procedura aperta aveva previsto come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;</h:div><h:div>- di essere stata esclusa dalla gara poiché l’offerta economica presentata era stata considerata carente dei requisiti minimi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto e, segnatamente, quelli previsti dall’“<corsivo>art. 2 pagg. 3/7 riguardanti lo spazzamento manuale e meccanico previsto per tutti i giorni feriali</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò esposto, con il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto articolando il seguente motivo di ricorso: </h:div><h:div>1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 BANDO DI GARA NELLA PARTE RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE TECNICHE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELL’ART. 68 DEL D.LVO 50/16 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 83 COMMA 8 IN MATERIA DI TASSATIVITÀ DELLA CAUSE DI ESCLUSIONE</h:div><h:div>ECCESSO DI POTERE PER ARBITRIO INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DELLA <corsivo>PAR CONDICIO</corsivo> TRA I CONCORRENTI.</h:div><h:div>B. ‒ Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, nessuno si è costituito in giudizio per le amministrazioni intimate.</h:div><h:div>C. ‒ Si è invece, costituita in giudizio l’impresa aggiudicataria che ha chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>D. ‒ Con ordinanza n. 1051/2019, non reclamata, il Collegio ha respinto la domanda cautelare condannando parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare.</h:div><h:div>E. ‒ All’udienza pubblica del 17 dicembre 2019, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>F. ‒ Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>G. ‒ All’art. 2 del Capitolato Speciale dell’Appalto (C.S.A.) in oggetto, rubricato “<corsivo>caratteristiche tecnico-funzionali del servizi</corsivo>o”, per quanto d’interesse nella presente controversia, è stato puntualmente previsto che:</h:div><h:div>- “<corsivo>Il servizio di spazzamento deve avvenire tutti i giorni (escluso i festivi) dalle ore 7,00 e per un turno di lavoro con l’impiego minimo di due operatori e adeguato gasolone di supporto</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Il servizio di spazzamento viene eseguito giornalmente, attraverso l’integrazione di pulizia manuale e pulizia meccanica, e comprende le superfici pubbliche pavimentate, quali strade, marciapiedi, isole pedonali, piazze parcheggi, comprese le piccole aiuole. Per quanto riguarda lo spazzamento meccanico, l’impresa aggiudicataria si prenderà in carico, in comodato, la spazzatrice di proprietà dell’Ente per utilizzarla, a proprie cure e spese, per il servizio di spazzamento meccanico. Lo spazzamento meccanico stradale sarà effettuato, nelle giornate feriali, nell’asse viario principale del centro abitato di Corleone. Per “asse viario principale” si intende il seguente percorso: Corso Dei Mille, Via Bentivegna e piazze limitrofe, Via Don G. Colletto, Via Umberto I, Via Finocchiaro Aprile, Via Verdi, Via S. Aldisio (tratto comunale), Via F. Crispi ed altre Vie che saranno concordate con la D.L</corsivo>.”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Lo spazzamento manuale viene eseguito da operatori ecologici dotati di apposita attrezzatura, nonché all’occorrenza di motocarro per gli spostamenti nella propria zona di servizio. Lo spazzamento meccanico</corsivo>
				<corsivo>verrà eseguito tramite autospazzatrici aspiranti ed operatori ecologici appiedati. I rifiuti raccolti dalle spazzatrici a fine lavoro, vengono trasportati presso l’impianto di destinazione indicato e convenzionato con l’Ente, o riversati in apposito scarrabile per il successivo trasbordo in autocompattatore</corsivo>”</h:div><h:div>- “<corsivo>Lo spazzamento manuale è effettuato a cura di motocarristi, che possono essere dotati di soffiatori. Nell’ambito del servizio di spazzamento sul territorio comunale si prevede, dove presenti, il contestuale svuotamento dei cestini portarifiuti e cambio del sacchetto. In particolare lo spazzamento stradale dovrà essere garantito rispettivamente nel centro urbano, nelle zone periferiche e nelle aree extraurbane come indicato nel CSA.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Il servizio è svolto secondo due modalità operative:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>spazzamento manuale: viene eseguito da un operatore appiedato che svolge le operazioni manualmente;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>spazzamento meccanizzato: viene eseguito dalla spazzatrice meccanica senza ausilio di operatore appiedato.</corsivo>” (punto 10 dell’art. 2).</h:div><h:div>“<corsivo>Lo spazzamento meccanizzato dovrà essere garantito almeno due volte a settimana.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Lo spazzamento manuale dovrà essere garantito giornalmente</corsivo>.”</h:div><h:div>Dal complessivo ordito del Capitolato Speciale di Appalto e in ossequio al criterio interpretativo previsto dall’art. 1367 c.c., applicabile anche alle clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara (Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 187), si comprende all’evidenza che lo spazzamento manuale, unico servizio da effettuarsi giornalmente, deve essere eseguito da almeno due operatori di cui uno necessariamente appiedato.</h:div><h:div>Emerge, inoltre, dalla semplice lettura del Capitolato Speciale di Appalto che i predetti requisiti dell’offerta siano da intendersi come minimi e insuscettibili di valutazioni di equivalenza, sia in ragione del tenore letterale delle disposizioni, stante l’utilizzo dei verbi “dovere” e “garantire”, sia in ossequio all’espressa previsione del bando di gara che all’art. 15 avverte che “<corsivo>L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice</corsivo>”.</h:div><h:div>“<corsivo>Progetto per l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani […]</corsivo>” di cui il C.S.A. ha ricalcato le previsioni in ordine alle modalità e alla frequenza dello spazzamento manuale tra cui quella in cui si prescrive che “<corsivo>il servizio di spazzamento deve avvenire tutti i giorni (escluso i festivi) dalle ore 7:00 e per un turno di lavoro con l’impiego di due + due operatori ed adeguato gasolone con vasca (fino a mc5)</corsivo>” e si richiamano le prestazioni di spazzamento manuale puntualmente trasfuse nel C.S.A.</h:div><h:div>A fronte di tali precisi requisiti tecnico-funzionali dell’offerta contemplati dal Capitolato Speciale di Appalto, in ordine ai servizi di spazzamento, la ricorrente, in seno all’offerta tecnica presentata, ha previsto che:</h:div><h:div>- “<corsivo>I servizi di spazzamento saranno effettuati quotidianamente con modalità differenti in base alla zona servita. Per quanto riguarda l’asse viario principale caratterizzato dalle strade indicate nel progetto tecnico, prevediamo di effettuare interventi di spazzamento misto ovvero con impiego di spazzatrice coadiuvata da operatore a terra di supporto per tre giorni a settimana. Tale operatore sarà dotato di attrezzature specifiche per avvicinare i rifiuti nell’area di lavoro dell’automezzo</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Le operazioni di spazzamento manuale saranno effettuate sulle restanti strade del centro urbano che saranno suddivise in 3 settori, spazzati ciascuno con frequenza di 3 volte a settimana. Tale servizio sarà effettuato da n. 2 addetti con impiego di vasca da 3 mc per il trasporto delle attrezzature necessarie e dei rifiuti spazzati</corsivo>”.</h:div><h:div>La piana lettura dell’offerta tecnica evidenzia come la ricorrente abbia offerto un servizio quotidiano di spazzamento con modalità differenti, ma non abbia assicurato tale frequenza (quotidiana) ai servizi di spazzamento manuale dell’intero territorio comunale, prevedendo invece una suddivisione del territorio comunale in tre settori in cui la cadenza del servizio di spazzamento manuale viene determinata in tre volte a settimana (e non quotidianamente). </h:div><h:div>D’altronde, ove le previsioni del C.S.A. dovessero interpretarsi nel senso prospettato dalla parte ricorrente, ossia nel prevedere giornalmente lo spazzamento di singoli settori del territorio comunale, le stesse non avrebbero alcuna concreta utilità, giacché non si comprende quale finalità o vantaggio possa derivarne alla comunità da tale modalità di svolgimento del servizio.</h:div><h:div>In definitiva, l’offerta della società ricorrente non solo è visibilmente carente della necessaria previsione dello spazzamento manuale giornaliero per l’intero territorio comunale, ma inoltre, anche in tale inidonea modalità di erogazione del servizio, non contempla la contemporanea presenza di due operatori, di cui almeno uno di essi appiedato (cfr. nota integrativa dell’offerta presentata dalla ricorrente datata 1 luglio 2019), previsione, invece, contenuta nell’offerta della contro-interessata laddove, a fronte della precisa indicazione del numero di operatori (due) per ciascuna squadra, si indica che nello spazzamento manuale, uno di essi sia appiedato.</h:div><h:div>A fronte della mancanza di requisiti minimi dell’offerta previsti dal C.S.A. che esclude la possibilità dell’applicabilità del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2019, n. 3489), la diretta e immediata esclusione della ricorrente dalla gara è legittima (cfr. T.A.R., Puglia, Bari, Sez. III, 24 ottobre 2019, n. 1381; Cons. Stato, Sez. V, 25 lugio 2019, n. 5260; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 15 aprile 2019, n. 2107; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 aprile 2019, n. 4517; Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1333; T.A.R., Firenze, Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 237).</h:div><h:div>H. ‒ In conclusione, la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata con conseguente reiezione delle connesse domande di subentro e risarcitorie.</h:div><h:div>I. ‒ Confermate le spese liquidate nella fase cautelare, le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono liquidati avendo riguardo ai minimi della tariffa ex d.m. n. 55/2014 calcolati sul valore della causa risultante dai parametri dettati per la presente materia dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Ferme le spese della fase cautelare, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’impresa contro-interessata che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre al rimborso delle spese ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., come per legge, se dovute.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/12/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Calogero Commandatore</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>