<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190138620200521093858302" descrizione="Accesso contratti registrati - Accoglie in parte e in parte respinge" gruppo="20190138620200521093858302" modifica="5/23/2020 12:40:07 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01386"/><fascicolo anno="2020" n="01053"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190138620200521093858302.xml</file><wordfile>20190138620200521093858302.docm</wordfile><ricorso NRG="201901386">201901386\201901386.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2019\201901386\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>23/05/2020 12:40:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Roberto Valenti</firma><data>21/05/2020 10:39:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di diniego, a firma della Dott.ssa Alessia Tripi, a voler fornire le copie dei contratti di locazione indicati, notificato a mezzo pec allo scrivente in data 27.03.2019.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Giovanni Luca Taormina, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pergolizzi in Palermo, p.zza V. Emanuele Orlando n. 41; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Epifania Di Simone, Maria Rosaria Taormina, Orietta Corvaia, Dario Taormina, Giovanni Taormina, Marco Taormina, Castrenze Taormina, Paolo Taormina non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo e di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 il dott. Roberto Valenti, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e del Decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia 5 maggio 2020, n. 41, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in esame, il ricorrente, premessa la qua qualità di comproprietario <corsivo>iure hereditaris</corsivo> di diversi immobili siti in Palermo, in atti meglio descritti, impugna il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Agenzia delle entrate ha rigettato la domanda motivando la mancanza dei presupposti di legge ex art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 in relazione agli atti soggetti a registrazione.</h:div><h:div>Nel costituirsi in giudizio, l’Amministrazione intimata eccepisce in rito due profili di inammissibilità del ricorso sostanzialmente riconducibili alla asserita tardività del deposito, del 20/06/2019, in relazione al termine dimidiato di 15 giorni dall’avvenuta notifica del ricorso; ovvero l’inammissibilità del ricorso in quanto il diniego sarebbe meramente ricognitivo rispetto a precedenti statuizioni. Nel merito ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.</h:div><h:div>Nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>Alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e del Decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia 5 maggio 2020, n. 41, il ricorso è stato tratto in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni sollevate dall’Agenzia delle Entrate.</h:div><h:div>La prima è da disattendere: invero, a norma di legge, il deposito del ricorso deve avvenire, nel rito in esame, entro il termine di 15 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica effettuata. Ebbene, in specie risulta che in relazione a due controinteressati, Taormina Marco e Taormina Dario, non reperibili all’ultimo indirizzo di residenza, la parte ha proceduto alla notifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c.. Tale norma del codice del rito processuale civile, applicabile in specie in virtù del rinvio esterno operato dal codice del Processo Amministrativo (art. 39, comma 2, c.p.a.), al comma 3 prevede che “<corsivo>la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte</corsivo>”. In specie, quindi, tenuto conto delle documentate formalità eseguite in data 21 maggio 2019, con la relata dell’Ufficiale notificatore sull’avvenuta pubblicazione all’Albo del Comune delle notifiche predette, le stesse si devono intendere per “eseguite” alla scadenza degli ulteriori 20 giorni, ossia in data 10 giugno 2019: da tale ultima data decorreva quindi l’ulteriore termine di 15 giorni per il deposito del ricorso. Atteso che lo stesso è stato depositato in data 20 giugno 2019, lo stesso risulta ricevibile.</h:div><h:div>Anche la seconda eccezione è da disattendere, considerato che il diniego impugnato non menziona affatto i precedenti provvedimenti di diniego invocati dall’Amministrazione: di tal guisa, quello impugnato non può essere configurato come provvedimento meramente confermativo. Solo quello meramente confermativo risulta, infatti, non autonomamente impugnabile, in quanto si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza una nuova istruttoria o una nuova motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341); ipotesi non riscontrabile in specie, non surrogabile con una motivazione postuma da parte dell’Amministrazione procedente.</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.</h:div><h:div>Occorre prendere le mosse dallo stesso dato normativo invocato dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Il comma 3 d.P.R. n. 131/1986 prevede: <corsivo>Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento.</corsivo></h:div><h:div>Nel caso in esame il ricorrente rappresenta e documenta, senza smentita da parte dell’Amministrazione, di essere proprietario per quota indivisa di numerosi immobili siti nel Comune di Palermo, dettagliatamente indicati con relativa visura.</h:div><h:div>Rispetto a tali immobili contesta di avere interesse, per le ragioni esposte in ricorso (riconducibili ad esigenza di far valere in separato giudizio le azioni per il recupero della propria quota parte dei canoni di locazione percepiti nel tempo dai altri comproprietari), ad acquisire copia dei contratti di locazione registrati.</h:div><h:div>Ebbene, posto che la norma sopra menzionata legittima l’esercizio del diritto di accesso alle parti contraenti ai loro aventi causa ovvero a coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, appare evidente che il diritto di accesso spetta e va garantito limitatamente agli immobili per i quali i contratti di locazione sono stati stipulati dagli aventi causa del ricorrente (divenuto comproprietario per quota indivisa <corsivo>iure successionis</corsivo>, secondo quanto affermato e non contestato in ricorso. Né l’Amministrazione evidenzia che per tutti gli immobili descritti in ricorso ed oggetto della denegata domanda di accesso risultano registrati unicamente contratti di locazione da parte di terzi non “danti causa” del ricorrente.</h:div><h:div>Per i restanti immobili, ove i contratti di locazione siano stati diversamente sottoscritti unicamente dagli altri comproprietari, o da qualcuno degli stessi, prevale la disposizione normativa sopra indicata con preclusione per il ricorrente all’accesso. Preclusione, tuttavia, che non impedisce, in prospettiva, l’eventuale esperibilità di azioni di tutela innanzi il giudice munito di competenza/giurisdizione, nella qual sede chiedere ed ottenere l’autorizzare all’accesso ai documenti tenuti dall’Agenzia ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.</h:div><h:div>Nei predetti termini, le tre censure articolate nel ricorso (con cui si contesta rispettivamente la violazione di legge e dell’art. 24 Cost.; la violazione dell’art. 832 cod. civ. e degli articoli della L. 241/90 in materia di acceso ai documenti amministrativi, oltre l’eccesso di potere) risultano fondate.</h:div><h:div>Il ricorso va parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento del diniego impugnato in relazione agli immobili per i quali i relativi contratti di locazione sono stati sottoscritti dagli aventi causa dell’attuale ricorrente. In relazione ai restanti immobili, la domanda va invece rigettata in quanto infondata.</h:div><h:div>Le spese vano imputate all’Amministrazione resistente nella misura di cui al dispositivo, tenuto contro della soccombenza parziale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per la restante parte lo rigetta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistete la pagamento dei metà delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), compensando la restante metà.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi del comma 6 art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e del Decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia 5 maggio 2020, n. 41, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fulvio Merlo</h:div><h:div>Roberto Valenti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>