<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190134820200124131652350" descrizione="elezioni" gruppo="20190134820200124131652350" modifica="1/31/2020 12:24:32 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Gaspare Raineri" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01348"/><fascicolo anno="2020" n="00257"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190134820200124131652350.xml</file><wordfile>20190134820200124131652350.docm</wordfile><ricorso NRG="201901348">201901348\201901348.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2019\201901348\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>31/01/2020 12:24:32</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Aurora Lento</firma><data>30/01/2020 18:33:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/01/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della delibera del Consiglio comunale di Castelvetrano n. 1 del 31 maggio 2019, con cui è stato recepito il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative (parimenti impugnato congiuntamente agli allegati), nella parte in cui ha proclamato eletto il consigliere comunale Giuseppe Curiale o, in subordine, la signora Anna Corleto, piuttosto che il signor Gaspare Raineri;</h:div><h:div>- dell’atto di proclamazione dei consiglieri comunali eletti per le parti d’interesse;</h:div><h:div>- occorrendo, del verbale dell’Ufficio centrale per le elezioni del 2019 relativo al primo turno;</h:div><h:div>- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>e per la conseguente correzione</h:div><h:div>dei risultati elettorali nella parte in cui è stato attribuito un ulteriore seggio alla lista n. 7 “obiettivo città” o, in subordine, n. 2 “Movimento cinque stelle”, anziché alla lista n. 4 “Legalmente” e, conseguentemente, proclamato eletto il signor Giuseppe Curiale o, in subordine, la signora Anna Corleto, piuttosto che il signor Gaspare Raineri;</h:div><h:div>e per la conseguente proclamazione</h:div><h:div>alla carica di consigliere comunale del signor Gaspare Raineri in sostituzione del signor Giuseppe Curiale o, in subordine, della signora Anna Corleto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2019, proposto da Gaspare Raineri, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Comune di Castelvetrano, Consiglio comunale di Castelvetrano e Ufficio centrale elettorale di Castelvetrano, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>- Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in persona dell’Assessore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Giuseppe Curiale, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; </h:div><h:div>- Anna Corleto, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puntarello e Calogero Gianluca Rizzuto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto il decreto presidenziale n. 385 del 20 giugno 2019;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, del signor Giuseppe Curiale e della signora Anna Corleto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso, depositato il 16 giugno 2019, il signor Gaspare Raineri esponeva che si era candidato alla carica di consigliere del Comune di Castelvetrano, nelle elezioni del 28 aprile 2019, con la lista n. 4 “legalmente”, collegata al candidato Sindaco Giuseppe Giaramita, e aveva conseguito 160 preferenze corrispondenti a una cifra individuale di 1162.</h:div><h:div>Precisava che, a seguito del ballottaggio tenutosi il 12 maggio 2019, era stato eletto Sindaco il signor Enzo Alfano ed erano stati attribuiti 15 seggi alla maggioranza e 9 alla minoranza.</h:div><h:div>Rappresentava che vi era stato un errore nella ripartizione dei seggi alla minoranza, in quanto l’Ufficio centrale elettorale aveva: dapprima assegnato un seggio al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio perdente (i.e. Calogero Martire); successivamente ripartito, con il metodo di Hondt, gli ulteriori 8 seggi tra le altre liste.</h:div><h:div>Così procedendo l’ufficio aveva fatto gravare la riserva del seggio riservato al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio perdente su tutte le liste di minoranza e non solo su quella allo stesso collegata.</h:div><h:div>Erano, conseguentemente, stati illegittimamente attribuiti alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Calogero Martire 5 seggi piuttosto che 4 e, in particolare, alla lista n. 7 “Obiettivo città” 3 piuttosto che 2.</h:div><h:div>Per effetto di tale illegittimità non era stato attribuito 1 seggio alla lista n. 4 “legalmente”, con cui si era candidato, riportando la maggiore cifra individuale.</h:div><h:div>L’ufficio centrale aveva, poi, commesso un ulteriore errore, in quanto il calcolo del 60 % dei seggi spettanti alla maggioranza era avvenuto mediante arrotondamento per eccesso (il 60 % di 24 era pari a 14,4) con conseguente illegittima attribuzione di 15 seggi piuttosto che 14 alle liste connesse al Sindaco Enzo Alfano.</h:div><h:div>Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Castelvetrano del 14/17 giugno 2019, nonché degli atti connessi, tra cui la delibera del consiglio comunale n. 1 del 31 maggio 2019 di proclamazione degli eletti, nella parte in cui avevano proclamato eletto il signor Giuseppe Curiale e (in subordine) la signora Anna Corleto, nonché la conseguente correzione dei risultati elettorali, per i seguenti motivi:</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 17 del 2016; dell’art. 4, commi 3-ter, 4, 5, 6 e 7 della l.r. n. 35 del 1997. Eccesso di potere sotto i profili dell’ingiustizia e dell’illogicità manifesta.</h:div><h:div>2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 4, comma 6, della l.r. n. 35 del 1997; del criterio decimale. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta.</h:div><h:div>Con decreto presidenziale n. 385 del 20 giugno 2019, è stata fissata l’udienza per la trattazione della controversia, onerando il ricorrente della notifica degli atti del fascicolo alle parti processuali.</h:div><h:div>Il ricorrente ha depositato copia della documentazione comprovante l’effettuazione delle notifiche nei confronti: del Comune di Castelvetrano; dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Castelvetrano; dell’Assessorato regionale delle autonomie locali; dei signori Giuseppe Curiale e Anna Corleto.</h:div><h:div>Il Comune di Castelvetrano, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>L’Ufficio centrale elettorale del Comune di Castelvetrano e l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria con cui, eccepiti preliminarmente il difetto di legittimazione passiva delle stesse e l’irricevibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio anche il signor Giuseppe Curiale che ha depositato una memoria con cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso conseguente all’illegittimo cumulo di domande antitetiche nei confronti dei due soggetti intimati quali controinteressati, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.</h:div><h:div>Si è, infine, costituita in giudizio la signora Anna Corleto che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, tra cui quello del ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare al secondo motivo, il ricorso è stato posto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. La controversia ha ad oggetto il verbale dell’Ufficio centrale elettorale del Comune di Castelvetrano, nonché gli atti connessi, nella parte in cui non hanno assegnato alla lista n. 4 “legalmente” nessun seggio e, conseguentemente, non hanno proclamato eletto il ricorrente, che aveva conseguito nella stessa la più alta cifra individuale.</h:div><h:div>Può prescindersi dalle eccezioni in rito (anche in ordine alla legittimazione passiva) in quanto il ricorso è infondato nel merito.</h:div><h:div>Preliminarmente va, però, premesso che la ricorrente ha formalmente rinunciato, con dichiarazione resa in camera di consiglio, al secondo motivo e che il collegio ritiene rituale e produttivo di effetti tale atto.</h:div><h:div>2. Ciò premesso, va esaminato il primo motivo con cui si deduce che vi è stato un errore nella ripartizione dei seggi alla minoranza, in quanto l’Ufficio centrale elettorale avrebbe dovuto decurtare quello assegnato al candidato Sindaco ammesso al ballottaggio e non eletto (i.e. Calogero Martire) dai seggi spettanti alle liste allo stesso collegate e non da quelli spettanti alle liste di minoranza.</h:div><h:div>La censura è infondata alla luce della condivisa decisione del CGA n. 761 del 2019, alle cui ampie motivazioni si rinvia.</h:div><h:div>Invero, l’art. 4, comma 3 ter, della l.r. n. 35 del 1997, come modificato dall’art. 3 della l.r. n. 17 del 2016, dispone testualmente che: “<corsivo>Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo comma 7 dispone, a sua volta, sempre testualmente, quanto segue: “<corsivo>Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco collegato alla lista o al gruppo di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, come rilevato dal CGA, la formulazione letterale del comma 3 ter non lascia adito a dubbi e non consente l’interpretazione proposta dal ricorrente, in quanto fa testualmente e inequivocabilmente riferimento alla detrazione del seggio da assegnare al candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti “<corsivo>dai seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto</corsivo>”.</h:div><h:div>La detrazione non può, pertanto, operare a danno del solo gruppo di liste collegate al candidato Sindaco risultato il migliore perdente.</h:div><h:div>Tale interpretazione (che - giova ribadirlo -  è l’unica consentita dalla formulazione letterale della norma) è, peraltro, conforme all’obiettivo perseguito dalla norma, che è quello di riconoscere l’onore delle armi al (migliore) perdente e sarebbe frustrato se si decurtasse il seggio attribuito solo da quelli delle liste allo stesso collegate.</h:div><h:div>Il seggio riconosciuto ai sensi del comma 7 sarebbe, infatti, decurtato da quelli attribuiti in base al metodo di Hondt con conseguente azzeramento del premio.</h:div><h:div>A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi sulla base dei precedenti di questo TAR richiamati in ricorso, che sono riferiti a una fattispecie totalmente diversa.</h:div><h:div>In quelle cause venivano, infatti, in considerazione elezioni circoscrizionali, relativamente alle quali si poneva il differente problema dell’applicabilità del comma 3 ter, il quale non era formalmente richiamato nella relativa normativa, e, pertanto, della decurtazione del seggio attribuito ai sensi del comma 7 da quelli della maggioranza (come fatto in quella fattispecie dall’Ufficio elettorale) o della minoranza (come sostenuto dai ricorrenti).</h:div><h:div>Occupandosi di quella diversa vicenda, questo TAR (v. sentt. n. 2676/2017 e n. 2465/2019) ha effettivamente testualmente affermato che “<corsivo>il seggio attribuito al candidato Presidente perdente va detratto da quelli assegnati alla sua coalizione, come si verifica nelle elezioni del consiglio comunale</corsivo>”, ma la questione sottoposta al suo esame era differente da quella oggi in esame.</h:div><h:div>Non era, infatti, come detto, stato posto il problema della decurtazione del seggio in questione da quelli spettanti a tutte le liste di minoranza o soltanto da quella collegata al candidato Sindaco miglior perdente, rispetto alla quale, giova ribadirlo, il disposto del comma 3 ter è assolutamente chiaro.</h:div><h:div>Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.</h:div><h:div>Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla possibile equivoca lettura dell’espressione contenuta nei precedenti di questo TAR richiamati dal ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fulvio Merlo</h:div><h:div>Aurora Lento</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>