<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190133420200918120030662" descrizione="" gruppo="20190133420200918120030662" modifica="9/19/2020 4:01:43 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Vincenzo Roberto Pantaleo" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="01334"/><fascicolo anno="2020" n="01879"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190133420200918120030662.xml</file><wordfile>20190133420200918120030662.docm</wordfile><ricorso NRG="201901334">201901334\201901334.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2019\201901334\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>19/09/2020 16:01:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Girardi</firma><data>18/09/2020 12:04:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Valenti,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Girardi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'ottemperanza</h:div><h:div>al giudicato formatosi sulla SENTENZA T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. I N. 2955 DEL 22.12.04, resa inter partes, notificata in forma esecutiva alla resistente Amministrazione, nella sua sede reale, in data 1.2.06 ed in data 14.5.18</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2019, proposto da Vincenzo Roberto Pantaleo, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Alfieri in Palermo, via G. Oberdan, 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Petrosino non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Michele De Vita non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il dott. Luca Girardi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con sentenza di questo Tribunale citata in epigrafe, passata in cosa giudicata come da attestazione depositata in giudizio, è stato accolto il gravame, promosso dalla odierna istante, tendente ad ottenere, tra l’altro, il pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>La sentenza, spedita in forma esecutiva, è stata notificata al Comune di Petrosino, nella sua sede legale, in data 1.2.06 e nuovamente in data 14.5.18 così da essere regolarmente maturato il termine di 120 gg. previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96 e s.m.i. per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro. A fronte di ciò, l’intimata Amministrazione non risulta aver dato completa esecuzione al giudicato in parola, essendo ancora dovute le spese di lite, oltre interessi legali maturati sino all’effettivo soddisfo.</h:div><h:div>Conseguentemente l’interessato ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, chiedendo l’esecuzione della restante parte dell’indicata sentenza, nonché la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Comune resistente e la fissazione di una somma di denaro, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.</h:div><h:div>2. Il Comune di Petrosino, regolarmente convenuto, non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il gravame è stato posto in decisione.</h:div><h:div>3. Il ricorso merita accoglimento.</h:div><h:div>3.1. La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il Comune resistente l’obbligo di corrispondere una somma di denaro per il mancato pagamento delle spese di lite, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo, del pregresso contenzioso citato in epigafe.</h:div><h:div>A tale obbligo il Comune si è finora sottratto, né ha chiarito in alcun modo le ragioni di tale inadempienza.</h:div><h:div>Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Petrosino di adottare ogni atto necessario per la corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme dovute, in esecuzione della sentenza citata in premessa, secondo quanto precisato nell’indicata pronuncia.</h:div><h:div>Nel caso il Comune non provveda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all’esecuzione della stessa, si nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima struttura, affinché dia corso all’espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta (60) giorni.</h:div><h:div>3.2. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che viene determinata in misura pari agli interessi legali sugli importi liquidati in sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo.</h:div><h:div>La penalità decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione e, comunque,</h:div><h:div>non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta.</h:div><h:div>Va anche precisato che nel mandato del Commissario ad acta è compreso il pagamento della eventuale penale maturata ai sensi dell'art. 114 c. 4, lett. e), c.p.a.</h:div><h:div>4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Petrosino di ottemperare alla sentenza del T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, n. 2955 del 22.12.04, secondo quanto precisato in motivazione.</h:div><h:div>Nel caso di inerzia del resistente Comune, si nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Mazara del Vallo, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima struttura, il quale provvederà secondo quanto specificato in motivazione.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora, come quantificata in motivazione, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Pone, altresì, a carico del Comune la spesa per l’eventuale intervento sostitutivo.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fulvio Merlo</h:div><h:div>Luca Girardi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>