<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190103420210127174057364" id="20190103420210127174057364" modello="3" modifica="2/1/2021 2:47:02 PM" pdf="0" ricorrente="Rosario Esposto" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01034"/><fascicolo anno="2021" n="00441"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190103420210127174057364.xml</file><wordfile>20190103420210127174057364.docm</wordfile><ricorso NRG="201901034">201901034\201901034.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\652 Maria Cristina Quiligotti\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>31/01/2021 11:16:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del diniego di nulla-osta per il conseguimento di una nuova patente di guida opposto dalla Prefettura di Trapani - U.T.G. del Governo attraverso l'inserimento nel demandato sistema informativo di un (presunto) “elemento ostativo” al rilascio del richiesto titolo abilitativo;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: della segnalazione Questura di Trapani (sistema informativo interforze) riferita alla (presunta) presenza di un “motivo ostativo” al conseguimento del richiesto titolo di guida; </h:div><h:div>- del diniego Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani del -OMISSIS-al rilascio del titolo abilitativo alla guida, con conseguenziale non ammissione alla relativa prova pratica;</h:div><h:div>- della determina della Prefettura di Trapani area III - Patenti prot. n. -OMISSIS-.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Ministero dell’Interno, Prefettura di Trapani, Questura di Trapani; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; l’Ufficio Motorizzazione Civile di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, sono per legge domiciliati; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Trapani, della Questura di Trapani, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio Motorizzazione civile; e viste la documentazione e la memoria prodotte;</h:div><h:div>Viste le ordinanze n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista l’istanza di discussione orale presentata dal difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 4, co. 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28/2020 (conv. dalla l. n. 70/2020), richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;</h:div><h:div>Vista la memoria depositata in vista della trattazione del ricorso nel merito;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del citato d.l. n. 137/2020;</h:div><h:div>Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano all’udienza del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale; e udito il difensore del ricorrente, come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A. – Con il ricorso in esame l’odierno istante ha impugnato il diniego di nulla osta adottato dalla Prefettura di Trapani per il conseguimento di un nuovo titolo di guida, ai sensi dell’art. 120 del d. lgs. n. 285/1992, nonché il diniego dell’Ufficio di Motorizzazione Civile di Trapani al rilascio del nuovo titolo abilitativo.</h:div><h:div>Espone, al riguardo, che:</h:div><h:div>- a seguito della sottoposizione alla misura di prevenzione e della revoca della patente di guida, una volta interamente eseguita la misura ha presentato istanza per il conseguimento di una nuova patente; istanza rigettata con il diniego di nulla osta contestato, per non avere ottenuto la riabilitazione prevista dall’art. 70 del d. lgs. n. 159/2011.</h:div><h:div>L’odierno istante si duole quindi di tale esito negativo, deducendo le censure di:</h:div><h:div>1) <corsivo>VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 120 D.LGS. 30.4.92 N. 285 (CODICE DELLA STRADA); 2) ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI</corsivo>.</h:div><h:div>Sostiene il ricorrente che, al fine di ottenere dopo la revoca il rilascio del nuovo titolo, è sufficiente il decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, senza la necessità del previo ottenimento del provvedimento di riabilitazione.</h:div><h:div>Ha, quindi, chiesto l’annullamento dei provvedimenti gravati, previo accoglimento dell’istanza cautelare; con vittoria di spese.</h:div><h:div>B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Trapani, la Questura di Trapani, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Ufficio Motorizzazione civile, depositando documentazione e eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.</h:div><h:div>C. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, confermata dal C.G.A. con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza cautelare.</h:div><h:div>D. – Con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 12 novembre 2020, è stata dichiarata inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm..</h:div><h:div>E. – In vista della trattazione del merito il ricorrente ha insistito nelle argomentazioni già esposte, richiamando altresì le recentissime decisioni n. 99/2020 della Corte Costituzionale e n. 860/2020 del C.G.A., insistendo per l’accoglimento del ricorso, vinte le spese.</h:div><h:div>Quindi, all’udienza del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, il difensore di parte ricorrente ha discusso e la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>F. – Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa delle resistenti Amministrazioni.</h:div><h:div>L’eccezione non è fondata.</h:div><h:div>Osserva il Collegio che – indipendentemente dalla natura vincolata o discrezionale del provvedimento che dispone sull’istanza di rilascio di una nuova patente di guida a seguito della disposta revoca – l’Amministrazione esercita un potere, finalizzato alla cura dell’interesse pubblicistico di prevenzione e tutela della comunità, che incide su una posizione di interesse legittimo del privato.</h:div><h:div>G. – Nel merito, ritiene il Collegio, alla luce delle recentissime novità giurisprudenziali, di rivedere l’orientamento assunto in fase cautelare, atteso che il ricorso è fondato.</h:div><h:div>E’ fondata, in particolare, l’articolata doglianza con la quale si contesta che sia ostativa, al fine del rilascio del nuovo titolo abilitativo alla guida, la mancata riabilitazione a seguito della sottoposizione ad una misura di prevenzione.</h:div><h:div>Va, a tal fine, richiamata la recentissima decisione del C.G.A. n. 819/2020, depositata il 28 settembre 2020, con la quale il Giudice di appello ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020, rilevando che, dopo i ripetuti pronunciamenti della Corte (v. Corte Cost. n. 22/2018, n. 24/2020), “…<corsivo>è possibile descrivere in termini certi il potere che l’ordinamento affida al Prefetto relativamente alla revoca del titolo abilitativo alla guida dei veicoli” quale potere caratterizzato da discrezionalità, sicché compete al Prefetto svolgere un’adeguata istruttoria che tenga conto della complessiva situazione del soggetto, osservando conclusivamente che “…l’ampia discrezionalità riconosciuta al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida in caso di applicazione della misura di prevenzione, rende assolutamente irrilevante averne o meno ottenuto la riabilitazione al momento di presentare l’istanza per il rinnovo del titolo allo scadere del triennio previsto dal terzo comma dell’articolo 120 del codice della strada.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>La riabilitazione non è una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Decorso il triennio previsto dal terzo comma dell’articolo 120 del codice della strada il Prefetto, a fronte di un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria calibrata sulle motivazioni che l’istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all’attività lavorativa o alle condizioni di salute.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In conclusione, la riabilitazione dalla misura di prevenzione non può essere considerata conditio sine qua non per l’ottenimento del nuovo titolo di abilitazione alla guida</corsivo>…” (cfr. C.G.A. n. 819/2020 cit.; nello stesso senso, C.G.A., 25 settembre 2020, n. 811; T.A.R. Sicilia, Sez. III, 9 settembre 2020, n. 1848).</h:div><h:div>In applicazione di tali principi, il diniego non può essere ritenuto legittimo, in quanto motivato esclusivamente con riferimento all’assenza del provvedimento riabilitativo, laddove il Prefetto deve ancorare la propria determinazione sul rilascio del nuovo titolo a specifici elementi di fatto, di cui dovrà dare conto nella motivazione del provvedimento, a prescindere dalla riabilitazione.</h:div><h:div>Dalla ritenuta illegittimità del diniego di nulla osta del Prefetto consegue l’illegittimità del diniego adottato dall’Ufficio della Motorizzazione di Trapani, il quale si è limitato a prendere atto del dato ostativo inserito dalla Prefettura nel Sistema informativo.</h:div><h:div>Da quanto esposto e rilevato consegue, pertanto, l’accoglimento del ricorso nei sensi precisati e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle resistenti Amministrazioni.</h:div><h:div>H. – Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio, avuto riguardo alla novità e alla complessità della questione decisa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>