<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190036120230619130305108" id="20190036120230619130305108" modello="2" modifica="07/07/2023 07:58:45" pdf="0" ricorrente="Giovanni Alessio Giuseppe Bernardo" stato="2" tipo="2" versione="4" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00361"/><fascicolo anno="2023" n="02290"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190036120230619130305108.xml</file><wordfile>20190036120230619130305108.docm</wordfile><ricorso NRG="201900361">201900361\201900361.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1026 Giuseppe La Greca\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe la greca</firma><data>06/07/2023 19:24:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Domenico Gaglioti</firma><data>19/06/2023 13:30:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Giuseppe La Greca,	Presidente</h:div><h:div>Marco Rinaldi,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico Gaglioti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) <corsivo>quanto al ricorso introd</corsivo>uttivo:</h:div><h:div>-dell’ordinanza del Comune di Pantelleria -OMISSIS- del 13.11.2018, notificata il 19.11.2018, di demolizione di opere edili realizzate in assenza di titolo abilitativo e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:</h:div><h:div>- del verbale di sopralluogo (effettuato il 12/18.4.17) prot. n. -OMISSIS- del 26.5.17 e delle risultanze ivi recate;</h:div><h:div>b) <corsivo>quanto al ricorso per motivi aggiunti</corsivo>:</h:div><h:div>-del provvedimento implicito di diniego per silentium formatosi sulla richiesta di permesso in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 14.11.2018, presentata ex art. 36 d.p.r. 6.6.2001 n. 380, recepito nella Regione Siciliana con l’art. 14 della l.r. 10.8.2016 n. 16 e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 361 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo sito in Palermo, via Notarbartolo, 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Pantelleria, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 29 maggio 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1- Con atto ritualmente notificato il 18.1.2019 e depositato il 14.2.2019 -OMISSIS- ha impugnato l’ordine di demolizione -OMISSIS- del 13.11.18 ingiuntogli dal Comune di Pantelleria per le opere edili ivi descritte asseritamente abusive riferite ad un fabbricato, in località -OMISSIS-, accatastato al foglio di mappa -OMISSIS-, ritualmente assentito con le concessioni edilizie n. -OMISSIS- del 7.8.2007 e n-OMISSIS- del 28.1.2008. </h:div><h:div>In particolare, il ricorrente rileva di aver presentato domanda prot. n. -OMISSIS- del 14.11.2018, inevasa alla data di notifica del ricorso, recante accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per l’ottenimento del titolo edilizio in sanatoria, per cui gli atti emessi anteriormente alla presentazione di detta istanza sono da intendersi sostituiti dalle determinazioni da adottarsi dall’Amministrazione, chiamata a riesaminare l’abusività dell’opera e chiamata, ove rigetti l’istanza, a riesercitare <corsivo>ex novo </corsivo>il potere sanzionatorio.</h:div><h:div>2- Non di meno, in via cautelativa e alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene prescindibile la riedizione del potere sanzionatorio una volta rigettata l’istanza di accertamento di conformità, contesta la legittimità dell’impugnata ordinanza per i seguenti motivi:  </h:div><h:div><corsivo>I) Violazione di legge: art. 6 comma 2 lett. b) d.p.r. n. 380/01, recepito, con modifiche, nella regione siciliana con l’art. 3 l.r. 10.8.16 n. 16</corsivo>, per aver eseguito opere quali la “chiusura di una porta interna” (dammuso 1) o la “chiusura di una porta e di una finestra” e la “realizzazione di una porta con paertura verso l’esterno” (dammuso 2) senza alcun titolo abilitativo:  </h:div><h:div><corsivo>II) Violazione di legge: art. 20 commi 1 -OMISSIS- l.r. 16.4.03 n-OMISSIS-</corsivo> per aver – senza alcuna concessione e/o autorizzazione – costituito strutture precarie, come gli “spazi cannizzati”;  </h:div><h:div><corsivo>III) Violazione di legge: art. 3 comma 1 lett. e.6 d.p.r. 6.6.01 n. 380 - art-OMISSIS- comma i lett. b) l.r. 10.8.85 n. 37 - art. 37 d.p.r. 6.6.01 n. 380</corsivo>, stante l’esecuzione di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità. </h:div><h:div><corsivo>IV) Violazione di legge: art. 34 comma 2 d.p.r. 6.6.01 n. 380,</corsivo> stante l’esecuzione di interventi in parziale difformità dal permesso di costruire;  </h:div><h:div><corsivo>V) Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto e dello sviamento dell’atto dalla causa tipica. </corsivo></h:div><h:div>3- Con atto di motivi aggiunti notificato il 13.3.2019 e depositato il 5.4.2019 il ricorrente ha impugnato il provvedimento implicito di diniego formatosi <corsivo>per silentium</corsivo> sulla richiesta di permesso in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 14.11.18, ritualmente presentata ex art. 36 d.p.r. 6.6.2001 n. 380 (recepito nella regione siciliana con l’art. 14 della l.r. 10.8.16 n. 16), nonché tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali e ha chiesto l’annullamento del provvedimento suindicato articolando la seguente censura:</h:div><h:div><corsivo>I) Violazione di legge - art. 3 legge 7.8.1990 n. 241</corsivo>: sussisterebbe difetto assoluto di motivazione, non risultando possibile, stante l’omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle relative ragioni giuridiche, ricostruire l’iter logico, che fonda il gravato provvedimento implicito di diniego di permesso in sanatoria. </h:div><h:div>4- Il ricorrente, inoltre, ripropone le censure del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>5- Il Comune di Pantelleria, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio. </h:div><h:div>6- All’udienza pubblica di smaltimento del 29.5.2023 il ricorso è stato spedito in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7- Viene anzitutto scrutinato l’atto di motivi aggiunti.</h:div><h:div>8- Esso è fondato nei termini di seguito esposti.</h:div><h:div>9- Il Collegio si riporta a tal proposito alle considerazioni già espresse dalla Sezione nel precedente n. 2961 del 20.10.2022 e ribadisce, preliminarmente, il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, seguito anche da questo Tribunale, secondo cui il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di accertamento in conformità è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di rigetto, e non come silenzio-inadempimento all’obbligo di provvedere (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2691; considerazioni peraltro in linea anche con la giurisprudenza della Corte costituzionale: v. sentenza n-OMISSIS-3 del 2023); in conseguenza, il suddetto silenzio non è inficiato da difetto di motivazione, trattandosi di fattispecie normativamente predeterminata (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 598): “<corsivo>non sussistendo l'obbligo di un provvedimento espresso, non può conseguentemente sussistere quello di motivazione</corsivo>” (da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 2389).</h:div><h:div>Tale assetto è stato confermato dalla Corte costituzionale con sentenza n-OMISSIS-2 del 2023.</h:div><h:div>10- In altre parole, per impugnare vittoriosamente il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, il ricorrente deve comprovare tutti i requisiti e i presupposti necessari (e vincolati) per ottenere la conformità postuma dell’immobile.</h:div><h:div>11- Nel caso che ci occupa, però, nella prodromica ordinanza di demolizione, cui è seguita l’istanza di accertamento in conformità il cui esito negativo <corsivo>per silentium </corsivo>è stato impugnato nel presente giudizio, si indica espressamente quale unico elemento inficiante la legittimità delle opere realizzate ed ostativo del loro mantenimento l’assenza del nulla osta paesaggistico.</h:div><h:div>12- È pertanto la stessa Amministrazione che, nell’ambito del procedimento repressivo, indica al privato l’unico fatto impeditivo alla conservazione dell’utilità, implicitamente escludendo l’esistenza di ulteriori cause ostative.</h:div><h:div>13- Tanto premesso, il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti infraindicati.</h:div><h:div>14- Se, infatti, l’unica ragione implicante il diniego <corsivo>per silentium</corsivo> dell’istanza di accertamento può rivenirsi nella mancata acquisizione del nulla osta paesaggistico deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/2001 (disciplina dello sportello unico), applicabile nella Regione Siciliana in quanto espressione di un principio generale di semplificazione, incombe sul Comune l’onere di acquisire “<corsivo>gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n-OMISSIS-90, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n-OMISSIS-90</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 11).</h:div><h:div>15- Sul punto, pertanto, l’atto per motivi aggiunti deve essere accolto, con conseguente illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento in conformità presentata dal ricorrente, stante l’omessa acquisizione da parte dell’Amministrazione resistente del nulla osta paesaggistico di cui è onerata, fatte salve le ulteriori determinazioni della Pubblica Amministrazione.</h:div><h:div>16- L’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti comporta la caducazione dell’ordine di demolizione gravato col ricorso principale, fondato precipuamente sul medesimo vizio.</h:div><h:div>17- L’esito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto:</h:div><h:div>-) annulla l’ordinanza di demolizione del Comune di Pantelleria -OMISSIS- del 13.11.2018;</h:div><h:div>-) annulla il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità delle opere assunta a prot. n. -OMISSIS- del 14.11.2018, salvi gli ulteriori provvedimenti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Domenico Gaglioti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>