<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190029420230726135858471" id="20190029420230726135858471" modello="3" modifica="27/07/2023 01:52:29" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00294"/><fascicolo anno="2023" n="02552"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro anno="2019" n="00815"/></descrittori><file>20190029420230726135858471.xml</file><wordfile>20190029420230726135858471.docm</wordfile><ricorso NRG="201900294">201900294\201900294.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\756 Guglielmo Passarelli Di Napoli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaella Sara Russo</firma><data>27/07/2023 01:52:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/08/2023</dataPubblicazione><ricorso NRG="201900815">201900815\201900815.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Presidente</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Bartolo Salone,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l’annullamento,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 294 del 2019,</corsivo></h:div><h:div>dei provvedimenti, di estremi ignoti alla ricorrente, di autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica 14^ nei locali di via -OMISSIS- (Bagheria), ad una distanza inferiore a 200 metri dalla sede n. 13 della ricorrente;</h:div><h:div><corsivo>e per l’accertamento </corsivo></h:div><h:div>della mancanza dei presupposti di legge per l’apertura della farmacia -OMISSIS- s.r.l. presso il locale sito a Bagheria in Via -OMISSIS-;</h:div><h:div><corsivo>nonché per la condanna</corsivo></h:div><h:div>delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno subito/subendo dall’odierna ricorrente.</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso n. 815 del 2019,</corsivo></h:div><h:div><corsivo>per l’accertamento</corsivo></h:div><h:div>dell’insussistenza dei presupposti di legge per l’apertura della farmacia -OMISSIS- s.r.l. presso il locale sito a Bagheria in Via -OMISSIS-;</h:div><h:div><corsivo>nonché per l’annullamento</corsivo></h:div><h:div>- della determina n. -OMISSIS- dell’Asp di Palermo con cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica 14^ nei locali di via -OMISSIS- (Bagheria);</h:div><h:div>- della determina n. -OMISSIS- dell’Asp di Palermo cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica 14^ nei locali di via -OMISSIS- (Bagheria);</h:div><h:div>- della nota prot. -OMISSIS- del SUAP di Bagheria che accerta l’esistenza della distanza legale dei 200 metri tra gli esercizi farmaceutici;</h:div><h:div>- del verbale di sopralluogo ed accertamento tecnico del SUAP di Bagheria per l’apertura della sede farmaceutica n. 14^, che accerta la distanza legale dei 200 metri tra gli esercizi farmaceutici;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 294 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bagheria, in persona del sindaco, legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Farmacia-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria, della Farmacia-OMISSIS- s.r.l., di -OMISSIS- e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 815 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Gallina, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Bagheria, in persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div><h:div>Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Farmacia-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato nei giorni 11/14 gennaio 2019 e depositato il successivo 5 febbraio, la dott.ssa -OMISSIS-, titolare della sede farmaceutica n. 13, sita a Bagheria nella via -OMISSIS-, ha riferito di essere venuta a conoscenza della prossima apertura di una nuova farmacia (sede n. 14), solo per aver notato l’avvio dei relativi lavori; ha, quindi, impugnato gli atti autorizzativi, pur senza conoscerne gli estremi, denunciandone l’illegittimità, per i seguenti motivi.</h:div><h:div>La distanza tra la farmacia di nuova istituzione (avuto riguardo al punto in cui ci si immette nell’area condominiale dell’edificio in cui si trova la farmacia) e quella di cui la ricorrente è titolare sarebbe risultata, all’esito di una misurazione commissionata dalla dott.ssa -OMISSIS-, pari a 189,01 metri e, quindi, inferiore a quella minima prevista dall’art. 1 co. 4 l. n. 457 del 2 aprile 1968, pari a metri 200.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, la collocazione della nuova farmacia in prossimità della farmacia di cui è titolare la ricorrente comporterebbe una carenza del servizio nell’area assegnata alla sede n. 14, così ponendosi in contrasto con la finalità, perseguita dall’art. 11, co. 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27) di garantire una più capillare presenza sul territorio del </h:div><h:div>servizio farmaceutico.</h:div><h:div>Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Bagheria, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ed i controinteressati, Farmacia-OMISSIS- s.r.l. e le dott.sse -OMISSIS-.</h:div><h:div>Con successivo ricorso r.g. n. 815/2019, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, con cui è stata autorizzata l’apertura della sede farmaceutica n. 14 nei locali di via</h:div><h:div>-OMISSIS-, Bagheria, acquisiti a seguito di formale accesso agli atti; la ricorrente ha proposto doglianze sostanzialmente coincidenti con quelle già dedotte nell’ambito del precedente ricorso.</h:div><h:div>Anche in tale giudizio, si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, il Comune di Bagheria, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, la Farmacia-OMISSIS- s.r.l. e le dott.sse -OMISSIS-.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 19 luglio 2023, entrambe le cause sono state trattenute per la decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, il collegio ritiene di dover disporre la riunione dei due giudizi, stante l’evidente connessione oggettiva e soggettiva.</h:div><h:div>Ciò premesso, si rileva l’infondatezza delle doglianze proposte dalla ricorrente.</h:div><h:div>È infondato, invero, il primo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la modalità con cui è stata misurata la distanza tra le due farmacie, ai fini dell’art. 1 co. 4 l. n. 475 del 2 aprile 1968, per il quale: <corsivo>“Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”</corsivo>.</h:div><h:div>Parte ricorrente sostiene che tale distanza, nel caso in esame, andrebbe apprezzata tenendo conto non del punto in cui si accede ai locali di vendita della farmacia n. 14, bensì del punto di accesso all’area condominiale entro la quale i detti locali si collocano.</h:div><h:div>Il collegio non ritiene condivisibile la tesi proposta in ricorso.</h:div><h:div>È incontestato tra le parti che, nella fattispecie all’esame, la distanza minima di legge (200 metri) sarebbe violata solo laddove a tal fine si tenesse conto, come preteso dalla ricorrente, del punto di accesso all’area condominiale, piuttosto che della soglia dei locali destinati alla vendita.</h:div><h:div>In tal senso si è espresso anche l’organismo verificatore nominato con ordinanza n. -OMISSIS-, che ha individuato:</h:div><h:div>- la distanza tra l’ingresso dei locali della farmacia -OMISSIS- e l’ingresso dei locali presso i quali è sita la farmacia-OMISSIS- in 227,25/227,20 metri e </h:div><h:div>- la distanza tra l’ingresso dei locali della farmacia -OMISSIS- e l’ingresso dell’area condominiale entro la quale si colloca la farmacia-OMISSIS- in 172,5 metri.</h:div><h:div>Orbene, la disposizione di legge in rilievo - che persegue il fine di garantire una distanza minima tra le farmacie, a tutela, principalmente, dell’utenza – ha riguardo alla <corsivo>“soglia”</corsivo> delle farmacie.</h:div><h:div>Il dato letterale, dunque, impone di tener conto del punto di ingresso ai locali di vendita, dovendo escludersi che per <corsivo>“soglia”</corsivo> della farmacia possa intendersi il punto di accesso ad un’area condominiale.</h:div><h:div>Sotto un profilo sostanziale, poi, deve ritenersi doveroso aver riguardo alla distanza in senso effettivo intesa, ossia al tragitto che l’utente dovrebbe percorrere per recarsi dall’una all’altra farmacia, non assumendo a tal fine rilievo la natura, pubblica o privata, del suolo interessato dal detto percorso. </h:div><h:div>Non consente di giungere a conclusioni diverse il precedente ripetutamente citato da parte ricorrente (Cons. Stato 28 settembre 2015 n. 4535) ove, nell’ipotesi di una farmacia ubicata all’interno di un centro commerciale, si è ritenuto di dovere tener conto della distanza tra la farmacia preesistente e il centro commerciale nel suo insieme, trascurando il percorso interno al centro commerciale.</h:div><h:div>L’ipotesi del centro commerciale, invero, differisce da quella della semplice area condominiale, atteso che il primo, a differenza della seconda, costituisce un’area destinata allo svago ed alla vendita, di cui la farmacia è elemento integrante ed alla cui utenza si rivolge la farmacia.</h:div><h:div>Né può ipotizzarsi che la natura privata dell’area consentirebbe di modificarne la conformazione, al fine di eludere il divieto di legge (ricollocando il punto di accesso alla farmacia all’interno del medesimo immobile): infatti, per un verso, va rilevato che l’area in esame non è una pertinenza dei locali destinati alla farmacia, ma, per l’appunto, un’area condominiale, per la cui modifica è necessario il preventivo assenso del condominio; per altro verso, sarebbe difficilmente ipotizzabile un rifacimento dell’area condominiale che consenta di raggiungere la farmacia attraverso un percorso più breve.</h:div><h:div>Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, il collegio rileva come non possa in alcun modo ritenersi illegittima la collocazione di una farmacia all’interno dell’area di pertinenza, sebbene non in posizione prossima al centro di tale area.</h:div><h:div>Una volta individuato il perimetro della zona, con determinazione che parte ricorrente non ha contestato, è legittima la collocazione della farmacia in qualsivoglia punto della zona, con il solo limite della distanza minima di 200 metri dalle altre farmacie: <corsivo>“il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all’interno della zona di pertinenza ed i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri”</corsivo> (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2013 n. 5337; 13 aprile 2013 n. 2019, entrambe citate in ricorso).</h:div><h:div>Né può sostenersi la sussistenza di un principio non scritto che imporrebbe, insieme ai predetti limiti, l’ulteriore obbligo di collocare le farmacie, all’interno delle singole aree, nel modo più equo possibile.</h:div><h:div>La pronuncia del Consiglio di Stato (sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410) richiamata in ricorso al fine di sostenere questo assunto, in realtà, ha ritenuto legittima la collocazione di una nuova farmacia in una delle vie costituenti il perimetro dell’area; in tale occasione, si è anche affermato che il rispetto della distanza minima di 200 metri <corsivo>“non può intendersi in modo rigido”</corsivo> e che <corsivo>“le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico”</corsivo> (Cons. Stato, cit., che richiama Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2019, n. 6998).</h:div><h:div>Sempre in tema di distribuzione sul territorio delle farmacie, nella pronuncia in commento si è aggiunto, richiamando altro precedente in tema (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2019, n. 6237):</h:div><h:div><corsivo>“a) quanto alla localizzazione, la finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (art. 11 del d.l. n. 1 del 2012) l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) nell’organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5446; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557; Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5443, Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557), non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’amministrazione comunale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) alla realizzazione dell’equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l’area del merito amministrativo (Cons. St., sez. III, 28 febbraio 2018, n. 1254, Cons. St., sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250), ma si vedano anche Cons. St., sez. III, 7 maggio 2019, n. 2924, Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562, Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5446, Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557)”</corsivo>.</h:div><h:div>Alla luce di tali, ormai consolidati, principi – resi con riferimento ad ipotesi di perimetrazione delle sedi farmaceutiche – appare palesemente infondato il motivo in esame, con cui si pretenderebbe di contestare la collocazione di una farmacia all’interno di un’area la cui individuazione non ha formato oggetto di impugnazione.</h:div><h:div>In conclusione, i ricorsi all’esame non meritano accoglimento.</h:div><h:div>In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, sono poste a carico di parte ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunisce il ricorso r.g. 815/2019 al ricorso r.g. 294/2019;</h:div><h:div>respinge entrambi i ricorsi;</h:div><h:div>condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte controinteressata, dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e del Comune di Bagheria, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Genoveffa Bonsignore</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>