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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180233520190214201145710" descrizione="" gruppo="20180233520190214201145710" modifica="2/15/2019 12:41:09 AM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Rosaria La Fata" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="02335"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00252"/>
            <urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20180233520190214201145710.xml</file>
         <wordfile>20180233520190214201145710.docm</wordfile>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2018\201802335\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Maria Cristina Quiligotti</firma>
            <data>15/02/2019 00:41:09</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Calogero Commandatore</firma>
            <data>14/02/2019 23:53:35</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>15/02/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>






24                                                                                    <nuova>24</nuova>
            <ereditata>24</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Anna Pignataro,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Calogero Commandatore,	Referendario, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div>
            <h:div>per l’annullamento</h:div>
            <h:div>a. del provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, del Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico, di cui si è venuti a conoscenza in data 14/09/2018 (data inizio anno scolastico), nella parte in cui dispone la formazione, per l’anno scolastico 2018/2019, della classe I sez. B con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente e in contrasto con le disposizioni normative vigenti;</h:div>
            <h:div>b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse dei ricorrenti;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, -OMISSIS-in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-,-OMISSIS-in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Mariachiara Garacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Filippo Tortorici, sito in Palermo, via F. Scaduto 2/D; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Uff. XV - Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, Istituto Istruzione Superiore Danilo Dolci di Partinico, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale; dell’Ufficio Scolastico Regione Sicilia - Uff. XV - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Considerato che:</h:div>
         <h:div>- dall’istruttoria espletata è emerso come nell’aula ove è allocata la classe scolastica I Sez. B dell’Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico, cui appartengono gli odierni ricorrenti, assicurando una superficie netta per occupante di 1,265 mq., non rispetta i limiti di densità previsti dal d.m. 18 dicembre 1975;</h:div>
         <h:div>- nonostante la puntuale richiesta avanzata con l’ordinanza collegiale del 20 dicembre 2018 - reiterata con l’ordinanza del 17 gennaio 2019 - nei chiarimenti resi dall’amministrazione resistente non è stato delineato il puntuale rispetto dell’art. 5 del d.m. 26 agosto 1992;</h:div>
         <h:div>- pertanto, quantomeno relativamente ai motivi attinenti alla violazione della normativa sulla sicurezza e prevenzione antincendio, la domanda cautelare è assistita dal necessario <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>;</h:div>
         <h:div>- il rischio per l’incolumità pubblica integra il presupposto del <corsivo>periculum in mora</corsivo>; </h:div>
         <h:div>- le spese della presente fase cautelare, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza;</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie e per l'effetto: </h:div>
         <h:div>a) sospende gli effetti dell’atto impugnato, ordinando all’amministrazione resistente di adottare - entro trenta giorni (30) dalla comunicazione della presente ordinanza - le misure idonee a garantire i livelli di sicurezza previsti dalla normativa indicata in motivazione;</h:div>
         <h:div>b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 25 giugno 2019, ore di rito.</h:div>
         <h:div>Condanna il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (=millecinquecento/00), comprensivi di spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. 55/2015, oltre al rimborso della CPA e dell’IVA, nella misura di legge, se dovuti.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="12/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Calogero Commandatore</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
