<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20180194220230703003529039" id="20180194220230703003529039" modello="3" modifica="04/07/2023 15:36:41" pdf="0" ricorrente="Giuseppa Trafficante" stato="2" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="01942"/><fascicolo anno="2023" n="02267"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180194220230703003529039.xml</file><wordfile>20180194220230703003529039.docm</wordfile><ricorso NRG="201801942">201801942\201801942.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1024 Maria Barbara Cavallo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>maria barbara cavallo</firma><data>04/07/2023 15:31:39</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>domenico de falco</firma><data>03/07/2023 10:57:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Presidente</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'Ordinanza di demolizione -OMISSIS-, emessa dal dirigente del 5° Settore Urbanistica del Comune di Sciacca, notificata alla parte ricorrente a mezzo deposito e consegna dell'atto nella casa comunale il -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato alla Sig.ra -OMISSIS- di provvedere a demolire un immobile sito in Sciacca nella -OMISSIS- e a ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento;</h:div><h:div>- di tutti gli atti  ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2018, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Fiorica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo alla Piazza San Francesco di Paola n. 47, presso lo studio dell'Avv. Debora Zaccaria. </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sciacca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciacca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a., il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Las Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- ha presentato al Comune di Sciacca un’istanza di condono edilizio -OMISSIS-, ai sensi della Legge n. 724/1994, per avere eseguito delle opere abusive in assenza di licenza edilizia o concessione, e consistenti nella realizzazione di un fabbricato realizzato nella -OMISSIS-, all’interno dell’area identificata in Catasto al -OMISSIS-, ricadente all’interno dei 150 metri dalla battigia. L’immobile risulta composto da un piano terra di circa mq. 56,00. </h:div><h:div>Al termine dell’istruttoria tecnica, il Comune di Sciacca, con provvedimento -OMISSIS-, respingeva l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex L. 724/94 – -OMISSIS-, in considerazione del fatto che l’immobile de quo è stato costruito entro la fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia del mare. </h:div><h:div>Sicchè, in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, il Comune di Sciacca disponeva con ordinanza -OMISSIS-la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, giusta notifica del -OMISSIS- effettuata nelle mani del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, con applicazione della sanzione di € 20.000,00 nel caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento insorge la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- con ricorso notificato in data 2/10/2018 e depositato il successivo 16 ottobre, chiedendone l’annullamento, sulla base delle seguenti censure.</h:div><h:div>1.- Illegittimità dell'atto emesso in carenza di potere</h:div><h:div>Il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto adottato da un dirigente laddove avrebbe dovuto essere emanato dal Sindaco in ragione della disciplina applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> che sarebbe quella dettata dalla legge n. 47/1985 e dalla l.r. n. 37/1985.</h:div><h:div>2.- Illegittimità dell'ordine di demolizione per mancata definitività dell'atto presupposto.</h:div><h:div>Il diniego di condono sarebbe stato impugnato e, pertanto, non poteva considerarsi definitivo e fondare il presupposto per l’adozione del gravato ordine di demolizione.</h:div><h:div>3.- Violazione della l. n.241/1990 (l.r. n. 10/1991): omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.</h:div><h:div>Il provvedimento gravato sarebbe poi illegittimo anche per difetto della comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>4.- Omessa notifica della prodromica necessaria e preliminare diffida a demolire.</h:div><h:div>Il provvedimento sarebbe poi illegittimo anche per assenza della diffida a demolire, che sarebbe richiesta dall’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001.</h:div><h:div>5.- Violazione di legge ed eccesso di potere dovuta ad assoluta carenza di istruttoria e motivazione.</h:div><h:div>L’ordine sarebbe poi illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione. Rileverebbe poi in particolare il lungo lasso di tempo decorso tra il diniego di condono e l’ordine di demolizione.</h:div><h:div>6.- Violazione di legge, carenza di potere, travisamento dei fatti in relazione alla costruzione realizzata ed ultimata nel 1966/67.</h:div><h:div>Il manufatto principale risalirebbe agli anni 1966/1967 ed era stato autorizzato dalla Capitaneria di porto, mentre l’istanza di condono ai sensi della l. n. 724/1994 riguarderebbe le sole opere accessorie, ma l’ordine di demolizione sarebbe indiscriminatamente rivolto a tutte le opere.</h:div><h:div>7.- Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto ed attuale diverso dal mero ripristino della legalità violata, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta. Illegittimità derivata.</h:div><h:div>Difetterebbe poi l’evidenziazione dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione del manufatto, come invece sarebbe stato necessario.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Sciacca, controdeducendo nel merito e depositando documenti.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 aprile 2023, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è palesemente infondato.</h:div><h:div>I) Con riferimento alla dedotta incompetenza del Dirigente, basta in contrario rilevare che il D.Lgs n. 267/2001 e il D.P.R. n. 380/2001 affidano al Dirigente o responsabile del competente ufficio comunale la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia del territorio. Ed infatti, l’art. 107, comma 2, del T.U. Enti Locali dispone che “<corsivo>Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108</corsivo>”.</h:div><h:div>Né può ragionevolmente sostenersi che tale plesso normativo non si applichi alla fattispecie, atteso che oggetto dell’odierno giudizio è l’ordine di demolizione adottato il -OMISSIS- quando le disposizioni in parola erano già da molto tempo in vigore e non vi è dubbio che tale procedimento sia stato da esse governato <corsivo>ratione temporis</corsivo>, non rilevando la data presunta dell’abuso, ma quella di svolgimento del procedimento.</h:div><h:div>II) L’impugnazione del diniego di condono non inibisce la potestà del Comune di adottare l’ordine di demolizione che, anzi, è atto dovuto a fronte dei rilevati gravi abusi, non risultando nemmeno che il diniego di condono sia stato sospeso, con la conseguenza che esso è già un atto definitivo, atteso che la proposizione del ricorso giurisdizionale non inibisce l’adozione degli atti sanzionatori degli abusi commessi.</h:div><h:div>III) L’omessa comunicazione di avvio del procedimento demolitorio non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento di ripristino, come da tempo chiarito dalla costante giurisprudenza </h:div><h:div>“<corsivo>il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ordine di demolizione e ogni altro provvedimento sanzionatorio) costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso, che è in re ipsa, con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo</corsivo>” (cfr., da ultimo, Tar Campania, Napoli, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2385, con ampi richiami giurisprudenziali).</h:div><h:div>IV) Non è poi applicabile l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 che si riferisce agli interventi abusivi realizzati su aree demaniali ovvero di proprietà dello Stato, laddove nel caso di specie l’intervento è stato realizzato nell’area di rispetto dalla battigia ed è preluso, indipendentemente dalla proprietà, pubblica o privata, della stessa.</h:div><h:div>V) La descrizione dell’abuso e l’individuazione della fascia di inedificabilità assoluta costituisce motivazione sufficiente del provvedimento gravato, come chiarito dalla pacifica giurisprudenza secondo cui “<corsivo>l’ordine di demolizione è da ritenersi sorretto da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione, allorquando sia rinvenibile - come nel caso di specie - l'individuazione dell'infrazione commessa e della norma violata, nonché la puntuale descrizione delle opere abusive, che consistono nell’espressione di nuova volumetria ad uso residenziale costruita in assenza di titolo edilizio e in costanza di vincolo di inedificabilità per ragioni sismiche e paesaggistiche</corsivo>” ovvero di legge come nel caso di specie (cfr da ultimo TAR Lazio n. 9354/2023).</h:div><h:div>VI) Peraltro per le opere abusive la prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato deve considerarsi <corsivo>in re ipsa</corsivo>, non essendo necessaria l’esternazione di un interesse pubblico prevalente, atteso che tale valutazione è stata già operata a monte dal Legislatore comminando la demolizione delle opere abusive. Né è possibile ravvisare alcun affidamento tutelabile in presenza di un illecito edilizio il provvedimento demolitorio assume natura vincolata e doverosa anche a distanza di lungo tempo dalla commissione dell'abuso e la sua adozione non richiede specifica motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico diverse da quelle di mero ripristino della legalità violata (per tutti v. Ad. Plenaria 9/2017).</h:div><h:div>VII) Non risulta poi in alcun modo provata la realizzazione del manufatto negli anni 1966 e 1967, come preteso da parte ricorrente che avrebbe anche l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera, ferma restando l’assolutezza del divieto di edificazione nella zona di rispetto. </h:div><h:div>In definitiva tutte le censure si appalesano inconsistenti e il ricorso deve conseguentemente essere respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Sciacca nella misura di euro 2.000 (duemila/00) oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nella su estesa sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gianluca Pergola</h:div><h:div>Domenico De Falco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>