<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180132520200922080143699" descrizione="FINANZIAMENTI AGR - ACCOLTO - terreno oggetto di finanziamento" gruppo="20180132520200922080143699" modifica="10/9/2020 10:17:23 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Il Panellino D'Oro S.r.l." versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2018" n="01325"/><fascicolo anno="2020" n="02044"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180132520200922080143699.xml</file><wordfile>20180132520200922080143699.docm</wordfile><ricorso NRG="201801325">201801325\201801325.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2018\201801325\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Calogero Ferlisi</firma><data>09/10/2020 10:17:23</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sebastiano Zafarana</firma><data>24/09/2020 11:42:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- del decreto del Dirigente Generale Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 1178 del 22.5.18, nella parte in cui - allegato “C” n. 11, elenco definitivo delle istanze non ammissibili - approva e reca il provvedimento di esclusione della Domanda di Sostegno presentata da Il Panellino d'Oro s.r.l. dall'elenco definitivo delle istanze ammissibili;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: del verbale istruttorio (di cui si sconoscono gli estremi) della commissione di valutazione ex Paragrafo 16.2 Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2, recante l'avviso in ordine all'inserimento della domanda della ricorrente nell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati il 29/04/2019:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>-  del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana N. 163 del 26.2.19 nella parte in cui – Allegato “A” elenco definitivo delle istanze – colloca al 115° posto la Domanda di Sostegno presentata dall'Impresa Il Panellino d'Oro s.r.l. per l'ammissione al Regime di Aiuto di cui infra, in dipendenza dell'attribuzione di punti 40 in luogo di punti 50 richiesti;  </h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: della Determinazione Dirigenziale prot. n. 8459 del 20.2.19, trasmessa a mezzo pec, di diniego, previa reiezione delle “osservazioni” presentate dalla ricorrente, del richiesto sub-punteggio di punti 10.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 27/06/2019: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- del provvedimento della Commissione valutazione progetti del 13/06/19, recato dal verbale di pari data;</h:div><h:div>- del criterio di cui all’art. 5 del bando ”A – Priorità trasversali / Investimenti realizzati nell’ambito di progetti di filiera”, ove inteso, nei sensi postulati dalla resistente Amministrazione, come vietativo dell’attribuzione del subpunteggio di punti 10 ivi previsto, con riferimento al Comparto che viene in considerazione, di Organizzazioni dei Produttori riconosciute, con le quali poter stipulare “contratti d’acquisto”.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati il 10/2/2020: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della Determinazione Dirigenziale prot. n. 63870 del 20.11.19 e della Determinazione Dirigenziale prot. n. 8459 del 20.2.19; il punteggio finale di punti 40, già precedentemente attribuito con Verbale del 7.11.18;   </h:div><h:div>- del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana N. 163 del 26.2.19 nella parte in cui – Allegato “A” elenco definitivo delle istanze – colloca al 115° posto la Domanda di Sostegno presentata dall'Impresa Il Panellino d'Oro s.r.l. per   l’ammissione al Regime di Aiuto di cui infra, in dipendenza dell’attribuzione di soli punti 40 in luogo di punti 50 richiesti.</h:div><h:div><corsivo>Per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti presentati il 27/3/2020: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della Determina prot. n. 9050 del 26.2.20  del dirigente Servizio 2 – Dipartimento Regionale Agricoltura dell’Assessorato agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della regione siciliana recante l’assunto <corsivo>“...che  questa  Amministrazione  possa  confermare l’esclusione dal finanziamento della ditta di che trattasi”,</corsivo> con implicita ulteriore conferma:  - sia del diniego  di  attribuzione del subpunteggio di  punti 10   previsto dal Criterio  di cui all’art. 5 del Bando “A – Priorità trasversali / Investimenti realizzati nell’ambito di progetti di filiera” [Determinazione Dirigenziale prot. n. 63870 del 20.11.19 e Determinazione Dirigenziale prot. n. 8459 del 20.2.19];  - sia del   punteggio   finale   di punti 40 già precedentemente  attribuito con  verbale del  7.11.18;  -sia del Decreto del Dirigente generale Assessorato agricoltura sviluppo   rurale e pesca mediterranea della  regione  siciliana   n. 163  del 26.2.19   nella  parte in cui   –   allegato “A”  elenco  definitivo  delle   istanze   [anch’essi  d.d.g. n. 163 del 26.2.19 ed elenco allegato “A” da intendersi,  per quanto qui rileva, espressamente reimpugnati]    colloca  al  115° posto la  Domanda  di  Sostegno  presentata  dall’Impresa  Il  Panellino  d’Oro s.r.l.   per   l’ammissione al Regime di Aiuto di cui infra, in dipendenza   dell’attribuzione  di  soli  punti  40   in  luogo  di  punti 50  richiesti, </h:div><h:div>provvedimenti questi da intendersi,  per  quanto qui rileva, espressamente  reimpugnati;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali ed in particolare, occorrendo:  del  criterio di cui all’art. 5 del  bando   ”A - Priorità trasversali  / Investimenti realizzati  nell’ambito di progetti di filiera”, ove inteso, nei sensi postulati dalla resistente Amministrazione,  come  vietativo  dell’attribuzione del subpunteggio di punti 10 ivi previsto, quand’anche e nonostante l’oggettiva  insussistenza,  con  riferimento  al Comparto che viene in considerazione, di  Organizzazioni  dei Produttori riconosciute, con  le  quali  poter  stipulare “contratti d’acquisto”;  della Determina  prot. n. 2589 del 21.1.20 dirigente servizio 2 -  dipartimento regionale agricoltura assessorato agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della regione siciliana  ove  intesa  nel senso che l’esecuzione della ordinanza cautelare T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I n. 851 del 19.7.19  di   ammissione,  con riserva, della ricorrente nella posizione in  Graduatoria derivantele dalla  attribuzione del  vantato complessivo punteggio di punti 50 [con connesso accantonamento della somma, pari ad Euro 984.159,76,  destinabile  alla  copertura  finanziaria  della  presentata  domanda  di agevolazione]  sia   subordinata alla favorevole “valutazione del caso”  da operarsi  dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di  Palermo.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>IL PANELLINO D'ORO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo, sito in Palermo nella Via Notarbartolo n.5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA e l’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo nella Via Valerio Villareale n.6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Impresa Minutoli Giuseppe, G &amp; C Sant'Angelo S.r.l.S., Impresa Geolive Belice di Lombardo Anna Maria &amp; C. S.a.s., Impresa Bonaffini Giuseppe, Impresa Sant'Agata Società Cooperativa non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.1. Con ricorso notificato il 03/07/2018 e depositato il 12/07/2020 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, censurando il provvedimento di non ammissione al Regime di Aiuto Sottomisura 4.2 PSR Sicilia 2014-2020 (“Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”) della domanda 4 telematica n. 54250272934 ritualmente presentata il 20.3.17.</h:div><h:div>La resistente Amministrazione ha motivato l’esclusione adducendo che <corsivo>“...dalla lettura del P.A.I. non si evince chiaramente che l’acquisto del terreno è oggetto di finanziamento...”.</corsivo> E’ stata altresì asserita la mancata originaria allegazione <corsivo>“...del certificato di destinazione urbanistica...............e dei certificati catastali del terreno oggetto di acquisto...”</corsivo> sul portale SIAN di AGEA (Organismo Pagatore).</h:div><h:div>1.2. In data 25/07/2018 si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con atto di mera forma.</h:div><h:div>1.3. Con ordinanza n. 914 del 08/10/2018 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente <corsivo>“ai fini dell’ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa, fatta salva la valutazione del punteggio da parte dell’amministrazione”</corsivo> ordinando l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva tramite notifica per pubblici proclami.</h:div><h:div>1.4. In data 25/10/2018 la ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.</h:div><h:div>1.5. Con atto notificato il 19/04/2019 e depositato il 29/04/2019 la ricorrente ha proposto un primo ricorso per motivi aggiunti impugnando il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana N. 163 del 26.2.19 nella parte in cui – Allegato “A” elenco definitivo delle istanze – ha collocato al 115° posto la Domanda di Sostegno presentata dall'Impresa Il Panellino d'Oro s.r.l. per l'ammissione al Regime di Aiuto di cui infra, in dipendenza dell'attribuzione di punti 40 in luogo di punti 50 richiesti.</h:div><h:div>La ricorrente deduce l’illegittimità della mancata attribuzione del sub-punteggio di punti 10 di cui al Criterio “A - Priorità trasversali / Investimenti realizzati nell’ambito di progetti di filiera” (art. 5 Bando) e ha proposto istanza cautelare.</h:div><h:div>1.6. Con ordinanza n. 602 del 14/05/2019 questa Sezione - ritenendo che <corsivo>“non appaiono implausibili le censure con le quali parte ricorrente deduce l’irragionevolezza della richiesta allegazione di “Contratti di acquisto stipulati con Organizzazioni dei Produttori” per l’approvvigionamento della farina di ceci (prodotto agricolo semilavorato) laddove tale adempimento – nel caso di specie - costituisce per la ricorrente una situazione “oggettivamente” inattuabile e che si pone al di fuori del suo potere di signoria”</corsivo> - ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente alla luce di quanto prospettato nel ricorso per motivi aggiunti in margine all’attribuzione del sub-punteggio di punti 10 previsto dal Criterio di cui all'art. 5 del Bando ”A - Priorità trasversali / Investimenti realizzati nell'ambito di progetti di filiera.</h:div><h:div>1.7. Con atto notificato il 26/06/2019 e depositato il 27/06/2019 la ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti impugnando il provvedimento della Commissione valutazione progetti del 13/06/19, adottato in esecuzione del <corsivo>remand</corsivo>, e in forza del quale l’Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana “...ha confermato il punteggio finale di 40 punti attribuiti con precedente verbale del 7.11.18 ...” (in luogo di punti 50 richiesti dalla Impresa Il Panellino d’Oro s.r.l.).</h:div><h:div>1.8. Nel frattempo il CGA, con ordinanza n.498 del 12/07/2019, aveva accolto l’appello cautelare proposto dall’Assessorato avverso l’ordinanza cautelare di questo Tar n.602/2019 (di mero riesame del sub-punteggio di punti 10 previsto dal Criterio di cui all'art. 5 del Bando) ritenendo che <corsivo>“il criterio di selezione riportato nel bando della sottomisura 4.2 è individuato in applicazione della normativa eurounitaria vigente (Regolamento UE 1308/2013 e D.M. 3.2.2016 n.387) ed in base alle scelte strategiche ed i principi sanciti nel P.S.R. 2014/2020” </corsivo>e, pertanto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado.</h:div><h:div>1.9. Con ordinanza n. 851 del 19/07/2019 questa Sezione – non a conoscenza della intervenuta ordinanza del CGAn.498/2019 - ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente ai fini dell’ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa, fatta salva ogni altra valutazione nel merito della domanda da parte dell’amministrazione.</h:div><h:div>1.10. Con atto notificato il 03/02/2020 e depositato il 10/2/2020 la ricorrente ha proposto un terzo ricorso per motivi aggiunti censurando l’Avviso A.D.G. Dipartimento Regionale Agricoltura del 5.12.19, in forza del quale la resistente Amministrazione ha proceduto ad un secondo scorrimento, in overbooking, dell’Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili allegato al D.D.G. n. 1178 del 22.5.18, ammettendo all’istruttoria tecnico-amministrativa i soggetti collocati dalla posizione 92° fino alla posizione 109°. Tuttavia in ragione della implicita reiterazione del già gravato provvedimento di diniego della richiesta attribuzione del sub-punteggio di punti 10 per il Criterio di cui all’art. 5 del Bando, l’impresa Il Panellino d’Oro s.r.l. non è risultata utilmente graduata.</h:div><h:div>La ricorrente non ha proposto istanza cautelare.</h:div><h:div>1.11. Successivamente con atto notificato il 26/03/2020 e depositato il 27/03/2020 la ricorrente ha proposto un quarto ricorso per motivi aggiunti impugnando la Determinazione Dirigenziale prot. n. 9050 del 26.2.20 in forza della quale il resistente Assessorato Regionale Agricoltura “...ha assunto di poter confermare l’esclusione dal finanziamento della ditta di che trattasi...”. </h:div><h:div>La ricorrente non ha proposto istanza cautelare.</h:div><h:div>1.12.  In vista dell’udienza pubblica di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie difensive </h:div><h:div>1.13.  In data 22/06/2020 la ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse con riferimento a tutti i proposti motivi aggiunti, e il permanere dell’interesse alla decisione unicamente con riferimento al ricorso introduttivo.</h:div><h:div>1.14. Entrambi i difensori delle parti hanno depositato note di udienza di passaggio in decisione ex art.4, comma 1. D.L. 28/2020.</h:div><h:div>1.15. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Preliminarmente deve darsi atto dell’avvenuta integrazione del contradditorio da parte della ricorrente.</h:div><h:div>3. Sempre in via preliminare deve dichiararsi l’improcedibilità di tutti i ricorsi per motivi aggiunti che sono stati proposti dall’Impresa Il Panellino d’Oro s.r.l. per contestare la mancata attribuzione, in sede di valutazione del punteggio, di un ulteriore sub-punteggio di punti 10, che ne avrebbe comportato la poziore collocazione al 97° posto della Graduatoria, in luogo dell’attribuitole 115° posto, circostanza che ne avrebbe consentito l’effettiva concessione del finanziamento (con Avviso A.D.G. del 5.12.19 la Graduatoria infatti era già stata scorsa fino alla posizione 109°).</h:div><h:div>Nelle more del giudizio, con Avviso Pubblico prot. n. 19712 del 13.5.2020, la resistente Amministrazione ha reso noto di avere proceduto ad un ulteriore scorrimento della Graduatoria fino alla posizione n.121, per effetto della quale la ricorrente rientra comunque (a prescindere dalla attribuzione o meno del reclamato subpunteggio di punti 10), nel novero delle Imprese effettivamente destinatarie del Regime di Aiuto. </h:div><h:div>Con memoria di replica del 22/06/2020 la ricorrente ha pertanto dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito dei “ricorsi per motivi aggiunti”, così dichiarando di rinunciare a una pronuncia sulla fondatezza del reclamati 10 punti e ad un eventuale miglior collocamento in graduatoria.</h:div><h:div>Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, dichiara improcedibili tutti i ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.</h:div><h:div>4. Deve pertanto essere esaminato il ricorso introduttivo che è stato proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura per cui è causa, alla quale la ricorrente è stata poi “ammessa con riserva” in forza della ordinanza cautelare T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I n. 914 dell’8.10.18 (non appellata).</h:div><h:div>Il provvedimento di non ammissione è così motivato <corsivo>“Dall’esame degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, ed in particolare del quadro riepilogativo delle voci di spesa, è emerso che la ditta intende acquistare un terreno dove ricade parte del capannone previsto in progetto. Si precisa a tal proposito che il sito dove andrà ad insistere il fabbricato è in parte di proprietà della società e in parte in possesso della stessa a seguito di assegnazione dei lotti da parte del comune di marsala. La ditta tuttavia ha omesso di evidenziare nel PAI l’intenzione di procedere a detto acquisto per il quale non ha presentato la documentazione richiesta dal par. 15.3.4 “documentazione essenziale per iniziative che prevedono l’acquisto di beni immobili da presentare unitamente alla domanda”, delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.2, in assenza della quale la domanda non può ritenersi ammissibile a finanziamento”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>4.1. Con riferimento all’intenzione di procedere all’acquisto del terreno parte ricorrente ha evidenziato:</h:div><h:div>- che al paragrafo D.1.3 del P.A.I. nella <corsivo>“...descrizione sintetica della fase che si intende realizzare...”</corsivo> risulta espressamente inserito lo <corsivo>“acquisto del terreno”</corsivo> (mq. 4.959) sul quale realizzare il capannone artigianale di nuova dislocazione della unità produttiva;</h:div><h:div>- che il Computo Metrico Estimativo riporta esattamente la voce <corsivo>“Acquisto del terreno – Euro 72.000,00”</corsivo> tra i capitoli di spesa; </h:div><h:div>- che l’Elaborato Unico del Costo dell’Investimento indica anch’esso la voce di spesa <corsivo>“Acquisto lotto di terreno di mq. 4.959 – prezzo unitario Euro 72.000,00”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Si tratta di evidenze riscontrabili dalla documentazione depositata agli atti del processo e per tale ragioni il Collegio ritiene fondate le censure proposte dalla ricorrente.</h:div><h:div>4.2. Quanto alla ritenuta carenza – da parte dell’Amministrazione - della documentazione richiesta dal par. 15.3.4 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.2 rubricato <corsivo>“documentazione essenziale per iniziative che prevedono l’acquisto di beni immobili da presentare unitamente alla domanda”,</corsivo> si rileva quanto segue. </h:div><h:div>Come esposto dalla ricorrente – e non oggetto di contestazione - il “terreno” è ricompreso nella “Zona P.I.P.” di c.da Amabilina nel Comune di Marsala, conformata, a seguito di espropriazione per pubblica utilità, in forza del Piano per gli Insediamenti Produttivi (piano particolareggiato) adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario Comune di Marsala n. 5 del 21.12.05 (in variante al Piano Comprensoriale n. 1) ed approvato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 1249 del 31.10.06. </h:div><h:div>Il “terreno” in questione è stato dapprima assegnato alla ricorrente, in esito a procedura ad evidenza pubblica, giusta Determinazioni Dirigenziali n. 754 del 3.8.15 e n. 8 del 26.1.16; e successivamente cedutole in proprietà giusta contratto rep. n. 11784 del 28.9.17 rogato dal Segretario Generale del Comune di Marsala, dietro pagamento del “prezzo politico” (e perciò inferiore al prezzo di mercato) di Euro 72.000,00, determinato sulla scorta della Deliberazione C.C. n. 112 del 30.12.12, adottata dal Comune di Marsala per favorire lo sviluppo socio-economico del territorio, facilitando gli insediamenti produttivi.</h:div><h:div>Lamenta la ricorrente che per effetto delle peculiarità che caratterizzano l’immobile oggetto dell’acquisto:</h:div><h:div>- risultano “non adattabili”, e quindi non inseribili nella domanda, i dati richiesti dal punto 1) lettere da “a” ad “h” del Paragrafo 15.3.4 delle Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2;</h:div><h:div>- risultano invece “superflui” taluni documenti, e in particolare: la <corsivo>perizia giurata sulla congruità del prezzo di acquisto</corsivo> atteso il “prezzo politico” e non di mercato praticato dal Comune di Marsala; il <corsivo>preliminare di vendita</corsivo>, in quanto non previsto dalla procedura ad evidenza pubblica; il certificato di destinazione urbanistica atteso che un terreno ricompreso in Zona P.I.P. non può che avere destinazione ad insediamento produttivo.</h:div><h:div>Il Collegio, nel solco della delibazione di cui all’ordinanza cautelare n.918/2018 - non impugnata dall’Amministrazione resistente –, ritiene fondate le censure proposte e ciò anche per l’assenza di qualsiasi contestazione sul punto da parte della difesa erariale che con la memoria depositata in atti si è difesa unicamente con riferimento al reclamato punteggio di 10 punti.</h:div><h:div>Alla luce di quanto prospettato e documentato dalla ricorrente, deve infatti ritenersi che i predetti provvedimenti amministrativi di assegnazione del terreno in Zona P.I.P. – per la peculiarità della fattispecie in esame, non contemplata nelle disposizione attuative della sottomisura - siano in sostanza equipollenti dei dati e/o della documentazione richiesta.</h:div><h:div>D’altra parte i “dati catastali” (Foglio di Mappa 194 particelle 783, 784 e 785 / Lotti 25 – 26 – 27; e Foglio di Mappa 202 particelle 786 e 600 / Lotto 28) sono stati puntualmente indicati sia in seno alla Planimetria Catastale / Tav. 2, che nella Domanda di Sostegno, all’interno della quale, peraltro, sono stati automaticamente trasferiti ed inseriti, tramite il SIAN di AGEA, dal Fascicolo Aziendale, che l’Impresa ha l’onere di aggiornare e validare all’atto della presentazione della domanda stessa (Paragrafo 15.2), sì da non potere sussistere incertezza sulla precisa localizzazione dell’intervento.</h:div><h:div>5. Conclusivamente per le surriferite ragioni, il ricorso introduttivo va accolto e per l’effetto devono essere annullati gli atti impugnati.</h:div><h:div>6. Sussistono giustificate ragioni, considerato il complessivo esito del giudizio, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;</h:div><h:div>- dichiara improcedibili i ricorsi per motivi aggiunti;</h:div><h:div>- compensa tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24/04/2020 n.27, e dal decreto n.41/2020 del Presidente del Tar Palermo, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Fulvio Merlo</h:div><h:div>Sebastiano Zafarana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>