<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="inefficacia concessione edilizia - provvedimento condizionato - interpretazione del provvedimento - motivi generici - conflitto d'interessi" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20160100520221016170755247" id="20160100520221016170755247" modello="2" modifica="10/16/2022 6:22:25 PM" pdf="0" ricorrente="Calogero Gerardo E Consorte Zarbo" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="01005"/><fascicolo anno="2022" n="02988"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160100520221016170755247.xml</file><wordfile>20160100520221016170755247.docm</wordfile><ricorso NRG="201601005">201601005\201601005.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\757 Ines Simona Immacolata Pisano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabrizio Giallombardo</firma><data>16/10/2022 18:20:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Ines Simona Immacolata Pisano,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Giallombardo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento di «<corsivo>annullamento in autotutela della concessione edilizia n.-OMISSIS-resa dall’UTC del Comune di Palma di Montechiaro in data 08.02.2016 prot. N. -OMISSIS- e notificata in data 09.02.2016</corsivo>».</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2016, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Acciarito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore, </corsivo>rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 ottobre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato l’8 aprile 2016 e depositato il successivo 15 aprile, parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Palma di Montechiaro ha “<corsivo>annullato in autotutela</corsivo>” la concessione edilizia n.-OMISSIS-, in quanto i lavori sarebbero stati effettuati in difformità dalle prescrizioni di cui all’autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>1.1. Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso.</h:div><h:div>Con il <corsivo>primo motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e l’art. 1, L. n. 241/1990, lamentando «<corsivo>una serie di ritardi che hanno dell’incredibile, sono inspiegabili e non possono trovare alcuna giustificazione, oltre ad avere delle ombre che danno prova di una deliberata condotta in violazione dei principi garantiti costituzionalmente</corsivo>».</h:div><h:div>Con il <corsivo>secondo motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2, L. n. 241/1990, che impone all’Amministrazione l’obbligo di concludere un procedimento con un provvedimento espresso.</h:div><h:div>Con il <corsivo>terzo motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 14, L. n. 241/1990, in quanto il parere reso dalla Soprintendenza sarebbe pervenuto una volta conclusa la conferenza di servizi prodromica al rilascio del titolo edilizio.</h:div><h:div>Con il <corsivo>quarto motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 14-<corsivo>ter</corsivo>, L. n. 241/1990, sempre in ragione della pretesa tardività di tale parere.</h:div><h:div>Con il <corsivo>quinto motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 17, L. n. 241/1990, in quanto la Soprintendenza di Agrigento avrebbe ingerito su attività di competenza degli uffici del genio civile.</h:div><h:div>Con il <corsivo>sesto motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha lamentato l’incompatibilità dei firmatari del provvedimento impugnato, in quanto questi ultimi avrebbero avuto un interesse in ragione del procedimento n.-OMISSIS-, aperto presso la Procura di Agrigento a seguito delle denunce di parte ricorrente.</h:div><h:div>Con il <corsivo>settimo motivo di ricorso</corsivo>, parte ricorrente ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento e la «<corsivo>violazione del principio degli interessi contrapposti</corsivo>», in quanto il provvedimento non avrebbe motivato in ragione dell’attualità dell’interesse pubblico all’annullamento della concessione edilizia.</h:div><h:div>1.2. Sulla scorta di tali ragioni, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione cautelare, di annullare l’atto impugnato. Parte ricorrente ha, altresì, formulato richieste istruttorie.</h:div><h:div>2. Con decreto n.-OMISSIS-del 18 aprile 2016, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche.</h:div><h:div>3. Si è costituito il Comune di Palma di Montechiaro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, tenuto conto dell’inottemperanza dei ricorrenti alle condizioni riportate nei nulla osta della competente Soprintendenza. Ha, altresì, rappresentato che negli elaborati di fine lavori sarebbero state riportate delle varianti di progetto che avrebbero a loro volta richiesto una variante all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata.</h:div><h:div>4. Hanno fatto seguito ulteriori memorie, con le quali le parti hanno in buona sostanza ribadito le rispettive posizioni.</h:div><h:div>Il Comune, in particolare, ha dato atto della sentenza n. -OMISSIS-del 5 maggio 2016, con la quale questo Tribunale ha definito il ricorso di parte ricorrente avverso il silenzio sulla domanda di rilascio del certificato di agibilità.</h:div><h:div>5. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 10 giugno 2016, questa Sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare di parte ricorrente.</h:div><h:div>6. Parte ricorrente ha presentato due ulteriori domande di tutela interinale, entrambe respinte dalla Sezione (ordinanze nn.-OMISSIS-del 20 dicembre 2019 e -OMISSIS-del 22 aprile 2021).</h:div><h:div>7. Il 24 ottobre 2021, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82, c.p.a.</h:div><h:div>8. All’udienza di smaltimento del 10 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il presente ricorso verte intorno allo “<corsivo>annullamento</corsivo>” di una concessione edilizia, motivato in base al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica, richiamata nel provvedimento concessorio.</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>Al riguardo, sono dirimenti: <corsivo>(i) </corsivo>la sussistenza delle prescrizioni in questione; <corsivo>(ii) </corsivo>la loro menzione nella concessione edilizia n.-OMISSIS-; <corsivo>(iii)</corsivo> il loro inadempimento da parte dei ricorrenti (i quali hanno, piuttosto, contestato l’inserimento di tali prescrizioni nella concessione <corsivo>de qua</corsivo>).</h:div><h:div>Da tali considerazioni discende l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso è da respingere perché generico e redatto, pertanto, in contrasto con la previsione di cui all’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a., che impone la specificità dei motivi di ricorso (cfr., in ordine alla necessità di sufficiente specificazione dei motivi di ricorso, Cons. St., Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5356).</h:div><h:div>Il secondo motivo di ricorso è infondato perché ciò che viene impugnato in questa sede è proprio un provvedimento espresso dell’Amministrazione resistente. Tale motivo risulta analogo al terzo motivo di ricorso mosso nel giudizio <corsivo>ex </corsivo>art. 117, c.p.a., volto ad ottenere il certificato di agibilità (cfr. il relativo ricorso, pp. 18 ss., in atti), dichiarato improcedibile con la citata sentenza n. 1100/2016 di questo Tribunale.</h:div><h:div>Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono infondati, perché volti a contestare la legittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente Soprintendenza. Tali doglianze avrebbero dovuto essere mosse avverso tale autorizzazione o, al più, avverso il provvedimento di concessione edilizia n.-OMISSIS-, che ha espressamente menzionato l’autorizzazione paesaggistica; non certo avverso il provvedimento per cui è controversia.</h:div><h:div>Il sesto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha lamentato la presunta incompatibilità dei firmatari del provvedimento impugnato, in ragione di un loro supposto interesse al procedimento penale n.-OMISSIS- (nato da una denuncia di parte ricorrente contro alcuni dirigenti e funzionari dell’U.T.C. di Palma di Montechiaro in ragione del mancato rilascio del certificato di agibilità per l’immobile in questione), è parimenti infondato.</h:div><h:div>Al riguardo, si premette che la situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 6-<corsivo>bis</corsivo>, L. n. 241/1990, si realizza laddove il funzionario sia portatore di interessi personali estranei alla sfera dell’Amministrazione nella quale opera (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2020, n. 6918).</h:div><h:div>Nel caso di specie non si rinviene il suddetto interesse personale; e ciò a prescindere dal fatto che la denuncia in questione, che riguardava la menzionata questione del mancato rilascio del certificato di agibilità, si è conclusa con l’archiviazione del relativo procedimento già nel dicembre 2016; poi confermata con ordinanza <corsivo>ex </corsivo>art. 410-<corsivo>bis</corsivo>, c.p.p., dalla prima Sezione penale monocratica del Tribunale di Agrigento, versata in atti.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che, ove si dovesse estendere la nozione di conflitto di interessi sino a ricomprendere qualsiasi denuncia in sede penale (ancorché infondata) nei confronti del soggetto decidente, sarebbe verosimile il rischio di una completa paralisi nell’attività amministrativa degli uffici, soprattutto in Comuni di ridotte dimensioni, come quello resistente. Senza considerare la possibilità che il denunciante, per tale via, potrebbe facilmente evitare che le proprie istanze siano decise da soggetti a qualunque titolo poco graditi, incidendo così sull’esercizio del pubblico potere.</h:div><h:div>Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento espresso in giurisprudenza con specifico riguardo all’obbligo di astensione dei componenti di una commissione giudicatrice, i cui principi sono perfettamente applicabili anche al caso di specie: «<corsivo>In termini generali, occorre rammentare che le cause di incompatibilità di cui al ripetuto art. 51, com'è noto (cfr., per tutti, Cons. St., III, 24 gennaio 2013 n. 477) estensibili a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità -maxime alla materia concorsuale, rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica (arg. ex Cons. St., VI, 3 marzo 2007 n. 1011; id., 26 gennaio 2009 n. 354; id., 19 marzo 2013 n. 1606) all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici. Tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell'omessa astensione di chi versi in patente conflitto d'interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell'organo giudicante. Queste precisazioni s'appalesano, agli occhi del Collegio, tanto più necessarie, sol che si pensi alla regola evincibile dall'art. 51, I c., n. 3), c.p.c., per cui il Giudice (e per analogia il commissario di concorso) ha l'obbligo di astenersi "...se egli stesso... ha causa pendente... con una delle parti...". In altre parole, la norma, come s'è visto applicabile per analogia nell'esercizio del pubblico potere, individua come causa sufficiente, per l'astensione e la richiesta di ricusazione, il solo fatto oggettivo della pendenza di una lite tra il Presidente o il commissario di concorso ed uno dei candidati, senza necessità di verifica di elementi ulteriori. Ebbene, nella specie si trattò d'un esposto che l'appellato indirizzò a vari soggetti tra cui la predetta Procura in relazione a certi fatti anteriori, ma il TAR non s'avvede anzitutto che già l'asserita (o attuata) presentazione di denuncia in sede penale da parte del ricusante nei confronti del Giudice (o, per analogia, del commissario di concorso) non costituisce causa di legittima ricusazione perché essa non è di per sé idonea a creare una situazione di causa pendente (per la natura oggettiva della giurisdizione penale) o di grave inimicizia (cfr. Cons. St., IV, 2 aprile 2012 n. 1958). Tanto non volendo considerare quanto già detto prima, cioè che l'abuso della denuncia sarebbe uno strumento per evitare una composizione della Commissione non gradita al candidato</corsivo>» (Cons. St., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577). </h:div><h:div>A ciò si aggiunga che, anche a voler convenire con parte ricorrente in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi (ciò che non è nel caso di specie), resta fermo che l’eventuale violazione di una norma sul procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento ove, per la sua natura vincolata, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (art. 21, <corsivo>octies</corsivo>, co. 2, primo periodo, L. n. 241/1990).</h:div><h:div>Orbene, nel caso di specie il provvedimento adottato dall’Amministrazione, pur rubricato come “<corsivo>annullamento</corsivo>” dell’originaria concessione edilizia, va più correttamente qualificato in termini di accertamento dell’inefficacia del titolo originario, in ragione del mancato rispetto delle condizioni ivi apposte (cfr. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 dicembre 2017, n. 1454, <corsivo>ibidem</corsivo>, 2 novembre 2010, n. 4520).</h:div><h:div>Al riguardo, è appena il caso di rammentare che «<corsivo>spetta al giudice amministrativo qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio (da ultimo, V, 4 ottobre 2021, n. 6606). Si tratta di un potere ufficioso, il cui esercizio non è vincolato né dell'intitolazione dell'atto, né tanto meno delle deduzioni delle parti in causa (V, 5 giugno 2018, n. 3387). L'esatta qualificazione di un provvedimento va infatti effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (V, 28 agosto 2019, n. 5921; IV, 18 settembre 2012, n. 4942)</corsivo>» (Cons. St., Sez. V, 2 novembre 2021, n. 7320).</h:div><h:div>Ciò premesso, ad avviso del Collegio, il provvedimento per cui è controversia non può che avere carattere vincolato, in quanto con esso l’Amministrazione resistente, verificato un fatto materiale (<corsivo>i.e. </corsivo>l’inadempimento agli obblighi previsti nella concessione edilizia), ha dichiarato l’inefficacia <corsivo>ex tunc </corsivo>della concessione originariamente rilasciata.</h:div><h:div>Donde l’infondatezza, anche per tale ragione, della doglianza di parte ricorrente.</h:div><h:div>Il settimo motivo di ricorso è parimenti infondato, tenuto conto del fatto che – come si è appena visto – l’atto in questione non può qualificarsi in termini di annullamento in autotutela.</h:div><h:div>Dall’infondatezza dei sopra citati motivi di ricorso deriva l’irrilevanza delle richieste istruttorie di parte ricorrente, che non possono pertanto trovare accoglimento.</h:div><h:div>3. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune resistente, che quantifica in euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/10/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Fabrizio Giallombardo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>