<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160017420200122194639224" descrizione="" gruppo="20160017420200122194639224" modifica="2/3/2020 10:22:49 AM" stato="4" tipo="2" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="00174"/><fascicolo anno="2020" n="00276"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160017420200122194639224.xml</file><wordfile>20160017420200122194639224.docm</wordfile><ricorso NRG="201600174">201600174\201600174.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 3\2016\201600174\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>03/02/2020 10:22:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Pignataro</firma><data>22/01/2020 20:08:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/02/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente</h:div><h:div>Anna Pignataro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Calogero Commandatore,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n 823 del 11.11.20 15 notificata in data 25 novembre 2015 avente a oggetto “annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali n. 768/1 settore del 21.12.2009, n. 321 /1 ° del 28.05.2010, n. 577/1° settore del 15.11.2010 n. 91 Staff segretario - direttore generale del 12. 04. 2011, n. 172 Staff segretario - direttore generale del 10.6.2011, n. 208/ segretario - direttore generale del 8.6.2012, n. 366/staff segretario - direttore generale del 07.11.12 relative alla liquidazione e pagamento all'assessore comunale pro tempore Dott. Giuseppe Siragusa degli oneri contributivi per espletamento mandato amministrativo di cui all'art. 22, comma 2 della l.r. n. 30/2000”;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 174 del 2016, proposto da Giuseppe Siragusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Vita Maria Ippolito, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di Mazara del Vallo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Epifanio Giglio, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Alberti, in Palermo, via Tunisi, n.11;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti l'atto di formale costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Mazara del Vallo;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;</h:div><h:div>Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2019, i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale d’udienza, ai quali è stato dato avviso della questione rilevata d’ufficio, ex art.73, comma 3 c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa, il Comune di Mazara del Vallo, con determinazione dirigenziale n 823 del 11 novembre 2015, ha annullato in autotutela le determinazioni dirigenziali in epigrafe indicate, di liquidazione e pagamento ai sensi dell’art. 86, comma 2, del T.U.E.L., delle somme già corrisposte al dott. Giuseppe Siragusa a titolo di rimborso degli oneri previdenziali (pari al complessivo importo di € 8.916,63)  - dallo stesso versati in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti in relazione all’espletamento del mandato amministrativo di assessore comunale - e ciò al fine della ripetizione di tali somme in quanto corrisposte indebitamente a seguito dell’accertamento della sussistenza, durante l’espletamento del mandato, di un rapporto di lavoro dipendente presso il Ministero della Pubblica Istruzione rispetto al quale il dott. Giuseppe Siragusa non si era posto in aspettativa;</h:div><h:div>CONSIDERATO che:</h:div><h:div>- il dott. Giuseppe Siragusa, con ricorso notificato il 13 gennaio 2015 e depositato il giorno 20 seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento, la predetta determinazione dirigenziale n 823 del 11.11.2015, deducendone l’illegittimità per il motivo di violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e per difetto di motivazione sul pubblico interesse poiché il potere di annullamento d’ufficio è stato esercitato oltre il termine di legge di diciotto mesi o comunque oltre un tempo ragionevole, essendo trascorsi sei anni dal primo degli atti annullati e tre anni dall’ultimo, e ciò senza alcuna motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico concreto, attuale e prevalente al ritiro degli atti;</h:div><h:div>- il Comune di Mazara del Vallo si è costituito in giudizio controdeducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, e spiegando, altresì, che l’annullamento in autotutela si è reso necessario onde poter attivare il recupero delle somme indebitamente erogate;</h:div><h:div>RITENUTO che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.</h:div><h:div>L’art. 86, comma 2, del Decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267, dispone che “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico”</h:div><h:div>Il Comune resistente, con l’emanazione delle determinazioni di liquidazione e pagamento – poi annullate con la determinazione impugnata - ha proceduto alla quantificazione delle quote ritenute spettanti al ricorrente sulla base dei criteri predeterminati in modo vincolante da tale norma e da ciò discende la natura di atti paritetici, sia degli atti annullati, sia del successivo atto ricognitivo di secondo grado, con la conseguenza che l’amministrazione procedente, nell’adottare quest’ultimo, non ha esercitato alcun potere discrezionale.</h:div><h:div>Orbene, il riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario è regolato, secondo i principi generali, in ragione della natura giuridica della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuire, la giurisdizione:</h:div><h:div>a) al giudice amministrativo, quando tale posizione sia d'interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo, caratterizzato dall'esercizio di poteri pubblicistici;</h:div><h:div>b) al giudice ordinario, quando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente ad una fase priva di valenza pubblicistica, i cui atti non costituiscano espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma ricadano nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, a prescindere dalla formale qualificazione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>La giurisdizione del giudice ordinario, infatti, non è esclusa dall’emanazione, in sé, dell’atto amministrativo, né dalla proposizione di una domanda giudiziale che contenga la richiesta di annullamento di tale atto: ove l’atto regolatore del rapporto si ricolleghi, infatti, alla tutela di una posizione di diritto soggettivo perfetto, non può che sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, che accerterà se l’atto paritetico emanato sia (o meno) conforme alla legge che lo regola, sotto il profilo della spettanza del diritto (an della pretesa) e dell’esigibilità dello stesso (prescrizione del diritto secondo le regole di diritto comune ed eventuale ripetizione del credito come indebito oggettivo).</h:div><h:div>Va anche ricordato che, sempre al fine del riparto della giurisdizione, è stata ritenuta decisiva la distinzione tra la posizione dei cd. funzionari onorari in senso proprio, perchè nominati da un'autorità amministrativa, e quella dei soggetti svolgenti funzioni pubbliche sulla base di una investitura politico-elettorale.</h:div><h:div>Per i primi trova applicazione il principio generale, in difetto di una diversa disciplina normativa, secondo cui il loro trattamento economico – ma il ragionamento può essere esteso anche alla materia de qua che concerne gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi - è stabilito discrezionalmente dall'autorità competente per la nomina (esempio tipico: commissario ad acta nominato da un'autorità di vigilanza o controllo).</h:div><h:div>Per i secondi, invece, non è ravvisabile un'autorità amministrativa che li nomini e la loro posizione, anche economica, di norma è regolata direttamente dalla legge: ne consegue che le relative posizioni soggettive assumono necessariamente la consistenza di diritti soggettivi.</h:div><h:div>Alle medesime conclusioni si è allineata la giurisprudenza amministrativa nell’affermare che "i consiglieri e gli amministratori comunali si pongono in rapporto di servizio di natura onoraria con l'amministrazione di appartenenza, per cui, stante il carattere del rapporto intercorrente, qualsiasi richiesta da essi rivolta ad ottenere l'erogazione di un eventuale trattamento economico spettante per legge, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo detto trattamento necessariamente previsto dalla norma e, nella specie, oltre ad essere stabilito nella debenza, è anche preventivamente quantificato" (così C.d.S., sez. V, 26 febbraio 2014, n. 922, ma vedi anche T.A.R. Molise 111/2015 e T.A.R. Toscana, I, 852/2014).</h:div><h:div>Più di recente le Sezioni unite della Cassazione (sent. 2479/2017) hanno precisato che la controversia avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante al funzionario onorario è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo in forza della determinazione discrezionale del compenso ad esso dovuto, in quanto rimesso ad una delibera amministrativa, facendo eccezione all'applicazione del principio soltanto l'ipotesi in cui una specifica disposizione di legge provveda ad attribuire natura retributiva alle spettanze del funzionario stesso e ne consegua una determinazione automatica (Cass., Sez. un., n. 1631 del 2010).</h:div><h:div>Sulla base di tali criteri direttivi, con riferimento alla fattispecie sub judice nella quale, con il provvedimento impugnato, l’amministrazione comunale resistente si è limitata a dare applicazione alla normativa primaria, senza alcuna spendita di potere discrezionale, al fine di disporre il recupero delle somme indebitamente erogate, deve concludersi che la posizione attivata dall’odierno ricorrente è una posizione di diritto soggettivo e come tale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;</h:div><h:div>RITENUTO, in forza di tutte le considerazioni che precedono, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;</h:div><h:div>RITENUTO, infine, che le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda sostanziale;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fatti salvi gli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11, c.p.a..</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Pignataro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>