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   <Provvedimento>
      <meta id="20150308520190424171105788" descrizione="militare sanzione disciplinare" gruppo="20150308520190424171105788" modifica="5/2/2019 3:31:28 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="03085"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01234"/>
            <urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201503085">201503085\201503085.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2015\201503085\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Calogero Ferlisi</firma>
            <data>02/05/2019 15:31:28</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>giovanni tulumello</firma>
            <data>24/04/2019 19:35:49</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>03/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>

31                        <nuova>31</nuova>
            <ereditata>31</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Calogero Ferlisi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Sebastiano Zafarana,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del provvedimento in data 23 luglio 2015 del Comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della consegna di giorni tre, inflitta con provvedimento del 13 aprile 2015 del Comandante della Compagnia Comando e Supporto Logistico del 46° Reggimento Trasmissioni. </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2015, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pandolfi, domiciliato presso la  Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, 6; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero della Difesa Direzione, Comando 46° Reggimento Trasmissioni Caserma Turba, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale  6; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione e di Comando 46° Reggimento Trasmissioni Casema Turba;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1.	Con ricorso notificato il 24 settembre 2015, e depositato il successivo 23 ottobre, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione intimata.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2019.</h:div>
         <h:div>2.	Il ricorrente, militare in servizio nel 46° Reggimento Trasmissioni, impugna il provvedimento in data 23 luglio 2015 del Comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della consegna di giorni tre, inflitta con provvedimento del 13 aprile 2015 del Comandante della Compagnia Comando e Supporto Logistico del predetto reggimento.</h:div>
         <h:div>Quest’ultimo era stato motivato come segue: “in data 22 marzo 2015 la S.V., appartenente ad un Organo di rappresentanza Militare (COCER), cat. D, in procinto di partire per svolgere l’attività connessa alla rappresentanza militare in Roma, si presentava in caserma con aspetto poco decoroso della persona, nella fattispecie portava i capelli lunghi, disattendendo così quanto disposto dagli articoli 721 e 724 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90”.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente deduce “violazione di legge ed eccesso di potere”.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è infondato.</h:div>
         <h:div>3.	Per costante giurisprudenza (in questo senso, da ultimo, T.A.R. Piemonte, sez. I, 03/04/2018, n.399): “<corsivo>in tema di sanzioni disciplinari per impiegati delle forze armate, l'amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo però restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto; di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell'autorità procedente (cfr. questa Sezione, sent. n. 1102 del 2016 cui adde, tra le tante, anche TAR Friuli- Venezia Giulia, sent. n. 2 del 2015 e TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. n. 136 del 2016)</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Il provvedimento impugnato non presenta alcuno dei profili critici riconducibili ai vizi rilevanti nel richiamato ambito del sindacato giurisdizionale esercitabile sulla sanzione disciplinare.</h:div>
         <h:div>4.	Risulta, in particolare, che:</h:div>
         <h:div>vi è stata rituale contestazione preventiva dell’addebito;</h:div>
         <h:div>sono state adeguatamente vagliate le giustificazioni prodotte dall’interessato;</h:div>
         <h:div>lo stesso ricorrente era stato oggetto di precedenti richiami verbali relativi alla medesima condotta;</h:div>
         <h:div>la pretesa indeterminatezza della condotta contestata è in realtà, come argomenta la motivazione del provvedimento impugnato, integrata dal richiamo operato nel provvedimento medesimo alla indicazione circa la lunghezza dei capelli contenuta nel Regolamento delle uniformi dell’Esercito;</h:div>
         <h:div>che il provvedimento impugnato ha adeguatamente valutato tutti i parametri contemplati dall’art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare, inclusa la precedente attività di servizio;</h:div>
         <h:div>alla luce della considerazione di detti parametri, la lieve sanzione inflitta appare non sproporzionata rispetto alla condotta accertata, ancorché severa e rigorosa.</h:div>
         <h:div>In giurisprudenza, del resto, Consiglio di Stato sez. IV, 07/04/2014, n.1609, ha affermato la legittimità della sanzione disciplinare della consegna, irrogata al militare in ragione del taglio di capelli ritenuto in contrasto con i doveri di decoro e di dignità sanciti dal regolamento militare, i quali sono formulati a tutela del prestigio delle Forze armate, informato a valori di sobrietà e compostezza, con i quali deve senz'altro ritenersi incompatibile un'acconciatura del tutto insolita od inusuale.</h:div>
         <h:div>5.	Nel caso di specie emerge per un verso (ne dà atto lo stesso ricorrente nelle giustificazioni rese nel corso del procedimento disciplinare) che il rilievo della difformità del taglio di capelli rispetto alla prescrizione regolamentare gli era stato fatto già telefonicamente prima della formale apertura del procedimento disciplinare; e, per altro verso, che le censure relative al fatto che in realtà tale taglio non sarebbe stato in realtà eccessivamente lungo, si risolvono in considerazioni di natura soggettiva del stesso ricorrente, che se pur non implausibili sono tali da non configurare un profilo di arbitrarietà od illogicità del provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Quest’ultimo è stato adottato in relazione alla condotta accertata all’atto dell’accesso in caserma in data 23 marzo 2015.</h:div>
         <h:div>Le deduzioni relative al taglio di capelli effettuato nei giorni successivi, e allo stato di ordine e decoro tenuto dal ricorrente nell’incontro istituzionale tenutosi a Roma, fuoriescono dall’ambito della contestazione disciplinare in quanto rappresentano fatti ad essa successivi e come tali estranei.</h:div>
         <h:div>Essi denotano semmai un apprezzabile scrupolo del militare che, a seguito di richiamo verbale del superiore, e prima ancora della contestazione disciplinare relativa al medesimo fatto, si è affrettato a porre rimedio, <corsivo>pro futuro</corsivo>, al proprio aspetto: ma non cancellano né elidono il fatto storico oggetto dell’addebito, dal momento che <corsivo>quod factum infectum fieri nequit</corsivo>.</h:div>
         <h:div>6. Il ricorso è pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla particolare natura del potere esercitato dall’amministrazione e ai limiti del sindacato giurisdizionale sullo stesso, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare  la persona del ricorrente.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="07/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Angelo Pirrone</h:div>
            <h:div>Giovanni Tulumello</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
