<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20120075020210903171353339" descrizione="" gruppo="20120075020210903171353339" modifica="9/3/2021 7:42:16 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Rosa Maria Tumbarello" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2012" n="00750"/><fascicolo anno="2021" n="02513"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20120075020210903171353339.xml</file><wordfile>20120075020210903171353339.docm</wordfile><ricorso NRG="201200750">201200750\201200750.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\927 Nicola Maisano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco mulieri</firma><data>03/09/2021 19:40:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/09/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Maisano,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso principale</corsivo>:</h:div><h:div>- dell’ordinanza dirigenziale n. 1 del 1.2.12 di diniego sanatoria;</h:div><h:div><corsivo>quanto al ricorso per  motivi aggiunti</corsivo>:</h:div><h:div> - della ordinanza dirigenziale n. 8 del 9.5.2019, notificata il 21.5.2019, di demolizione opere edili di ripristino dello stato dei luoghi; e nella parte in cui preordina l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01;</h:div><h:div> - nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 750 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Rosa Maria Tumbarello, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marsala in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Cosimo Di Girolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marsala;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020;</h:div><h:div>Relatore il dott. Francesco Mulieri nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 3 aprile 2012 e depositato il 2 maggio successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Comune di Marsala ha negato la sanatoria del fabbricato di sua proprietà sito nel medesimo Comune - in quanto ricadente entro, fascia dei 150 mt dalla battigia, quindi in zona sottoposta a vincolo di, inedificabilità assoluta oltre che a vincolo paesaggistico - articolando censure di:</h:div><h:div>1) <corsivo>“Illegittimità e falsa applicazione della Legge Regionale 78/76”</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente, al momento della sua costruzione (31.03.2003), il fabbricato in questione sarebbe stato ad una distanza superiore di mt. 150 dalla costa; il Comune non avrebbe tenuto nemmeno in considerazione il fatto che il tratto di costa prospiciente il fabbricato è di natura sabbiosa e che, nel corso degli anni, avrebbe avuto un evidente deterioramento.</h:div><h:div>2) <corsivo>“Illegittimità e falsa applicazione della Legge 431/1985 e 326/2003”.</corsivo></h:div><h:div>La ricorrente deduce di avere chiesto (in data 31.01.2005) e poi sollecitato (in data 22.10.2007), l’accertamento di compatibilità paesaggistica presentando apposita istanza alla Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali di Trapani e per conoscenza al Comune di Marsala. Quest’ultimo, prima di emettere il provvedimento negatorio della sanatoria avrebbe dovuto accertarsi di eventuali provvedimenti autorizzativi da parte dell'Ente preposto al rilascio del N.O.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di Marsala che, con memoria di forma, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.</h:div><h:div>Con ordinanza del 24/05/2012 n. 321, la domanda cautelare della ricorrente è stata respinta.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti notificati in data 09/07/2019 e depostati in data 11/07/2019, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del 9 maggio 2019 (notificata il 21 maggio 2019) di demolizione delle opere abusive e di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01. </h:div><h:div>Di tale provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, oltre che per illegittimità derivata, per i seguenti motivi che possono essere così sintetizzati:</h:div><h:div>- il fabbricato per cui è causa risulterebbe ubicato al di fuori della fascia dei 150 metri dalla linea di battigia;</h:div><h:div>- in caso di edificio solo parzialmente illegittimo il provvedimento repressivo dell’abuso dovrebbe tener conto dell’eventuale pregiudizio che l’applicazione della sanzione demolitoria potrebbe arrecare alla staticità della parte legittima dell’edificio stesso, dovendo in siffatta evenienza essere irrogata l’alternativa e meno onerosa sanzione pecuniaria ex art. 34 comma 2 D.P.R. 6.6.01 n. 380;</h:div><h:div>- avendo la ricorrente richiesto il nulla-osta paesaggistico nel 2005 sulla relativa istanza si sarebbe formato il silenzio-assenso;</h:div><h:div>- il divieto in questione si riferirebbe ai soli vincoli “assoluti” e non anche a quelli “relativi”, per i quali può ottenersi la concessione in sanatoria ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dalle leggi in materia di condono edilizio;</h:div><h:div>- stante la illegittimità del diniego di sanatoria e dell’ordine di demolizione il comune non avrebbe potuto applicare la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4/bis D.P.R. n. 380/01.</h:div><h:div>Con ordinanza del 17/09/2019 n. 957, la domanda cautelare della ricorrente ed è stata accolta ed è stata disposta una verificazione al fine di accertare: quale sia la distanza delle opere abusivamente realizzate dalla battigia; l’epoca di realizzazione del fabbricato; la sussistenza, rispetto a tale epoca, di eventuali fenomeni di erosione delle coste.</h:div><h:div>Con ordinanza del 07/09/2020 n. 1846 è stato sostituito il verificatore precedentemente nominato (Direttore Generale dell’A.R.P.A. Sicilia) con l’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, con facoltà di delega ad un Dirigente o Funzionario tecnico della medesima Amministrazione.</h:div><h:div>In data 10 marzo 2021, il verificatore ha depositato la sua relazione.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>Tanto premesso, il Collegio rileva che, con riferimento al primo motivo del ricorso principale e riproposto anche con i motivi aggiunti (con il quale si deduce che il fabbricato per cui è causa risulterebbe ubicato al di fuori della fascia dei 150 metri dalla linea di battigia) il verificatore - tenuto conto del marcato fenomeno di erosione della costa, con un arretramento della linea di battigia dal 2002 ad oggi <corsivo>“...stimabile nell’ordine di 20 metri circa...”</corsivo> - ha concluso Affermando <corsivo>“...che all’epoca di costruzione del suindicato fabbricato questo (nella sua interezza) sia stato ubicato ad almeno 150 mt. Dalla battigia”</corsivo>.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene di condividere le considerazioni contenute nella relazione di verificazione.</h:div><h:div>Pertanto la censura in esame merita accoglimento risultando inficiati i provvedimenti impugnati dal dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto.</h:div><h:div>Del pari fondata risulta la censura con la quale la ricorrente ha dedotto, sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti, di avere chiesto (in data 31.01.2005) e poi sollecitato (in data 22.10.2007), l’accertamento di compatibilità paesaggistica presentando apposita istanza alla Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Culturali di Trapani.</h:div><h:div>Ed invero, con il parere reso dalle Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 291/10 del 31 gennaio 2012, seguito dalla giurisprudenza dello stesso Consiglio (sentenza del 17/09/2015 n. 599), cui anche questo Tribunale si è uniformato (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, del 13/02/2019 n. 420, che a sua volta richiama: TA.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 1069/2018; Sez. I, n. 2922/2017, Sez. II n. 1526/2016), il C.G.A ha chiarito che in Sicilia il c.d. “terzo condono edilizio”, ossia quello ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, non esclude la sanabilità degli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincoli relativi di inedificabilità; in particolare è stato chiarito che il limite alla condonabilità in presenza di un vincolo deve intendersi riferito unicamente ai vincoli assoluti e non anche a quelli relativi, riguardo ai quali, per le opere abusive con essi confliggenti, è invece ammissibile la sanatoria al ricorrere di tutte le altre condizioni stabilite dalla legge.</h:div><h:div>Ne consegue che la censura è fondata nei limiti in cui la domanda di condono è stata respinta sul presupposto che l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza tenere conto del fatto che ciò non preclude in via assoluta la possibilità di concedere il condono mediante un giudizio a posteriori di compatibilità dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.</h:div><h:div>In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Sono, ovviamente, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione vorrà adottare, tenuto conto degli effetti conformativi della presente sentenza.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020,  con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonina Scoma</h:div><h:div>Francesco Mulieri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>