<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20110236920201229082434040" id="20110236920201229082434040" modello="3" modifica="12/30/2020 10:55:13 AM" pdf="2" ricorrente="Margherita Di Girolamo" stato="4" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2011" n="02369"/><fascicolo anno="2020" n="03108"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20110236920201229082434040.xml</file><wordfile>20110236920201229082434040.docm</wordfile><ricorso NRG="201102369">201102369\201102369.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 2\2011\201102369\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>cosimo di paola</firma><data>30/12/2020 10:55:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>cosimo di paola</firma><data>29/12/2020 10:19:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Cosimo Di Paola,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Francesco Mulieri,	Primo Referendario</h:div><h:div>Raffaella Sara Russo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>quanto al ricorso introduttivo,</h:div><h:div>dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 14/09/2011, di demolizione opere edili</h:div><h:div>quanto al ricorso per motivi aggiunti,</h:div><h:div>della determinazione del Settore III Urbanistica, prot.-OMISSIS-, con la quale si nega la concessione edilizia in sanatoria, chiesta ai sensi dell’art. 13 L.n.47/1985.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Petrosino in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2020 – tenutasi con modalità da remoto, ai sensi dell’art.25 del D.L. n.137/2020 - il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato il 15/11/2011 e depositato il giorno 18 seguente, la Sig.ra -OMISSIS- impugnava l’ordinanza di demolizione, in epigrafe specificata, avverso cui deduceva i motivi di censura seguenti.</h:div><h:div>1) Violazione dell’art.5 L.R. 10/08/1985, n.7 e dell’art.10 della L. 28/02/1985, n.47. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti ed illogicità manifesta.</h:div><h:div>Le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sono costituite da garage, cucinino, pollaio e deposito, non sono adibite ad uso abitativo e rappresentano pertinenze dell’immobile realizzato dalla ricorrente in virtù di licenza edilizia rilasciatale il 07/11/1967.</h:div><h:div>In mancanza di autorizzazione edilizia, per detti abusi è applicabile la sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 02/05/2012 e depositato il giorno 10 successivo, la ricorrente impugnava la determinazione del Settore III Urbanistica, prot.-OMISSIS-, con la quale si nega la concessione edilizia in sanatoria, chiesta ai sensi dell’art. 13 L.n.47/1985, per la considerazione che l’istanza non era corredata dalla documentazione prevista dall’art. 10 del R.E.C.</h:div><h:div>L’interessata deduceva i motivi seguenti.</h:div><h:div>1) Violazione dell’art. 8 della L.r. 30/04/1991, n.10 e dell’art.7 della L. n.241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Alla ricorrente non è stata consentita la partecipazione al procedimento, impedendole di apportare elementi conoscitivi che avrebbero potuto mutare l’esito della determinazione negativa adottata.</h:div><h:div>2) Violazione degli artt. 10 ed 11, comma 2°, del Regolamento edilizio comunale.</h:div><h:div>Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di presupposto e della manifesta irragionevolezza. Violazione dell’art.6 della L. n.241/1990.</h:div><h:div>L’Amministrazione doveva consentire alla ricorrente di integrare la documentazione entro un dato termine, prima di denegare la chiesta sanatoria edilizia.</h:div><h:div>Il Comune di Petrosino intimato non si costituiva in giudizio.</h:div><h:div>3.Alla pubblica udienza del 21/12/2020, tenutasi con modalità da remoto – ai sensi dell’art.25 del D.L. n.137/2020 – il ricorso è passato in decisione.</h:div><h:div>3.1. Il ricorso introduttivo è infondato.</h:div><h:div>Le opere abusive realizzate dalla ricorrente consistono, secondo la descrizione fattane nell’ordinanza impugnata, in un vano garage, “ realizzato attiguo alla casa di civile abitazione, ma non comunicante, avente struttura in conci di tufo e solaio in c.a. ….occupante una superficie di mq 36 circa, un’altezza di mt. 3,40 circa, ed un volume di mc.122,00 circa, un vano unico adibito a cucinino, realizzato con struttura in conci di tufo e solaio in legno ed ondulina, occupante una superficie di mq. 17 circa, un’altezza di mq 2,80 circa …vano unico adibito a pollaio, realizzato con struttura in conci di tufo, e copertura in ondulina, occupante una superficie di mq 30 circa…vano unico adibito a deposito, attiguo al vano pollaio, realizzato con struttura in conci di tufo e solaio in legno ed ondulina, occupante una superficie di mq 9,00 circa.. “</h:div><h:div>Orbene, attesa la chiara descrizione di dette opere edilizie, la struttura stabile e le dimensioni di esse, non v’è dubbio che – diversamente da quanto, in modo semplicistico e generico viene dedotto in ricorso – necessitino del permesso di costruire. Tanto vero che l’interessata ne ha chiesto al Comune l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 L. n.47/1985 con istanza rigettata col provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti.</h:div><h:div>3.2. Detti motivi sono fondati, con riferimento al profilo di censura che attiene all’omessa richiesta di integrazione della documentazione, prima dell’adozione del provvedimento di diniego. </h:div><h:div>Ed invero, la Sezione ha avuto modo di statuire al riguardo che la carenza documentale, nell'ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla l. n. 241 del 1990, può dar luogo ad una declaratoria di improcedibilità dell'istanza del privato solo laddove la P.A. abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria (in base alla legge, o agli atti regolamentari o generali della medesima Amministrazione). Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria di opere edilizie abusive motivato con esclusivo riferimento all'incompletezza della documentazione depositata dall'istante, trattandosi di circostanza che può legittimare solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente a pronunciare sulla domanda ( sent. 05/12/2016, n.2813 ).</h:div><h:div>Nella specie il diniego di sanatoria è motivato dal mancato corredo della relativa istanza con la documentazione prevista dall’art.10 del R.E.C. Era onerata, invece, l’Amministrazione di chiedere alla ricorrente la produzione entro un ragionevole termine di detta documentazione e, successivamente, in mancanza, avrebbe potuto legittimamente respingere la domanda di sanatoria.</h:div><h:div>Nulla si statuisce sulle spese di giudizio, in mancanza di costituzione del Comune intimato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  (Sezione Seconda), Respinge il ricorso introduttivo ed accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti, col conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento negativo con esso impugnato.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonina Scoma</h:div><h:div>Cosimo Di Paola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>