<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20060087620201210171756997" descrizione="" gruppo="20060087620201210171756997" modifica="12/10/2020 6:36:52 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Pace Vito e C/Te" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2006" n="00876"/><fascicolo anno="2020" n="02818"/><urn>urn:nir:tar.sicilia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20060087620201210171756997.xml</file><wordfile>20060087620201210171756997.docm</wordfile><ricorso NRG="200600876">200600876\200600876.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Palermo\Sezione 1\2006\200600876\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>10/12/2020 18:36:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cristina Quiligotti</firma><data>10/12/2020 18:36:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Aurora Lento,	Consigliere</h:div><h:div>Antonino Scianna,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’ ordinanza di rimozione e ripristino stato dei luoghi di opere sottoposte a vincolo paesaggistico;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 876 del 2006, proposto da </h:div><h:div>Pace Vito e Tumbarello Rosa, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come risultante da Registri di Giustizia  avvocato.giacalone@pec.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assessorato Regionale per i BB. CC. e AA. e P.I. - Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; </h:div><h:div>Comune di Petrosino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e di Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;</h:div><h:div>Relatore il consigliere dottoressa Maria Cristina Quiligotti alla udienza pubblica di smaltimento del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale; udito l’avv. Giacalone per la parte ricorrente, come da separato verbale di causa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza della Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Trapani n. 1501 del 9.2.2006, con la quale è stata ordinata la rimozione delle opere edilizie abusive ivi indicate - consistenti nella realizzazione di una recinzione e di un fabbricato - nonché la presupposta nota dell’ufficio tecnico comune di Petrosino di cui al prot. n. 1610 del 12.12.2005 ivi richiamato, di asserita abusività delle opere in quanto insistenti all’interno della fascia dei 150 metri dalla battigia art. 15, lett. a), della L.R. n. 78/1976.</h:div><h:div>I ricorrenti ne hanno dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:</h:div><h:div>- “<corsivo>I. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 32 COMMA 25 D.L. 30.9.03 N. 269 — ART. 44 LEGGE 28.2.85 N. 47 – II. INCOMPETENZA- III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'	IMMANENTI	ALL'AZIONE </corsivo></h:div><h:div><corsivo>AMMINISTRATIVA (ART. 97 COSTITUZIONE) – IV. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO – V. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6 L.R. 10.8.85 N. 37</corsivo>”, in quanto:</h:div><h:div>- per entrambe le opere di cui si controverte, i ricorrenti hanno presentato domanda (prot. n. 11987 del 10.12.04) per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della Legge n. 326 del 24.11.03 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.9.03 n. 269), a tutt'oggi tuttavia non ancora esitata dal Comune di Petrosino;</h:div><h:div>- la mera recinzione di fondi rustici non sia soggetta a concessione, ad autorizzazione o a comunicazione al Sindaco: art. 6 comma I L.R. 10.8.85 n. 37;</h:div><h:div>- la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, che però non è titolare di alcuna funzione amministrativa in ordine alla adozione di provvedimenti finali in materia di condono edilizio;</h:div><h:div>- del tutto erroneamente si assume peraltro che le opere ricadrebbero nella fascia di rispetto, ex art. 15 lett. a) L.R. n. 78/76, di 150 mt. dalla battigia;</h:div><h:div>- il richiamo all'intero capo IV della Legge n. 47/1985 contenuto nel comma 25 dell'art. 32 del D.L. n. 269/03 rende applicabile al condono edilizio in questione la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali disposta dall'art. 44 della Legge n. 47/1985, sospensione che, semmai a fortiori, vale per la Soprintendenza BB.CC.AA.;</h:div><h:div>- è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie qualora il Comune non si sia previamente ed esplicitamente pronunciato sulla domanda di sanatoria presentata antecedentemente dall'interessato;</h:div><h:div>- “<corsivo>VI. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL'ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DELLA CONTRADDITTORIETA' E DELLA ILLOGICITA' MANIFESTA – VII. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 LEGGE 7.8.90 N. 241: DIFETTO DI MOTIVAZIONE</corsivo>”, in quanto:</h:div><h:div>- l’Amministrazione ha fondato, in via esclusiva, il proprio intervento sanzionatorio sulle sole risultanze recate dalla nota Ufficio Tecnico del Comune di Petrosino prot. n. 1610 del 12.12.2005;</h:div><h:div>- non risulta essere stata operata alcuna valutazione in ordine a un'eventuale incompatibilità dell'intervento a fronte di supposti preminenti interessi di tutela paesaggistica.</h:div><h:div>L’amministrazione regionale si è costituita in giudizio con atto di mera forma in data 26.6.2006.</h:div><h:div>L’amministrazione comunale, invece, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.</h:div><h:div>Con la successiva memoria del 20.2.2020 il difensore di parte ricorrente ha richiamato le proprie difese e ha, altresì, dedotto che l’area “<corsivo>è ubicata al di fuori della fascia di rispetto dei 150 mt. dalla linea di battigia (confrontasi: Perizia Giurata a firma del Geom. Tommaso Passalacqua asseverata il 6.10.06</corsivo>”.   </h:div><h:div>Alla pubblica udienza di smaltimento del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.</h:div><h:div>Si premette che, nonostante i ricorrenti abbiano impugnato sia l’ordinanza dell’amministrazione regionale che la sottostante comunicazione dell’amministrazione comunale, in realtà, le censure del ricorso attengono essenzialmente al primo provvedimento, anche perché la nota comunale non è stata allegata in atti né la parte ricorrente comprova di averne richiesto l’accesso né ancora ha formulato istanza istruttoria al riguardo in questo giudizio; di tal che non vi è luogo a provvedere sul punto.</h:div><h:div>Si premette ancora che, come si evince dal tenore testuale dell’ordinanza impugnata, e specificatamente nelle sue premesse, in cui è richiamato l’art. 142 del d. lgs. n. 42/2004 nonchè nella sua parte finale laddove è richiamato in caso di inottemperanza all’ordinanza il disposto di cui al comma 3 dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, la stessa è stata adottata da parte della Soprintendenza ai sensi dell’art. 167 del T.U. n. 42/2004.</h:div><h:div>La norma richiamata, rubricata “<corsivo>Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria</corsivo>”, dispone che “<corsivo>1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa</corsivo>.”.</h:div><h:div>E, infatti, il richiamato art. 142, rubricato “<corsivo>Aree tutelate per legge</corsivo>” e collocato nel capo II del titolo I della parte III del predetto d. lgs. n. 42/2004, nella parte in cui dispone che “<corsivo>1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; …</corsivo> “, deve ritenersi ricompreso nell’ambito “<corsivo>degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza</corsivo>” di cui al comma 1 dell’art. 167.</h:div><h:div>Nella fattispecie la Soprintendenza ha ritenuto che l’area di cui trattasi rientrasse nell’ambito dei 150 metri dalla battigia e, atteso che, pacificamente, il vincolo di cui trattasi è vincolo assoluto, ha conseguentemente ordinato la rimozione delle opere abusive.</h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso non coglie nel segno nella parte in cui ritiene l’incompetenza dell’amministrazione regionale e l’illegittima interferenza con il procedimento di sanatoria attivato da parte dei ricorrenti presso l’amministrazione comunale nel corso dell’anno 2003.</h:div><h:div>Risulta, tuttavia, in atti che la stessa Soprintendenza con la nota di cui al prot. n. 3402 del 6.5.2015 e indirizzata all’U.T.C. del Comune di Petrosino per i lavori di cui trattasi abbia chiesto notizie in ordine alla circostanza “<corsivo>se le opere abusive oggetto di sanatoria ai sensi della legge 326/2003 ricadono o meno all’interno della fascia di inedificabilità assoluta</corsivo>”, disponendo che “<corsivo>in attesa di quanto sopra richiesto, la pratica rimane sospesa a tutti gli effetti</corsivo>”, avuto riguardo alla “<corsivo>perizia giurata a firma del geom. Tommaso Passalacqua</corsivo>” da cui risulterebbe che “<corsivo>l’edificio risulta esterno alla fascia dei 150 mt dal mare</corsivo>”, perizia depositata in copia agli atti e riportante la data del 6.10.2003.</h:div><h:div>Ne consegue che, allora, il ricorso è fondato nell’assorbente parte in cui è stato dedotto il difetto di un’adeguata istruttoria, atteso che l’Amministrazione regionale ha dichiaratamente fondato, in via esclusiva, il proprio intervento sanzionatorio sulle sole risultanze recate dalla richiamata nota dell’Ufficio Tecnico del Comune di Petrosino di cui al prot. n. 1610 del 12.12.2005, non risultando che sia stato effettuato alcun accertamento né alcuna autonoma valutazione sul punto.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’ordinanza impugnata nei medesimi sensi ed effetti, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione regionale.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/12/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Angelo Pirrone</h:div><h:div>Maria Cristina Quiligotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>