<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260369820260924145023038" descrizione="" gruppo="20260369820260924145023038" modifica="27/09/2026 19:52:35" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="03698"/><fascicolo anno="2026" n="05391"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260369820260924145023038.xml</file><wordfile>20260369820260924145023038.docm</wordfile><ricorso NRG="202603698">202603698\202603698.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\668 Davide Soricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Fabio Maffei</firma><data>27/09/2026 19:52:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Presidente</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mara Spatuzzi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della Determina del Responsabile della CUC del Lago di Occhito n. 140 del 13.05.26 avente ad oggetto l'aggiudicazione della “procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Serrara Fontana (Na)” (CIG: B99A5172F2), a duplice firma, nelle evidenziate qualità, del Geom. Valter Pellegrino e dell'Ing. Pino D'Amelio e della conseguente comunicazione ed “avviso di appalto aggiudicato”, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi tutti i verbali di gara dal n. 1 al n. 6, con particolare riferimento a quelli incisi dalle denunciate illegittimità, anche disponendo l'eventualità di quanto segue: </h:div><h:div>rivalutazione dell'offerta tecnica della Soc. Super Eco, per quanto attiene ai “servizi migliorativi offerti” (criterio 1 del par. 20.1 del disciplinare);  </h:div><h:div>disamina di congruità, ex art. 110 D.Lgs. 36/23, da parte del preposto RUP [all. I.2, art. 7, lett. c) D.Lgs. 36/23], eventualmente, su propria scelta, con l'eventuale supporto della Commissione di gara, alla luce delle denunciate distonie rilevate in via tabulare.</h:div><h:div>Voglia altresì accertare la decadenza dalla posizione di prima graduata della Super Eco S.r.l., con conseguente ulteriore declaratoria del diritto della Ricorrente ad assumere la posizione di prima graduata e di inefficacia del contratto eventualmente stipulato fra l'Ente Appaltante e l'aggiudicataria della gara, rispetto al quale - per quanto possa occorrere - la patrocinata rende, fin da ora, pertanto, la propria disponibilità all'eventuale subentro.</h:div><h:div>Con riserva di correlata azione giustiziale, in termini di richiesta risarcitoria e/o indennitaria, da formulare ex post, con separato giudizio, in conseguenza della illegittima aggiudicazione qui impugnata, ove non soddisfatti in forma specifica, anche nei termini di cui all'art. 5, comma 4 D.Lgs.  36/23.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3698 del 2026, proposto da </h:div><h:div>S.B. Ecology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B99A5172F2, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Sara Corsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Funeroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Cuc Lago di Occhito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Super Eco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Giuseppe De Vergottini, Marco Petitto, Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Serrara Fontana e del Super Eco S.r.l. e di Cuc Lago di Occhito;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.- Con ricorso notificato in data 11 giugno 2026 e depositato presso la Segreteria di questo Tribunale, la società S.B. Ecology S.r.l. ha impugnato la Determina n. 140 del 13 maggio 2026, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (di seguito anche «CUC») del Lago di Occhito con la quale veniva aggiudicato in via definitiva alla Super Eco S.r.l. l'appalto avente ad oggetto il «servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Serrara Fontana (NA)» (CIG: B99A5172F2), nonché la comunicazione e l'avviso di appalto aggiudicato e tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi i verbali di gara dal n. 1 al n. 6, con particolare riferimento a quelli incisi dalle denunciate illegittimità. Veniva altresì impugnata la determinazione di presa d'atto del Comune di Serrara Fontana n. 29 del 18 maggio 2026.</h:div><h:div>La procedura competitiva era stata avviata dalla CUC del Lago di Occhito, con sede in Carlantino, per conto del Comune di Serrara Fontana, sulla base della determinazione a contrarre n. 116 R.S. e n. 586 Reg. Gen. del 12 dicembre 2025 e dell'atto gestionale di indizione n. 443 del 17 dicembre 2025; bando e disciplinare erano stati pubblicati il 19 dicembre 2025. La selezione di gara era stata strutturata come procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (massimo 70 punti per l'offerta tecnica e massimo 30 punti per l'offerta economica), per un importo a base d'asta di € 3.337.480,04 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 67.634,60, con stima complessiva superiore a € 4,6 milioni e durata contrattuale di 48 mesi con possibile proroga di un anno. </h:div><h:div>Alla procedura avevano partecipato tre operatori economici: Super Eco S.r.l., S.B. Ecology S.r.l. e Vittoria S.r.l.</h:div><h:div> Con verbale n. 6 del 17 aprile 2026 la Commissione aveva redatto la graduatoria finale, esitata nei seguenti termini: 1° classificata Super Eco S.r.l., con un punteggio complessivo di 76,653 (di cui 46,653 per l'offerta tecnica e 30,00 per l'offerta economica), corrispondente a un ribasso del 8,20%; 2° classificata S.B. Ecology S.r.l., con un punteggio complessivo di 69,665 (di cui 49,333 per l'offerta tecnica e 20,332 per l'offerta economica); 3° classificata Vittoria S.r.l., con un punteggio complessivo di 69,591 (di cui 42,743 per l'offerta tecnica e 26,848 per l'offerta economica). La Commissione aveva proposto pertanto l'aggiudicazione in favore di Super Eco S.r.l. </h:div><h:div>Espletate le verifiche di rito da parte del RUP, la CUC del Lago di Occhito aveva adottato la Determina n. 140 del 13 maggio 2026, così aggiudicando definitivamente il servizio alla Super Eco S.r.l. per un importo contrattuale di € 3.131.441,28 oltre IVA.</h:div><h:div>La ricorrente, seconda classificata, ha articolato il ricorso introduttivo intorno a tre distinti ordini di censure, domandando, in via principale, l'annullamento della Determina n. 140 del 13 maggio 2026 e di tutti gli atti connessi nonché la declaratoria di decadenza della Super Eco S.r.l. dalla posizione di prima graduata, con conseguente accertamento del proprio diritto ad assumere la prima posizione in graduatoria e la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto medio tempore stipulato, con disponibilità al subentro. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la rivalutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria con riguardo ai servizi migliorativi e l'attivazione della disamina di congruità da parte del RUP ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Si è altresì riservata di esperire l'azione risarcitoria e/o indennitaria da esercitare eventualmente ex post, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso, S.B. Ecology S.r.l. ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44, commi 3 e 4, della legge regionale della Campania n. 14 del 2016, nonché degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. n. 36/2023, eccependo altresì violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e <corsivo>par condicio</corsivo> di cui all'art. 3 del medesimo Codice.</h:div><h:div>La censura muove dalla ricognizione del quadro normativo regionale di riferimento. L'art. 44 della L.R. Campania n. 14/2016 introduce, nell'ambito della disciplina dei servizi di igiene urbana, uno specifico obbligo a carico dei concorrenti nelle procedure di affidamento: questi ultimi sono tenuti a produrre, negli atti di offerta, una dichiarazione formale di presa d'atto dell'obbligo di utilizzare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni, il personale inserito negli elenchi dei lavoratori già dipendenti dei Consorzi di bacino della Regione Campania, nel frattempo disciolti. La norma regionale, nel comma terzo, sancisce tale obbligo in termini espressi e, nel comma quarto, ne stabilisce la sanzione, ovverosia «la mancata produzione della dichiarazione contenente l'impegno predetto comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento». La ricorrente ha sottolineato, a tale riguardo, come l'obbligo dichiarativo non solo trovasse ancoraggio nella normativa regionale, ma fosse altresì richiamato dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 2.3 del Piano industriale posto a base di gara, con ciò integrandosi nella lex specialis come prescrizione vincolante per la partecipazione. A riprova della portata inderogabile dell'obbligo, la ricorrente ha prodotto in giudizio circolari e provvedimenti dell'ATO Napoli 2, della Presidenza della Regione Campania e della Prefettura, dai quali emerge un orientamento univoco nel senso della necessaria produzione della dichiarazione già in sede di ammissione.</h:div><h:div>A fronte di tale quadro normativo, la ricorrente ha evidenziato che la Super Eco S.r.l. non aveva prodotto in sede di gara la prescritta dichiarazione di impegno, né aveva inserito un riferimento testuale specifico all'utilizzo prioritario dei lavoratori dei Consorzi di bacino disciolti nel Piano di riassorbimento del personale allegato all'offerta tecnica (all. n. 17). Quest'ultimo documento, secondo la ricorrente, si limitava a prevedere l'assunzione del solo personale del gestore uscente, senza documentare in alcun modo l'impegno verso la particolare categoria di lavoratori che la normativa regionale intende tutelare, vale a dire i dipendenti degli enti disciolti iscritti negli appositi elenchi regionali. La difformità, dunque, non sarebbe di carattere meramente formale, bensì sostanziale: l'omissione rivelerebbe l'assenza di un impegno concreto verso l'obiettivo di tutela occupazionale perseguito dalla normativa regionale, con conseguente inidoneità dell'offerta a garantire l'integrale esecuzione degli obblighi contrattuali.</h:div><h:div>Ha qualificato pertanto l'omissione come dirimente e tale da imporre, ai sensi del comma 4 dell'art. 44 della L.R. n. 14/2016, l'esclusione automatica dell'operatore dalla procedura. L'inerzia della Stazione Appaltante nell'irrogare tale conseguenza espulsiva avrebbe, a sua volta, violato i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, atteso che — a fronte di una prescrizione che aveva invece costretto altri operatori ad osservare determinate formalità documentali — l'aggiudicataria aveva potuto partecipare e risultare prima classificata in assenza di un adempimento che il legislatore regionale aveva reso obbligatorio e sanzionato con l'esclusione. La censura si è conclusa con la domanda di annullamento dell'aggiudicazione, di declaratoria di decadenza della Super Eco S.r.l. dalla posizione di prima graduata e di conseguente affermazione del diritto della ricorrente ad assumere tale posizione.</h:div><h:div>Con il secondo motivo — qualificato dalla stessa ricorrente come principale rispetto al terzo, in applicazione dell'ordo quaestorum delineato dall'Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 — S.B. Ecology S.r.l. ha articolato una censura complessa, incentrata sull'inammissibilità dell'offerta tecnica della Super Eco S.r.l. per plurime e distinte ragioni di illegittimità, tutte convergenti verso l'esito espulsivo.</h:div><h:div>La ricorrente ha descritto analiticamente il contenuto dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, con particolare riguardo alla tabella 6.12 della Relazione tecnico-illustrativa. In quella sede, Super Eco S.r.l. aveva inserito una proposta di rimodulazione del calendario di raccolta per le Utenze Non Domestiche (di seguito anche «UND»), consistente nella sostituzione di n. 2 ritiri settimanali estivi del rifiuto secco residuo con n. 2 ritiri aggiuntivi del multimateriale, con conseguente riduzione dei passaggi del secco residuo da 3 a 1 nel periodo estivo, riservando il secondo «ripasso pomeridiano» alle sole grandi UND. Tale proposta era stata accompagnata da una postilla di carattere chiaramente condizionale, nella quale si leggeva che «al fine di incrementare la raccolta differenziata di UND si propone sin d'ora di sostituire i ritiri previsti per il secco residuo (n°2) con ulteriori n° 2 ritiri di multimateriale da UND».</h:div><h:div>In primo luogo, la ricorrente ha contestato che la proposta di Super Eco S.r.l. violasse le prescrizioni minime e inderogabili stabilite dalla lex specialis in materia di frequenza dei ritiri per le UND. La doglianza si fonda su una lettura sistematica e integrata di numerose clausole dei documenti di gara, tutte richiamate nel dettaglio nell'atto introduttivo.</h:div><h:div>In particolare, ha evidenziato che l'art. 1, comma 10, del Capitolato Speciale d'Appalto stabiliva espressamente che il servizio dovesse essere erogato in conformità al calendario di raccolta ivi indicato, qualificato come standard minimo di prestazione; l'art. 2.19, terzo comma, dello stesso Capitolato prescriveva le frequenze minime di raccolta per ciascuna frazione merceologica, tra cui quella del secco residuo per le UND, fissata in tre passaggi settimanali; l'art. 4.4 del Piano industriale e gli artt. 6.7.1 e 6.11 del medesimo documento definivano il calendario operativo da rispettare, articolato per tipologia di utenza e per periodo stagionale; l'art. 18 del disciplinare e l'art. 22.2 dello stesso prevedevano espressamente l'esclusione per il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nella documentazione di gara. A corroborare l'inderogabilità del calendario, la ricorrente ha richiamato altresì l'ordinanza sindacale n. 42/2025, che aveva fissato le modalità di raccolta e i relativi calendari come parametro vincolante per il servizio nel territorio comunale.</h:div><h:div>La riduzione operata da Super Eco S.r.l. — da tre ritiri settimanali del secco residuo a uno soltanto nel periodo estivo, per le UND — si poneva, ad avviso della ricorrente, in palese contrasto con tali prescrizioni. Non si trattava, a suo giudizio, di una mera ottimizzazione organizzativa, né di un miglioramento del servizio nell'interesse dell'utenza, bensì di una riduzione delle frequenze minime obbligatorie, concretante una variante peggiorativa rispetto al progetto a base di gara. Ha rilevato, inoltre che la proposta di Super Eco S.r.l. non avrebbe apportato alcun reale beneficio alla generalità delle UND: la seconda frequenza aggiuntiva — il «ripasso pomeridiano» — era riservata alle sole grandi utenze, mentre la generalità delle utenze non domestiche avrebbe ricevuto in periodo estivo un solo passaggio settimanale per il secco residuo, con evidente e grave pregiudizio per la continuità e la qualità del servizio. Pertanto, la descritta difformità doveva essere qualificata come un'ipotesi di aliud pro alio, in quanto l'offerta aveva ad oggetto un servizio strutturalmente diverso e qualitativamente inferiore rispetto a quello richiesto dalla lex specialis, con conseguente obbligo di esclusione ai sensi dell'art. 22.2 del disciplinare.</h:div><h:div>A sostegno della propria tesi, la ricorrente ha richiamato un consolidato filone giurisprudenziale del Consiglio di Stato e dei TAR, secondo il quale i dati numerici essenziali indicati nella lex specialis non possono essere derogati in sede di offerta, nemmeno in nome del principio di equivalenza funzionale, quando il bando li abbia espressamente qualificati come minimi inderogabili.</h:div><h:div>In secondo luogo, e in stretto collegamento con il profilo precedente, la ricorrente ha dedotto che l'offerta tecnica di Super Eco S.r.l. violasse il principio di unicità e determinatezza dell'offerta, sancito dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 72 del R.D. n. 827/1924. La postilla apposta alla tabella 6.12 della Relazione tecnico-illustrativa dell'aggiudicataria — con cui veniva «proposta sin d'ora» la sostituzione dei ritiri del secco residuo con ritiri di multimateriale — non configurava, ad avviso della ricorrente, una semplice proposta migliorativa, bensì una dichiarazione di volontà subordinata ad un evento futuro e incerto, consistente nell'avallo della Stazione Appaltante. L'offerta si strutturava, quindi, come un'offerta alternativa o doppia: Super Eco S.r.l. ha di fatto prospettato due possibili configurazioni del servizio — quella conforme al capitolato e quella rimodulata — rimettendo alla scelta discrezionale della Stazione Appaltante l'individuazione dell'assetto contrattuale effettivo. Tale struttura condizionale integrava, secondo la ricorrente, uno dei casi espressamente vietati dalla lex specialis e dalla norma codicistica, in quanto rendeva l'offerta indeterminata nel suo contenuto prestazionale e non comparabile con le offerte degli altri concorrenti che avevano rispettato integralmente le prescrizioni del bando.</h:div><h:div>In via ulteriore, la ricorrente ha sollevato una censura di carattere più squisitamente economico, evidenziando come la riduzione dei ritiri del secco residuo per le UND abbia prodotto — o fosse suscettibile di produrre — un risparmio sui costi operativi dell'aggiudicataria, non correttamente imputato nell'offerta economica né neutralizzato dalla lex specialis. </h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha osservato che il Comune di Serrara Fontana è un Comune dell'isola d'Ischia, con conseguente necessità, per l'appaltatore, di trasferire i rifiuti via traghetto verso il continente. La riduzione del numero di passaggi del secco residuo si traduceva direttamente in un minor numero di trasferimenti via traghetto, con conseguente risparmio sui costi di trasporto marittimo che avrebbe favorito in modo esclusivo l'aggiudicataria, senza alcuna corrispondente riduzione del corrispettivo contrattuale o della tariffa applicata all'utenza. Tale risparmio, secondo la ricorrente, ha consentito a Super Eco S.r.l. di formulare un'offerta economica più competitiva senza tuttavia sostenere i costi effettivi del servizio come progettato dalla Stazione Appaltante, con conseguente alterazione della par condicio tra i concorrenti e violazione dei principi di concorrenza e trasparenza di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto al secondo — e destinato ad essere esaminato, secondo la ricorrente, solo nell'ipotesi in cui il secondo motivo non fosse ritenuto fondato — S.B. Ecology S.r.l. ha dedotto l'anomalia e la non sostenibilità economica dell'offerta della Super Eco S.r.l. ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, articolando le proprie censure su cinque distinti e autonomi profili di criticità.</h:div><h:div>La prima contestazione ha ad oggetto i criteri adottati da Super Eco S.r.l. per il calcolo dell'ammortamento di mezzi e attrezzature. La ricorrente ha osservato che l'aggiudicataria aveva scelto di suddividere il costo di ammortamento su un orizzonte temporale di cinque anni, anziché rapportarlo alla durata contrattuale certa di quattro anni. Poiché l'ammortamento su un periodo più lungo determinava un costo annuo più basso, l'aggiudicataria avrebbe in tal modo compresso artificialmente la quota annua di costo fisso da inserire nel conto economico dell'offerta, con conseguente sottodimensionamento dell'importo complessivo dichiarato e indebita riduzione del ribasso apparente. Ai fini della valutazione di congruità, l'unica base temporale corretta era, a suo avviso, la durata contrattuale certa di quarantotto mesi, non potendo l'eventuale proroga annuale — che costituisce una mera facoltà della Stazione Appaltante, non un'obbligazione — essere computata come certezza per attenuare i costi fissi dell'offerta. L'errore metodologico avrebbe prodotto un'alterazione del conto economico tale da rendere l'offerta non attendibile e meritevole di verifica di anomalia.</h:div><h:div>La seconda contestazione — che la ricorrente qualifica come particolarmente grave — ha investito la copertura economica dei servizi migliorativi offerti da Super Eco S.r.l. La ricorrente, ricostruendo analiticamente il contenuto dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ha quantificato in complessivi 1.053 ore annue aggiuntive il monte ore necessario per l'esecuzione dei servizi migliorativi promessi: squadre di controllo qualità, servizi aggiuntivi di lavaggio strade, incremento delle frequenze di raccolta per alcune frazioni ed altri interventi complementari. Procedendo all'analisi della relazione economica di Super Eco S.r.l., si rilevava tuttavia che il monte ore dichiarato nell'offerta economica presentava un'eccedenza rispetto al contratto a base di gara di sole 216,33 ore annue, con uno scostamento di circa 836,67 ore annue non valorizzate economicamente. </h:div><h:div>Tale omissione contabile — il mancato inserimento nel quadro economico dei costi di manodopera corrispondenti alle ore aggiuntive promesse come miglioria — avrebbe determinato, secondo la ricorrente, una sottostima artificiosa del costo del lavoro e, per converso, un punteggio tecnico premiante per migliorie che l'aggiudicataria non avrebbe potuto eseguire nei termini prospettati senza sostenere costi superiori a quelli dichiarati. </h:div><h:div>L'offerta sarebbe pertanto anomala e fittizia, in quanto costruita sulla promessa di prestazioni aggiuntive il cui costo è stato occultato o non contabilizzato nel quadro economico.</h:div><h:div>La terza contestazione riguardava i costi delle attrezzature e dei beni materiali offerti da Super Eco S.r.l. come migliorie tecniche. Al riguardo sono stati analiticamente enumerati i beni materiali indicati nell'offerta tecnica — idropulitrici elettriche, contenitori aggiuntivi per la raccolta differenziata, droni per il monitoraggio del territorio, sistemi di videosorveglianza, cassonetti per RAEE, cartellonistica informativa —, contestandosi che nessuno di questi beni rinveniva specifica e analitica contabilizzazione nella relazione economica dell'aggiudicataria. La mancata imputazione dei costi vivi di tali attrezzature — non allocati in voci distinte del conto economico, ma asseritamente assorbiti in modo indistinto nella voce delle Spese Generali — avrebbe reso l'offerta economica non trasparente e non verificabile nella sua sostenibilità, configurando una delle ipotesi di anomalia previste dall'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Il quarto profilo di censura ha riguardato le maggiorazioni contrattuali per il lavoro prestato in giornate festive e nelle ore notturne. La ricorrente ha contestato che Super Eco S.r.l. non avesse analiticamente quantificato, nella relazione economica, l'incidenza delle maggiorazioni obbligatorie previste dalle tabelle ministeriali del Ministero del Lavoro e dalla contrattazione collettiva applicabile al settore — il CCNL FISE Assoambiente — per il lavoro svolto in tali condizioni. Poiché il servizio di gestione dei rifiuti prevedeva, per sua natura, prestazioni anche nei giorni festivi infrasettimanali e in fasce orarie notturne, l'omessa contabilizzazione di tali maggiorazioni avrebbe comportato una sottostima strutturale del costo del lavoro dichiarato, tale da incidere significativamente sulla credibilità e sulla sostenibilità economica dell'offerta nel suo complesso.</h:div><h:div>In quinto luogo, la ricorrente ha segnalato l'omessa quantificazione degli oneri accessori di stipula contrattuale gravanti sull'appaltatore ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, tra cui i diritti di rogito, le spese di bollo e le altre spese notarili e amministrative. Sebbene il rilievo fosse di importo unitariamente contenuto, avrebbe dovuto essere incluso nel quadro delle omissioni contabili che — nel loro insieme — avrebbero dovuto indurre la Stazione Appaltante ad attivare il subprocedimento di verifica di anomalia ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Sulla base dei cinque profili di criticità sopra illustrati, la ricorrente ha domandato, in via subordinata, che l’intestato Tribunale disponesse la rivalutazione dell'offerta tecnica della Super Eco S.r.l. con riguardo ai servizi migliorativi valutati nell'ambito del criterio 1 del par. 20.1 del disciplinare, ordinando al RUP di avviare il subprocedimento di disamina di congruità ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, eventualmente con il supporto della Commissione di gara, alla luce delle distonie tabulate indicate nel ricorso. Nell'ipotesi in cui la verifica di anomalia avesse confermato l'insostenibilità dell'offerta, la ricorrente ha chiesto l'esclusione di Super Eco S.r.l. dalla procedura e il conseguente riconoscimento del proprio diritto ad assumere la posizione di prima graduata.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito, depositando memoria difensiva in data 15 giugno 2026 e successiva memoria conclusionale in data 7 settembre 2026, con le quali ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto integrale. La CUC ha sostenuto che l'operato della Stazione Appaltante e della Commissione Giudicatrice era stato «del tutto immune dai vizi denunciati, risultando pienamente ossequioso del lex specialis e dei principi cardine del D.Lgs. n. 36/2023 (in primis, il principio del risultato e il principio della fiducia)».</h:div><h:div>Con riferimento al primo motivo di ricorso, la CUC ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della censura per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, sostenendo che le stazioni appaltanti non possono introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, e che una legge regionale non può operare come fonte di esclusione in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, quale la tutela della concorrenza (art. 117 Cost.). Ha aggiunto che la clausola sociale contemplata dall'art. 44, comma 3, della L.R. Campania n. 14/2016 integra un obbligo di esecuzione e non un requisito di partecipazione, che si perfeziona nella fase esecutiva del contratto, come confermato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023, sicché eventuali inadempienze possono rilevare ai fini della decadenza dall'aggiudicazione, ma non giustificano l'esclusione ex ante. </h:div><h:div>Ha richiamato, a tale riguardo, il dovere della Stazione Appaltante di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per le incompletezze formali estranee al contenuto dell'offerta, eccependo altresì la carenza di interesse della ricorrente e la violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium, atteso che neppure S.B. Ecology S.r.l. avrebbe prodotto la dichiarazione specifica che oggi contesta come mancante in capo all'aggiudicataria; del resto, la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante non conteneva un apposito modello per tale dichiarazione, con conseguente impossibilità di sanzionarla. </h:div><h:div>Nel merito, la CUC ha evidenziato che Super Eco S.r.l. aveva dichiarato, nella domanda di partecipazione, di «accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara», e che nel Piano di assorbimento del personale allegato all'offerta era stato assunto l'impegno ad «assorbire nel proprio organico tutto il personale già operante», garantendone la continuità retributiva e il mantenimento del livello di inquadramento.</h:div><h:div>Con riferimento al secondo motivo, la CUC ha qualificato la proposta di Super Eco S.r.l. come una legittima miglioria organizzativa, non come un'offerta condizionata o alternativa, al riguardo sottolineando che la lex specialis — in particolare l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto — espressamente prevedeva che il servizio dovesse essere svolto «fatto salvo quanto previsto nella offerta tecnica della ditta affidataria», e che il sub-criterio C.1.1 consentiva di attribuire fino a 20 punti per proposte migliorative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale. La rimodulazione proposta da parte dell’aggiudicatario, ponendosi nel solco di tale previsione di gara, ha mantenuto invariato il numero complessivo di passaggi settimanali per le UND, limitandosi a convertire la tipologia di alcune raccolte in linea con l'obiettivo di incremento della raccolta differenziata. La Super Eco S.r.l. ha comunque garantito il mantenimento dei tre ritiri settimanali del secco residuo nel caso in cui la Stazione Appaltante non avesse avallato l'ottimizzazione, sicché l'offerta doveva ritenersi certa, univoca e pienamente vincolante. Ha richiamato ancora la CUC il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 a sostegno della valorizzazione di soluzioni che migliorano l'efficienza del servizio pubblico.</h:div><h:div>Con riferimento al terzo motivo, la CUC ha contestato le censure di anomalia rilevando che la verifica di congruità delle offerte costituisce una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei casi di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o errore palese. Ha affermato che l'ammortamento su base quinquennale trova fondamento nell'art. 15 dell'Allegato A del Metodo Tariffario Rifiuti per il Terzo Periodo Regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di ARERA, il cui art. 15 dell'Allegato A fissa la vita utile regolatoria delle attrezzature in cinque anni, essendo comunque coerente con la previsione contrattuale di una durata massima fino a 66 mesi in caso di proroga.</h:div><h:div>In ogni caso, anche ipotizzando un ammortamento quadriennale, lo scostamento sarebbe stato marginale e interamente coperto dall'utile netto dichiarato di € 48.841,70. </h:div><h:div>Inoltre, ha rimarcato che le ore aggiuntive per i servizi migliorativi fossero giustificate dall'efficienza organizzativa e dal contenimento degli sprechi, nel rispetto dei minimi salariali del CCNL FISE Assoambiente. I costi delle attrezzature migliorative e le spese di stipula contrattuale risultavano contabilizzati nelle voci aggregate di Spese Generali (pari a € 44.757,63 annui) e nel margine di impresa. Ha invocato infine il divieto di approccio «atomistico» alla verifica di congruità, la quale deve essere condotta in modo globale e sintetico.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio anche il Comune di Serrara Fontana, resistendo al ricorso chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto nel merito, con condanna della ricorrente alle spese.</h:div><h:div>Il Comune, in via pregiudiziale e preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso deducendo che né il bando né il disciplinare prevedevano, a pena di esclusione, la produzione della specifica dichiarazione regionale richiamata da S.B. Ecology S.r.l.; conseguentemente la censura doveva ritenersi rivolta, nei fatti, ad una clausola della lex specialis che avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente, ai sensi del consolidato principio delle clausole escludenti. Ha altresì rimarcato la carenza di interesse della ricorrente, richiamando il principio nemo venire contra factum proprium, osservando che dalla documentazione di gara non risulta che neppure S.B. Ecology S.r.l. avesse prodotto la dichiarazione di cui contesta l'omissione altrui. Ove l'omissione costituisse causa di esclusione, anche la ricorrente ne sarebbe travolta, con conseguente difetto di legittimazione attiva. Inoltre, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 25 giugno 2025 a sostegno dell'inoperatività della normativa regionale come fonte di cause di esclusione in una materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost.</h:div><h:div>Nel merito del primo motivo, il Comune ha ribadito che la clausola sociale prevista dall'art. 44, comma 3, della L.R. Campania n. 14/2016 integrava un requisito di esecuzione e non di partecipazione, richiamando l'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2877/2026, che qualificherebbe il Piano di assorbimento del personale come adempimento sostanziale dell'impegno richiesto. Ha sottolineato che il bando aveva espressamente previsto il soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 per la regolarizzazione di omissioni documentali non attinenti al contenuto dell'offerta.</h:div><h:div>Sul secondo motivo, il Comune ha stigmatizzato come la lex specialis non aveva qualificato le prescrizioni del calendario di raccolta come requisiti tecnici minimi essenziali in senso assoluto, con applicazione di sanzione espulsiva, ma aveva lasciato spazio alla valutazione di soluzioni migliorative nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così la proposta di Super Eco S.r.l. non aveva configurato un'offerta plurima o alternativa in senso giuridico — mancando due prezzi, due assetti negoziali ovvero prestazioni alternative autonome incompatibili — bensì un'unica organizzazione del servizio, letta dalla Commissione come migliorativa rispetto all'obiettivo di incremento della raccolta differenziata. L'eventuale attivazione della rimodulazione era stata rimessa ad un potere potestativo della Stazione Appaltante e non ad un evento esterno incerto, con conseguente inapplicabilità dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente che riguardavano fattispecie di offerta condizionata ad eventi terzi e incerti. Ha aggiunto, inoltre, che anche ove parte della proposta migliorativa non fosse valutabile, la conseguenza non sarebbe automaticamente l'esclusione dell'operatore, bensì la correzione del punteggio o l'espunzione della parte non valorizzabile, nel rispetto della lex specialis e della discrezionalità amministrativa.</h:div><h:div>Sul terzo motivo, il Comune ha contestato l'infondatezza delle censure di anomalia, rimarcando che l'attivazione del subprocedimento di verifica ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 non era automatica ma presupponeva l'emersione di indici concreti di anomalia, non  adeguatamente dimostrati dalla ricorrente.</h:div><h:div>Invero, il ribasso dell'8,20% offerto da Super Eco S.r.l. doveva essere considerato congruo in relazione all'offerta tecnica presentata e la valutazione di affidabilità economica si fondava su molteplici indici, travalicanti la sommatoria di singoli elementi. </h:div><h:div>Ha sottolineato inoltre come la ricorrente non abbia fornito elementi concreti atti a dimostrare la macroscopica irragionevolezza o l'errore palese dell'Amministrazione, unico limite in cui il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica può essere ammesso.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio la Super Eco S.r.l., eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Sul primo motivo, la Super Eco S.r.l. ha eccepito l'inammissibilità della censura per i medesimi profili già dedotti dalla CUC e dal Comune, insistendo in particolare sull'interpretazione sistematica dell'art. 44, comma 3, della L.R. Campania n. 14/2016.</h:div><h:div>Sul secondo motivo, la Super Eco S.r.l. ha illustrato analiticamente il contenuto della sua offerta tecnica, evidenziando che quest’ultima prevede un incremento complessivo significativo dei ritiri per le principali frazioni (carta/cartone da 2 a 6 settimanali, multimateriale da 1 a 2 passaggi — 3 nel periodo estivo con ripasso pomeridiano —, vetro da 1 a 2 settimanali e da 2 a 6 nel periodo estivo, organico confermato a 7 ritiri settimanali più 2 ripassi pomeridiani) e che la riduzione dei ritiri del secco residuo da 3 a 2 nel periodo estivo era compensata da due ritiri aggiuntivi di multimateriale, con un numero complessivo di passaggi settimanali invariato o superiore rispetto al progetto a base di gara. Ha sottolineato la coerenza della proposta con gli obiettivi della gara — il cui Piano industriale fissava come traguardo il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata entro 24 mesi, a fronte di un dato del 61,27% registrato nel 2024 — nonché con l'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006, con i Criteri Ambientali Minimi e con gli indirizzi normativi che privilegiano il recupero e il riciclaggio. Ha invocato l'art. 18 del disciplinare e l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto — il quale prevede che il servizio venga svolto «fatto salvo quanto previsto nella offerta tecnica della ditta affidataria» — come fondamento della liceità delle proposte migliorative. Ha contestato la rilevanza dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente (TAR Lazio, Sez. II-bis, 4 agosto 2026, n. 14084; Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508), ritenendoli inapplicabili al caso di specie in quanto relativi a offerte condizionate a eventi terzi e incerti, mentre nel caso in esame l'eventuale attivazione della rimodulazione era stata rimessa alla mera valutazione potestativa della Stazione Appaltante. </h:div><h:div>Ha eccepito altresì l'inammissibilità del rilievo relativo al vantaggio economico derivante dalla riduzione dei trasferimenti via traghetto, in quanto censura nuova introdotta per la prima volta nelle memorie conclusionali ex art. 73 c.p.a. e, quindi, tardiva.</h:div><h:div>Sul terzo motivo, la Super Eco S.r.l. ha contestato integralmente le censure di anomalia, ribadendo che la verifica di congruità è di competenza esclusiva della Stazione Appaltante, con sindacato giurisdizionale limitato ai casi di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. Ha precisato che l'ammortamento su base quinquennale trovava fondamento nell'art. 15 dell'Allegato A del MTR-3 di ARERA, che fissava la vita utile regolatoria delle attrezzature in cinque anni, e che tale scelta era comunque prudente e coerente con la durata potenzialmente estesa del contratto. </h:div><h:div>Ha sostenuto, poi, che la copertura delle ore aggiuntive per i servizi migliorativi (1.053 ore annue) era garantita dall'efficienza organizzativa, dall'ottimizzazione dei percorsi e dall'impiego di tecnologie (droni, sistemi di monitoraggio), e che i costi delle attrezzature e delle spese di stipula contrattuale erano stati ricompresi nelle Spese Generali dichiarate e nel margine di impresa (utile annuo dichiarato € 48.841,70). Ha rilevato la contraddittorietà del comportamento della ricorrente, la quale non aveva analiticamente indicato i medesimi costi nella propria offerta economica. </h:div><h:div>Ha sottolineato, infine, che le migliorie tecniche offerte non dovevano coincidere matematicamente con un aumento quantitativo del monte ore complessivo di lavoro, in quanto l'efficienza organizzativa e l'impiego di tecnologie innovative consentivano di realizzare prestazioni aggiuntive senza un proporzionale incremento delle ore lavorative retribuite.</h:div><h:div>Respinta la domanda cautelare, in vista dell'udienza pubblica del 23 settembre 2026, le parti hanno depositato memorie conclusionali ai sensi dell'art. 73 c.p.a. entro il termine del 4 settembre 2026 e memorie di replica entro il termine dell'8 e 9 settembre 2026.</h:div><h:div>La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 23 settembre 2026.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>2.- Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ammissione alla gara e della successiva aggiudicazione in favore di Super Eco S.r.l., assumendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa per non avere prodotto una specifica dichiarazione di impegno ad utilizzare prioritariamente il personale dei disciolti Consorzi di Bacino della Regione Campania, ai sensi dell’art. 44 della l.r. Campania n. 14/2016, disposizione che la ricorrente reputa etero-integrativa della lex specialis e assistita da automatica sanzione espulsiva . Secondo la prospettazione attorea, né la generica accettazione delle regole di gara, né il piano di assorbimento del personale allegato da Super Eco sarebbero valse a colmare tale omissione, trattandosi — ad avviso della ricorrente — di adempimento specifico, autonomo e indefettibile, incidente direttamente sulla partecipazione alla procedura.</h:div><h:div>La censura non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Il punto di partenza dell’esame deve essere individuato nell’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, che enuncia il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.</h:div><h:div>La norma stabilisce che i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei cui confronti sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice e precisa, al comma 2, che “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”. Il successivo comma 3 consente sì alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali, sempreché siano attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, nel rispetto dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.</h:div><h:div>Dal dato normativo si desume, dunque, che la sanzione espulsiva non solo non può essere desunta in via implicita da prescrizioni generiche, ma non può neppure formarsi per sovrapposizione interpretativa di fonti eterogenee, occorrendo sempre verificare se l’obbligo in contestazione sia stato configurato dalla disciplina di gara o dal Codice, come autentico e inequivoco requisito partecipativo assistito da estromissione.</h:div><h:div>La documentazione di gara, per quanto qui rileva, richiedeva all’operatore economico di assumere gli obblighi di stabilità occupazionale e di rispetto della clausola sociale, con applicazione del contratto collettivo di settore e con osservanza delle prescrizioni del capitolato e del piano industriale.</h:div><h:div>Dalla lettura coordinata del bando e disciplinare, del capitolato speciale e del piano industriale emerge, difatti, che:</h:div><h:div>il bando richiedeva l’impegno dell’operatore al rispetto degli obblighi in materia di stabilità occupazionale, di clausola sociale e di applicazione del CCNL di settore;</h:div><h:div>il capitolato speciale richiamava gli obblighi assunzionali e di passaggio del personale connessi al cambio appalto;</h:div><h:div>il piano industriale menzionava il quadro regionale di riferimento, ivi compreso l’art. 44 della l.r. Campania n. 14/2016, nel contesto degli obblighi sociali e organizzativi gravanti sul gestore.</h:div><h:div>Tuttavia, tale complesso documentale non recava una previsione espressa, autonoma e inequivoca secondo cui la mancata produzione di una separata dichiarazione nominativamente riferita al personale dei Consorzi di Bacino avrebbe comportato ipso iure l’esclusione del concorrente. Né risulta che la modulistica predisposta dalla stazione appaltante imponesse la compilazione di una clausola testuale ad hoc, distinta dalle altre dichiarazioni di accettazione della legge di gara.</h:div><h:div>Va inoltre considerato l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio e consente la regolarizzazione delle omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e degli altri documenti amministrativi, con esclusione di ciò che attiene all’offerta tecnica ed economica.</h:div><h:div>Ne consegue che, anche qualora si volesse ritenere non perfettamente esplicitato l’impegno dichiarativo relativo al personale interessato dal passaggio, occorrerebbe comunque interrogarsi sulla natura sostanziale o meramente formale dell’omissione, non essendo consentito trarre automaticamente dall’asserita incompletezza documentale l’effetto estromettente.</h:div><h:div>L’interpretazione del quadro normativo sopra delineato trova conferma negli orientamenti giurisprudenziali più recenti.</h:div><h:div>È stato chiarito che l’art. 10, comma 2, del nuovo Codice va riferito, in via immediata, alle cause di esclusione concernenti i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 e che esso stesso impedisce l’introduzione di cause espulsive ulteriori, non chiaramente tipizzate, a presidio di profili diversi da quelli espressamente disciplinati dal legislatore statale (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113; TAR Marche, Ancona, sez. I, 16 dicembre 2024, n. 972; Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1176; Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2023, n. 6100).</h:div><h:div>La giurisprudenza ha poi costantemente evidenziato che la clausola sociale, in quanto incidente su interessi occupazionali da contemperare con la libertà di iniziativa economica, deve essere interpretata in modo non rigido e non automaticamente espulsivo, salva l’ipotesi in cui la legge di gara attribuisca in modo espresso ad uno specifico adempimento documentale il valore di elemento essenziale dell’offerta o della partecipazione (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 18 ottobre 2019, n. 12052; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 9 aprile 2018, n. 313; Delibera ANAC n. 417 del 15 maggio 2019; Delibera ANAC n. 107 del 19 marzo 2025).</h:div><h:div>In questa prospettiva, il principio consolidato depone nel senso che la clausola sociale non può essere intesa come imposizione automatica e generalizzata di assorbimento, ma come obbligo da armonizzare con l’organizzazione imprenditoriale del subentrante, sicché la sua violazione non si traduce necessariamente, sul piano partecipativo, in automatica esclusione, se non nei limiti chiaramente stabiliti dalla disciplina di gara (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 18 ottobre 2019, n. 12052; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 9 aprile 2018, n. 313; Cons. Stato, sez. V, 1° agosto 2023, n. 7444; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9036; Cons. Stato, sez. V, n. 6336/2020).</h:div><h:div>È vero, per contro, che un diverso orientamento ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione nei casi in cui la lex specialis abbia imposto, in modo espresso e non equivoco, la presentazione di un progetto di riassorbimento o di specifica documentazione sociale come elemento essenziale dell’offerta, la cui omissione incide sulla serietà, completezza e immodificabilità della proposta contrattuale (TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288).</h:div><h:div>Tuttavia, proprio tale indirizzo conferma, a contrario, che la conseguenza espulsiva richiede una puntuale previsione della legge di gara e non può ricavarsi per mera inferenza da un richiamo normativo regionale o da clausole generali di contesto.</h:div><h:div>Applicando i summenzionati principi all'odierna fattispecie, osserva il Collegio la prima ragione di infondatezza del motivo in esame risiede nella constatazione che la disciplina di gara non prevedeva, nei termini sostenuti dalla ricorrente, una specifica dichiarazione separata concernente l’utilizzo del personale dei Consorzi di Bacino, qualificata espressamente come requisito di partecipazione a pena di esclusione.</h:div><h:div>Il bando ed il disciplinare imponevano all’operatore economico, da un lato, di rispettare la clausola sociale e gli obblighi di stabilità occupazionale e, dall’altro, di accettare integralmente la documentazione di gara. Il capitolato speciale e il piano industriale richiamavano, a loro volta, il contesto normativo e organizzativo del servizio, inclusi i profili occupazionali e di passaggio del personale.</h:div><h:div>Tuttavia, nessuno di tali atti risulta formulato nel senso di introdurre una clausola espulsiva autoevidente in caso di mancata riproduzione testuale della dichiarazione di cui all’art. 44 l.r. Campania n. 14/2016.</h:div><h:div>È significativo, inoltre, che la modulistica predisposta dall’amministrazione non contenesse un campo o una formula vincolata, distinta e separata, destinata a recepire tale specifico impegno. Tale dato non è secondario: quando la stazione appaltante intende attribuire ad una dichiarazione un valore costitutivo, essenziale e autonomamente espulsivo, la regola di chiarezza e trasparenza impone che quest'ultima sia resa riconoscibile ex ante ai concorrenti in termini precisi e inequivoci.</h:div><h:div>La ricorrente, dunque, pretende di desumere l’esclusione da una combinazione tra la normativa regionale, i richiami generali presenti negli atti di gara e il contenuto ritenuto non sufficientemente puntuale del piano di assorbimento.</h:div><h:div>Tuttavia, un simile percorso ermeneutico contrasta con il canone di stretta interpretazione delle clausole escludenti che non tollera automatismi sfavorevoli costruiti a posteriori.</h:div><h:div>Non persuade, in secondo luogo, la tesi per cui l’art. 44 della l.r. Campania n. 14/2016 integrerebbe di per sé, direttamente e automaticamente, la lex specialis in senso estromettente.</h:div><h:div>Il Collegio osserva che il sistema del d.lgs. n. 36/2023, imperniato sull’art. 10, osta a che la sanzione dell’esclusione possa derivare in via automatica da fonti diverse dal Codice e dalla chiara volontà conformativa della legge di gara, specie quando si verta non già in materia di requisiti generali di moralità, bensì di obblighi sociali e organizzativi connessi all’esecuzione del rapporto.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, la disposizione regionale può certamente rilevare quale parametro conformativo del contenuto degli obblighi gravanti sul futuro aggiudicatario, potendo concorrere a delimitare il perimetro della clausola sociale recepita nella documentazione di gara. Di contro, la norma regionale non può convertirsi, senza un’espressa mediazione della lex specialis, in una causa diretta di esclusione dalla procedura, in quanto ciò si risolverebbe nell’introduzione di una fattispecie espulsiva né chiaramente tipizzata dal legislatore statale né inequivocamente prevista dagli atti di gara.</h:div><h:div>In tal senso depongono sia il principio di tassatività ex art. 10 del Codice, sia l’orientamento che esclude la possibilità di ampliare per via interpretativa il catalogo delle cause estromettenti, soprattutto quando finiscano per risolversi in un aggravio formalistico incompatibile con la massima partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113).</h:div><h:div>Ulteriore e concorrente ragione di infondatezza della censura è data dalla natura dell’obbligo in contestazione.</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’impegno al riassorbimento del personale e al rispetto delle relative priorità si colloca, secondo la struttura degli atti di gara, nell’ambito delle condizioni di esecuzione del contratto e degli obblighi sociali da assumere all’atto dell’affidamento, non in quello dei requisiti soggettivi di partecipazione in senso stretto.</h:div><h:div>La documentazione di gara richiedeva infatti:</h:div><h:div>l’accettazione delle condizioni della procedura;</h:div><h:div>l’impegno al rispetto della clausola sociale;</h:div><h:div>la presentazione di un piano di assorbimento idoneo a dimostrare la sostenibilità organizzativa dell’offerta.</h:div><h:div>L’adempimento specificamente invocato dalla ricorrente non è stato invece costruito, negli atti di gara, come autonomo requisito di ammissione la cui mera omissione letterale determinasse ex se l’estromissione. In mancanza di tale configurazione, esso resta riconducibile al genus degli obblighi esecutivi e attuativi della clausola sociale, il cui concreto rispetto potrà essere verificato nella fase successiva all’aggiudicazione, in sede di avvio ed esecuzione del servizio.</h:div><h:div>La distinzione non è meramente nominalistica, rispondendo all’esigenza, sottolineata dalla giurisprudenza, di non confondere il piano della selezione del contraente con quello dell’attuazione del rapporto, soprattutto quando si discuta di obblighi occupazionali che richiedono un successivo coordinamento tra assetto organizzativo dell’impresa, consistenza del personale trasferibile e disciplina collettiva applicabile (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 18 ottobre 2019, n. 12052; Delibera ANAC n. 107 del 19 marzo 2025).</h:div><h:div>La censura è infondata anche sul piano strettamente fattuale.</h:div><h:div>Dagli atti risulta che Super Eco, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative, ha dichiarato di accettare “senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara” ed ha assunto gli impegni richiesti in materia di stabilità occupazionale, clausola sociale e applicazione del contratto collettivo di settore.</h:div><h:div>Tale dichiarazione non ha carattere esclusivamente formale poiché incorpora, sul piano negoziale e partecipativo, l’adesione al complessivo assetto di obblighi risultante dal bando, dal capitolato e dal piano industriale, ivi compresi gli obblighi che disciplinano il passaggio del personale e le priorità assunzionali.</h:div><h:div>A ciò si aggiunge il contenuto del Piano di assorbimento del personale, ove l’aggiudicataria si è impegnata in modo espresso ad assorbire il personale già operante, con mantenimento del livello di inquadramento, continuità retributiva e anzianità contrattuale, nel rispetto della disciplina collettiva applicabile.</h:div><h:div>Il documento specifica, in particolare, che: “l’impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione... tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente... il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l’azienda cessante per l’intero periodo di 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione”.</h:div><h:div>Il piano contiene inoltre una dettagliata ricognizione delle posizioni lavorative coinvolte, con indicazione di mansioni, inquadramenti e tipologie contrattuali, nonché ulteriori impegni in materia di formazione, stabilizzazione e priorità occupazionali.</h:div><h:div>Ne consegue che l’assunto della ricorrente, secondo cui Super Eco avrebbe completamente omesso di assumere l’obbligo di riassorbimento e di presa in carico delle relative prescrizioni sociali, risulta smentito dalla documentazione prodotta. Ciò che realmente viene contestato non è l’assenza di impegno sostanziale, bensì la mancata adozione di una formula testuale ulteriore e più specifica, non richiesta in termini chiari e separati dalla modulistica di gara.</h:div><h:div>Tuttavia, una simile doglianza non può condurre all’esclusione, giacché il diritto dei contratti pubblici non consente di sovrapporre il formalismo dichiarativo al contenuto sostanziale dell’impegno, salvo che la legge di gara abbia chiaramente qualificato la determinata forma come essenziale.</h:div><h:div>La ricorrente assume, altresì, che la dichiarazione avrebbe dovuto essere collocata in modo specifico all’interno della domanda di partecipazione, del DGUE o del piano di assorbimento, con un contenuto rigidamente predeterminato.</h:div><h:div>Anche tale prospettazione non può essere seguita.</h:div><h:div>Il DGUE assolve alla funzione tipica di autodichiarazione dei requisiti generali e speciali, non di contenitore esaustivo di ogni obbligo esecutivo e sociale desumibile dalla disciplina di gara. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative servono, di contro, a veicolare l’accettazione delle condizioni di gara e gli impegni lato partecipazione. Il piano di assorbimento, infine, ha la funzione di rappresentare le concrete modalità di attuazione della clausola sociale.</h:div><h:div>In assenza di una espressa prescrizione che imponesse, a pena di esclusione, una determinata collocazione documentale e una specifica formula sacramentale, non può attribuirsi carattere assorbente al solo profilo localizzativo della dichiarazione. Ciò che rileva, secondo un criterio sostanzialistico coerente con i principi del Codice, è se l’operatore abbia assunto, complessivamente considerata la documentazione presentata, un vincolo serio, univoco e verificabile al rispetto della clausola sociale. Nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, tale vincolo deve ritenersi sussistente.</h:div><h:div>La ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, talune note, circolari e comunicazioni provenienti da autorità regionali, prefettizie o d’ambito, ritenendole confermative dell’automatismo espulsivo.</h:div><h:div>Il richiamo non è decisivo.</h:div><h:div>Tali atti, invero, quand’anche orientati a sollecitare un’applicazione rigorosa della disciplina regionale, non possiedono forza normativa primaria e non possono, pertanto, introdurre né specificare in senso innovativo cause di esclusione non chiaramente previste dal Codice o dalla legge di gara. Al più, essi valgono come elementi interpretativi o ricognitivi del quadro amministrativo di settore; tuttavia, non sono idonei a fondare, da soli, un effetto espulsivo in un procedimento a evidenza pubblica, governato da un sistema di stretta tipicità delle clausole escludenti.</h:div><h:div>Anche seguendo, in via di mera ipotesi, la ricostruzione attorea nel senso di ravvisare una non perfetta specificazione documentale dell’impegno, la conseguenza invocata dell’automatica esclusione non sarebbe comunque predicabile.</h:div><h:div>La documentazione controversa non attiene, difatti, al contenuto tecnico o economico dell’offerta, né integra di per sé un elemento strutturale della proposta contrattuale nel senso affermato dalla giurisprudenza più rigorosa in tema di progetto di riassorbimento espressamente richiesto a pena di esclusione (TAR Campania, Napoli, sez. V, 14 luglio 2025, n. 5288). Essa si colloca, piuttosto, nell’ambito delle dichiarazioni amministrative e degli impegni correlati alla partecipazione, sicché la sua eventuale incompletezza — ove davvero configurabile — sarebbe stata al più suscettibile di interlocuzione, chiarimento o integrazione, nei limiti del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice.</h:div><h:div>L’automatismo espulsivo postulato dalla ricorrente si risolverebbe, viceversa, in una sanzione sproporzionata e non coerente con i principi di favor partecipationis, leale collaborazione procedimentale e conservazione degli atti utili, soprattutto in presenza di un impegno sostanziale comunque evincibile dalla documentazione presentata.</h:div><h:div>La censura presenta anche un profilo di intrinseca contraddittorietà fattuale</h:div><h:div>Non può infine omettersi di rilevare — pur senza attribuire alla circostanza autonoma valenza assorbente — che dagli atti difensivi delle controparti emerge come neppure la stessa ricorrente abbia reso, con la formula oggi reputata imprescindibile, la dichiarazione la cui omissione invoca a fondamento dell’altrui esclusione.</h:div><h:div>Il dato conferma, sul piano oggettivo, che la regola di gara non era percepita dagli operatori come clausola partecipativa chiara, distinta ed immediatamente escludente, ma come parte del più ampio sistema di obblighi sociali e di esecuzione del servizio. Pur non essendo questo profilo decisivo ai fini del rigetto, rafforza la conclusione circa l’assenza, nella concreta disciplina della procedura, di una prescrizione univocamente espulsiva nei termini sostenuti dalla ricorrente.</h:div><h:div>Per tutte le ragioni esposte, la prima censura deve essere respinta.</h:div><h:div>	3.- Con il secondo motivo di ricorso la società S.B. Ecology S.r.l., ha impugnato la Determina n. 140 del 13 maggio 2026 nella parte in cui ha disposto l'aggiudicazione in favore di Super Eco S.r.l., deducendo l'illegittimità dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria con riguardo alla rimodulazione del calendario di raccolta per le utenze non domestiche (UND) nel periodo estivo, stigmatizzando come, in luogo dei ritiri previsti per il secco residuo, Super Eco aveva proposto due passaggi aggiuntivi di multimateriale per le medesime utenze, mantenendo immutato il numero complessivo di passaggi settimanali.</h:div><h:div>La ricorrente articola la censura su più piani, tra loro alternativamente e cumulativamente proposti: a) difformità essenziale rispetto a prescrizioni minime e inderogabili del capitolato speciale d'appalto e del piano industriale, con conseguente nullità o inammissibilità dell'offerta, assimilabile all'offerta di un aliud pro alio; b) variante peggiorativa della prestazione oggetto di gara, insuscettibile di rientrare nel perimetro delle migliorie consentite dalla lex specialis; c) violazione del principio di unicità e determinatezza dell'offerta, per avere Super Eco subordinato la rimodulazione proposta all'avallo della stazione appaltante, configurando così un'offerta alternativa o condizionata vietata dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023; d) in via subordinata, esistenza di indici di inattendibilità complessiva dell'offerta tecnica, tali da imporre la rivalutazione da parte della commissione e l'attivazione del subprocedimento di verifica di congruità ai sensi dell'art. 110 del medesimo decreto.</h:div><h:div>Il quadro censorio così delineato impone al Collegio di esaminare: (i) la natura giuridica del calendario di raccolta previsto dalla lex specialis, verificando se i singoli valori numerici delle frequenze integrassero prescrizioni minime ed essenziali o mere linee guida suscettibili di ottimizzazione migliorativa; (ii) la qualificazione della proposta di Super Eco come miglioria tecnica ammessa ovvero come variante peggiorativa o aliud pro alio inammissibile; (iii) la tenuta del principio di unicità dell'offerta rispetto alla clausola con cui l'aggiudicataria ha dichiarato la disponibilità a garantire, in alternativa, i passaggi originari qualora l'amministrazione non avesse approvato la rimodulazione; (iv) l'esperibilità del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice.</h:div><h:div>La censura non è fondata per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>3.1.- Muovendo dalla disamina del quadro normativo applicabile e dei principi generali governanti la materia alla luce del d.lgs. n. 36/2023 il Collegio evidenzia come la procedura in esame è stata indetta e si è svolta sotto il regime del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, applicabile ratione temporis a tutte le procedure bandite successivamente al 1° luglio 2023. Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha operato una radicale riorganizzazione assiologica delle priorità che governano l'azione delle stazioni appaltanti, collocando al vertice della gerarchia dei principi il principio del risultato, di cui all'art. 1, il quale impone che le stazioni appaltanti perseguano «il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza».</h:div><h:div>La Corte Costituzionale ha chiarito che tale principio «costituisce diretta attuazione del canone di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., in quanto orienta l'azione delle stazioni appaltanti» verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico concreto (Corte cost., 4 giugno 2025, n. 77). Il Consiglio di Stato ha poi precisato che detto principio non si pone «in chiave antagonista rispetto al principio di legalità», ma «concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento», ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale e facendo transitare nell'area della legittimità opzioni che in precedenza si riteneva attenessero al merito (Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866, richiamata in Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2025, n. 7361). </h:div><h:div>Ne discende che le scelte della commissione giudicatrice devono essere valutate non in chiave formalmente atomistica, quanto piuttosto alla luce della loro idoneità a realizzare l'interesse pubblico sostanziale perseguito dall'affidamento, il quale, nel caso in esame, era — come si vedrà — dichiaratamente orientato all'incremento della raccolta differenziata.</h:div><h:div>Consolidata giurisprudenza, ora pienamente confermata anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, individua il discrimine tra miglioria tecnica consentita e variante inammissibile nel profilo qualificante secondo cui le prime consistono in soluzioni organizzative o tecniche che, senza alterare la struttura, la funzione e la tipologia essenziale della prestazione richiesta, la rendono più rispondente agli obiettivi dell'amministrazione; le seconde, invece, si sostanziano in modifiche che stravolgono l'oggetto del contratto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, configurando «una diversa ideazione dell'oggetto del contratto» (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024, n. 264; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 9468). </h:div><h:div>Nei procedimenti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è addirittura «consustanziale» alla logica selettiva la possibilità per i concorrenti di «proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio» (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 782; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 113). </h:div><h:div>L'art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 sancisce il principio di tassatività delle cause di esclusione, disponendo che i concorrenti possono essere esclusi dalla partecipazione soltanto nei casi espressamente previsti dal Codice, dal bando o dall'invito. Ne consegue che l'esclusione per difformità dell'offerta tecnica dai requisiti della lex specialis può essere legittimamente disposta solo quando la disciplina di gara qualifichi con assoluta certezza la caratteristica tecnica in questione come minima ed essenziale: ciò può avvenire sia attraverso un'espressa previsione in tal senso, sia perché la descrizione contenuta negli atti di gara ne determina l’emersione in modo inequivoco come indefettibile, non ammettendo margini di ambiguità interpretativa (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 113). </h:div><h:div>Ove, viceversa, residui un margine di incertezza sulla portata cogente della clausola, riprende vigore il principio del favor partecipationis e della tassatività-tipicità delle cause di esclusione, imponendo di preferire l'interpretazione che garantisca il più ampio confronto concorrenziale (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 113).</h:div><h:div>Il principio di unicità dell'offerta, richiamato dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, vieta, poi, la presentazione di più proposte alternative o subordinate che, ponendo l'amministrazione dinanzi a una vera scelta negoziale tra prestazioni incompatibili, attribuirebbero al concorrente un vantaggio competitivo indebito, consentendogli di calibrare la propria strategia su più scenari. L'offerta plurima o alternativa — che è il vizio sostanziale cui mira tale divieto — presuppone la coesistenza di due o più assetti negoziali distinti, ciascuno sorretta da un proprio sinallagma (prezzi diversi, prestazioni diverse, obbligazioni diverse), la cui scelta è rimessa all'amministrazione al di fuori del confronto comparativo tra concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 9468).</h:div><h:div>Ben diversa è la situazione in cui l'offerta sia unitaria, determinata e pienamente vincolante nel suo nucleo essenziale, e contenga accessoriamente una proposta migliorativa o un'articolazione organizzativa volta all’ottimizzazione del servizio, come tale soggetta alla valutazione unilaterale della stazione appaltante senza incidere sulla determinatezza dell'impegno principale. </h:div><h:div>In tal caso il principio di unicità non è violato.</h:div><h:div>Il principio di immodificabilità dell'offerta, correlato a quello di par condicio, tutela, infine, l'integrità del confronto competitivo vietando che i concorrenti possano, dopo la presentazione dell'offerta, rimodularne i contenuti per adattarli alle mutevoli esigenze della procedura. Tuttavia, tale principio «attiene non ad ogni aspetto della stessa, bensì ai profili economici e tecnici essenziali» (TAR Puglia, Bari, sez. I, 13 aprile 2018, n. 561). Non integra quindi una violazione di tale principio la circostanza che, in sede di offerta, il concorrente articoli una proposta tecnica che includa una diversa organizzazione delle frequenze di servizio, se tale articolazione è espressamente consentita dalla lex specialis e non altera il contenuto essenziale dell'obbligazione assunta.</h:div><h:div>3.2.- Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, reputa il Collegio che il punto centrale del contendere su cui si incardina l'intera seconda censura impone di stabilire se il calendario di raccolta per le utenze non domestiche, e in particolare il numero di ritiri settimanali del secco residuo ivi previsto, integrasse un requisito minimo escludente, tassativamente imposto a pena di inammissibilità dell'offerta.</h:div><h:div>Un esame sistematico della documentazione di gara conduce ad una risposta negativa.</h:div><h:div>Il capitolato speciale d'appalto, all'art. 13, disciplina le modalità di svolgimento del servizio nei giorni festivi e infrasettimanali, stabilendo che «il servizio, senza costi aggiuntivi per il Comune, dovrà essere svolto anche nei giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione della sola domenica, il tutto fatto salvo quanto previsto nella offerta tecnica della ditta affidataria del servizio». Tale clausola non riveste una portata meramente esplicativa, introducendo piuttosto, nel corpo stesso del capitolato, una riserva esplicita a favore delle previsioni dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, riconoscendo che queste ultime possano legittimamente derogare o integrare il calendario di servizio posto a base di gara. </h:div><h:div>La sua collocazione sistematica — nel capitolato, fonte primaria della regolazione del rapporto contrattuale — ne esclude la valenza puramente accessoria e ne conferma la portata come clausola di flessibilità organizzativa.</h:div><h:div>Parimenti, il disciplinare di gara, nella sezione dedicata ai criteri di valutazione delle offerte tecniche, attribuiva specifico punteggio premiale, pari a un massimo di venti punti su trenta riservati ai criteri migliorativi, alle «proposte migliorative rispetto ai servizi minimi» (sub-criterio C.1.1), valorizzando «efficienza, realismo e chiarezza» delle stesse (art. 18 del disciplinare). </h:div><h:div>La previsione di un meccanismo premiale per proposte che migliorino i servizi minimi è, di per sé, incompatibile con l'asserzione della ricorrente secondo cui ogni singolo dato numerico del piano industriale sarebbe stato intangibile, poiché se tutti i valori del progetto a base di gara fossero stati minimi inderogabili, la norma premiale sarebbe rimasta priva di qualsiasi contenuto applicativo.</h:div><h:div>Infine, il capitolato speciale, nell'individuare la composizione del progetto a base di gara, ha espressamente previsto che «il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, unitamente a quanto previsto dal Piano Industriale, dallo schema di contratto, dal D.U.V.R.I. e dalla relazione tecnico-illustrativa, costituiscono il progetto da porre a base di gara». </h:div><h:div>La qualificazione degli elaborati progettuali come "base di gara" suscettibile di miglioramento è, dunque, ontologicamente diversa dalla loro qualificazione come insieme integralmente cristallizzato di prestazioni minime escludenti.</h:div><h:div>Pertanto, gli atti di gara non confortano l’assunto della ricorrente secondo cui il calendario di raccolta per le UND integrerebbe, in ogni sua cadenza numerica, un nucleo di prescrizioni minime inderogabili, la cui anche solo parziale rimodulazione avrebbe imposto l’automatica esclusione dell’offerente.</h:div><h:div>Ne consegue che il calendario di raccolta riportato nel piano industriale non può essere isolato dal complessivo assetto della lex specialis e assunto, in via atomistica, quale clausola invalicabile nella singola cadenza numerica dei ritiri, soprattutto là dove la stessa disciplina di gara consentiva espressamente all’offerente di proporre soluzioni migliorative e rimetteva alla commissione la valutazione della loro efficienza, chiarezza e realismo.</h:div><h:div>Al contrario, dalla documentazione di gara emerge che il progetto posto a base di affidamento era strutturato in termini aperti alla formulazione di proposte organizzative migliorative.</h:div><h:div>Nel dettaglio, osserva, in primo luogo, il Collegio come la lex specialis, come sopra illustrato, conteneva una clausola di flessibilità esplicita nell'art. 13 del capitolato («fatto salvo quanto previsto nella offerta tecnica della ditta affidataria del servizio»), tale da eliminare in radice l'univocità del carattere inderogabile delle prescrizioni del piano industriale, poiché la stessa disciplina contrattuale ne rimetteva la concreta modulazione all'offerta tecnica dell'aggiudicatario.</h:div><h:div>In secondo luogo, il disciplinare prevedeva un sub-criterio premiale specifico (C.1.1) destinato a valorizzare le proposte migliorative rispetto ai servizi minimi, meccanismo del tutto incompatibile con la tesi della intangibilità assoluta del calendario.</h:div><h:div>Inoltre, l'entità della rimodulazione proposta da Super Eco non è paragonabile, sotto il profilo quantitativo e funzionale, alla riduzione radicale atteso che l’aggiudicataria ha mantenuto immutato il numero totale dei passaggi settimanali per le utenze non domestiche (sei), redistribuendoli tra le frazioni, in modo da sostituire due passaggi di secco residuo con due passaggi di multimateriale, con l'obiettivo dichiarato di incrementare la raccolta differenziata.</h:div><h:div>Infine, l'operatore ha offerto la dimostrazione concreta dell'equivalenza delle modalità alternative proposte rispetto ai requisiti prestazionali richiesti. Difatti, la proposta di Super Eco era accompagnata da una campagna di comunicazione e sensibilizzazione verso le utenze non domestiche, da un potenziamento complessivo delle frequenze su tutte le frazioni differenziate (carta e cartone da 2 a 6 ritiri settimanali; vetro da 1 a 2, in estate fino a 6; organico con passaggi aggiuntivi pomeridiani) e da una giustificazione tecnica coerente con l'obiettivo di raccolta differenziata del 70% in ventiquattro mesi.</h:div><h:div>Il quadro di insieme che emerge è quindi quello di una proposta unitaria, motivata, tecnicamente articolata e coerente con la finalità pubblica dell'affidamento.</h:div><h:div>In ogni caso, Consolidata giurisprudenza impone che, in presenza di ambiguità nella portata delle clausole di gara, l'interprete opti per la soluzione più rispettosa del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale (TAR Lombardia, Milano, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 113; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2025, n. 3345). Questo principio vale, a fortiori, quando — come nel caso in esame — la stessa lex specialis contenga una clausola che espressamente riserva all'offerta tecnica dell'aggiudicatario la facoltà di modulare il servizio rispetto al progetto base, poiché in tale contesto, pretendere che ogni singola frequenza numerica del piano industriale costituisca un vincolo inderogabile significherebbe adottare un'interpretazione che depriva di qualsiasi contenuto utile la clausola di flessibilità e il sub-criterio premiale C.1.1, in violazione del canone ermeneutico dell'<corsivo>ut res magis valeat quam pereat</corsivo>.</h:div><h:div>In assenza di una formulazione della lex specialis che qualifichi espressamente come requisito minimo escludente l'immutabilità del numero di ritiri settimanali del secco residuo per le utenze non domestiche, non può quindi condividersi la tesi della ricorrente.</h:div><h:div>3.3.- La disamina della proposta di Super Eco, a parere del Collegio, costituisce miglioria tecnica ammessa e non integra né una variante essenziale né un aliud pro alio.</h:div><h:div>Dall'esame dell'offerta tecnica di Super Eco emerge, difatti, con chiarezza la natura migliorativa della rimodulazione proposta. L'aggiudicataria ha dichiarato, nella propria relazione tecnica, di voler «al fine di incrementare la raccolta differenziata di UND, sostituire i ritiri previsti per il secco residuo (n°2) con ulteriori n° 2 ritiri di multimateriale da UND», accompagnando tale scelta con «apposita campagna di comunicazione e sensibilizzazione finalizzata ad accompagnare le UND al cambiamento». Il potenziamento complessivo delle frequenze proposto dall'aggiudicataria abbraccia tutte le principali frazioni differenziate, configurando un sistema organizzativo orientato a massimizzare la valorizzazione dei materiali recuperabili, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 e con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 7 aprile 2025.</h:div><h:div>La rimodulazione così descritta non integra né una variante essenziale né un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>. La nozione di <corsivo>aliud pro alio</corsivo> evoca la situazione in cui il concorrente offre un bene o un servizio qualitativamente o funzionalmente diverso da quello richiesto, tale da non essere in grado di soddisfare l'interesse pubblico sotteso all'affidamento. </h:div><h:div>Nel caso in esame, il servizio offerto da Super Eco è, nella sua essenza, il medesimo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani porta a porta richiesto dalla stazione appaltante: la stessa flotta di mezzi, la stessa organizzazione del personale, la stessa copertura territoriale, gli stessi standard qualitativi, con una diversa articolazione interna delle frequenze orientata ad un più elevato recupero di materia dalle frazioni differenziate.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza, perché ricorra l'<corsivo>aliud pro alio</corsivo> è necessaria una «diversa ideazione dell'oggetto del contratto» che si ponga «come del tutto alternativa rispetto al disegno progettuale originario» (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 782).</h:div><h:div>Nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie. </h:div><h:div>La proposta di Super Eco condivide la medesima visione progettuale (gestione integrata porta a porta, potenziamento della raccolta differenziata, raggiungimento del 70% di RD in 24 mesi) e si limita a perseguirla con una diversa allocazione delle risorse operative tra le varie frazioni.</h:div><h:div>La lex specialis e il progetto a base di gara avevano chiaramente identificato come obiettivo primario del contratto il raggiungimento della soglia del 70% di raccolta differenziata entro ventiquattro mesi dalla consegna del servizio, con applicazione di penali e premialità collegate agli step cronoprogrammati. Il piano industriale aveva analiticamente rilevato le criticità del sistema di raccolta esistente (percentuale di RD del 61,27% nel 2024, insufficiente intercettazione di diverse frazioni) e aveva delineato le azioni correttive necessarie, tra cui il potenziamento della raccolta differenziata presso le utenze non domestiche. L'ordinanza sindacale n. 42 del 14 luglio 2025 aveva a sua volta introdotto, nel calendario di raccolta dell'ente, una sperimentazione volta a «ridurre la raccolta del secco indifferenziato», in linea con la finalità di contenimento della frazione residuale.</h:div><h:div>In questo contesto, una proposta che trasferisce due passaggi dalla raccolta del secco residuo — la frazione meno valorizzabile — al multimateriale — una delle frazioni riciclabili prioritarie — non solo non contrasta con gli obiettivi dell'affidamento, ma li persegue in modo diretto e coerente. La ricorrente, dunque, non può fondatamente sostenere che la proposta integri una «variante peggiorativa», posto che il giudizio di "peggioramento" non può essere isolato dal singolo dato numerico e deve essere riferito all'obiettivo complessivo del servizio, identificato — per espressa previsione della lex specialis — nel miglioramento delle performance di raccolta differenziata, non nella conservazione di una specifica frequenza della raccolta dell'indifferenziato.</h:div><h:div>La doglianza attorea, in realtà, assume come immutabile un singolo segmento quantitativo del progetto posto a base di gara e lo isola dal contesto teleologico dell’affidamento che, viceversa, appariva dichiaratamente orientato all’incremento della raccolta differenziata e al miglioramento delle performance ambientali del servizio. </h:div><h:div>In un appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una rimodulazione interna delle frequenze, finalizzata a incrementare il recupero delle frazioni differenziate senza mutare l’oggetto del servizio, rientra tipicamente nell’area delle migliorie valutabili dalla commissione, non in quella delle difformità escludenti.</h:div><h:div>Né assume rilievo decisivo la deduzione secondo cui la rimodulazione avrebbe ridotto, per una specifica frazione, il numero dei ritiri estivi. Anche ammettendo il dato fattuale rappresentato dalla ricorrente, ciò non basta, di per sé, a dimostrare uno scadimento qualitativo o funzionale della prestazione, a fronte di un assetto complessivo rivolto ad aumentare la raccolta differenziata, obiettivo dichiarato dell’affidamento e del progetto comunale. La valutazione di tale bilanciamento apparteneva alla commissione, la quale ha ritenuto la proposta coerente con il criterio premiale e con il risultato perseguito dall’amministrazione.</h:div><h:div>3.4.- La ricorrente ha sostenuto che la rimodulazione avrebbe arrecato all'aggiudicataria un vantaggio competitivo indebito, in ragione del minor numero di traversate via traghetto da Ischia verso la terraferma necessarie per il conferimento del secco residuo, con conseguente riduzione dei costi operativi non contabilizzata nell'offerta economica.</h:div><h:div>La censura non convince, per plurimi ordini di ragioni.</h:div><h:div>In primo luogo, essa è stata introdotta in una memoria conclusionale, il che ne rende discutibile l'ammissibilità processuale ai sensi dei principi che governano il contraddittorio nel processo amministrativo.</h:div><h:div>In secondo luogo, e nel merito, la deduzione muove dal presupposto — non dimostrato — che la rimodulazione proposta abbia comportato, nel quadro complessivo dell'offerta, una riduzione netta dei costi operativi anziché una mera redistribuzione degli stessi tra frazioni diverse. Infatti, la sostituzione di due passaggi del secco residuo con due passaggi di multimateriale — che pure richiede trasporto, mezzi e personale — non si traduce necessariamente in un risparmio, dovendo altresì considerare che il potenziamento complessivo delle frequenze sulle altre frazioni (carta, vetro, organico) ha incrementato il monte lavoro complessivo dell'aggiudicataria.</h:div><h:div>In terzo luogo, anche a voler ammettere che la diversa articolazione del servizio abbia comportato qualche efficienza logistica, ciò costituirebbe espressione fisiologica della libertà di organizzazione d'impresa, tutelata dall'art. 41 della Costituzione, e della competitività dell'offerta nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica orientata al miglior rapporto qualità/prezzo. Il principio del risultato scolpito nell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 impone di considerare la concorrenza come strumento per il perseguimento dell'interesse pubblico sostanziale, non come fine in sé: un'offerta che consegue migliori risultati ambientali attraverso una più efficiente organizzazione logistica non determina una distorsione della concorrenza, ma ne rappresenta l’autentico risultato.</h:div><h:div>3.5.- Il secondo profilo della censura — che qualifica l'offerta di Super Eco come alternativa o condizionata — non è fondato.</h:div><h:div>Come sopra ricordato, il divieto di offerta alternativa presuppone la coesistenza di due assetti negoziali distinti e incompatibili, rimessi alla scelta discrezionale della stazione appaltante al di fuori del confronto comparativo (Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2025, n. 9468). Non è invece sufficiente che l’offerta contenga una soluzione migliorativa o una disponibilità accessoria, purché l’impegno negoziale resti certo, unitario e immediatamente vincolante.</h:div><h:div>Nella specie, l'offerta di Super Eco è strutturata in modo unitario, presentando un solo assetto organizzativo del servizio, con una specifica distribuzione delle frequenze di raccolta tra le diverse frazioni. </h:div><h:div>Non sono contemplati due prezzi, due diverse strutture del sinallagma, due progetti alternativi tra cui la stazione appaltante debba scegliere. Viceversa, è stata formulata un’unica proposta tecnica, valutata dalla commissione come migliorativa rispetto ai servizi minimi, coerentemente con il sub-criterio C.1.1 del disciplinare.</h:div><h:div>La ricorrente attribuisce, poi, valore determinante al fatto che Super Eco abbia dichiarato la propria disponibilità a ripristinare i tre passaggi originari del secco residuo per le utenze non domestiche nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non avesse approvato la rimodulazione. Tale dichiarazione, si sostiene, configurerebbe un'offerta condizionata e indeterminata, in quanto subordinata a un evento futuro e incerto.</h:div><h:div>L'assunto è giuridicamente infondato.</h:div><h:div>L'offerta condizionata si caratterizza per la subordinazione dell'impegno contrattuale a un evento esterno e incerto, tale da rendere indefinito il contenuto della prestazione e privare la stazione appaltante della certezza dell'obbligazione assunta. Nel caso in esame, la dichiarazione di Super Eco non subordina l'offerta ad alcun evento incerto: l'impegno principale — eseguire il servizio di gestione integrata dei rifiuti con le caratteristiche tecniche specificate nell'offerta — è certo, attuale e irrevocabile. La disponibilità a garantire, in caso di mancata approvazione della rimodulazione, i passaggi originariamente previsti dal piano industriale è, semmai, un elemento che rafforza la certezza dell'impegno, non che la indebolisce. In altri termini, Super Eco ha assicurato che, qualunque sia la scelta della stazione appaltante in ordine all'ottimizzazione proposta, il servizio sarà comunque eseguito nei termini minimi previsti dalla lex specialis.</h:div><h:div>La logica giuridica di tale clausola è analoga a quella dell'opzione negoziale riconosciuta alla stazione appaltante in fase esecutiva: non si tratta di una scelta tra due offerte alternative presentate in gara, ma di una dichiarazione unilaterale dell'offerente che, nell'ambito di una proposta unitaria, rende la stazione appaltante edotta delle modalità di esecuzione del servizio e della propria disponibilità a conformarsi alle indicazioni dell'ente in fase attuativa. Tale meccanismo è stato ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza amministrativa anche nelle gare per l'offerta economicamente più vantaggiosa, purché l'impegno contrattuale principale resti certo e vincolante (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 782).</h:div><h:div>Per completezza, il Collegio rileva che nella giurisprudenza richiamata dalla ricorrente come termine di raffronto — segnatamente TAR Lazio, sez. II-bis, 4 agosto 2026, n. 14084, e Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508 — la illegittimità delle offerte scrutinate era fondata sulla presenza di elementi peculiari del tutto assenti nella fattispecie: duplicazione dell'oggetto dell'offerta, presentazione di più soluzioni tecniche incompatibili rimesse alla scelta dell'amministrazione, subordinazione dell'impegno a circostanze esterne incerte. Nel caso di Super Eco nessuno di tali elementi è riscontrabile, in quanto vi è un'unica proposta tecnica, un unico prezzo, un unico sinallagma, e la commissione ha valutato l'offerta come unitaria attribuendole il punteggio previsto per le proposte migliorative. </h:div><h:div>Osserva ancora il Collegio come le censure all’uopo sollevate dalla ricorrente investano, nella loro sostanza più profonda, il merito del giudizio tecnico espresso dalla commissione giudicatrice in ordine alla natura e all'utilità della proposta di Super Eco. </h:div><h:div>La commissione ha ritenuto la rimodulazione delle frequenze di raccolta per le utenze non domestiche una proposta migliorativa coerente con l'obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e meritevole del punteggio previsto dal sub-criterio C.1.1.</h:div><h:div>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di gara è, per costante giurisprudenza, di natura estrinseca, dovendosi arrestare alla verifica della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza macroscopica o dell'errore di fatto ictu oculi rilevabile, senza poter sostituire la propria opzione tecnica a quella dell'organo valutatore (Cons. Stato, sez. III, n. 2873/2019; Cons. Stato, sez. V, n. 1808/2021; Cass. civ., SS.UU., 25 settembre 2018, n. 22755). Ciò vale in misura ancor più pregnante quando la lex specialis abbia espressamente affidato alla commissione l'apprezzamento della qualità, del realismo e dell'efficienza delle proposte migliorative, come avviene nel caso in esame attraverso i criteri di valutazione dell'art. 18 del disciplinare.</h:div><h:div>Orbene, la commissione ha letto la proposta di Super Eco come funzionale all'incremento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche, inserendola in un quadro complessivo di rafforzamento delle prestazioni ambientali offerte. Tale opzione valutativa non è né intrinsecamente contraddittoria né sfornita di base logica, rispecchiando piuttosto gli obiettivi dichiarati del progetto a base di gara e rispondendo coerentemente al criterio premiale stabilito nel disciplinare per le proposte che riducano l'impatto ambientale del servizio.</h:div><h:div>La censura della ricorrente si risolve, in ultima analisi, nella proposizione di una lettura alternativa dell'offerta tecnica di Super Eco e nella sollecitazione di un riesame del merito della valutazione tecnica effettuata dalla commissione. Tuttavia, tale tipologia di controllo è precluso al giudice amministrativo, salvo che emergano vizi manifesti che nella specie non si riscontrano. L'assenza di irragionevolezza macroscopica nella valutazione conduce pertanto al rigetto dell'intera censura.</h:div><h:div>Il principio del risultato, così come codificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, impone di valutare la legittimità delle scelte della stazione appaltante anche in termini di idoneità a realizzare l'interesse pubblico sostanziale perseguito dall'affidamento. </h:div><h:div>Nella specie, il risultato atteso era il miglioramento della raccolta differenziata fino al 70% in ventiquattro mesi. La commissione ha ritenuto che l'offerta di Super Eco perseguisse quel risultato in modo più efficiente rispetto alle altre proposte. Questa valutazione, coerente con il paradigma normativo del d.lgs. n. 36/2023, non può essere travolta dal sindacato giurisdizionale in assenza di vizi manifesti.</h:div><h:div>La ricorrente ha chiesto, in via subordinata, che il Collegio disponga la rivalutazione dell'offerta tecnica di Super Eco in ordine al punteggio attribuito per i servizi migliorativi, limitatamente alla proposta relativa al calendario UND. La domanda non può essere accolta.</h:div><h:div>Una volta escluso — come il Collegio ha motivatamente ritenuto — che la proposta integri una non conformità essenziale, una variante inammissibile o un'offerta alternativa vietata, viene meno il presupposto logico e giuridico per espungere dalla valutazione il segmento migliorativo relativo alla rimodulazione del calendario o per ordinarne la rivalutazione. In questa sede il giudice non può esercitare un sindacato sostitutivo sulla valutazione tecnica della commissione, disponendo una riparametrazione dei punteggi o una diversa ponderazione dei criteri, che spettano in via esclusiva all'organo tecnico preposto.</h:div><h:div>3.7. Neppure può ritenersi dirimente, a favore della ricorrente, il richiamo all’ordinanza sindacale n. 42 del 14 luglio 2025.</h:div><h:div>Invero, anche a voler ammettere che tale ordinanza sia stata richiamata negli elaborati progettuali e nel piano industriale quali atti di contesto della disciplina locale del servizio, da ciò non discende automaticamente che ogni sua previsione operativa assuma, per ciò solo, il rango di prescrizione tecnica minima ed escludente dell’offerta.</h:div><h:div>In primo luogo, la procedura è governata dalla lex specialis di gara, la quale individua in modo tassativo le regole della selezione e ne stabilisce anche l’ordine di prevalenza, disponendo che, in caso di discordanza, rilevino anzitutto il Codice e poi il bando-disciplinare, quindi il capitolato, il progetto e gli altri allegati. Ne deriva che un atto amministrativo comunale esterno, ancorché richiamato, non può essere valorizzato in via autonoma per introdurre un effetto espulsivo non chiaramente e immediatamente desumibile dalla documentazione di gara.</h:div><h:div>In secondo luogo, la stessa ordinanza sindacale, per come versata in atti, disciplina essenzialmente modalità, tempi, divieti e sanzioni del conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza, nell’esercizio del potere locale di regolazione del servizio e di tutela igienico-ambientale. Si tratta, dunque, di un atto che rileva certamente sul piano organizzativo ed esecutivo del servizio, ma che non vale, senza un espresso recepimento conformativo nella lex specialis, a trasformare ogni singola prescrizione ivi contenuta in un requisito inderogabile dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>In terzo luogo, il capitolato, pur imponendo all’appaltatore l’osservanza di regolamenti, ordinanze e disposizioni comunali inerenti all’esecuzione del servizio, conferma al contempo che il servizio deve svolgersi anche “fatto salvo quanto previsto nella offerta tecnica della ditta affidataria del servizio”. Tale clausola, letta sistematicamente con il criterio premiale riservato alle proposte migliorative, depone nel senso che il progetto posto a base di gara non fosse integralmente cristallizzato in ogni suo dettaglio organizzativo, ma ammettesse margini di rimodulazione tecnica, purché coerenti con gli obiettivi del servizio.</h:div><h:div>Né giova alla ricorrente invocare il mero carattere autoritativo dell’ordinanza. Anche qualora l’ordinanza abbia natura provvedimentale vincolante nell’ordinamento comunale, resta fermo che gli atti amministrativi generali o speciali non tempestivamente impugnati producono i propri effetti nei limiti del procedimento cui accedono, ma non possono essere utilizzati per alterare ex post la disciplina selettiva della gara o per fondare un meccanismo di esclusione non chiaramente previsto dalla legge di gara.</h:div><h:div>In definitiva, il richiamo all’ordinanza sindacale non è sufficiente, di per sé solo, a dimostrare che la proposta dell’aggiudicataria si ponesse in frontale contrasto con un requisito tecnico minimo, espresso in termini univoci e assistito da sanzione espulsiva. Difettando tale univoca qualificazione nella lex specialis, il richiamo all’ordinanza non è, quindi, decisivo ai fini dell’accoglimento della censura.</h:div><h:div>In definitiva, la seconda censura deve essere rigettata in ciascuno dei suoi profili.</h:div><h:div>La proposta tecnica di Super Eco S.r.l. relativa alla rimodulazione del calendario di raccolta per le utenze non domestiche non viola la lex specialis, non integra un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>, non configura una variante essenziale né un'offerta alternativa o condizionata, inscrivendosi piuttosto nell'ambito delle migliorie organizzative espressamente consentite e premiate dalla disciplina di gara, essendo stata ragionevolmente apprezzata dalla commissione come funzionale all'incremento della raccolta differenziata e, quindi, coerente con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione e con il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.</h:div><h:div>Ne consegue il rigetto del secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>4.- Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, S.B. Ecology S.r.l. ha contestato la sostenibilità economica dell'offerta presentata dall'aggiudicataria Super Eco S.r.l., deducendo che l’offerta sarebbe affetta da plurimi vizi idonei a renderne inattendibile il contenuto economico ed a imporre, quantomeno, l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.</h:div><h:div>In particolare, la ricorrente ha articolato cinque distinti profili di doglianza: (i) l'ammortamento delle attrezzature sarebbe stato ripartito su un periodo di cinque anni anziché sulla durata contrattuale quadriennale, così determinando un'artificiosa riduzione dei costi annui di ammortamento e un'alterazione dell'equilibrio economico dell'offerta; (ii) il monte ore di manodopera destinato all'esecuzione dei servizi migliorativi sarebbe stato occultato o gravemente sottostimato, atteso che le migliorie promesse in sede tecnica comporterebbero un impegno di 1.053 ore annue, a fronte di sole 216,33 ore eccedentarie risultanti dalla relazione economica; (iii) i costi vivi delle attrezzature e dei beni materiali offerti come miglioria tecnica — tra cui sistemi di videosorveglianza, droni e cassonetti per i RAEE — sarebbero stati azzerati nella relazione economica, sì da compromettere la veridicità del quadro dei costi; (iv) l'aggiudicataria avrebbe omesso di quantificare le maggiorazioni contrattuali dovute per il lavoro festivo e notturno, in violazione delle tabelle ministeriali e del CCNL FISE Assoambiente; (v) l'offerta non recherebbe alcuna voce analitica riferita agli oneri di stipula del contratto (diritti di rogito e bollo) previsti dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.</h:div><h:div>Da tali profili la ricorrente ha fatto discendere la richiesta di rivalutazione del punteggio tecnico attribuito alle migliorie sub criterio C.1.1 del disciplinare, nonché — in via principale — l'attivazione della verifica di congruità ad opera del RUP ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, con declaratoria di anomalia e conseguente esclusione dell'aggiudicataria.</h:div><h:div>Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.</h:div><h:div>4.1.- Occorre innanzitutto muovere dal quadro normativo di riferimento come costantemente interpretato dalla prevalente giurisprudenza in materia.</h:div><h:div>L'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che «le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa». </h:div><h:div>La norma struttura, dunque, la verifica di anomalia come potere-dovere condizionato all'emersione di «elementi specifici» di possibile insostenibilità, sicché l'attivazione del sub-procedimento non è automatica e non è rimessa alla mera allegazione di parte, presupponendo di contro la ricorrenza di indici oggettivi e concreti che rendano l'offerta prima facie anomala nella sua formulazione.</h:div><h:div>Il comma 4 dell'art. 110 vieta le giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente. Il comma 5 prevede l'esclusione dell'offerta quando le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, ovvero quando il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del medesimo decreto.</h:div><h:div>Nell'ambito del nuovo codice, l'art. 41, comma 14, afferma che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, fermo restando che l'operatore economico può dimostrare, in sede di verifica della congruità, che la riduzione dei costi della manodopera rispetto alle stime della stazione appaltante deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Il combinato disposto di tali disposizioni — come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 19 giugno 2025 — delinea un sistema volto a rafforzare le tutele dei lavoratori, responsabilizzare gli operatori e consentire alla stazione appaltante di verificare con trasparenza, sulla base dei costi dichiarati nell'offerta, le modalità di formazione del prezzo.</h:div><h:div>Per le gare con esclusione automatica delle offerte anomale, l'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede tale meccanismo nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alle soglie europee, quando le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque. Nel caso di specie, tuttavia, la procedura è stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sicché il meccanismo dell'esclusione automatica non trova applicazione e la verifica di anomalia rimane affidata alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante.</h:div><h:div>È principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che la valutazione di anomalia dell'offerta costituisca espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione appaltante, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 6527/2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 3602/2020).</h:div><h:div>Il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi oltre l'apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza delle valutazioni operate dalla stazione appaltante, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere, autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici, una verifica circa la sussistenza o meno dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 6527/2023). Il giudice può censurare la scelta chiaramente inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, ma non sovrapporre la propria idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e illogicità formulato dall'organo amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, n. 89/2015; Cons. Stato, Sez. V, n. 90/2015).</h:div><h:div>Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta potenzialmente anomala, inoltre, ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme. L'attendibilità dell'offerta va valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 36/2012; Cons. Stato, Sez. V, n. 89/2015; Cons. Stato, Sez. V, n. 90/2015). Il sub-procedimento di verifica non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira ad accertare se, nel suo complesso, essa sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024; Cons. Stato, Sez. V, n. 38/2025).</h:div><h:div>Parimenti consolidato è il principio per cui al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, potendo anche un utile apparentemente modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 3602/2020; Cons. Stato, Sez. III, n. 5283/2021). Devono essere compensazioni generate all'interno dell'offerta, non facendo ricorso all'utile generale di impresa (Cons. Stato, Sez. V, n. 6652/2023).</h:div><h:div>Quando la stazione appaltante non abbia attivato il sub-procedimento di verifica della congruità, non è consentito al giudice amministrativo ordinare tale attivazione o procedere, in via sostitutiva, alla verifica dell'anomalia, in quanto ciò si risolverebbe nell'esercizio di un potere non ancora esercitato dall'amministrazione, in violazione del disposto dell'art. 34, comma 2, c.p.a. (TAR Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666; TAR Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2025, n. 943). L'intervento del giudice è ammissibile soltanto quando la stazione appaltante abbia già svolto la verifica e le relative valutazioni risultino affette dai vizi di illogicità manifesta o travisamento sopra richiamati.</h:div><h:div>4.2.- Applicando i sopra riportati principi all’odierna fattispecie, reputa il Collegio di dover concludere per l’infondatezza di tutte le argomentazioni censorie poste dalla ricorrente a supporto del motivo di gravame oggetto di disamina.</h:div><h:div>4.3.- La ricorrente sostiene che l'ammortamento delle attrezzature, calcolato da Super Eco S.r.l. su un periodo di cinque anni, sarebbe erroneo in quanto la durata contrattuale dell'appalto è di quattro anni sicché tale scelta determinerebbe un'artificiosa riduzione dei costi annui di ammortamento, rendendo l'offerta inattendibile.</h:div><h:div>La censura non può essere condivisa.</h:div><h:div>In primo luogo, la premessa logico-giuridica da cui muove la doglianza — ossia l’assunto secondo cui l’unico orizzonte temporalmente utilizzabile ai fini dell’ammortamento sarebbe quello della durata “certa” quadriennale del rapporto — non trova riscontro né nella disciplina di gara né nella struttura economica dell’affidamento delineata dagli atti posti a base della procedura. </h:div><h:div>Il Piano industriale considera infatti espressamente il valore economico del servizio con riferimento a un orizzonte di cinque anni di appalto e, con riguardo agli automezzi, precisa testualmente che la quota di ammortamento è calcolata “con riferimento ai 5 anni di appalto di servizi (3+2 opzione), a quota costante con valore residuo al 20% del costo di acquisto”. Parallelamente, il Capitolato speciale richiama un assetto contrattuale non rigidamente confinato al solo quadriennio iniziale, poiché disciplina un rapporto destinato a svolgersi entro un perimetro temporale più ampio, nel quale si collocano le opzioni e le eventuali protrazioni previste dalla legge di gara. Ne consegue che la scelta dell’aggiudicataria di assumere quale base di pianificazione economica un orizzonte quinquennale non si pone affatto in rottura con la lex specialis, ma si colloca, al contrario, entro una cornice temporale già contemplata dalla stessa amministrazione nei documenti programmatori ed economici di gara. Difatti, il Capitolato Speciale d'Appalto prevede espressamente una durata contrattuale di quattro anni con opzione di proroga di un anno ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, nonché una possibile proroga tecnica fino a sei mesi ex art. 120, comma 11, dello stesso decreto, per un orizzonte contrattuale potenziale massimo di sessantasei mesi. I documenti di gara, pertanto, già contemplavano una durata massima stimata rapportata a cinque anni e tale parametro ha legittimamente orientato le scelte finanziarie dell'offerente.</h:div><h:div>In secondo luogo, la censura trascura che né il bando e disciplinare né il Capitolato speciale impongono agli operatori un vincolo puntuale e inderogabile circa il periodo di ammortamento delle attrezzature. Il disciplinare, pur regolando in modo analitico i costi della manodopera, gli oneri della sicurezza e i meccanismi di verifica della congruità, non prescrive alcuna formula vincolata per la ripartizione temporale del costo dei beni strumentali. Analogamente, il Capitolato detta obblighi prestazionali, qualitativi e manutentivi sui mezzi e sulle attrezzature, ma non cristallizza un criterio contabile obbligatorio di ammortamento. In difetto di una siffatta prescrizione, la scelta dell’orizzonte temporale di ammortamento resta rimessa alla fisiologica autonomia imprenditoriale dell’offerente, purché essa sia riconoscibile, non irrazionale e coerente con il quadro economico complessivo dell’offerta.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, la relazione economica di Super Eco non presenta alcun dato occulto o indecifrabile, avendo esplicitato il criterio seguito con chiarezza: “L’ammortamento è stato calcolato in 5 anni con tasso d’interesse al 6% e considerando nullo il valore residuo al termine del periodo di ammortamento”. Si tratta, dunque, non di una sottostima dissimulata o di un artificio contabile non dichiarato, bensì di una scelta metodologica espressa, trasparente e verificabile, che la ricorrente contesta non già perché occultata, ma perché ritenuta preferibile, secondo una diversa prospettazione, una differente scansione temporale. Sennonché la mera prospettazione di un criterio alternativo non basta a dimostrare l’illegittimità o l’inattendibilità di quello prescelto dall’aggiudicataria. Ad ulteriore supporto di tale argomentazione, deve ancora osservarsi che Super Eco S.r.l. ha espressamente dichiarato di aver determinato l'ammortamento in conformità all'art. 15 dell'Allegato A del Metodo Tariffario Rifiuti per il Terzo Periodo Regolatorio 2026-2029 (MTR-3) di ARERA, che fissa una vita utile regolatoria di cinque anni per le attrezzature di settore. Si tratta di una fonte regolatoria settoriale che fornisce un parametro tecnico di riferimento oggettivo e riconoscibile, la cui adozione non può essere qualificata come artificio contabile né come indice di inattendibilità dell'offerta.</h:div><h:div>Va poi osservato che la critica della ricorrente assume, in modo assertivo, che la destinazione funzionale delle attrezzature al servizio imporrebbe necessariamente di suddividere il costo sul solo periodo quadriennale iniziale. L’assunto non è condivisibile. Anche quando i beni siano acquisiti o destinati in funzione dell’esecuzione della commessa, la loro utilità economica e la loro vita tecnico-funzionale non si esauriscono, di regola, in modo meccanico e coincidente con il solo termine minimo iniziale del rapporto, specie in un settore — come quello dei servizi ambientali — in cui i beni strumentali presentano una fisiologica utilizzazione pluriennale e si inseriscono in un ciclo produttivo organizzato su basi industriali. Proprio per tale ragione, il sindacato giurisdizionale non può tradursi nell’imposizione giudiziale di uno specifico modello contabile alternativo, laddove la legge di gara non lo prescriva e l’offerta esponga un criterio non implausibile.</h:div><h:div>Ulteriore rilievo assume il fatto che il metodo di ammortamento quinquennale non è isolato né eccentricamente introdotto dalla sola aggiudicataria, ma si raccorda al disegno economico complessivo tracciato negli atti di gara. Il Piano industriale della stazione appaltante valorizza infatti anch’esso, per le principali dotazioni strumentali, una scansione quinquennale. Ne deriva che la censura, per essere fondata, avrebbe dovuto anzitutto misurarsi con tale dato di partenza e spiegare per quali ragioni l’aggiudicataria, pur muovendosi in un perimetro temporale già considerato dalla stazione appaltante, avrebbe nondimeno formulato un’offerta non seria o non realizzabile. Tale dimostrazione, tuttavia, non è stata offerta.</h:div><h:div>Né giova alla ricorrente invocare la mera eventualità o non automaticità della proroga. Il punto, infatti, non è se la protrazione ulteriore del rapporto costituisca un effetto necessario, bensì se l’offerente possa ragionevolmente pianificare i propri costi muovendo da un orizzonte contrattuale potenziale già contemplato dalla documentazione di gara e già utilizzato dalla stessa amministrazione nella costruzione del quadro economico di riferimento. A tale quesito il Collegio ritiene debba darsi risposta positiva. La considerazione di un arco quinquennale, ove la legge di gara lo prefiguri come possibile sviluppo del rapporto e il Piano industriale lo assuma quale base di calcolo, integra una scelta economicamente comprensibile e giuridicamente consentita, non già un fattore sintomatico di anomalia.</h:div><h:div>Anche a voler seguire, in via di mera ipotesi argomentativa, l’impostazione della ricorrente e ricalcolare la quota di ammortamento su quattro anni anziché su cinque, resterebbe comunque da verificare — secondo il corretto parametro normativo — se tale diversa imputazione sia idonea a compromettere la sostenibilità complessiva dell’offerta. Ed è proprio su questo snodo che la censura mostra la propria decisiva carenza. L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di valutare “la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta” che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici. Il relativo giudizio, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, non può essere condotto in modo parcellizzato sulle singole voci, ma deve riguardare l’affidabilità dell’offerta nel suo insieme (Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3946). In tale prospettiva, la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione puntuale del fatto che il diverso criterio di ammortamento, una volta tradotto in termini numerici, avrebbe determinato un azzeramento dell’utile, una perdita strutturale ovvero uno squilibrio tale da rendere irrealizzabile la commessa.</h:div><h:div>Al contrario, la relazione economica dell’aggiudicataria espone un quadro di costi, spese generali e utile che non consente di inferire, in via automatica, l’inattendibilità dell’offerta sulla sola base della singola opzione di ammortamento. Anche l’ANAC ha chiarito che, nell’ambito della verifica di anomalia, non è obbligatorio analizzare ogni singola voce di costo, essendo sufficiente una valutazione complessiva della sostenibilità e affidabilità dell’offerta (Delibera numero 354 del 22 aprile 2020). Tanto meno può il giudice, in assenza di una verifica di anomalia già svolta e di una macroscopica irragionevolezza dell’azione amministrativa, sovrapporre ex post una propria preferenza tecnica a quella implicitamente ritenuta compatibile dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>La doglianza finisce, in definitiva, per postulare un controllo giudiziale sostitutivo sul merito della pianificazione economica dell’offerta, là dove avrebbe dovuto invece dimostrare che la scelta del quinquennio fosse eccentrica rispetto alla lex specialis, occulta, irrazionale oppure economicamente incompatibile con l’esecuzione del servizio. Nessuna di tali evenienze risulta provata. La scelta contestata appare, piuttosto, coerente con il quadro programmatorio della gara, esplicitata nella relazione economica e priva di quell’attitudine destabilizzante sull’equilibrio complessivo dell’offerta che sola potrebbe giustificare la prognosi di inattendibilità.</h:div><h:div>Per tali ragioni, anche sotto il profilo in esame, la censura deve essere respinta.</h:div><h:div>4.4.- La ricorrente deduce che Super Eco S.r.l. avrebbe occultato nel proprio quadro economico il costo della manodopera necessario per eseguire le migliorie promesse in sede tecnica, sostenendo che le attività migliorative richiederebbero 1.053 ore annue mentre la relazione economica recherebbe solo 216,33 ore eccedentarie, con un disavanzo di 836,67 ore non valorizzate.</h:div><h:div>La censura non merita accoglimento per plurime e convergenti ragioni.</h:div><h:div>Anzitutto, occorre prendere le mosse dal dato normativo. L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 sancisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ma consente all'operatore economico di dimostrare, in sede di verifica della congruità, che la riduzione dell'importo rispetto alle stime della stazione appaltante deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tale disposizione — come chiarito dalla giurisprudenza — non impone una corrispondenza biunivoca tra il monte ore stimato dalla stazione appaltante e quello dichiarato dall'offerente, ma riconosce all'imprenditore la facoltà di organizzare diversamente la propria forza lavoro, così conseguendo efficienze gestionali che si riflettono in una minore incidenza del costo del personale (Cons. Stato, Sez. V, n. 5665/2023; TAR Valle d'Aosta, n. 38/2025). È stato altresì chiarito che è ammesso che l'operatore giustifichi un minor costo della manodopera in ragione di tassi di assenteismo inferiori alla media di settore o di soluzioni organizzative più efficienti (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2025, n. 4586).</h:div><h:div>Nel caso di specie, Super Eco S.r.l. ha puntualmente spiegato che le attività qualificate come migliorie non comportano un incremento meccanico del monte ore rispetto al servizio di base, in quanto molte di esse vengono svolte nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, in virtù della riorganizzazione dei turni, dell'eliminazione dei tempi morti e dell'impiego di tecnologie innovative (tracciamento satellitare GPS, pianificazione informatizzata dei percorsi, sistemi di monitoraggio RFID) che aumentano la produttività delle unità lavorative impegnate senza richiedere ore aggiuntive. Le migliorie di carattere tecnologico e gestionale — quali la squadra qualità, il monitoraggio territoriale, la pianificazione delle raccolte on-demand, le fototrappole e i droni per l'ispezione — si inseriscono quindi in un quadro di razionalizzazione organizzativa che consente di erogare prestazioni qualitativamente superiori senza incremento lineare del costo del lavoro.</h:div><h:div>In altri termini, la censura della ricorrente si fonda su un’operazione ricostruttiva che assume, da un lato, un determinato monte ore teorico per il servizio base; dall’altro, la necessità di sommare integralmente a tale monte ore tutte le ore indicate per i servizi migliorativi; e, infine, la conclusione che la differenza così ottenuta costituirebbe “costo occulto”. </h:div><h:div>Tuttavia, tale passaggio inferenziale non è obbligato. </h:div><h:div>Le migliorie offerte da Super Eco — quali la squadra qualità, il monitoraggio del territorio, interventi mirati di lavaggio, raccolte dedicate e ulteriori servizi accessori — non sono state prospettate come mere duplicazioni additive di attività già programmate, bensì come il risultato di una diversa organizzazione del servizio, assistita da strumenti tecnologici, rimodulazione dei turni e riduzione dei tempi improduttivi. Proprio la memoria difensiva chiarisce che “la stragrande maggioranza delle migliorie offerte viene svolta durante il normale orario di servizio ordinario, attraverso una riorganizzazione efficiente dei turni, l’eliminazione dei tempi morti e l’ottimizzazione logistica”. Si tratta di un assunto che, lungi dall’essere intrinsecamente implausibile, è coerente con la natura imprenditoriale del servizio e con la libertà organizzativa che il codice continua a riconoscere all’operatore economico, nel limite del rispetto delle tutele inderogabili dei lavoratori.</h:div><h:div>Del resto, la stessa nozione di verifica di anomalia presuppone che possano rilevare, quali possibili spiegazioni del livello dei costi, “l’economia del processo”, “le soluzioni tecniche prescelte” e “l’originalità dei servizi proposti” (Articolo 110 cit.). È dunque la stessa norma a riconoscere che un’offerta può risultare sostenibile non solo perché ogni prestazione aggiuntiva trova una autonoma e visibile voce di costo, ma anche perché essa si fonda su una più efficiente combinazione dei fattori produttivi. In questa prospettiva, la pretesa della ricorrente di desumere l’anomalia dalla mancata corrispondenza aritmetica tra ore migliorative enunciate e ore “eccedentarie” isolate nella propria ricostruzione si rivela metodologicamente non corretta.</h:div><h:div>Nemmeno può condividersi l’assunto secondo cui l’assenza di una analitica valorizzazione economica, servizio per servizio, equivarrebbe di per sé a occultamento. La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio di anomalia non deve concentrarsi “esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo” e che, anche se singole voci non trovino immediata e diretta giustificazione, l’offerta non può per ciò solo ritenersi inattendibile, dovendosi valutarne l’incidenza sul costo complessivo del servizio (Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3946) (Sentenza n. 3946/2024). In termini convergenti, ANAC ha precisato che non è illegittimo che la stazione appaltante non richieda il dettaglio di alcune voci di costo, non essendo obbligatorio analizzare ogni singola componente, ma soltanto quelle di maggiore rilevanza economica, nell’ambito di una valutazione complessiva della sostenibilità e affidabilità dell’offerta (Delibera numero 354 del 22 aprile 2020).</h:div><h:div>Né può affermarsi che la lex specialis richiedesse una corrispondenza matematica tra ore dichiarate nella relazione economica e ore impegnate nelle attività migliorative. Il disciplinare di gara, nel sub-criterio C.1.1, attribuisce fino a venti punti per «proposte migliorative rispetto ai servizi minimi previsti dal piano industriale e capitolato speciale», valorizzando la qualità e l'innovatività della proposta tecnica, non il mero incremento quantitativo del monte ore. L'art. 18 del disciplinare prevede che saranno apprezzate «efficienza e realismo delle proposte formulate anche in ottica di plausibile compatibilità con il progetto». La valutazione della commissione, che ha riconosciuto il punteggio tecnico per tali migliorie ritenendone la realizzabilità, si colloca dunque pienamente nell'alveo della discrezionalità tecnica ad essa riservata e non è sindacabile in questa sede se non per manifesta illogicità, che non è stata dimostrata.</h:div><h:div>Deve altresì rilevarsi che i costi delle attività migliorative possono legittimamente trovare copertura nelle voci di spese generali e nel margine di utile dichiarato. Super Eco S.r.l. ha indicato un importo annuo di spese generali pari a € 44.757,63 — comprensivo di costi eterogenei tra cui campagna di comunicazione, investimenti tecnologici, gestione dell'innovazione, costi amministrativi — nonché un utile netto di € 48.841,70 sull'intera durata dell'appalto. La prassi contabile di ricondurre micro-costi a voci aggregate di spese generali è ampiamente diffusa e non costituisce, di per sé, indice di inattendibilità dell'offerta.</h:div><h:div>Sotto il profilo probatorio, la ricorrente non ha fornito un'analisi quantitativa rigorosa e circostanziata idonea a dimostrare che la differenza tra le ore ipotizzate e quelle contabilizzate generi, nel suo complesso, un'insostenibilità strutturale dell'offerta che travolga l'equilibrio economico complessivo. Si tratta di censura che, per la sua natura atomistica — incentrata su singole voci del costo del lavoro avulse dalla complessiva valutazione dell'offerta — non è idonea a fondare un giudizio di manifesta anomalia (Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 3602/2020).</h:div><h:div>In conclusione, il dedotto “occultamento” del costo della manodopera per i servizi migliorativi non risulta provato. </h:div><h:div>Gli atti di causa attestano, piuttosto: a) la separata indicazione del costo del personale; b) l’impegno all’applicazione del CCNL di settore e alla salvaguardia delle tutele retributive; c) la possibilità, normativamente riconosciuta, di giustificare il livello dei costi attraverso l’organizzazione aziendale e le soluzioni tecniche prescelte; d) la necessità di valutare l’offerta in modo globale e non parcellizzato (Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3946).</h:div><h:div>4.5.- Neppure merita favorevole scrutinio la doglianza con cui la parte ricorrente assume che l’offerta economica dell’aggiudicataria sarebbe inattendibile per non avere esplicitato, in modo separato e analitico, le maggiorazioni retributive correlate al lavoro festivo e a quello notturno.</h:div><h:div>La censura, pur formalmente prospettata come vizio di sottostima del costo della manodopera, non supera il vaglio di fondatezza, poiché muove da una premessa giuridica non corretta e, sul piano fattuale, non è supportata da una dimostrazione puntuale dell’effettiva incidenza delle voci asseritamente omesse sull’equilibrio complessivo dell’offerta.</h:div><h:div>In via preliminare, occorre rilevare che la stessa lex specialis già configurava il servizio come strutturalmente destinato a svolgersi anche in giornate festive e in fasce orarie serali o comunque non rigidamente sovrapponibili al solo ordinario lavoro diurno. Il Piano industriale prevede espressamente che il servizio “sarà svolto dalla ditta affidataria anche nei giorni festivi” e precisa altresì che “relativamente al servizio svolto nelle giornate festive non sarà riconosciuto alla ditta esecutrice alcun compenso aggiuntivo, intendendosi compensati nel canone gli eventuali sovra costi che la ditta dovrà riconoscere eventualmente ai propri dipendenti”. In termini coerenti, il quadro progettuale posto a base di gara contempla orari di conferimento serali per le utenze domestiche, differenziati su base stagionale, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 ovvero dalle ore 22:00 alle ore 24:00. Anche la relazione tecnica dell’aggiudicataria richiama, per talune prestazioni, lo svolgimento del servizio “in orario notturno” e, più in generale, un modello organizzativo comprensivo di reperibilità e pronto intervento “24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno”.</h:div><h:div>Da tale assetto discende un primo, decisivo corollario: il lavoro festivo e quello notturno non costituiscono, nella gara in esame, una evenienza eccezionale o estranea al perimetro della commessa, ma rappresentano modalità fisiologiche di esecuzione del servizio, già previste nei documenti di gara e già economicamente assorbite nel canone contrattuale. Pertanto, il fatto che la relazione economica dell’aggiudicataria non rechi un’indicazione autonoma denominata “maggiorazioni per lavoro festivo” o “maggiorazioni per lavoro notturno” non consente, di per sé solo, di inferire che tali costi siano stati omessi. Al contrario, la stessa legge di gara depone nel senso che gli eventuali sovracosti connessi a tali modalità esecutive dovessero essere internalizzati nell’offerta complessiva e non traslati in un separato corrispettivo dovuto dall’amministrazione.</h:div><h:div>Sotto il profilo normativo, va poi richiamato il quadro delineato dal d.lgs. n. 36/2023. L’art. 110 stabilisce che la stazione appaltante esclude l’offerta allorché le spiegazioni rese non giustifichino adeguatamente il livello dei prezzi o dei costi, ovvero quando l’offerta sia anormalmente bassa, tra l’altro, perché “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13”. La norma, dunque, presidia il rispetto del costo del lavoro sotto il profilo sostanziale: ciò che rileva è che l’offerta non si fondi su una compressione dei minimi retributivi inderogabili o su una sottostima tale da renderla non seria o non realizzabile. In termini convergenti, il disciplinare richiede al concorrente di indicare la stima dei costi della manodopera e prevede l’eventuale inserimento di giustificativi qualora il costo dichiarato sia inferiore a quello assunto dalla stazione appaltante. Né la norma primaria né la lex specialis impongono, tuttavia, che ogni singola componente accessoria o ogni maggiorazione contrattuale debba essere necessariamente esposta in una sottovoce separata e nominativamente distinta all’interno della relazione economica.</h:div><h:div>Il parametro legale, pertanto, non è l’analiticità assoluta della scomposizione contabile, bensì la serietà, sostenibilità e verificabilità complessiva del costo del lavoro. Del resto, il Capitolato speciale richiama l’obbligo di osservare integralmente, nei confronti del personale, il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, con espresso rinvio al CCNL FISE Assoambiente; analogamente, la domanda di partecipazione e il piano di assorbimento del personale ribadiscono l’impegno dell’aggiudicataria all’applicazione del medesimo contratto collettivo e alla salvaguardia delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. Ne consegue che la fonte regolatrice delle maggiorazioni festive e notturne non doveva essere creata ex novo nell’offerta, ma era già individuata, sul piano normativo e contrattuale, nel CCNL richiamato dagli atti di gara.</h:div><h:div>Né può fondatamente sostenersi che l’assenza di una esplicitazione separata equivalga necessariamente a occultamento del relativo costo. La relazione economica di Super Eco indica un costo annuo del personale pari a euro 597.811,53 e precisa che tale importo è computato secondo le tabelle di cui al D.D. n. 14/24 del Ministero del lavoro, “attualmente vigenti”. Il medesimo documento specifica i costi orari per livello e il monte ore annuo per le diverse qualifiche, mostrando dunque che il costo della manodopera è stato determinato su basi oggettive e verificabili. La ricorrente deduce che, poiché mancano voci autonome riferite alle maggiorazioni, queste ultime sarebbero state necessariamente omesse; tuttavia, si tratta di un passaggio logico non necessario. Ben può infatti accadere che taluni oneri retributivi trovino incorporazione: a) nei costi orari già calcolati secondo parametri ministeriali e contrattuali; b) nella costruzione complessiva del costo del personale; c) nelle spese generali o in altre voci aggregate dell’offerta, purché senza compressione dei minimi inderogabili.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, merita richiamo il consolidato principio secondo cui, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, la valutazione deve essere compiuta in modo globale e sintetico, riferendola all’intera offerta e non alle singole voci considerate isolatamente. Ne discende che la mancata autonoma enunciazione di una specifica micro-voce non determina, di per sé, l’illegittimità dell’offerta o dell’aggiudicazione, ove non sia dimostrato che da tale omissione discenda un’alterazione significativa e sostanziale del costo del lavoro tale da rendere l’offerta complessivamente in perdita o comunque non affidabile.</h:div><h:div>In questa prospettiva, il Collegio osserva che la ricorrente non ha assolto all’onere di offrire una dimostrazione concreta di tale incidenza destabilizzante. Il ricorso si limita infatti a dedurre, in termini assertivi, che la relazione economica “ha omesso la quantificazione” delle maggiorazioni festive e dell’incidenza del lavoro notturno. Manca, però, una compiuta ricostruzione del relativo quantum, articolata sulla base del numero effettivo delle ore festivo/notturne; delle aliquote contrattuali applicabili; del personale concretamente interessato; della proiezione annua dell’onere ulteriore; della verifica dell’effetto di tale onere sul saldo complessivo dell’offerta. In assenza di siffatto apparato dimostrativo, la censura si arresta a livello di mera possibilità teorica, senza tradursi in prova di una reale inattendibilità economica.</h:div><h:div>Tale carenza probatoria assume rilievo tanto più significativo se si considera che la gara in esame presenta un costo della manodopera posto a base d’asta come voce distinta e non soggetta a ribasso. Il Piano industriale quantifica l’importo manodopera non soggetto a ribasso in euro 670.641,87 annui, quale risultante dal costo del personale, maggiorato di spese generali e utile di impresa. Ciò conferma che il disegno economico della commessa già contempla, a monte, una copertura strutturale del costo del lavoro, modellata sul CCNL di settore e sulle modalità esecutive del servizio. In siffatto contesto, la censura della ricorrente avrebbe richiesto una dimostrazione particolarmente rigorosa del fatto che l’offerta aggiudicataria si collocasse, nonostante tale cornice, al di sotto dei minimi salariali o comunque in una zona di macroscopica inattendibilità. Dimostrazione che, per quanto detto, non è stata fornita.</h:div><h:div>D’altronde, Super Eco S.r.l. ha dichiarato espressamente di applicare il CCNL FISE Assoambiente e di rispettare i trattamenti economici minimi inderogabili ivi previsti. Il costo del personale dichiarato nella relazione economica ammonta a € 597.811,53 annui, ed è stato determinato tenendo conto dei livelli di inquadramento, delle ore ordinarie e delle incidenze degli istituti contrattuali applicabili. La differenza positiva rispetto ai costi stimati nel Piano Industriale della stazione appaltante — pari a € 6.520,87 annui — attesta che la voce del personale non è stata sottodimensionata rispetto ai parametri di riferimento.</h:div><h:div>Non persuade, inoltre, il tentativo di valorizzare la relazione tecnica dell’aggiudicataria — là dove menziona servizi in orario notturno o attività svolte anche in giorni festivi — quale prova automatica dell’obbligo di una separata e puntuale esposizione delle relative maggiorazioni. Dalla presenza di attività programmabili in tali fasce non discende, infatti, la necessità giuridica di una distinta sottovoce economica nominativa. Ciò che ne deriva è, piuttosto, la necessità che l’offerta nel suo insieme sia idonea a sopportarne il costo, il che può avvenire anche attraverso la combinazione dei costi orari tabellari, dell’organizzazione dei turni, dell’assorbimento nelle spese generali e della più efficiente allocazione delle risorse. La ricorrente, invece, assume una corrispondenza biunivoca tra esistenza della prestazione festiva/notturna ed esposizione separata della maggiorazione, ma una simile automatica equivalenza non trova base né nel codice dei contratti né nella lex specialis.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che, sul piano processuale, il sindacato del giudice amministrativo non può tradursi nella sostituzione di un proprio autonomo giudizio tecnico-contabile a quello riservato alla stazione appaltante in ordine alla sostenibilità dell’offerta. In materia di anomalia, il controllo giurisdizionale resta confinato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti, all’errore macroscopico o al difetto istruttorio evidente. In tale cornice, la censura qui esaminata non mette in luce un errore oggettivo e decisivo nel calcolo del costo del lavoro, ma prospetta piuttosto una diversa modalità di rappresentazione contabile che la ricorrente reputa preferibile. Il che non è sufficiente per inferire l’illegittimità dell’aggiudicazione.</h:div><h:div>In definitiva, la doglianza confonde due piani distinti: da un lato, il tema della rappresentazione analitica di tutte le possibili componenti del costo; dall’altro, quello, ben più rilevante, della effettiva sostenibilità dell’offerta e del rispetto dei minimi salariali. Solo quest’ultimo assume rilievo decisivo ai fini dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Tuttavia, proprio su tale terreno la censura si rivela insufficiente, poiché non dimostra che l’assenza di una separata indicazione delle maggiorazioni festive e notturne abbia determinato una reale sottostima del costo del personale tale da rendere l’offerta inattendibile o non eseguibile.</h:div><h:div>Per tutte le ragioni che precedono, anche il profilo di censura concernente la dedotta mancata quantificazione delle maggiorazioni per lavoro festivo e notturno deve essere respinto, non emergendo né una violazione della lex specialis, né un contrasto con il d.lgs. n. 36/2023, né una situazione di macroscopica incongruità economica dell’offerta.</h:div><h:div>4.6.- La ricorrente lamenta infine che Super Eco S.r.l. non avrebbe incluso nel proprio quadro economico le spese per la stipula del contratto — diritti di rogito e bollo — previste dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.</h:div><h:div>Il rilievo, pur astrattamente non privo di pertinenza, non assume portata invalidante.</h:div><h:div>Le spese di stipula del contratto rappresentano una voce di costo marginale, la cui entità è di modesta incidenza rispetto al valore complessivo dell'appalto (€ 3.131.441,28) e, in ogni caso, ampiamente assorbibile nell'ambito delle spese generali dichiarate (€ 44.757,63 annui) o nell'utile netto (€ 48.841,70). L'omissione di una voce di costo di tale natura e dimensione non è idonea, di per sé sola o in combinato con gli altri profili denunciati — tutti già ritenuti infondati — a rendere l'offerta complessivamente inattendibile, né è sufficiente a integrare gli «elementi specifici» che l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 individua come presupposto per l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la stazione appaltante non è tenuta a richiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. V, n. 8176/2023; TAR Lazio, n. 6722/2026). A fortiori, la ricorrente non può pretendere che la mancata esposizione analitica di una singola voce di costo marginale — quale quella delle spese di stipula — giustifichi un giudizio di anomalia dell'offerta o imponga l'attivazione di una verifica di congruità.</h:div><h:div>4.7.- Occorre, da ultimo, ribadire un principio di carattere processuale che permea l'intera censura in esame.</h:div><h:div>La ricorrente non si limita a contestare una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata, ma chiede a questo Tribunale di ordinare alla stazione appaltante di attivare il sub-procedimento di verifica ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 o, in via alternativa, di procedere esso stesso ad accertare l'anomalia dell'offerta. Tale petitum è inammissibile, oltre che infondato nel merito.</h:div><h:div>Il giudice amministrativo non può, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall'amministrazione, sostituendosi ad essa nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica. La valutazione di anomalia è potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, e il giudice non può né ordinarne l'attivazione coatta in assenza dei presupposti normativi di legge né svolgere, in via surrogatoria, la verifica che l'amministrazione non ha ritenuto di effettuare (TAR Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666; TAR Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2025, n. 943; Cons. Stato, Sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9240).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la stazione appaltante ha valutato l'offerta di Super Eco S.r.l. come non anomala sulla base degli atti di gara, delle valutazioni della commissione e del ribasso praticato (8,20%), che non supera le soglie che avrebbero imposto l'avvio automatico del sub-procedimento. Tale valutazione, in assenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti — che la ricorrente non ha fornito, limitandosi a dedurre singole presunte incongruenze di natura atomistica — non è sindacabile in questa sede.</h:div><h:div>Per le ragioni esposte, il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, deve essere respinto in tutte le sue articolazioni.</h:div><h:div>Le doglianze della ricorrente, incentrate su singole voci del quadro economico dell'aggiudicataria considerate isolatamente — ammortamento attrezzature, monte ore migliorativi, costi di attrezzature tecnologiche, maggiorazioni per lavoro festivo e notturno, spese di stipula — non dimostrano né un'inattendibilità strutturale e complessiva dell'offerta di Super Eco S.r.l., né la sussistenza di quegli «elementi specifici» che l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 pone a presupposto dell'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità. Il sindacato atomistico sulle singole voci di costo non è compatibile con la natura globale e sintetica del giudizio di congruità, né consente di enucleare un vizio di manifesta irragionevolezza nella valutazione operata dalla stazione appaltante. L'onere probatorio che incombe sulla ricorrente — quanto alla dimostrazione della concreta e strutturale insostenibilità economica dell'offerta nel suo insieme — non è stato assolto (Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2020, n. 2761; Cons. Stato, Sez. III, n. 3602/2020).</h:div><h:div>In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso si appalesa infondato in tutte le censure dedotte e deve, pertanto, essere integralmente respinto, con conseguente conferma della legittimità della Determina della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito n. 140 del 13 maggio 2026, recante l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Super Eco S.r.l..</h:div><h:div>5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale di cui all’art. 26 c.p.a., il quale rinvia, per la relativa disciplina, agli artt. 91 e 92 c.p.c.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>l Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna S.B. Ecology S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle parti resistenti e controinteressata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/09/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Guendalina Capuano</h:div><h:div>Fabio Maffei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>