<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260304620260616202547188" descrizione="" gruppo="20260304620260616202547188" modifica="26/06/2026 13:03:42" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="03046"/><fascicolo anno="2026" n="04110"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260304620260616202547188.xml</file><wordfile>20260304620260616202547188.docm</wordfile><ricorso NRG="202603046">202603046\202603046.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>26/06/2026 12:10:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>16/06/2026 21:51:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>i) del Verbale di gara n. 2 del Comune di Villaricca del 20.04.2026, prot. interno n. 702/2026, con il quale la Commissione giudicatrice ha escluso la Meritec S.r.l. dalla procedura di gara avente ad oggetto la manutenzione delle reti e degli impianti idrici e fognari del Comune per la durata di tre anni (CIG BB0AC3B5DF, CUP J87J26000010004);</h:div><h:div>ii) del Verbale di gara n. 3 del 22.04.2026, prot. interno n. 728/2026, nel quale la Commissione ha rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa risultava essere quella della soc. GI.VI. Costruzioni, con un punteggio finale pari a 65.83, e ha ribadito l’esclusione della Meritec S.r.l.;</h:div><h:div>iii) della determina di aggiudicazione definitiva n. 462 del 30.04.2026, prot. n. 12274 del 30.04.26 in favore della GI.VI. Costruzioni;</h:div><h:div>iv) di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguenziale a quelli sopra individuati, ivi compresi, in parte qua, il Bando ed il Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso restrittivo e formalistico fatto proprio dal provvedimento impugnato; </h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara successivi, se e in quanto lesivi;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria </h:div><h:div>di inefficacia <corsivo>ex</corsivo> art. 121 c.p.a. del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria dell’obbligo di rinnovare la procedura di gara mediante riammissione della ricorrente, valutazione della sua offerta tecnica ed economica e conseguente rideterminazione della graduatoria.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3046 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG BB0AC3B5DF da Meritec S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Ida Bove, con domicilio eletto presso lo studio Enzo Napolano in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Villaricca, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gi.Vi. Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. – Il Comune di Villaricca con delibera a contrarre n. 350 del 27.03.26 ha indetto una procedura di gara <corsivo>ex</corsivo> art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “<corsivo>Accordo quadro da concludersi con un solo operatore per la manutenzione delle reti e degli impianti idrici e fognari […] per la durata di anni tre</corsivo>”.</h:div><h:div>2. – La ricorrente Meritec s.r.l., preso parte alla procedura, dopo l’apertura delle offerte ne è stata tuttavia esclusa (cfr. gli impugnati verbali nn. 2 e 3 del 20 e del 22 aprile 2026).</h:div><h:div>La Commissione giudicatrice, infatti, ha riscontrato, “<corsivo>durante la fase di valutazione dell’offerta tecnica</corsivo> […] <corsivo>che l’allegato computo metrico delle migliorie</corsivo> […] <corsivo>era privo dell’Analisi dei nuovi Prezzi, come richiesto dal Disciplinare di Gara al punto n. 17 lettera G), a pena di esclusione della procedura di gara</corsivo>”; e osservato che, ai sensi della richiamata disposizione della <corsivo>lex specialis,</corsivo> “<corsivo>l’offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti </corsivo>[…] <corsivo>G) Computo metrico delle sole migliorie non estimativo (senza prezzi), redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate solo le opere previste nelle migliorie, con le relative analisi (senza prezzi) pena l’esclusione dalla procedura di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>3. – Avverso l’esclusione è insorta la società ricorrente, che ne ha dedotto l’illegittimità sulla scorta di due motivi.</h:div><h:div>4. – Con il primo mezzo ha sostenuto che la S.A. avrebbe fondato il provvedimento espulsivo su una lettura distorta e formalistica della legge di gara, per aver sopravvalutato la significatività del documento omesso, e attribuito erroneamente alla <corsivo>cit.</corsivo> previsione del disciplinare (punto n. 17 lettera G) “<corsivo>una portata rigidamente automatica, sganciata dalla concreta funzione della documentazione richiesta e dalla reale incidenza dell’omissione contestata sulla valutabilità dell’offerta tecnica</corsivo>”.</h:div><h:div>L’esclusione sarebbe quindi, secondo quanto dedotto, una misura del tutto sproporzionata, siccome basata esclusivamente sulla mancata allegazione delle “<corsivo>analisi dei prezzi senza prezzi</corsivo>”, sebbene all’offerta tecnica fosse stato puntualmente allegato il “<corsivo>computo metrico delle sole migliorie non estimativo</corsivo>”, documento, quest’ultimo, già “<corsivo>pienamente idoneo a rappresentare compiutamente il contenuto tecnico delle migliorie offerte</corsivo>”. </h:div><h:div>D’altra parte, il disciplinare prescriveva altresì (punto 18.1.), per l’offerta economica, la presentazione del medesimo documento ma nella sua forma propria, ossia effettivamente munito dei prezzi, così consentendo di ricavare dal relativo contenuto le informazioni di cui si vuole che l’offerta tecnica, che doveva appunto mancare dei prezzi, sarebbe stata invece per definizione deficitaria. </h:div><h:div>4.2. – Per tali ragioni l’omissione contestata avrebbe ad oggetto, deduce la ricorrente, documentazione da reputarsi solo “<corsivo>strutturalmente accessoria</corsivo>” rispetto al documento principale costituito dal computo metrico non estimativo, e quindi “<corsivo>non essenziale</corsivo>” ai fini dell’offerta tecnica, le analisi omesse assumendo piuttosto rilevanza, propriamente, nella fase della valutazione economica (con i prezzi).</h:div><h:div>Da qui la prospettata illegittimità dell’esclusione, disposta per la carenza di un elemento documentale “<corsivo>privo di alcuna significatività a maggior ragione nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica</corsivo>”.</h:div><h:div>5. – Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente ha contestato invece la legittimità, a monte, proprio del cit. punto 17, lett. G del disciplinare, ove interpretato nel senso di imporre l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che, pur avendo prodotto il computo metrico non estimativo, abbia tuttavia omesso di allegare le “<corsivo>analisi (senza prezzi)</corsivo>” ivi richieste. </h:div><h:div>6. – Il Comune di Villaricca si è costituito in giudizio svolgendo controdeduzioni a sostegno della legittimità dell’impugnata esclusione, e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.</h:div><h:div>7. – Alla camera di consiglio del 27 maggio 2026, fissata per l’esame dell’istanza di tutela cautelare, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la controversia è stata introitata in decisione per essere integralmente definita, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma semplificata. </h:div><h:div>8. – Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso.</h:div><h:div>9. – Merita di essere condiviso il motivo sub II.</h:div><h:div>10. – L’esclusione della ricorrente dalla procedura deve ritenersi illegittima, infatti, siccome disposta in applicazione di una clausola del disciplinare (punto 17, lett. G, cit.) nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. </h:div><h:div>La suddetta disposizione, invero, prevede illegittimamente che possa assurgere a motivo di estromissione dalla gara una carenza documentale meramente formale e priva di concreta incidenza sulla completezza e valutabilità dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente.</h:div><h:div>10.1. – Non può condividersi, sul punto, lo sforzo interpretativo compiuto dalla ricorrente nel motivo <corsivo>sub</corsivo> I, volto a prospettare un’applicazione restrittiva della clausola escludente contenuta nel cit. punto 17, lett. G del disciplinare, tesa a renderla compatibile con il principio di tassatività; trattasi di una lettura della clausola sfornita, infatti, di base testuale, atteso l’inequivoco tenore letterale della disposizione, insuscettibile di essere “forzata” nei sensi pretesi da parte ricorrente, essendo evidente che la comminatoria di esclusione ivi contenuta è riferita anche alla omessa allegazione delle sole “<corsivo>analisi (senza prezzi)</corsivo>”.</h:div><h:div>10.2. – Deve convenirsi, invece, con la tesi di parte ricorrente, rimasta tra l’altro priva di replica, secondo cui il contenuto del documento omesso – le “<corsivo>analisi (senza prezzi)</corsivo>” delle opere previste nelle migliorie – è privo, a ben vedere, di un autonomo valore informativo, in quanto integralmente “<corsivo>assorbito</corsivo>”, in sostanza, dal computo metrico non estimativo. Quest’ultimo documento – unitamente alla relazione tecnica, anch’essa allegata all’offerta – racchiude, infatti, tutti gli elementi descrittivi, qualitativi e quantitativi delle migliorie e (se completo) assolve alla medesima funzione dell'analisi delle migliorie (senza prezzi), inglobandone le informazioni e assumendo, ove previsto a pena di esclusione, la natura di elemento “<corsivo>essenziale</corsivo>” dell’offerta tecnica (T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 25 maggio 2020, n. 741). </h:div><h:div>10.3. – Nel caso di specie il computo metrico non estimativo è stato regolarmente presentato; quel che formalmente difetta è un documento (analisi prezzi senza prezzi) che, per un verso, è contenuto anche nella busta contenente l’offerta economica (dove reca però anche i prezzi); per altro verso, e soprattutto, consterebbe di elementi che sono comunque già compiutamente evidenziati nelle relazioni recanti il contenuto dell’offerta tecnica, e, in particolare, nello stesso computo metrico non estimativo allegata a quest’ultima.</h:div><h:div>10.4. – Ne deriva, conseguentemente, che l’impugnata estromissione dalla procedura si fonda sull’omessa allegazione all’offerta tecnica di un documento tutt’altro che essenziale, la cui assenza è pienamente “<corsivo>compensata</corsivo>” dalla produzione del computo metrico non estimativo (e dalla relazione tecnica). </h:div><h:div>L’esclusione, in altri termini, è stata disposta per un disallineamento di tipo meramente formale e documentale, ma non certo per una carenza in termini sostanziali di un elemento strutturale dell’offerta, e ciò dal momento che, in disparte il computo metrico estimativo allegato all’offerta economica, i dati richiesti (analisi senza prezzi) erano concretamente presenti, o comunque ictu oculi ricavabili, dal ridetto computo metrico non estimativo e dalla relazione allegata alla stessa offerta tecnica, con la conseguenza che essi formano, in definitiva, parte integrante di quest’ultima.</h:div><h:div>10.5. – Su tali presupposti deve ritenersi che la sanzione espulsiva, e, a monte, la suindicata clausola escludente del disciplinare (punto 17, lett. G), in pedissequa applicazione della quale l’esclusione è stata disposta, apertamente confligga con il principio di tassatività delle cause esclusione, oggi codificato nell’art. 10, d.lgs. n. 36/202, la cui operatività – esclusa nei casi previsti dall’art. 10 cit. e per le clausole che riguardino “<corsivo>elementi essenziali dell’offerta tecnica</corsivo>” (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 27/10/2025, n. 682) – si impone, di contro, per consolidata giurisprudenza, nei casi, come quello di specie, in cui si controverta di “<corsivo>clausole che impongono adempimenti formali</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 4/8/2021, n. 5750), ovvero venga in rilievo il “<corsivo>mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, 28/8/2024, n. 7296). </h:div><h:div>10.6. – Conclusivamente, la rimarcata insuperabilità del dato letterale della disposizione escludente – stante l’assenza, nella specie, di ambiguità o incertezze interpretative indotte dalla formulazione della clausola (Cons. Stato Sez. V, 11/03/2026, n. 1981) – conduce, in accoglimento del motivo di ricorso <corsivo>sub</corsivo> II, alla declaratoria di nullità della predetta disposizione espulsiva (punto 17, lett. G, del disciplinare) e alla conseguente illegittimità, in via derivata, del provvedimento di esclusione, su di essa interamente fondato, del quale va pertanto disposto l’annullamento.</h:div><h:div>11. – Il ricorso, per le ragioni anzidette, va dunque accolto.</h:div><h:div>12. – E da tanto deriva, sul piano conformativo, l’obbligo per il Comune di Villaricca di rinnovare per quanto di ragione la procedura di gara, mediante la riammissione della ricorrente, la valutazione della sua offerta tecnica ed economica, e la conseguente rideterminazione della graduatoria.</h:div><h:div>15. – Le spese di giudizio, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli impugnati atti di esclusione della ricorrente e di aggiudicazione alla controinteressata.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Villaricca alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, come per legge.  </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>