<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20260300820260603093304310" id="20260300820260603093304310" modello="4" modifica="05/06/2026 08:55:02" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="03008"/><fascicolo anno="2026" n="03533"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260300820260603093304310.xml</file><wordfile>20260300820260603093304310.docm</wordfile><ricorso NRG="202603008">202603008\202603008.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 6\2026\202603008\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Davide Soricelli</firma><data>05/06/2026 08:55:02</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Davide Soricelli</firma><data>05/06/2026 08:55:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Davide Soricelli,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Rocco Vampa,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, per l'annullamento, previa sospensione </h:div><h:div>del provvedimento del 10.3.2025, notificato in data 16.2.2026, con cui lo S.U.I. - Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/119039 relativo al ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>
					</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Con il ricorso all’esame, notificato il 17 aprile e depositato il 13 maggio 2026, il ricorrente, cittadino bengalese, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale in data 10 marzo 2025 lo S.U.I. di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro a lui relativo, rilasciato in base all’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 in data 3 maggio 2023 su istanza del datore di lavoro Edil Ge.Mi. s.a.s..</h:div><h:div>La revoca è stata disposta in base alla seguente motivazione: “<corsivo>1) mancata presentazione dei documenti di riconoscimento del datore e del lavoratore; 2) mancata presentazione della “cessione di fabbricato” per ospitalità presentata all’autorità di P.S. ; 3) mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa (Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975), o la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso (originale più fotocopia); 4) mancata presentazione del documento di asseverazione ex art 44 Dl. n. 73/2022;  5) mancata presentazione della documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale (esclusivamente per il lavoro subordinato non stagionale) rilasciata da un Centro per l’impiego (art.22, co 2 D.Lgs 286/1998); 6) in violazione della disposizione di cui all’art. 22, co. 5-ter del D.Lgs 286/1998, secondo cui il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello Unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale, si fa rilevare che le parti interessate, benchè ritualmente convocate con comunicazione trasmessa al domicilio eletto ai sensi dell’art. 47 c.c.,non hanno aderito all’invito alla sottoscrizione del predetto contratto di soggiorno</corsivo>”. In sintesi la procedura non si è perfezionata in quanto il datore di lavoro non si è presentato allo S.U.I. per formalizzare il contratto di soggiorno esibendo la documentazione occorrente.</h:div><h:div>Il ricorrente premette: </h:div><h:div>a) di essere entrato in Italia con regolare visto d’ingresso in data 8 settembre 2023;</h:div><h:div> b) di non aver potuto perfezionare la procedura di primo ingresso con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile e, in particolare, per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro che aveva presentato l’istanza di n.o. in base al “<corsivo>decreto flussi</corsivo>”;</h:div><h:div>c) di essersi comunque attivato per regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano e, in particolare, di aver instaurato regolari rapporti di lavoro subordinato con datori di lavoro diversi da quello che aveva presentato l’istanza di nulla osta in data anteriore alla revoca; l’ultimo di questi rapporti di lavoro, iniziato il 10 giugno 2024, è ancora perdurante.</h:div><h:div>Avverso il provvedimento di revoca il ricorrente propone quindi il presente ricorso, deducendone l’illegittimità per violazione delle garanzie procedimentali, violazione degli articoli 5 e 22 e 24-<corsivo>bis </corsivo>d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 e difetto di presupposti, violazione dei principi di buona fede, affidamento e proporzionalità. In sostanza il ricorrente denuncia che il provvedimento si limita a richiamare un generico “<corsivo>parere ostativo del SUI</corsivo>” senza spiegare quali elementi sarebbero risultati negativi e senza rendere intellegibile l’istruttoria svolta. Egli sostiene che il mancato perfezionamento della procedura non è a lui imputabile ma deriva dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro; sottolinea di aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità, essendo entrato regolarmente nel territorio italiano e avendo chiesto tempestivamente la convocazione al SUI, ove si è poi presentato; infine lamenta che non è stata valutata la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione; al riguardo richiama la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 e vari precedenti giurisprudenziali favorevoli alla sua prospettazione.</h:div><h:div>In estrema sintesi la tesi del ricorrente è che, nella procedura di primo ingresso del lavoratore in base alla cd. procedura-flussi, il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva <corsivo>illo tempore</corsivo> presentato l’istanza, non può giustificare la revoca in forza di un “<corsivo>automatismo</corsivo>”, allorchè dipenda da cause estranee alla sfera di controllo del lavoratore straniero, che – entrato legalmente in Italia – si sia reso disponibile alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Una simile soluzione si porrebbe in contrasto con elementari esigenze di tutela della buona fede e dell’affidamento, oltre che con il principio di proporzionalità. In questa prospettiva viene in particolare evidenziata l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui l’Amministrazione ha omesso di considerare la (o negato la rilevanza della) situazione sopravvenuta del ricorrente, il quale, nelle more del procedimento, si sia attivato con successo per reperire una nuova occupazione, instaurando un rapporto di lavoro subordinato regolare anteriormente all’adozione della revoca. Tale circostanza, debitamente documentata, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione. A questo si aggiunge che il mancato perfezionamento della procedura per fatto del datore di lavoro è evenienza che può permettere il rilascio di un titolo di soggiorno, come riconosciuto in termini generali dalla stessa amministrazione; il riferimento è alla circolare del ministero dell’interno 20 agosto 2007 (prot. n. 3836) che ammette, quando “<corsivo>la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero</corsivo>”, che questi “<corsivo>possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando alla domanda una apposita dichiarazione a firma del responsabile dello SUI dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione</corsivo>”.  </h:div><h:div>La conclusione è che l’amministrazione, anziché disporre la revoca, avrebbe dovuto, considerando la situazione sopravvenuta e l’effettiva integrazione sociale del ricorrente, valutare la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un subentro nella procedura da parte del nuovo datore di lavoro.</h:div><h:div>L’amministrazione resiste al ricorso. In sintesi, essa sostiene che la procedura di primo ingresso del lavoratore è strutturata dal legislatore nel senso di poter avere, per così dire, un unico esito fisiologico, cioè la sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro che ha presentato l’originaria istanza di nulla osta e il lavoratore a favore del quale l’istanza è stata presentata e a suo tempo accolta. Ove questo esito non si realizzi – quale che ne sia la ragione e, quindi, anche se il mancato perfezionamento discenda da fatto del datore cui il lavoratore sia completamente estraneo – la revoca del nulla osta costituirebbe un atto dovuto e vincolato e non avrebbe alcun rilievo il ritardo dell’amministrazione nel convocare le parti dato che - nel sistema inaugurato dal citato articolo 42 del D.l. n. 73 (e poi confluito nell’articolo 22 del d.lg. n. 286), nel quale l’emanazione del n.o. avviene nel termine di sessanta giorni anche se non sono stati eseguiti i controlli di rito, che sono eseguiti <corsivo>a posteriori</corsivo> (cioè dopo che il lavoratore ha fatto ingresso in Italia) - è espressamente previsto che il rapporto di lavoro possa essere iniziato immediatamente, cioè anche prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno; in definitiva la possibilità di rilasciare al lavoratore un permesso per attesa occupazione – come conferma l’articolo 22, comma 11, d.lg. n. 286 - presuppone che il rapporto con l’originario datore di lavoro sia stato instaurato e sia successivamente cessato. </h:div><h:div>Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in coerenza con l’ormai consolidato orientamento della sezione in materia di revoca del nulla osta al lavoro conseguente al mancato perfezionamento del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.</h:div><h:div>In particolare è orientamento della sezione che il mancato perfezionamento del procedimento non possa automaticamente determinare la revoca del nulla osta, dovendo l’Amministrazione accertare in concreto le cause di tale evenienza e la loro imputabilità al lavoratore; in particolare la sezione ha ritenuto che, allorché il mancato perfezionamento della procedura sia imputabile al datore di lavoro e il lavoratore  straniero  dimostri di non essere rimasto inerte e di aver instaurato in data anteriore alla revoca un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso, dando così prova di effettiva integrazione sociale, la revoca “automatica” del nulla osta si ponga in contrasto con i principi di buona fede e affidamento – che impongono all’amministrazione di considerare la particolare situazione soggettiva dell’interessato – e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, risultando irragionevole e incoerente con la <corsivo>ratio</corsivo> della normativa sugli ingressi far gravare sullo straniero incolpevole l’alea discendente dal protrarsi della procedura (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 5 marzo 2025, n. 3621, id., 26 maggio 2025, n. 3995, id., 29 maggio 2025, n. 4123).</h:div><h:div>Nel caso in esame assume carattere dirimente la circostanza, documentalmente comprovata, dell’avvenuta instaurazione da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato regolare anteriormente all’adozione della revoca. Sul punto, il Collegio intende dare continuità all’orientamento espresso dalla Sezione secondo cui la sopravvenuta disponibilità di un’occupazione effettiva e regolare, antecedente al provvedimento di revoca, costituisce una sopravvenienza che impone all’Amministrazione una rivalutazione della posizione dello straniero in applicazione del principio desumibile dall’articolo 5, comma 5, d.lg. n. 286, la cui applicazione può essere estesa anche ai provvedimenti del SUI in materia di nulla osta al lavoro (cfr. da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 25 maggio 2026, n. 3308, id. 20 maggio 2026, n. 3216, id. 30 aprile 2026, n. 2789). Lo SUI ha del tutto omesso la valutazione di tale sopravvenienza, ignorando una situazione lavorativa reale e documentata, incorrendo così nella violazione di quella norma oltre che nei denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>Ulteriore profilo di illegittimità attiene alla violazione del principio di proporzionalità, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Sezione in materia di immigrazione, secondo cui l’azione amministrativa non può tradursi in misure eccessivamente penalizzanti nei confronti del lavoratore straniero che risulti incolpevole rispetto alle irregolarità accertate. Nel caso di specie, la revoca del nulla osta determina un effetto gravemente pregiudizievole a carico del ricorrente, il quale, oltre a non essere responsabile delle cause che hanno impedito il perfezionamento della procedura, ha dimostrato di essersi positivamente inserito nel tessuto lavorativo.</h:div><h:div>Il Collegio è consapevole che l’impostazione che precede non è in linea con la giurisprudenza di merito del Consiglio di Stato che è decisamente più restrittiva dato che essa, muovendo dal presupposto che il meccanismo dei flussi sia rigidamente vincolato al rapporto di lavoro per cui è stato rilasciato il nulla osta, giunge alla conclusione che, se tale rapporto non si perfeziona, viene meno il presupposto stesso del titolo di soggiorno, con la triplice conseguenza che non è possibile equiparare la mancata instaurazione, quale ne sia la causa, alla perdita del lavoro, è irrilevante il rapporto di lavoro instaurato con un diverso datore anche prima della revoca del nulla osta ed è pertanto impossibile ottenere un permesso (anche per attesa occupazione), perché questo presuppone un rapporto già esistente e poi cessato (Consiglio di Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186, id., 24 marzo 2026, n. 2403, id. 4 giugno 2025, n. 4839, id. 29 maggio 2025, n. 4679, id. 11 aprile 2025, n. 3158). Va però rilevato che l’orientamento giurisprudenziale appena sintetizzato non è univoco poiché, accanto alle decisioni che enfatizzano il nesso esclusivo tra nulla osta e rapporto di lavoro originario, esiste un diverso indirizzo che valorizza la posizione sostanziale del lavoratore e le circostanze sopravvenute (Consiglio di Stato, sez. III, 25 giugno 2025, n. 5528 e 5530, id., 13 novembre 2024, n. 9131). In tale prospettiva si pone, anzitutto, la sentenza del Consiglio di Stato 3 dicembre 2025, n. 9526, che ha, con riferimento alla procedura disciplinata dall’articolo 42  d.l. n. 73 citato, distinto nel procedimento di ingresso per lavoro “<corsivo>requisiti relativi alla fase del rilascio del nulla osta, e quindi all’autorizzazione all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, sebbene oggetto di accertamento (anche negativo) successivo</corsivo>” e “<corsivo>requisiti inerenti alla fase successiva della stipulazione del contratto di soggiorno e conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro</corsivo>”, giungendo alla conclusione che “<corsivo>solo rispetto ai primi si giustifica la caducazione della fattispecie legittimante l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, non potendo ammettersi il rilascio di un permesso di soggiorno quale che sia – quindi anche per attesa occupazione – laddove sia viziato il segmento procedimentale presupposto</corsivo>”. In pratica questa impostazione, pur non essendosi ancora consolidata nella giurisprudenza di merito del Consiglio di Stato ma trovando riscontro in numerose pronunce cautelari, muove dalla distinzione tra vizi incidenti sul segmento genetico dell’ingresso (e quindi sul presupposto stesso del titolo) e irregolarità sopravvenute o concernenti la fase successiva alla autorizzazione all’ingresso, rispetto alle quali assume rilievo la situazione concretamente maturata dal lavoratore straniero. Infine esistono numerose ordinanze cautelari della medesima Sezione che, al fine di evitare esiti irragionevoli e sproporzionati, attribuiscono rilievo alle sopravvenienze lavorative o anche alle concrete prospettive occupazionali del ricorrente, escludendo che la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario possa, di per sé, bloccare l’intero percorso di regolarizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III. ord., 11 luglio 2025, n. 2550, id. 16 gennaio 2026, n. 199).</h:div><h:div>Come si vede, quindi, l’orientamento della sezione si colloca nel solco del secondo orientamento riconoscibile nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, dando rilievo alle sopravvenienze e, in particolare, alla sopravvenienza rappresentata dal reperimento di una occupazione prima della revoca e escludendo, dunque, che la pretesa al rilascio del permesso per attesa occupazione possa fondarsi sulla mera circostanza del mancato perfezionamento della procedura per fatto imputabile al datore di lavoro, in quanto riconoscere anche in quest’ultimo caso la fondatezza della pretesa al rilascio del permesso per attesa occupazione si porrebbe in contrasto con l’articolo 22, comma 11, d.lg. n. 286 (secondo il quale tale titolo di soggiorno presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e poi venuto meno) e equivarrebbe sostanzialmente a una sanatoria introdotta in via giurisprudenziale. In definitiva, questa impostazione non implica un automatico riconoscimento del permesso per attesa occupazione in ogni ipotesi di indisponibilità datoriale, ma soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione del lavoratore ai fini dell’eventuale rilascio di un titolo coerente con la situazione concretamente maturata.</h:div><h:div>Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo per l’Amministrazione di procedere a un nuovo esame della posizione del ricorrente, alla luce dei principi sopra richiamati e, in particolare, tenendo conto della non imputabilità del mancato perfezionamento del procedimento, della condotta tenuta e della documentata attività lavorativa sopravvenuta. Le spese di giudizio data la particolarità della fattispecie, possono essere interamente compensate.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/05/2026"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Guendalina Capuano</h:div><h:div>Davide Soricelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>