<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20260250520260908175114075" id="20260250520260908175114075" modello="2" modifica="16/09/2026 10:05:56" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="02505"/><fascicolo anno="2026" n="05237"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260250520260908175114075.xml</file><wordfile>20260250520260908175114075.docm</wordfile><ricorso NRG="202602505">202602505\202602505.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>15/09/2026 17:15:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Esposito</firma><data>13/09/2026 16:30:08</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Di Lorenzo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della Determina dirigenziale di numero non noto del -OMISSIS-, di aggiudicazione definitiva, in favore del -OMISSIS-- - -OMISSIS-, della gara d'appalto per i lavori di “<corsivo>Valorizzazione del territorio attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture a monte ed a valle -OMISSIS-</corsivo>”, CUP: -OMISSIS- - SURF -OMISSIS-- CIG -OMISSIS-;</h:div><h:div>b) dell'avviso di esito di gara, pubblicato in data -OMISSIS-;</h:div><h:div>c) dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione dell'offerta amministrativa e tecnica dell'aggiudicatario;</h:div><h:div>d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nel frattempo stipulato;</h:div><h:div>e per la condanna </h:div><h:div>della stazione appaltante e dell'aggiudicatario al risarcimento del danno per equivalente, in via subordinata alla domanda di annullamento.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2505 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Bartolomeo in Galdo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>-OMISSIS-, non costituita in giudizio;  </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Bartolomeo in Galdo e della -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Giuseppe Esposito e udito per la parte ricorrente l'avvocato Achille Buffardi, per delega dell'avv. Francesco Migliarotti; con la precisazione che i difensori del resistente Comune e della controinteressata avevano depositato, in data 7/7/2026, richieste di passaggio in decisione della causa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. – Con determinazione a contrarre del -OMISSIS- -OMISSIS-il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di “<corsivo>Valorizzazione del territorio attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture a monte ed a valle -OMISSIS-</corsivo>”, dall’importo complessivo di € 4.007.514,30, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>La gara è stata aggiudicata alla società controinteressata, per aver conseguito il punteggio totale di 96.627, mentre la ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria, con complessivi punti 92,045.</h:div><h:div>Quest’ultima ha quindi impugnato l’aggiudicazione, articolando al riguardo tre motivi di ricorso.</h:div><h:div>1.1. – Con il primo di essi sono dedotti la violazione dell’art. 16 del disciplinare e dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà, denunciandosi l’inammissibilità dell’offerta tecnica per varianti non consentite e la violazione dei princìpi di correttezza, trasparenza e <corsivo>par condicio competitorum</corsivo>.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene che talune proposte, contenute nell’offerta tecnica della controinteressata, non potrebbero qualificarsi come migliorie, ma avrebbero dovuto essere considerate quali inammissibili varianti (introducendo esse delle modificazioni progettuali non consentite o la realizzazione di nuove opere strutturali, con lo stravolgimento dell’oggetto essenziale dell’intervento). Tale sarebbe il caso, in particolare, del nuovo muro di contenimento in cemento armato, nonché del rifacimento delle reti pubbliche e degli allacciamenti individuali prospicienti i fabbricati di proprietà privata.</h:div><h:div>1.2. – Con il successivo mezzo d’impugnativa è patrocinata la tesi della doverosità dell’esclusione dell’aggiudicataria, per violazione degli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ciò in quanto dalla controinteressata non è stata dichiarata, a suo tempo, l’esistenza di un procedimento penale a carico dell’amministratore di fatto della stessa società, rinviato a giudizio nel luglio 2024 per corruzione e turbativa d’asta.</h:div><h:div>1.3. – Il terzo motivo di ricorso si correla al primo, in quanto con esso viene dedotta la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei princìpi di <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> e di buon andamento, oltre all’eccesso di potere per illogicità manifesta.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente, che reputa che l’aggiudicataria avrebbe offerto varianti non consentite, la sua offerta tecnica non avrebbe potuto essere premiata con il punteggio più elevato (88,444 punti su 90), ma se ne sarebbe dovuta sancire l’inammissibilità, con la conseguente attribuzione di 0 punti.</h:div><h:div>2. – Il Comune di San Bartolomeo in Galdo e la controinteressata si sono costituiti in giudizio per resistere all’impugnativa, depositando memorie difensive ed esibendo documentazione.</h:div><h:div>3. – La domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza del 30 aprile 2026 -OMISSIS-</h:div><h:div>4. – Per l’udienza di merito la ricorrente e il Comune hanno depositato ulteriore documentazione, e tutte le parti in causa hanno prodotto nuovi scritti difensivi.</h:div><h:div>All’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 la causa è stata infine assegnata in decisione, e il seguente giorno 23 luglio 2026 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n.-OMISSIS-2026.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Il ricorso è infondato, dovendosene disattendere tutti i motivi alla stregua delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>1.1. – Nell’esaminare il primo e il terzo motivo di ricorso (concernenti la supposta introduzione avversaria di inammissibili varianti al progetto posto a base di gara), giova premettere che la giurisprudenza amministrativa ha configurato le varianti non consentite quali modifiche che alterino la struttura, la funzione e la tipologia del progetto, invece di limitarsi a introdurre migliorie consistenti in soluzioni tecniche lasciate aperte all’apporto dei concorrenti per meglio corrispondere alle esigenze della stazione appaltante (cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. V, 3/8/2023 n. 7499).</h:div><h:div>In base all’univoco e costante indirizzo giurisprudenziale, è stato ripetutamente ribadito che il criterio distintivo tra soluzioni migliorative e varianti non permesse poggia sull’inerenza delle prime agli aspetti tecnici che il progetto a base di gara rende suscettibili di soluzioni differenziate da parte del concorrente, al quale è viceversa precluso di modificare l’assetto del progetto, con innovazioni che ne mutino le caratteristiche tipologiche, strutturali e funzionali.</h:div><h:div>La validità di tale discrimine non è qui in discussione: anzi, dalla stessa ricorrente è affermato espressamente.</h:div><h:div>In quest’ottica, affinché possa affermarsi che l’offerta di un concorrente non corrisponda a quanto richiesto in gara, è allora indispensabile che sia evidenziato che la sua proposta finisca con il concretizzarsi, di fatto, in un <corsivo>aliud pro alio</corsivo> rispetto agli intendimenti dell’Amministrazione (giurisprudenza consolidata: cfr., di recente, Cons. Stato - sez. VII, 4/6/2026 n. 4470, p. 18: “<corsivo>Nella medesima direzione si colloca la giurisprudenza che individua il tratto differenziale delle varianti non consentite rispetto alle migliorie nel fatto che queste ultime, al contrario delle prime, rimangono circoscritte alle soluzioni consentite in base al progetto a base di gara e alla volontà dell’amministrazione aggiudicatrice da esso ritraibile (tra le altre: Cons. Stato, V, 22 maggio 2024, n. 4537; 8 gennaio 2024, n. 264; 25 ottobre 2023, n. 9231; 3 agosto 2023, n. 7499)</corsivo>”; conf., ancor più di recente, Cons. Stato – sez. IV, 4/8/2026 n. 6288, p. 24.1: “<corsivo>Dev’essere premesso che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, “possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923); non sono invece ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo (cfr. Cons. Stato, IV, 7 novembre 2014, n. 5497 )” (Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537che cita Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442)”</corsivo>”).</h:div><h:div>Va poi precisato, al fine di circoscrivere meglio l’indagine, che la relativa disamina distintiva va condotta individuando con un considerevole grado di certezza le caratteristiche minime essenziali e non mutabili del progetto a base di gara, al di là delle quali resta impregiudicata la facoltà del concorrente di prospettare soluzioni migliorative, in ossequio alla necessità di garantire il massimo confronto concorrenziale (cfr., su questi princìpi, Cons. Stato - sez. V, 17/4/2025 n. 3345: “<corsivo>In ordine al discrimen tra aliud pro alio e varianti ammissibili, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando “riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività, intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità delle cause di esclusione” (Cons. Stato, n. 7102 del 2024). L’aliud pro alio può configurarsi quando si consente “di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara”</corsivo>”).</h:div><h:div>Inoltre, con riferimento alle esigenze della committenza, anche da ultimo è stato ribadito che non può essere affatto trascurato il punto di vista della stazione appaltante, alla quale spetta il potere di valutare la riconduzione della proposta del concorrente all’una o all’altra ipotesi astratta (miglioria/variante non consentita), con la conseguenza che il potere del Giudice adito resta qui circoscritto, in definitiva, all’individuazione di macroscopici vizi della valutazione condotta sulla qualificazione dell’opera in termini, appunto, di miglioria o variante (cfr. Cons. Stato - sez. V, 28/7/2026 n. 6126, p. 14.4: “<corsivo>la valutazione della coerenza delle migliorie dell’offerta compete alla commissione di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all’apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposto e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta;  si ribadisce che il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto, essendo quest’ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell’illogicità della soluzione o dell’evidente travisamento dei suoi presupposti (Consiglio di Stato sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8226)</corsivo>”).</h:div><h:div>Alla luce delle coordinate ermeneutiche appena tracciate, in questa sede vanno dunque soppesate le ragioni che la ricorrente allega per argomentare la sussistenza di inammissibili varianti avversarie al progetto <corsivo>ex adverso</corsivo> presentate <corsivo>sub specie</corsivo> di migliorie, la cui realizzazione, però, sarebbe preclusa.</h:div><h:div>1.2 – Il punto di partenza dell’indagine rimanda, allora, all’analisi del progetto posto a base di gara, che, come risulta dalla relazione generale, riguarda la messa in sicurezza di due aree distinte del territorio comunale, “<corsivo>una a ridosso e limitrofa al centro urbano, area1 e/o intervento1, aree a monte di -OMISSIS- ed una appartenente centro urbano, abitato consolidato, individuata come traverse a valle di -OMISSIS-, area2 e/o intervento 2</corsivo>” (pag. 2 della relazione).</h:div><h:div>Nella relazione generale, all’analisi delle cause del dissesto idrogeologico segue l’indicazione degli interventi programmati, che constano:</h:div><h:div>- per l’intervento 1 (valle e monte di -OMISSIS-), nella posa in opera di paratie di pali per la messa in sicurezza delle infrastrutture, e di opere di captazioni profonde con trincee drenanti, nella regimentazione idrica superficiale e nei ripristini del piano viario (pagg. 11 e ss. della relazione); </h:div><h:div>- per l’intervento 2 (traverse di -OMISSIS-), nell’impermeabilizzazione delle pavimentazioni esistenti, nel rifacimento delle reti di sottoservizi idrica e fognaria e nel rifacimento di tratti di rete per allaccio alla fogna principale di recente realizzazione (pagg. 16 e ss. della relazione).</h:div><h:div>2. – Operate queste premesse, e venendo all’esame delle censure della soc.-OMISSIS-, in ricorso è fatto riferimento primario al disciplinare, il cui art. 16 recita: </h:div><h:div>- “<corsivo>È facoltà del concorrente introdurre migliorie funzionali, miglioria dei materiali e degli impianti e/o completamento dei lavori previsti in computo, purché non in contrasto con i pareri/nulla osta già rilasciati e tali da non rendere necessario acquisirne altri</corsivo>” (pag. 33);</h:div><h:div>- “<corsivo>a) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:</corsivo> […] <corsivo>a.5) interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti nel progetto esecutivo;</corsivo> (…)”.</h:div><h:div>Sulla base di queste previsioni della legge di gara, la società ricorrente contesta quindi l’ammissibilità delle proposte migliorative della controinteressata, concernenti - come anticipato - la realizzazione di un nuovo muro di contenimento in cemento armato, nonché il rifacimento integrale delle reti pubbliche e degli allacciamenti individuali, prospicienti i fabbricati di proprietà privata.</h:div><h:div>2.1. – La prima di tali proposte attiene al criterio n. 1 di valutazione dell’offerta tecnica (“<corsivo>Offerta migliorativa che, a monte di eventuali studi strettamente collegati all’oggetto dei lavori, vada a colmare possibili carenze progettuali, atteso che gli interventi che si andranno a realizzare sono dislocati solo su alcuni punti di un unico e molto più vasto movimento franoso</corsivo>”: pag. 35 del disciplinare).</h:div><h:div>L’aggiudicataria ha proposto l’opera qui contestata definendola nei seguenti termini: “<corsivo>A valle della -OMISSIS-, dove il RTI ha offerto il prolungamento del ripristino della pavimentazione bituminosa, in area di intervento e in fascia di rispetto stradale, si offre la realizzazione di muro di sottoscarpa da realizzarsi in c.a., al fine di contenere la scarpata di valle ed i relativi movimenti</corsivo>” (pag. 3 della relazione tecnica per il criterio 1, allegata all’offerta).</h:div><h:div>Per la ricorrente, tuttavia, la realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato costituirebbe un’opera strutturale primaria tale da esigere nuovi calcoli strutturali, il deposito sismico presso il Genio Civile <corsivo>ex</corsivo> artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 e, infine, l’autorizzazione sismica, per cui la relativa proposta ricadrebbe nel divieto di cui al menzionato art. 16 del disciplinare, che vieta, come detto, le migliorie necessitanti di nuovi pareri, nullaosta o autorizzazione. </h:div><h:div>Inoltre, secondo la ricorrente, l’ipotizzato muro sulla scarpata esterna alla sede stradale si collocherebbe in un sito assoggettato al vincolo idrogeologico, lì dove il progetto esecutivo ha invece escluso l’inserimento di opere, limitando gli scavi all’area urbana edificata.</h:div><h:div>Infine, l’opera presenterebbe anche un’incongruenza strutturale, trattandosi di una struttura rigida non coerente con la soluzione geotecnica del progetto validato, prevedente paratie flessibili profonde con pali di diametro 1000/1200 mm..</h:div><h:div>Queste censure non si prestano a favorevole considerazione.</h:div><h:div>2.1.1. – Quanto alla necessità dell’autorizzazione sismica, le difese delle controparti hanno evidenziato che il progetto a base di gara non ha affatto escluso la realizzazione di muri di contenimento in cemento armato, come si evince dalla relazione generale al progetto a base di gara che ha previsto, alla pag. 15, la “<corsivo>ricostruzione del tratto di strada di viabilità totalmente divelto dal corpo di frana</corsivo>”, attraverso un “<corsivo>Muro monte viabilità</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, e sempre per le resistenti, trattandosi di un muro di sottoscarpa non eccedente l’altezza di mt. 2, la sua realizzazione non sarebbe assoggettata al deposito sismico o ad altra autorizzazione, essendo ricompresa tra le “<corsivo>opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 2 m</corsivo>” di cui al Regolamento regionale n. 4/2010, come da tabella dei lavori minori della Regione Campania, al punto 6.</h:div><h:div>Sennonché, l’obiezione delle controparti va corretta in relazione alle modifiche introdotte al Regolamento n. 4/2010 ad opera del Regolamento regionale n. 9/2020, il cui art. 4:</h:div><h:div>a) ha modificato l’art. 2 del Regolamento regionale n. 4/2010, introducendovi il comma 2-<corsivo>bis</corsivo> e disponendo che: “<corsivo>L'"Autorizzazione sismica" è obbligatoria per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001 e quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale 9/1983</corsivo>”;</h:div><h:div>b) ha introdotto nella stessa fonte anche l’art. 2-<corsivo>quater</corsivo>, il quale stabilisce che: “<corsivo>Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, sono individuati con apposito provvedimento adottato dal Dirigente preposto al Coordinamento degli Uffici del Genio Civile così come la modulistica e la documentazione da allegare alla "Denuncia dei lavori"</corsivo>” (co. 2).</h:div><h:div>Con decreto dirigenziale del 3/8/2020 n. 359, pubblicato sul BURC del 10/8/2020 n. 161, è stato infine approvato l’elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, tra cui sono comprese (cfr. l’allegato B) le &lt;&lt;<corsivo>11 Opere di sostegno con altezza di ritenuta ≤ 1.50 m se non prospettano su aree pubbliche e ≤ 1.00 m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Orbene, dalla ricorrente non è confutato il fatto che la miglioria proposta presenti queste caratteristiche. </h:div><h:div>Peraltro, a seguito delle osservazioni delle controparti, la ricorrente sembra aver abbandonato la prospettazione della necessità avversaria dell’autorizzazione sismica, per incentrare le proprie tesi, piuttosto, sull’aspetto della contestata corrispondenza della proposta dell’aggiudicataria all’intervento programmato dal Comune.</h:div><h:div>Sotto questo profilo, deve invece osservarsi che la miglioria si mostra corrispondente alla perseguita sistemazione del sito di intervento: questo con specifico riferimento alla sopra ricordata previsione, di cui alla relazione generale del progetto (pag. 15), circa la “<corsivo>ricostruzione del tratto di strada di viabilità totalmente divelto dal corpo di frana</corsivo>” attraverso un “<corsivo>Muro monte viabilità</corsivo>”.</h:div><h:div>2.1.2. – Venendo alla contestata inclusione dell’opera in area assoggettata a vincolo idrogeologico, dalle resistenti è stato documentalmente provato che il sito di realizzazione del contestato muro risulta, dalla relazione paesaggistica acclusa al progetto, estraneo al sito gravato da vincolo, essendo invece compreso al catasto al foglio 5, ovverossia nella parte di territorio del centro urbano edificato esclusa dal vincolo idrogeologico, come risulta dalla cartografia del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Benevento (cfr. pag. 9 dell’esibita relazione paesaggistica).</h:div><h:div>2.1.3 – Concludendo, infine, con riferimento alla supposta incoerenza strutturale della miglioria con le opere già prefigurate nel progetto a base di gara, risulta che il muro di contenimento della scarpata a valle non può essere confuso con le paratie di pali per la messa in sicurezza delle infrastrutture.</h:div><h:div>Queste ultime costituiscono, invero, dei “<corsivo>sistemi di contenimento e stabilizzazione attiva di versanti con impiego di paratie a sbalzo, di pali diametro #1000/1200</corsivo>” (pag. 12 della relazione generale), non attinenti al ripristino del piano viario e alla “<corsivo>ricostruzione del tratto di strada di viabilità totalmente diverso dal corpo di frana</corsivo>” di cui alla successiva parte della relazione generale (pag. 15).</h:div><h:div>Ne consegue che anche questo assunto di parte ricorrente risulta privo di pregio.</h:div><h:div>2.1.4 – Per le suesposte considerazioni, le censure riguardanti la realizzazione del muro di contenimento vanno quindi disattese.</h:div><h:div>Non può dirsi, infatti, che la miglioria proposta comprometta la struttura, la funzione e la tipologia del progetto, essendo essa, al contrario, connaturata all’indole dei lavori in appalto prefigurata dal progetto, e non necessitante né di autorizzazione sismica, né di assenso per il vincolo idrogeologico.</h:div><h:div>In questi termini la miglioria, anche integrativa, può pertanto ben mirare a perseguire obiettivi che si innestino nel progetto e lo rendano maggiormente idoneo a soddisfare i bisogni della collettività.</h:div><h:div>Invero, per quanto detto in esordio, è insita nel concetto di miglioria la possibilità di individuare nuovi aspetti del progetto che, senza contraddire le finalità per le quali esso è stato approvato, lo corredino di elementi che possano integrarlo, arrecando nuovi benefici dalla realizzazione dell’opera e corrispondendo in tal modo all’esecuzione di un intervento complessivamente apprezzabile in misura maggiore.</h:div><h:div>Sotto quest’ultimo profilo è da escludere, allora, che il progetto possa aver precluso l’introduzione della proposta migliorativa di cui trattasi, la quale si mostra invece idonea a connotare la realizzazione dell’opera in termini atti ad assicurare il perseguimento dell’obiettivo dell’azione pubblica nell’ottica della migliore sistemazione del sito d’intervento.</h:div><h:div>2.2. – Passando a dire del proposto rifacimento delle reti idriche e fognarie, la ricorrente deduce che anche l’intervento così offerto dall’aggiudicataria (ricompreso tra le migliorie attinenti al criterio n. 3) non sarebbe stato configurato dal progetto esecutivo, e, inoltre, che lo stesso richiederebbe il preventivo parere del gestore -OMISSIS-, nel concreto non acquisito.</h:div><h:div>Più in generale, inoltre, a detta della ricorrente la proposta trasformerebbe l’intervento di messa in sicurezza idrogeologica nel rifacimento delle reti idrica e fognaria, in tal senso ampliando indebitamente l’oggetto dell’appalto, e, si intende, configurandone un’inammissibile variante.</h:div><h:div>Nemmeno queste censure possono trovare adesione.</h:div><h:div>La contestazione si ricollega al predetto criterio n. 3 di valutazione delle offerte tecniche (“<corsivo>Offerta migliorativa strettamente collegata alle infrastrutture pubbliche ricadenti nell’area di influenza del dissesto, che ne migliori la fruibilità, la sicurezza e la vivibilità delle stesse</corsivo>”).</h:div><h:div>La proposta dell’aggiudicataria in discussione muove tuttavia dall’individuazione della stretta correlazione tra i rifacimenti delle pavimentazioni e lo stato dei sottoservizi, “<corsivo>che risultano vetusti e con perdite idriche/fognarie. Questo attuale quadro dello stato dei luoghi determina, anche nel breve termine e solo con il rifacimento delle pavimentazioni, imbibizione del terreno/sottostruttura e nuovo dissesto delle aree appena ripristinate con il presente progetto</corsivo>” (pag. 1 della relazione tecnica per il criterio n. 3).</h:div><h:div>Per ovviare agli inconvenienti ravvisati, quindi, sono stati proposti il rifacimento della rete fognaria per le aree a monte di -OMISSIS-, “<corsivo>mediante nuova condotta in PEAD de 250 e pozzetti di ispezione</corsivo>”, nonché, per la rete idrica, la sostituzione dell’esistente “<corsivo>con nuova tubazione del diametro esterno 40 mm e saracinesche con corpo ovale in ghisa sferoidale, per garantire la chiusura alternata dei rami della stessa per future manutenzioni</corsivo>” (pagg. 1 e 2 della relazione). </h:div><h:div>Ora, non può dirsi che tali interventi integrino un’inammissibile variante, né tantomeno che finiscano con il mutare l’oggetto dell’appalto.</h:div><h:div>Difatti, le migliorie proposte si innestano pur sempre nella configurazione dell’intervento voluto dall’Amministrazione comunale, che espressamente comprendeva già <corsivo>ab origine</corsivo> il rifacimento delle reti di sottoservizi idrica e fognaria, “<corsivo>con tubazioni PEAD e relativi organi di intercettazione e manovra, oltre che la rete fognaria, con tubazioni in PLT corrugata e pozzetti impermeabili</corsivo>”, includendo anche il ripristino degli allacci alla rete fognaria e idrica (pag. 16 della relazione generale).</h:div><h:div>Risulta pertanto di intuitiva evidenza la riconducibilità della miglioria al progetto dell’opera pubblica, attraverso l’inserimento di specificazioni che meglio adattano l’intervento allo stato e ai bisogni dei luoghi, mediante l’utilizzo di idonei moduli e materiali.</h:div><h:div>Inoltre, deve escludersi la necessità di un preventivo assenso, sul punto in discussione, da parte della -OMISSIS-, che, quale ente gestore del servizio, non riveste alcun ruolo né compito nell’esecuzione di interventi di tal fatta, riguardanti reti ed impianti di proprietà comunale.</h:div><h:div>Né può aderirsi alla tesi di parte ricorrente secondo cui l’affidamento in concessione in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato, in base alle richiamate disposizioni del Codice dell’Ambiente approvato con il d.lgs. n. 152/06, renderebbe essenziale l’assenso del gestore medesimo per qualsiasi allaccio alle condutture o intervento su di esse.</h:div><h:div>Invero, occorre distinguere tra un allaccio del tutto nuovo alla fogna comunale (necessitante di autorizzazione del gestore, per l’incremento del flusso degli scarichi) e gli interventi, invece, di semplice sostituzione delle condutture ammalorate, per le quali nessuno specifico assenso del gestore può esigersi, atteso che la proprietà delle condotte rimarrebbe in capo al Comune.</h:div><h:div>Nella specie la miglioria non comporta alcun aggravio del carico idrico, come esplicitato nella relazione tecnica della ricorrente per l’illustrazione della miglioria stessa, lì dove viene chiarito quanto segue: “<corsivo>Si precisa che i diametri delle condotte idriche e fognarie, sono quelle rilevate in loco in esercizio e pertanto si attua il semplice ripristino con nuove tubazioni, senza effettuare alcuna modifica dei carichi</corsivo>”.</h:div><h:div>2.3. – In ordine, poi, al rifacimento degli allacciamenti individuali, prospicienti fabbricati di proprietà privata, con l’incanalamento delle acque nella rete fognaria pubblica, secondo la ricorrente trattasi di intervento che avrebbe necessitato di esproprio dei beni dei privati, o, quanto meno, di un espresso loro consenso.</h:div><h:div>In mancanza di ciò, per la ricorrente si ricadrebbe allora nel divieto, di cui al riportato art. 16, lett. a.5), del disciplinare, circa l’inammissibilità delle offerte tecniche che, anche in relazione a un solo elemento di valutazione, “<corsivo>interferiscono con sedimi di proprietà privata non previsti nel progetto esecutivo</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche tale censura va però disattesa.</h:div><h:div>In ordine allo stesso criterio n. 3, la proposta dell’aggiudicataria si risolve nell’intento di ovviare al fenomeno delle aree imbibite d’acqua, offrendo “<corsivo>la regimazione delle acque meteoriche provenienti dai tubi pluviali discendenti, presenti lungo -OMISSIS-, mediante collegamento degli stessi, con condotta in PE-AD del diametro Ø200 alla rete di fogna bianca esistente</corsivo>”: e al riguardo è stato anche precisato che “<corsivo>l’incanalamento non modifica in alcun modo la portata del collettore fognario, in quanto le predette acque sarebbero comunque giunte nella fogna seguendo le pendenze stradali</corsivo>”. </h:div><h:div>Ribadendosi quanto sopra già detto, va allora osservato anche in questo caso che l’intervento si mostra migliorativo della situazione esistente, attraverso una soluzione oggettivamente idonea a ovviare alle problematiche dello stato esterno dei luoghi; e che il <corsivo>novum</corsivo> offerto si colloca al di fuori delle proprietà private, collegato, quindi, al sito di intervento senza, tuttavia, che appaia configurabile l’addotta interferenza con beni di proprietà privata.</h:div><h:div>3. – In termini conclusivi e riassuntivi, dall’analisi condotta il Collegio non ravvisa perciò elementi da cui possa trarsi la conclusione che le proposte migliorative dell’aggiudicataria abbiano sconfinato in inammissibili varianti.</h:div><h:div>È ammissibile, invero, che gli aspetti presi in esame dalla committenza per individuare gli interventi a farsi possano essere integrati mediante l’elaborazione di specifiche soluzioni da parte del concorrente, senza stravolgere l’obiettivo dell’azione pubblica ma, anzi, assegnando all’intervento un carattere maggiormente organico, con una finalità che non può quindi dirsi estranea all’obiettivo primario ma è collaterale ad esso e corrisponde ad effettive esigenze della collettività.</h:div><h:div>Va da sé, inoltre, che, in correlazione con quanto ora esposto, non è predicabile alcuna incertezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (denunciata, specialmente, in ragione del mancato assenso dei singoli proprietari). Né è sostenibile che, come pure addotto dalla ricorrente, sarebbe stata premiata, con un punteggio elevato, un’offerta non corrispondente alle <corsivo>lex specialis</corsivo>; ne consegue che anche il terzo motivo risulta infondato.  </h:div><h:div>In definitiva, dunque, per le considerazioni che precedono, vanno respinti il primo e il terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>4. – Neanche il secondo motivo di gravame si presta a una favorevole considerazione.</h:div><h:div>Con riferimento a quanto dispone l’art. 96, co. 14, del d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente sostiene che l’operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto comunicare la sussistenza della causa di esclusione nella specie insorta a carico dell’amministratore di fatto che, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta (dicembre 2025), era stato rinviato a giudizio, nel luglio 2024, per corruzione e turbativa d’asta.</h:div><h:div>La doglianza è priva di pregio.</h:div><h:div>4.1. – La prospettazione di parte ricorrente (fondata sulla ricomprensione del soggetto in questione tra coloro per i quali occorre rendere la dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione) non è tuttavia accompagnata - al di là di generiche affermazioni - dalla dimostrazione che il soggetto stesso sia o sia stato, effettivamente, un amministratore di fatto della società.</h:div><h:div>Il relativo onere di prova grava, difatti, sulla parte che formula il motivo di censura, in base a quanto dispone l’art. 64, co. 1, c.p.a.; onere che, nella specie, non è stato assolto, con riferimento ai cc.dd. indici sintomatici, che possano valere a far ritenere che una determinata persona abbia assunto il ruolo di amministratore di fatto (cfr. Cons. Stato - sez. V, 4/6/2025 n. 4863, p. 14. 3 ss. e, specialmente, pp. 14.7 e 14.10: “<corsivo>La figura dell’amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i c.d. “elementi sintomatici di gestione” della società. I compiti demandati a coloro che rivestono le cariche formali sono alternativamente o cumulativamente: a) il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; b) la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; c) l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari. Nell’ipotesi che l’ente societario sia una società a responsabilità limitata, la disposizione di riferimento è costituita dall’art. 2475 c.c. che all’ultimo comma richiama la disposizione di cui all’art. 2381 c.c. Pertanto, per stabilire se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto estraneo, si sia inserito nella gestione della società procedendo allo svolgimento dei compiti propri degli amministratori, così come descritti dalle corrispondenti norme civilistiche</corsivo>. (…) […] <corsivo>In mancanza di evidenze documentali di alcun tipo, non è possibile ordinare alla stazione appaltante di compiere accertamenti che esulano dai poteri che le sono riservati. D’altronde, in casi come questi, è complicato persino immaginare quali sarebbero gli accertamenti che l’amministrazione dovrebbe disporre. È posto a carico delle imprese l’obbligo di fornire, in attuazione del principio della fiducia, una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle vicende professionali potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, in modo da consentire alla stazione appaltante di svolgere, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza.</corsivo> (…)).</h:div><h:div>Di contro, un argomento di segno contrario è stato fornito dalla difesa della controinteressata, la quale ha rilevato ed allegato che la società ha posto in essere misure di <corsivo>self cleaning</corsivo> mentre, precedentemente, l’interessato ha ceduto le sue quote sociali nel settembre 2020 e, contestualmente, gli è stata revocata la procura ed è stato rimosso dall’incarico di direttore tecnico e di preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.M. n. 37/2008 (cfr. il verbale di assemblea del -OMISSIS-con il quale, dandosi atto che il soggetto non è più socio e non riveste alcun ruolo attivo, la società ha invitato l’amministratore a seguire l’andamento del procedimento penale e, in ipotesi di accertamento del reato, di promuovere azione di responsabilità per il risarcimento di tutti i danni).</h:div><h:div>4.2. – Fermo restando quanto detto al punto che precede, va ancora considerato che, nell’ambito delle indagini a cui era stato sottoposto il riferito soggetto, in data -OMISSIS-veniva disposta a suo carico la perquisizione locale e personale, da parte del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza -OMISSIS-, in esecuzione del decreto del sostituto procuratore della Repubblica n. -OMISSIS-R.G. mod. -OMISSIS-.</h:div><h:div>In relazione a tale circostanza, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara risultava dunque già decorso il triennio di cui all’art. 96, co. 10, lett. c), n. 1), del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Della norma stabilisce, invero, che: “<corsivo>Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:</corsivo> […] <corsivo>c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente: 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo  94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il termine triennale costituisce il limite ineludibile, oltre il quale nessuna rilevanza può assumere l’ipotetica causa di esclusione (cfr. TAR Lombardia - sez. IV, 15/7/2024 n. 2189, p. 2.1: “<corsivo>è precluso alla Stazione appaltante estendere il proprio controllo a fattispecie che si collocano al di fuori dell’ambito temporale individuato dalla norma, ponendosi ciò anche in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di interpretazione restrittiva delle stesse, in quanto deve prevalere il principio del favor partecipationis (cfr. Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2023, n. 5393; III, 14 maggio 2020, n. 3084; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 20 giugno 2024, n. 1901; IV, 11 giugno 2024, n. 1764; IV, 27 febbraio 2023, n. 494)</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella specie, può intendersi che il termine triennale sia iniziato a decorrere dal predetto decreto di perquisizione -OMISSIS- siccome emesso da un’Autorità penale e antecedente all’esercizio dell’azione penale, conseguendo anche sotto questo ulteriore profilo l’irrilevanza della denunciata ipotetica causa di esclusione dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>5. – Per le motivazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.</h:div><h:div>In considerazione della specificità delle questioni trattate, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti della società controinteressata non costituitasi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate tra tutte le parti costituite; nulla sulle spese di giudizio nei confronti della controinteressata non costituitasi.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche ed enti privati menzionati nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>