<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260150420260530114603067" descrizione="" gruppo="20260150420260530114603067" modifica="05/06/2026 16:57:33" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01504"/><fascicolo anno="2026" n="03600"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>8</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260150420260530114603067.xml</file><wordfile>20260150420260530114603067.docm</wordfile><ricorso NRG="202601504">202601504\202601504.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\975 Maria Laura Maddalena\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>maria laura maddalena</firma><data>05/06/2026 15:15:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Abbate</firma><data>30/05/2026 12:11:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Presidente</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Abbate,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia:</h:div><h:div>1.- della nota prot. 754 del 22.01.2026 con la quale il Sindaco del Comune di Ceppaloni, anche in qualità di Resp. del Settore Tecnico, in riscontro alla istanza consortile del 22.12.2025 (prot. n. 13051) ha:</h:div><h:div>1.a.- asseritamente sostenuto inadempienze contrattuali da parte della CONSOP, emerse “a seguito della presa di possesso dell’area cimiteriale”;</h:div><h:div>1.b.- dichiarato il CONSOP priva di interesse a conoscere atti, procedimenti e attività posti in essere dall’Amministrazione successivamente alla messa in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 5 del 07.12.2023;</h:div><h:div>1.c.- opposto che il CONSOP non sarebbe legittimata a porre in essere un non meglio imprecisato procedimento amministrativo;</h:div><h:div>1.d.- ha negato l’accesso alla documentazione richiesta;</h:div><h:div>2.- per quanto occorre e possa del silenzio- inadempimento/rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in relazione alla istanza consortile del 22.12.2025 (prot. n. 13051) in merito:</h:div><h:div>2.a.- alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni;</h:div><h:div>2.b. - per quanto occorre e possa della mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo al collaudo tecnico-amministrativo;</h:div><h:div>2.c.- per quanto occorre e possa del rifiuto in ordine al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario;</h:div><h:div>2.d.- per quanto occorre e possa silenzio/rigetto inadempimento rispetto alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, già più volte sollecitati con PEC del 02.05.2025, 26.06.2025, 13.09.2025 e 13.10.2025, per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo;</h:div><h:div>2.e.- della violazione della partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate in contraddittorio e dell’illegittimo comportamento della P.A.,</h:div><h:div>NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO:</h:div><h:div>3.- del diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella nota comunale prot. 754 del 22.01.2026, firmata dal RUP, comunicata al CONSOP e oggetto di riscontro/contestazione difensiva del 22/01/2026 acquisita al protocollo comunale al n. 759;</h:div><h:div>E PER L’ACCESSO ALLA</h:div><h:div>3.a.- documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), alla loro assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle medesime;</h:div><h:div>3.b.- documentazione relativa agli atti e provvedimenti adottati in relazione alla riacquisizione, gestione e successiva destinazione dell’area cimiteriale in questione, nonché gli atti istruttori a ciò connessi con la precisa indicazione anche del collaudo e delle varianti in riduzione se adottati;</h:div><h:div>3.c.- al collaudo tecnico-amministrativo, se esistente sulle opere realizzate dalla CONSOP;</h:div><h:div>3.d.- agli atti di cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti;</h:div><h:div>NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA</h:div><h:div>4.- dell’illegittimità della nota prot. 754 del 22.01.2026;</h:div><h:div>5.- dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in merito alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni;</h:div><h:div>6.- dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo tecnico-amministrativo;</h:div><h:div>7.- del diritto della ricorrente al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario;</h:div><h:div>8.- dell’illegittimità del silenzio/rigetto inadempimento rispetto alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, sollecitati per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo;</h:div><h:div>9.- dell’illegittimo comportamento tenuto dalla P.A. in relazione alla partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate;</h:div><h:div>10.- dell’utilità ugualmente conseguita dalla P.A. grazie alle opere realizzate dalla CONSOP anche in relazione alla cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti dal 2024;</h:div><h:div>11.- della violazione degli artt. 22 e ss della Legge 241/1990 e s.m.i nonché del DPR n. 184/2006 del D.lgs n. 33/13 Disciplinare in materia di Accesso civico e Accesso Documentale approvato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 45738 del 30.12.2021;</h:div><h:div>12.- della violazione della L. 31 dicembre 2009, n. 196, del D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. n. 163/2006, D.lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>13.- del diritto della ricorrente alla partecipazione amministrativa ed al contraddittorio;</h:div><h:div>14.- del diritto della ricorrente al riequilibrio finanziario;</h:div><h:div>15.- del diritto della ricorrente all’accesso documentale e ad all’ostensione della documentazione richiesta.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2026, proposto da </h:div><h:div>Consop Consorzio di Imprese, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Del Balzo, Federico Acocella e Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ceppaloni, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceppaloni;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2026 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Consorzio ricorrente (ex concessionario dell’ampliamento del Cimitero della frazione San Giovanni di Ceppaloni, in forza della Convenzione rep. n. 916/2012 per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del Cimitero della frazione San Giovanni di Ceppaloni (BN), scaduta in data 15/07/2022, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 16/11/2023, recante in oggetto “<corsivo>Presa d’atto scadenza “Convenzione per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del Cimitero della frazione San Giovanni di Ceppaloni</corsivo>”, a seguito della quale è stata emessa ordinanza sindacale n. 5 del 07/12/2023, recante in oggetto “<corsivo>Project financing. Ampliamento Cimitero San Giovanni – Rilascio area cimiteriale con i relativi manufatti ed acquisizione in disponibilità al patrimonio comunale</corsivo>”, regolarmente eseguita e non impugnata), con ricorso notificato il 20/02/2026 e depositato in giudizio il 06/03/2026 (contenente più azioni soggette a riti diversi), impugna:</h:div><h:div>1) la nota prot. 754 del 22/01/2026 del Sindaco del Comune di Ceppaloni, anche in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, in riscontro alla istanza consortile del 22/12/2025, prot. n. 13051 - nella quale si afferma che “<corsivo>le richieste avanzate non possono essere accolte per i seguenti motivi: - non esiste, ad oggi, alcuna legittimazione della Consop a richiedere ed addirittura diffidare il Comune di Ceppaloni a porre in essere un non meglio precisato procedimento amministrativo; - la richiesta di risarcimento danni, tra l'altro del tutto genetica, è assolutamente infondata, essendo semmai la Consop inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'atto di concessione in uso; - assolutamente immotivata ed illegittima, tenuto conto degli obblighi assunti con l'atto di concessione in uso, risulta la richiesta di pagamento di una somma di denaro per le presunte opere poste in essere; - per le ragioni innanzi esposte, la Consop non risulta avere alcun interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi eventualmente di attività poste in essere ad avvenuta scadenza della concessione</corsivo>”;</h:div><h:div>2) per quanto occorre e possa, il silenzio - inadempimento/rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in relazione alla predetta istanza consortile del 22/12/2025, prot. n. 13051, in merito alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni; alla mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo tecnico-amministrativo; al rifiuto in ordine al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario; alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, già più volte sollecitati con PEC del 02.05.2025, 26.06.2025, 13.09.2025 e 13.10.2025, per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo; alla violazione della partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate in contraddittorio e dell’illegittimo comportamento della P.A.; nonché</h:div><h:div>3) il diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella suddetta nota comunale prot. 754 del 22/01/2026, chiedendo l’accesso alla:</h:div><h:div>3.a.- documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), alla loro assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle medesime;</h:div><h:div>3.b.- documentazione relativa agli atti e provvedimenti adottati in relazione alla riacquisizione, gestione e successiva destinazione dell’area cimiteriale in questione, nonché gli atti istruttori a ciò connessi con la precisa indicazione anche del collaudo e delle varianti in riduzione se adottati;</h:div><h:div>3.c.- al collaudo tecnico-amministrativo, se esistente sulle opere realizzate dalla CONSOP;</h:div><h:div>3.d.- agli atti di cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti.</h:div><h:div>A sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:</h:div><h:div>IN ORDINE A TUTTE LE DOMANDE FORMULATE NEL PRESENTE RICORSO</h:div><h:div>1.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 2bis, 3, 6, 10, DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. T.U.E.L. 267/2000 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. N. 97 DEL 2016 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.lgs. 163/2006, D.lgs. 50/2016, D.Lgs. n. 33/2013 D.Lgs.209/2024 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ARTT. 3, 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - SVIAMENTO.</h:div><h:div>2.- SUI REQUISITI PER OTTENERE IL RISCONTRO ALLA ISTANZA DEL 22/12/2025, SIA CON RIFERIMENTO AL DINIEGO DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, SIA CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA OSTENSIVA PROPOSTA. </h:div><h:div>2.a- Sulla legittimazione</h:div><h:div>2.a.2.- Sull’obbligo della P.A. di conclusione del procedimento e di provvedere mediante atto espresso.</h:div><h:div>2.a.2.1.- Sulla tempestività dell’azione.</h:div><h:div>2.a.3.- Sulle generiche motivazioni opposte.</h:div><h:div>2.a.4.- Sulla violazione del principio partecipativo.</h:div><h:div>IN RELAZIONE AL SILENZIO-DINIEGO SULL’ISTANZA OSTENSIVA</h:div><h:div>3.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 2bis, 5, 6, 10, 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLCIAZIONE DALL’ART. 20, COMMA 6, DEL TESTO UNICO EDILIZIA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. N. 97 DEL 2016 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 33/2013 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ARTT. 3, 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE.</h:div><h:div>Il 22/03/2026, si è costituito in giudizio il Comune di Ceppaloni, depositando all’uopo una memoria di costituzione, invocando la declaratoria di inammissibilità, di irricevibilità, e, comunque, di infondatezza del ricorso. In particolare, nella suddetta memoria di costituzione, il Comune resistente ha sollevato a), in relazione alla domanda di annullamento ed a quella di declaratoria dell’asserita illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ente Locale sulla istanza di parte ricorrente (prot. n. 13051/2025), eccezione di difetto di giurisdizione per appartenere la <corsivo>potestas judicandi</corsivo> all’A.G.O. in materia di concessione, per quanto concerne la fase esecutiva del rapporto, vertendosi nella fattispecie per cui è causa di doglianze e censure inerenti all’esecuzione della convenzione rep. n. 916/2012 per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del Cimitero della frazione San Giovanni di Ceppaloni (BN), con il conseguente difetto di giurisdizione pure dell’azione finalizzata all’accertamento del presunto silenzio-inadempimento/rifiuto lamentato dal Consorzio ricorrente, in quanto presupposto essenziale per l’esperibilità del rimedio ex art. 31 e 117 c.p.a. è la sussistenza della giurisdizione del G.A. in ordine al rapporto giuridico sostanziale sottostante al silenzio, nonché anche b) “<corsivo>questione di ammissibilità dell’impugnativa sotto il profilo del divieto del cumulo di azioni avanzate relativamente ad atti (non aventi natura provvedimentale) che, quantunque si riferiscano all’intercorso rapporto di project-financing, tuttavia, attengono a questioni e/o a fasi afferenti a momenti distinti dell’esecuzione della concessione, finanche successivi alla sua conclusione, in quanto, nel processo amministrativo, vale la regola risalente secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento, a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo</corsivo>”; nel mentre, nel merito, ha evidenziato che non sussiste nemmeno l’inerzia asseritamente serbata dall’Ente Civico sulle richieste dell’ex concessionario e, con riguardo alla domanda ostensiva ex art. 116 c.p.a., ha eccepito l’inammissibilità dell’ampliamento in sede di ricorso del perimetro ostensivo ad atti giammai indicati nell’istanza, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza dell’istanza ostensiva formulata dal Consorzio ricorrente con la domanda acquisita al prot. comunale n. 13051/2025, per la mancanza di qualsiasi collegamento della documentazione richiesta a mezzo dell’istanza prot. n. 13051/2025, rispetto ad una posizione di interesse sostanziale in capo al Consorzio, per la genericità ed indeterminatezza dell’istanza di accesso, nonché per la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’accesso civico.</h:div><h:div>Il 06/05/2026, il Consorzio ricorrente ha depositato in giudizio una memoria conclusionale in relazione all’istanza ex art. 116 c.p.a., svolgendo le proprie controdeduzioni rispetto alle avverse deduzioni contenute nella memoria difensiva del 22/03/2026 ed insistendo per l’accoglimento della domanda ex art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>L’11/05/2026, il Comune di Ceppaloni ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per le conclusioni già rassegnate.</h:div><h:div>Il 13/05/2026, il Consorzio ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica in relazione alla domanda ex art. 116 c.p.a. per replicare alla produzione documentale depositata dalla P.A. resistente, insistendo per l’ostensione della documentazione richiesta.</h:div><h:div>Il 14/05/2025, il Comune di Ceppaloni ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria ex art. 73 c.p.a. depositata da controparte in data 06/05/2026, reiterando le conclusioni già rassegnate.</h:div><h:div>Il 26/05/2025, il Comune di Ceppaloni ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa all’udienza camerale fissata per il giorno 28/05/2026.</h:div><h:div>Nella Camera di Consiglio del 28/05/2026, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e ha chiesto una sentenza parziale solo sulla domanda ex art. 116 c.p.a., chiedendo, altresì, un rinvio per controdedurre sulle questioni di giurisdizione in relazione alla domanda di annullamento (della nota prot. 754 del 22/01/2026 del Comune di Ceppaloni) e di declaratoria del silenzio -inadempimento (asseritamente) serbato dal Comune resistente, quindi il Collegio, preso atto della rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare, ha trattenuto in decisione la causa sulla domanda ex art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - L’istanza ex art. 116 c.p.a. è stata ritualmente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato il 20/02/2026 e depositato in giudizio il 06/03/2026, nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di accesso dall’art. 87, terzo comma, c.p.a., e deve essere in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta.</h:div><h:div>1.1. - Anzitutto l’istanza ex art. 116 c.p.a. è inammissibile, come eccepito dal Comune resistente, nella parte in cui ha esteso la domanda di accesso documentale ad atti non richiesti con l’istanza acquisita al prot. n. 13051/2025.</h:div><h:div>Infatti, nella istanza acquisita al prot. n. 13051/2025, il Consorzio ricorrente afferma: “<corsivo>ai sensi degli artt. 22 e ss della L. 241/90 nonché del D. Lgs. 97/2016 avendo il Consorzio interesse concreto ed attuale nonché qualificato alle concessioni, autorizzazioni di servizi in ordine a: “I manufatti realizzati dalla CONSOP sulle: Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84”, chiede di accedere alla documentazione relativa alla cessione delle cappelle realizzate e di estrarne copia, unitamente a tutta l’altra documentazione, allo stato non indicabile per estremi, relativa alla assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle dette cappelle”, </corsivo>nel mentre, nel ricorso, chiede non solo la<corsivo> “3.a.- documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), alla loro assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle medesime”, </corsivo>ma anche ed inammissibilmente la<corsivo> “3.b.- documentazione relativa agli atti e provvedimenti adottati in relazione alla riacquisizione, gestione e successiva destinazione dell’area cimiteriale in questione, nonché gli atti istruttori a ciò connessi con la precisa indicazione anche del collaudo e delle varianti in riduzione se adottati; 3.c.- al collaudo tecnico-amministrativo, se esistente sulle opere realizzate dalla CONSOP; 3.d.- agli atti di cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti</corsivo>”.</h:div><h:div>1.2. - L’istanza ex art. 116 c.p.a. va, invece, respinta con riferimento alla documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), alla loro assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle medesime, per la mancanza di una posizione di interesse sostanziale tutelabile in capo al Consorzio e di un collegamento diretto tra la suddetta posizione soggettiva e la documentazione richiesta a mezzo dell’istanza prot. n. 13051/2025, oltre che per la genericità ed indeterminatezza dell’istanza di accesso.</h:div><h:div>Giova, anzitutto, ricordare che, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, comma 1, lett. b), l'accesso agli atti amministrativi (essendo precisato alla lettera d) che si intende “<corsivo>per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale</corsivo>” e che “<corsivo>Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo</corsivo>”) è consentito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, e, secondo giurisprudenza ormai consolidata, «<corsivo>I presupposti per accedere ai documenti amministrativi, in base alla legge 241/1990 sono, quindi, la legittimazione, la motivazione, l’interesse attuale e concreto del richiedente. Ai fini dell’accesso agli atti, colui che chiede i documenti deve poter vantare un interesse</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere “personale e concreto”, ossia “ricollegabile alla persona dell’istante da uno specifico rapporto”» </corsivo>(T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 23/05/2019, n. 2779).<corsivo>
				</corsivo>In proposito, si è, condivisibilmente, affermato che<corsivo> “il diritto di accesso può sussistere a prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 573). Ciò che compete all’amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, co. 2, l. n. 241/1990), è dunque la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso. E al contrario, l’amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. D’altra parte, il diritto di accesso quale “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, co. 2, l. n. 241/1990), può subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge - costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati al detto principio generale - e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell’amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell’accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell’istante (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431)</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 23/05/2019, n. 2779, cit.).</h:div><h:div>Tutto ciò premesso, alla luce del dato normativo e giurisprudenziale richiamato, nel caso in esame, non sussiste in capo al Consorzio ricorrente un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/1990 (peraltro non meglio precisato nella istanza prot. n. 13051/2025), ad accedere alla documentazione richiesta, che attiene a eventuali attività poste in essere dal Comune resistente a seguito della scadenza della concessione e della esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 5 del 07/12/2023 (come affermato nella gravata nota comunale prot. 754 del 22/01/2026), non risultando sufficienti a radicare il suddetto interesse la mera qualità del Consorzio ricorrente di ex concessionario dell’area cimiteriale in questione, né le doglianze dallo stesso formulate nella predetta istanza del 22/12/2025, prot. n. 13051, inerenti all’esecuzione della convenzione rep. n. 916/2012 per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del Cimitero della frazione San Giovanni di Ceppaloni (BN), per la mancata formalizzazione della variante riduttiva delle opere effettivamente eseguite, la mancata conclusione delle operazioni di collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e il mancato riequilibrio finanziario, ovvero le connesse domande di risarcimento per il danno derivante dal ritardo a collaudare le opere e di pagamento di euro 195.540,00 per la realizzazione delle opere di cui alla variante in riduzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e non risultando chiaramente percepibile il collegamento esistente tra la documentazione richiesta a mezzo dell’istanza prot. n. 13051/2025 (trattandosi eventualmente di attività poste in essere ad avvenuta scadenza della concessione in questione) rispetto alla posizione di interesse sostanziale tutelabile in capo al Consorzio, né può ritenersi ammissibile un’istanza ostensiva finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato della P.A. allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 16 maggio 2023, n. 2957).</h:div><h:div>Nella nota del 02/02/2026 presentata in sede procedimentale a riscontro e formale contestazione della gravata nota comunale prot. 754 del 22/01/2026, il Consorzio ricorrente afferma infatti che “<corsivo>L’interesse della CONSOP, infatti, discende direttamente:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- dalla sua qualità di ex concessionaria dell’area cimiteriale in questione;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- dalle ripercussioni, anche in termini economici, patrimoniali e d’immagine, che le condotte dell’Amministrazione comunale possono aver determinato e continuano a determinare nei suoi confronti;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- dalla necessità di verificare il corretto esercizio del potere amministrativo, anche in relazione alle modalità di riacquisizione e successiva gestione dell’area</corsivo>”.</h:div><h:div>Peraltro, la richiesta di accesso formulata con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 va disattesa anche per la sua genericità ed indeterminatezza, condividendosi “<corsivo>il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in linea con la disciplina vigente, afferma: “L'istanza di accesso non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte dell'Amministrazione” (Consiglio di Stato sez. V, 25/08/2025, n. 7103); “L'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente; l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta. Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'Amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati” (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18/10/2024, n. 18061)</corsivo>” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 25/05/2026, n. 3306), essendo stata richiesta nel caso di specie l’ostensione di plurimi atti solo genericamente individuati (e della cui esistenza il Consorzio ricorrente non ha certezza), ovvero della documentazione relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), unitamente a tutta l’altra documentazione, allo stato non indicabile per estremi, relativa alla assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle dette cappelle.</h:div><h:div>1.2.1. - L’istanza di accesso del Consorzio ricorrente di cui alla nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 non può essere positivamente valutata neanche alla luce della disciplina sull’accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, essendo, nella specie, dichiaratamente ed esclusivamente finalizzata alla realizzazione di un interesse meramente individuale di natura patrimoniale e personale, che è di per sé incompatibile con le finalità di trasparenza e di interesse generale proprie dell’accesso civico (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda, 27 maggio 2024,  n. 1602). Pertanto sono irrilevanti, nel caso di specie, le considerazioni svolte da parte ricorrente, solo nella memoria di replica del 13/05/2026, in merito ad asserite esigenze di pubblica e privata incolumità (laddove afferma a p. 3 “<corsivo>Allo stato, quindi il Comune non solo non ha accettato le opere, ma non le ha neppure collaudate, ci si chiede, pertanto, se le opere siano state utilizzate/vendute a rischio della pubblica e privata incolumità. Anche a voler concedere che la società non sia legittimata ad accedere al Collaudo, e non lo si fa, il rischio alla pubblica e privata incolumità consente al Giudice di ordinarne l’ostensione</corsivo>”).<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Ne deriva la legittimità del diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella nota comunale prot. 754 del 22/01/2026.</h:div><h:div>2. - Spese al definitivo.</h:div><h:div>3. - Gli atti vanno infine rimessi al Presidente di Sezione per la fissazione della udienza di trattazione della causa con riferimento alla domanda di annullamento della nota prot. 754 del 22/01/2026 del Comune di Ceppaloni (per la parte non attinente al diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella medesima nota comunale prot. 754 del 22/01/2026, già oggetto della presente decisione) ed a quella di declaratoria dell’asserita illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ente Locale sulla istanza di parte ricorrente prot. n. 13051/2025, previa conversione in rito ordinario.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’istanza ex art. 116 c.p.a., ivi contenuta, in parte inammissibile e in parte la respinge nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese al definitivo.</h:div><h:div>Dispone la conversione del rito di cui alla domanda ex art. 117 c.p.a. in rito ordinario.</h:div><h:div>Rimette gli atti al Presidente di Sezione per la fissazione della udienza di trattazione della causa con riferimento alla domanda di annullamento della nota prot. 754 del 22/01/2026 del Comune di Ceppaloni (per la parte non attinente al diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella medesima nota comunale prot. 754 del 22/01/2026, già oggetto della presente decisione) ed a quella di declaratoria dell’asserita illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Ente Locale sulla istanza di parte ricorrente prot. n. 13051/2025.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elvira Serena Cacciapuoti</h:div><h:div>Anna Abbate</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>