<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260149920260625175958882" descrizione="" gruppo="20260149920260625175958882" modifica="09/07/2026 20:01:51" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01499"/><fascicolo anno="2026" n="04432"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260149920260625175958882.xml</file><wordfile>20260149920260625175958882.docm</wordfile><ricorso NRG="202601499">202601499\202601499.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>08/07/2026 08:55:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>25/06/2026 18:30:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) della disposizione di esclusione dell’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione Reg. 000083 del 2.02.2026, successivamente comunicata, recante l’esclusione della ricorrente dal LOTTO 1) CIG: B7EEF42107 della “<corsivo>Procedura aperta telematica accelerata, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. per la sottoscrizione, ai sensi, dell’art. 59 del citato d.lgs., di accordi quadro di durata triennale con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto l’esecuzione di rilievi ed indagini di tipo strutturale e geognostico, la progettazione in unica fase esecutiva, l’ufficio direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione relativi agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico sugli immobili oggetto delle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6 del 21.03.2025, del Commissario Straordinario dei Campi Flegrei per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area interessata dal bradisismo CUP: E86J25000070001</corsivo>”;</h:div><h:div>2) di tutti i verbali, le note e le relazioni attinenti alla gara di cui <corsivo>sub</corsivo> 1), ivi incluse: la relazione sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e proposta di esclusione assunta al prot. n.38.R del 20.10.2026; nonché la richiesta di giustificativi del 03.10.2025;</h:div><h:div>3) per quanto di ragione, del bando, del disciplinare (in particolare gli artt. 3, 16 e 19), del capitolato d’appalto e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso;</h:div><h:div>4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi inclusi tutti i provvedimenti riguardanti lo scorrimento di graduatoria conseguente al provvedimento espulsivo di cui <corsivo>sub</corsivo> 1), ivi incluso il documento “<corsivo>allegato graduatoria provvisoria</corsivo>” inerente al Lotto 1, nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva frattanto eventualmente adottato, nonché il conseguente contratto d’appalto/Accordo Quadro frattanto intervenuto tra l’appaltante e gli operatori economici aggiudicatari, e l’eventuale consegna dell’appalto in via d’urgenza.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B7EEF42107 da Cervarolo Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Society Of Architecture &amp; Engineering S.r.l., Structura S.r.l., Luigi Pianese, Antonio Marano, Cristiano Lanni, Giuseppe De Luca, Francesco Avella, Beeng Consorzio Stabile Scarl, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con decisione a contrarre prot. 705 del 6/8/2025 l’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura mediante accordi quadro triennali con più operatori economici.</h:div><h:div>2. – Trattasi dell’esecuzione di rilievi e indagini di tipo strutturale e geognostico, della progettazione esecutiva, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per gli interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili oggetto delle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6 del Commissario straordinario dei Campi Flegrei, deputato all’attuazione degli interventi pubblici nell’area interessata dal bradisismo.</h:div><h:div>3. – Con l’impugnata disposizione del 2/2/2026 n. 83 la società ricorrente è stata tuttavia esclusa dal lotto n. 1 della procedura, per aver offerto un ribasso del 100% sul valore ribassabile (35% dell’intero, per costi per indagini) dell’importo per i servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.). Ciò in quanto la stazione appaltante ha valutato che, a dispetto del fatto che “<corsivo>l’art. 41, comma 15-bis, del Codice, stabilisce espressamente che la quota del 65% del corrispettivo prevista per i servizi SIA non sia in alcun modo ribassabile e conseguentemente erodibile</corsivo>”, nella specie “<corsivo>i costi per l’esecuzione delle indagini risultano coperti esclusivamente con la quota del corrispettivo dei SIA non ribassabile, costituente equo compenso</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>(pagg. 12 e 13 del provvedimento di esclusione). Per la stazione appaltante, pertanto, l’azzeramento dell’importo ribassabile produrrebbe in definitiva un’offerta non sostenibile, in quanto i costi per le indagini (che la ricorrente deve pur sempre sopportare) verrebbero a gravare sulla restante quota del 65%, costituente l’equo compenso di cui all’art. 41, co. 15-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 36/2023, che però in alcun modo può essere intaccata.</h:div><h:div>4. – Avverso la menzionata esclusione è stato proposto il presente ricorso, con il quale è stata dedotta la sua illegittimità con un unico, articolato motivo, per violazione di molteplici norme del codice dei contratti pubblici (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 41 c.15 bis, 15 ter e 15 <corsivo>quater</corsivo>, 54 e 110 del d.lgs. n. 36/2023), violazione del disciplinare di gara, violazione degli artt.1, 3, 7, 8 e ss. della L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del principio dell’autovincolo, del <corsivo>favor</corsivo>
				<corsivo>participationis</corsivo>, dei principi di trasparenza e di proporzionalità, travisamento dei fatti e sviamento.</h:div><h:div>5. – Si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa l’Agenzia del Demanio, svolgendo difese nelle memorie depositate.</h:div><h:div>L’Agenzia ha contestato la sostenibilità dell’offerta di gara della ricorrente, che ha ridotto fino all’azzeramento la quota percentuale ribassabile del corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura (quota pari al 35% del totale) intesa a far fronte ai costi per le indagini: riduzione estrema che avrebbe reso l’offerta insostenibile, in quanto, come accennato, i predetti costi a carico dell’impresa verrebbero ad essere sopportati erodendo l’importo, tuttavia non ribassabile, del c.d. equo compenso (65% del totale del corrispettivo dei servizi).</h:div><h:div>6. – Ciò tenuto conto di quanto stabilisce l’art. 41, co. 15-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 36/2023 (comma introdotto dal correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024), il quale dispone quanto segue:</h:div><h:div>&lt;&lt;<corsivo>In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento&gt;&gt;.</corsivo></h:div><h:div>6.1. – In coerenza con la disciplina sovraordinata, l’art. 3 del disciplinare di gara ha quindi previsto che:</h:div><h:div>&lt;&lt;<corsivo>L’importo dei corrispettivi dei servizi professionali oggetto dei successivi contratti esecutivi affidati sulla base dell’Accordo Quadro verrà calcolato all’atto della sottoscrizione degli stessi e comprenderà le aliquote correlate alla Progettazione Esecutiva comprensiva delle attività propedeutiche di rilievo ed indagini strutturali e geognostiche, alla Direzione Lavori e al relativo ufficio comprensivo di Direttore operativo per opere strutturali ed Ispettore di cantiere, nonché al Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis del Codice, l’importo oggetto di contratto esecutivo risulterà determinato come di seguito descritto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Quanto alla quota parte relativa ai Servizi di:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Progettazione Esecutiva comprensiva di ogni relazione specialistica necessaria; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Rilievi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Direzione Lavori;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Direttore Operativo Strutture; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Ispettore di Cantiere;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>all’importo del 65% del corrispettivo determinato ai sensi dell’Allegato I.13 al Codice, sarà sommato l’importo risultante dall’applicazione del Ribasso Percentuale SIA, offerto dall’O.E., alla quota parte del 35% del corrispettivo. Pertanto, la quota parte del 65% del corrispettivo relativo alle prestazioni sopra descritte assumerà la forma di prezzo fisso, mentre la quota parte del 35% assumerà forma variabile, poiché ad essa sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara (Ribasso Percentuale SIA).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Quanto ai servizi correlati all’esecuzione delle indagini propedeutiche alla Progettazione Esecutiva, per ogni contratto attuativo sarà previsto un importo come di seguito definito: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Lotto 1: importo variabile fino ad un massimo di € 65.000,00;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Lotto 2: importo variabile fino ad un massimo di €105.000,00</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>6.1.1. – Dal disciplinare è stato poi ulteriormente chiarito quanto segue:</h:div><h:div>- &lt;&lt;<corsivo>Si precisa che l’importo contrattuale stimato per ciascun contratto esecutivo sarà determinato applicando il Ribasso Percentuale Sia alla quota parte del 35% dei corrispettivi previsti per lo specifico intervento e per le prestazioni oggetto del contratto esecutivo, cui sarà sommata la restante quota fissa del 65% del corrispettivo</corsivo>&gt;&gt; (art. 16);</h:div><h:div>- &lt;&lt;<corsivo>Tenuto conto della circostanza che la procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d), delle citate Ordinanze, con il criterio del prezzo più basso, nonché della circostanza che il ribasso massimo applicabile per i servizi di ingegneria e architettura è fissato direttamente dall’art. 41, comma  15-bis determinando ex lege la congruità dello stesso, saranno considerate anormalmente basse le offerte economiche il cui ribasso percentuale per le Indagini risulti essere superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media dei ribassi offerti relativamente alle predette Indagini</corsivo>&gt;&gt;<corsivo>
				</corsivo>(art. 19).</h:div><h:div>7. – Dal canto suo parte ricorrente, con unico e articolato motivo, ha dedotto che la S.A. avrebbe posto alla base dell’esclusione una istruttoria carente e una motivazione viziata, avendo essa obliterato ogni considerazione dei “<corsivo>diversi vantaggi economici e specifiche economie di scala che consentono alla società ricorrente di compensare completamente l’esborso per l’espletamento delle indagini</corsivo>”. </h:div><h:div>7.1. – I relativi vantaggi e le economie di scala “<corsivo>che si concretizzano in guadagni in termini di efficienza e riduzione di costi</corsivo>” andrebbero ricondotti, in particolare, al possesso di attrezzature e software già ammortizzate nel costo aziendale annuo, alla riduzione dei costi legati alle trasferte e al possesso di certificazioni di qualità e standardizzazione dei processi. Per tali ragioni la voce di costo per le indagini, sostiene la ricorrente, “<corsivo>è in realtà interamente assorbita dai risparmi e dalle economie di scala su cui può fare affidamento la medesima impresa e che rientrano appieno negli elementi giustificativi da tenere presente ex art. 110 comma 2 lett. a) e b) del Codice Appalti</corsivo>”. </h:div><h:div>Da qui il censurato deficit motivazionale e, prima ancora, istruttorio, che inficerebbe l’esclusione in contestazione.</h:div><h:div>7.2. – La S.A. avrebbe poi agito anche in difformità dall’autovincolo di cui all’art. 19 del disciplinare, poiché ha inteso pronunciarsi su un fattore dell’offerta – il compenso per servizi di ingegneria e architettura – che la <corsivo>lex specialis</corsivo> avrebbe già pre-accertato a monte in termini di congruità, precludendo quindi ogni verifica in tal senso da parte dell’Organo competente. </h:div><h:div>Di contro, argomenta la ricorrente, la disciplina in materia, ed in particolare l’art. 41 comma 15 ter del Codice, rimanda, mercé il richiamo all’art. 54 comma 1 terzo periodo, alla comune disciplina della verifica di congruità <corsivo>ex</corsivo> art. 110 del medesimo Codice Appalti, dovendosi sempre accertare, dunque, l’attendibilità dell’offerta in termini di “<corsivo>utile</corsivo>”, che nella specie sarebbe però stato adeguatamente comprovato.</h:div><h:div>7.3. – Inoltre, il RUP – pur esprimendosi in termini dubitativi nella motivazione dell’atto di espulsione gravato (“<corsivo>indica un costo fisso di € 68.250,00 per le indagini, che appare coperto dalla quota del corrispettivo per i SIA ricompresa nell’ambito del 65% del corrispettivo stesso</corsivo>”) – avrebbe ritenuto che la società ricorrente dovesse essere esclusa per incongruità dell’offerta, senza premurarsi, però, di chiedere chiarimenti e/o precisazioni al riguardo, e quindi privandola, in tesi illegittimamente, della “<corsivo>possibilità di meglio calibrare e puntualizzare le proprie giustificazioni</corsivo>”. </h:div><h:div>In conclusione, deduce la società, non gravando affatto il costo <corsivo>de quo</corsivo> sul prezzo fisso contrattuale, ma essendo esso del tutto compensato ed assorbito dagli indicati vantaggi economici e risparmi, il provvedimento espulsivo sarebbe viziato dalla violazione dell’autovincolo nei sensi anzidetti, oltre che da “<corsivo>un’istruttoria e motivazione estremamente carenti, nonché dalla violazione delle regole partecipative vigenti secondo i principi generali (art. 7 e ss. L. 241/1990)</corsivo>”.</h:div><h:div>8. – La domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza del 26 marzo 2026 n. 822.</h:div><h:div>9. – All’udienza pubblica del 13 maggio 2026, in vista della quale le parti hanno prodotto scritti difensivi, il ricorso è stato infine assegnato in decisione.</h:div><h:div>10. – Il Tribunale è dell’avviso che il ricorso, nonostante l’ampio sforzo defensionale profuso a suo sostegno, non sia suscettibile di accoglimento.</h:div><h:div>11. – Va disattesa, anzitutto, la censura incentrata sul deficit di contraddittorio, motivata sul presupposto che la S.A. avrebbe violato “<corsivo>l’obbligo/dovere</corsivo> […] <corsivo>di chiedere dei chiarimenti all’operatore economico prima di procedere all’esclusione</corsivo>”.</h:div><h:div>11.1. – Il Collegio ricorda che l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina la sequenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia prevedendo che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni ritenute necessarie, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni (comma 3). Ricevute poi le spiegazioni richieste, “<corsivo>la stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti</corsivo>” (comma 5). La tempistica procedimentale così stabilita dal Legislatore prevede quindi che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni.</h:div><h:div>11.2. – Sul punto anche la stessa giurisprudenza amministrativa ha sancito che, “<corsivo>in relazione alla previgente disciplina, assimilabile in parte qua a quella sopra richiamata di cui all’art. 110, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, per la verifica di anomalia dell’offerta la legge prevede una “struttura monofasica del procedimento (e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, com’era, invece, nel regime disegnato dal previgente art. 87 d.lgs. n. 163/2006)”, e “pur consentendo alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle ‘spiegazioni’, non introduce alcun obbligo in tal senso” (inter multis, cfr. Cons. Stato, V, 26 luglio 2022, n. 6577; III, 11 maggio 2021, n. 3709 e 3710). In tale contesto, così come già l’art. 97, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, l’attuale art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36 del 2023 impone l’esclusione dell’offerta anomala «se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3», oppure se «l’offerta è anormalmente bassa» in relazione ai parametri sub lett. a)-d) del medesimo comma 5 (cfr. Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690)</corsivo>” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 844/2025).</h:div><h:div>11.3. – Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, appare dunque evidente che il Codice Appalti non impone alla Stazione Appaltante di reiterare la richiesta già formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia, ma, anzi, prevede che la stessa debba senz’altro escludere l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti. </h:div><h:div>Il d.lgs. n. 36/2023, nel solco della disciplina del previgente d. lgs. n. 50 del 2016, prevede difatti per la verifica di anomalia dell’offerta una struttura monofasica del procedimento (e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio, come era nel vigore dell’art. 87 del D.Lgs. n. 163 del 2006), e, pur consentendo alla Stazione Appaltante di fare luogo ad ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle <corsivo>“spiegazioni</corsivo>”, non introduce alcun obbligo in tale senso (si v. Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2023 n. 9119 e 10 maggio 2023, n. 4731).</h:div><h:div>La doglianza, alla luce di quanto osservato, si manifesta dunque infondata. </h:div><h:div>Il RUP, per quanto osservato, dopo la richiesta di giustificativi del 3 gennaio 2025, non era tenuto a chiedere ulteriori giustificativi alla ricorrente. </h:div><h:div>Era piuttosto quest’ultima a dover giustificare pienamente la propria offerta nell’ambito dello specifico sub-procedimento di verifica dell’anomalia.</h:div><h:div>12. – In tale sede la ricorrente si è invece limitata a giustificare l’ingente ribasso formulato richiamandosi soltanto a “<corsivo>notevoli vantaggi ed economie di scala che si concretizzano in guadagni in termini di efficienza e riduzione di costi</corsivo>”, ovverosia: </h:div><h:div>- disponibilità di apparecchiature <corsivo>hardware</corsivo> e <corsivo>software</corsivo> di ausilio allo svolgimento delle prestazioni di progettazione; </h:div><h:div>- assetto organizzativo con internalizzazione di attività normalmente affidate a terzi, tra cui rilievi, computi metrici estimativi, modellazioni; </h:div><h:div>- organizzazione interna, costituita da un <corsivo>back office</corsivo> numeroso ed altamente qualificato, consente la parallelizzazione delle attività e l’ottimizzazione dei tempi, nonché conoscenza delle prassi autorizzative e degli Enti terzi competenti; </h:div><h:div>- automezzi di trasporto, strumentazioni topografiche e per i rilievi in genere, strumentazioni geologiche, computer, <corsivo>tablet</corsivo>, attrezzature di ufficio, <corsivo>software</corsivo>, ecc. in possesso e ben ammortizzate; </h:div><h:div>- possesso di certificazioni che testimoniano l’elevata competenza del personale tecnico, grazie alla quale è possibile determinare una riduzione dei tempi di lavorazione e dei costi di produzione; </h:div><h:div>- adozione di soluzioni tecniche che consentono una notevole efficienza operativa; </h:div><h:div>- significative ed analoghe esperienze maturate dall’O.E. </h:div><h:div>12.1. - Tali giustificazioni non sono state però ritenute persuasive dalla stazione appaltante, la quale ha ritenuto che, nel concreto quadro della specifica offerta, i costi per l’esecuzione delle indagini, corrispondenti, secondo quanto indicato dalla ricorrente, a € 68.250,00, risulterebbero in ogni caso coperti (in difetto di altre provviste) con la quota del corrispettivo dei servizi non ribassabile, costituente l’equo compenso.</h:div><h:div>Nella motivazione del provvedimento viene infatti rilevato quanto segue. “[L]<corsivo>’Operatore Economico descrive preliminarmente il metodo di svolgimento del servizio, principalmente riferito all’esecuzione dei servizi di natura intellettuale, per poi analizzare, sulla base di quattro possibili scenari di posizionamento in graduatoria, i costi ed i ricavi per lo svolgimento dell’intero servizio in appalto. In merito, l’O.E che ha già proposto un ribasso pari al 100% per la quota ribassabile dei servizi SIA, indica un costo fisso di €68.250,00 per le indagini, che appare coperto dalla quota del corrispettivo per i SIA ricompresa nell’ambito del 65% del corrispettivo stesso. Alla luce di quanto emerso dai giustificativi trasmessi, tenuto conto delle seguenti circostanze: a. l’art. 41, comma 15-bis del Codice stabilisce espressamente che la quota del 65% del corrispettivo prevista per i servizi SIA non sia in alcun modo ribassabile e conseguentemente erodibile; b. tale incomprimibilità è diretta espressione del principio di risultato e del divieto di prestazioni intellettuali gratuite ed è volta a garantire l’attuazione dei principi di equo compenso di cui all’art. 8, comma 2, del Codice; c. i costi per l’esecuzione delle indagini risultano coperti esclusivamente con la quota del corrispettivo dei SIA non ribassabile, costituente equo compenso; si rileva che l’offerta dell’O.E. risulta non congrua in quanto i costi per le indagini erodono il corrispettivo previsto per i S.I.A., in violazione del principio dell’equo compenso e, pertanto, si propone l’esclusione dell’O.E</corsivo>”.</h:div><h:div>13. – Ciò posto, il giudizio reso dalla S.A., contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ancorché sintetico, non può dirsi inficiato dai dedotti <corsivo>deficit</corsivo> istruttori e motivazionali, non essendo ravvisabili macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’attendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, Sez. IV, n. 280/2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3528/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 5871/2024).</h:div><h:div>13.1. – Nella concreta fattispecie all’esame si tratta di stabilire, in particolare, se l’offerta della Cervarolo, che ha proposto un ribasso per la componente ribassabile S.I.A. (35%) pari al 100% e per la componente Indagini pari al 100%, ma per altro verso ha pur sempre indicato un costo di € 68.250,00 per le indagini, finisca effettivamente con l’erodere - come inteso dalla stazione appaltante - il corrispettivo fisso invariabile, così quindi incidendo inevitabilmente sul corrispettivo non intaccabile previsto per i S.I.A., in violazione del principio dell’equo compenso.</h:div><h:div>Ebbene, sul punto non può essere sottaciuto il perspicuo orientamento giurisprudenziale che, in sede di giustificativi <corsivo>ex</corsivo> art. 110 del Codice, rimarca la effettività dell’onere probatorio gravante in capo all’operatore economico, per il quale la verifica di anomalia non può appagarsi di affermazioni generiche e spiegazioni assertive, ma postula giustificazioni specifiche, credibili e documentate, vale a dire il c.d. “spiegare provando” (in tal senso v. TAR Sicilia - Catania, sez. II, 16 settembre 2025, n. 2671). </h:div><h:div>13.2. – Sul concorrente, la cui offerta risulti di sospetta anomalia, incombe pertanto l’onere di specificare puntualmente la sostenibilità dei costi che gli farebbero carico. E tale onere va assolto con particolare specificazione allorquando l’operatore economico dichiari che non sopporterebbe in pratica alcun costo, essendo evidente che, mai come in tal caso, si impone l’esigenza di fornire alla stazione appaltante giustificazioni idonee a consentire la puntuale verifica dell’ammissibilità di un’offerta proposta “a costo zero”.</h:div><h:div>Per la particolare ipotesi in cui sia previsto un compenso (come per i c.d. S.I.A.) scomposto in una parte fissa immutabile e una variabile, costituisce d’altra parte una preoccupazione più che giustificata quella, nutrita qui dalla stazione appaltante, di evitare che i costi propri della parte variabile vengano di fatto fronteggiati attingendo alla parte, invece, invariabile dei compensi, con conseguente violazione del principio di legge che ne impedisce la riduzione.</h:div><h:div>Preoccupazione di cui la giurisprudenza ha dato del resto già conto, in fattispecie contrassegnata dallo stesso ribasso del 100% delle voci per spese e oneri accessori, ritenendo che tale azzeramento si riverberasse in concreto inammissibilmente sull’entità dell’equo compenso, questo tuttavia non ribassabile (cfr. Cons. Stato - sez. III, 3/7/2025 n. 5741, p. 4.3; cfr., altresì, TAR Molise, 3/4/2025 n. 98, confermata in appello con sentenza Cons. Stato - sez. V, 30/10/2025 n. 8442, al punto 15.1.: <corsivo>Il Collegio rileva, pertanto, che l’abbattimento spinto al 100% per le voci di base d’asta che la Stazione appaltante aveva considerato “ribassabili” effettivamente genera, in definitiva, un’erosione dei compensi che l’Amministrazione aveva definito, invece, come non ribassabili</corsivo>”).</h:div><h:div>13.3. – Il concorrente che proponga ribassi di tal fatta, pertanto, non è certo esonerato dal fornire una puntuale e persuasiva analisi, restando altrimenti fondatamente argomentabile che lo stesso faccia fronte ai costi proprio attingendo alla quota parte del corrispettivo non ribassabile.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha posto difatti l’accento, in proposito, proprio sull’esigenza di giustificazioni che valgano a superare il suddetto profilo critico, e questo in presenza, appunto, “<corsivo>di ribassi estremi che richiedono una giustificazione analitica e puntuale, che dimostri la sostenibilità dell’offerta senza intaccare l’equo compenso</corsivo>” (T.A.R. Sicilia, sez. I, 12/5/2026 n. 1355).</h:div><h:div>È stato così ulteriormente chiarito, in termini generali, che “<corsivo>in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non è sufficiente per l’operatore economico “spiegare” in via meramente assertiva le ragioni relative alla riduzione dei costi rispetto alle previsioni della lex specialis: il concorrente, infatti, deve fornire giustificazioni specifiche, credibili e soprattutto documentate, idonee a consentire una verifica sulle ragioni poste a fondamento della sostenibilità dell’offerta. E’ vero che l’art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023 utilizza il termine “spiegazioni”, ma ciò non può - irragionevolmente - interpretarsi nel senso che non sussista in capo all’impresa un adeguato onere di dimostrazione e di prova, sicché la stazione appaltante sarebbe tenuta, pur in difetto di ogni riscontro obiettivo, a prender per buono tutto ciò che il concorrente dichiari. Ciò non può tradursi in un onere della prova dal contenuto impossibile o eccessivamente oneroso, residuando peraltro l’esigenza che le giustificazioni siano corredate da elementi probatori sufficientemente puntuali (listini, preventivi, contratti, simulazioni contabili, dati storici aziendali) e che non si risolvano in semplici affermazioni. In buona sostanza, sussiste l’onere di “spiegare provando” e le giustificazioni devono, quindi, essere, assistite da una base documentale seria e verificabile, sulla quale la stazione appaltante è chiamata ad esprimere il proprio giudizio tecnico - entro i noti limiti insindacabile - sull’affidabilità complessiva dell’offerta</corsivo>” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 16/9/2025 n. 2671).</h:div><h:div>14. – Venendo ancor più da vicino al caso di specie, deve porsi in evidenza, a questo punto, la esiguità delle spiegazioni fornite nel procedimento dalla ricorrente, la quale si è limitata ad addurre genericamente l’esistenza di condizioni assolutamente favorevoli, senza tuttavia specificare in alcun modo in quali termini, e con quali effettive agevolazioni, la stima dei costi possa realmente condurre ad azzerare qualsiasi onere a carico dell’impresa per le indagini da effettuare (ad es. le modalità con le quali la medesima sopporterebbe il pagamento dei soggetti incaricati di effettuare saggi, ripristini e campionamenti e i costi delle prove di laboratorio). </h:div><h:div>Non è allegato alcun elemento documentale, né alcuna migliore specificazione, a corredo delle assai generiche indicazioni fornite, le quali si risolvono dunque in mere enunciazioni astratte e apodittiche, come tali inidonee a supportare la prova che l’offerta non risulti concretamente anomala.</h:div><h:div>In questo contesto risulta allora corretta la valutazione della stazione appaltante per cui la mancata esplicitazione di appaganti giustifiche ha confermato il risultato della traslazione dei costi, comunque esistenti, sulla diversa quota parte dei compensi professionali che non era, invece, erodibile.</h:div><h:div>15. – Da qui l’infondatezza della complessiva doglianza che si appunta sulla carenza del compendio motivazionale sorreggente l’esclusione, dovendo in ultimo rilevarsi che nemmeno appare decisivo che l’offerta, anche considerando il costo delle indagini, sia in grado di produrre un utile, venendo in rilievo, nella specie, un vincolo <corsivo>ex lege</corsivo> sulla non comprimibilità dei compensi che poggia su precise tutele di ordine pubblico economico.</h:div><h:div>16. – Né, d’altronde, sussiste la prospettata violazione dell’auto-vincolo da parte della P.A., essendo evidente, di contro, la correttezza del <corsivo>modus operandi</corsivo> della Stazione Appaltante con particolare riguardo al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nel corso del quale il RUP ha condotto un’analisi complessiva in merito alla sostenibilità dell’offerta della ricorrente, come ampiamente dimostrato sinora, nel rispetto della vigente normativa propria della materia e dei documenti di gara.</h:div><h:div>17.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.</h:div><h:div>18. – Per la novità della questione trattata, sussistono nondimeno valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi invece luogo a provvedere nei confronti delle parti non costituitesi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ennio Buonocore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
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		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>