<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260148220260606105755071" descrizione="" gruppo="20260148220260606105755071" modifica="20/06/2026 08:47:49" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01482"/><fascicolo anno="2026" n="03960"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260148220260606105755071.xml</file><wordfile>20260148220260606105755071.docm</wordfile><ricorso NRG="202601482">202601482\202601482.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>19/06/2026 18:01:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Esposito</firma><data>14/06/2026 10:24:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>A) del provvedimento dell’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione n. 83 del 2 febbraio 2026, pubblicato e comunicato il 3 febbraio 2026, nella parte in cui ha escluso l’operatore ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica in rilievo;</h:div><h:div>B) del provvedimento del 4 febbraio 2026 dell’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione recante “<corsivo>Comunicazione ricalcolo soglia di anomalia e nuova graduatoria provvisoria</corsivo>”, e dei relativi allegati;</h:div><h:div>C) dei verbali dei lavori del Seggio di Gara;</h:div><h:div>D) dei verbali dei lavori del RUP, ed in particolare della relazione sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e proposta di esclusione, assunta al prot. n. 38.R del 20 gennaio 2026;</h:div><h:div>E) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l’eventuale aggiudicazione definitiva che dovesse essere emanata nelle more della notifica o del deposito del presente ricorso;</h:div><h:div>nonché per l’inibitoria </h:div><h:div>alla Stazione appaltante alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, e di ogni contratto esecutivo connesso;</h:div><h:div>e, in via principale, per l’accertamento </h:div><h:div>dell’esaurimento di ogni margine di discrezionalità della Stazione appaltante ai fini della valutazione di congruità dell’offerta della ricorrente, e, per l’effetto, per la condanna della Stazione medesima ad attribuire alla ricorrente il primo posto in graduatoria ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro che dovesse essere sottoscritto con i partecipanti dichiarati aggiudicatari dell’appalto, e di ogni contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso;</h:div><h:div>o, in via subordinata, per la condanna </h:div><h:div>della Stazione appaltante alla riedizione della procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla ricorrente, con conseguente declaratoria di inefficacia dell’eventuale Accordo Quadro che dovesse essere sottoscritto con i partecipanti dichiarati aggiudicatari dell’appalto e di ogni contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso;</h:div><h:div>o, in via ulteriormente subordinata, </h:div><h:div>ossia nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo TAR non dovesse dichiarare l’inefficacia dell’Accordo Quadro consequenziale all’aggiudicazione e di ogni altro contratto esecutivo connesso al suddetto Accordo Quadro, con subentro della ricorrente negli stessi;</h:div><h:div>per la condanna </h:div><h:div>della Stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente <corsivo>ex</corsivo> art. 124 del d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., nella misura da determinarsi in esito all'istruttoria e/o stragiudizialmente e/o con separato giudizio, in relazione: a) al danno emergente, al mancato utile, al danno curriculare e alla perdita di <corsivo>chance</corsivo>; b) in via subordinata, al danno da perdita di <corsivo>chances</corsivo> connesso alla mancata aggiudicazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B7EEF42107 da BF Progetti Società di Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Tamburini e Matteo Vieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Beeng Consorzio Stabile s.c. a r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con decisione a contrarre prot. 705 del 6/8/2025 l’Agenzia del Demanio - Struttura per la progettazione ha indetto la procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura mediante accordi quadro triennali con più operatori economici: tanto per la esecuzione di rilievi e indagini di tipo strutturale e geognostico, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, e per gli interventi di miglioramento / adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili oggetto delle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6 del Commissario straordinario dei Campi Flegrei deputato all’attuazione degli interventi pubblici nell’area interessata dal bradisismo.</h:div><h:div>Per il lotto 1, dal valore complessivo di € 7.650.000,00, ha chiesto di partecipare alla gara la ricorrente BF Progetti Società di Ingegneria s.r.l.. Con l’impugnata disposizione del 2/2/2026 n. 83 essa vi è stata però esclusa, per avere offerto un ribasso dell’85% sul valore ribassabile (pari al 35% dell’intero) dell’importo per i servizi di ingegneria e architettura.</h:div><h:div>La stazione appaltante è addivenuta a tale esclusione per aver valutato che:</h:div><h:div>&lt;&lt;a. <corsivo>l’art. 41, comma 15-bis del Codice, stabilisce espressamente che la quota del 65% del corrispettivo prevista per i servizi SIA non sia in alcun modo ribassabile e conseguentemente erodibile; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b. tale incomprimibilità è diretta espressione del principio di risultato e del divieto di prestazioni intellettuali gratuite ed è volta a garantire l’attuazione dei principi di equo compenso di cui all’art. 8, comma 2, del Codice; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>c. secondo i giustificativi forniti i costi per l’esecuzione delle indagini risulterebbero coperti da una quota parte del corrispettivo dei SIA non ribassabile, costituente equo compenso</corsivo>&gt;&gt; (pagg. 5 e 6 del provvedimento di esclusione).</h:div><h:div>In questi termini, per la stazione appaltante la riduzione dell’85% dell’importo ribassabile produrrebbe un’offerta non sostenibile, avendo essa assunto – come appena detto – che di fatto i costi per le indagini (che la ricorrente deve sopportare) verrebbero a gravare sulla quota del 65%, costituente l’equo compenso di cui all’art. 41, co. 15-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 36/2023, che in alcun modo può invece essere intaccata.</h:div><h:div>Avverso l’esclusione è stato proposto il presente ricorso, con il quale ne è stata dedotta l’illegittimità, con un unico motivo, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 41 e 110 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 3, 4 e 19 della <corsivo>lex specialis</corsivo>, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per motivazione perplessa e contraddittoria e per ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa l’Agenzia del Demanio, svolgendo difese nella memoria depositata.</h:div><h:div>La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 26 marzo 2026 n. 823.</h:div><h:div>Per l’udienza di merito la ricorrente ha prodotto documentazione e le controparti hanno depositato scritti difensivi.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 13 maggio 2026 il ricorso è stato infine assegnato in decisione, e il successivo giorno 27 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 3354/2026.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- La controversia verte sulla sostenibilità dell’offerta del concorrente in epigrafe, che ha offerto un ribasso dell’85% della quota percentuale ribassabile del corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura (quota pari al 35% del totale) occorrenti a far fronte ai costi per le indagini.</h:div><h:div>Per la stazione appaltante tale riduzione determinerebbe l’insostenibilità dell’offerta della ricorrente, in quanto i predetti costi rimasti a carico dell’impresa verrebbero sopportati erodendo l’importo, tuttavia non ribassabile, del c.d. equo compenso (il 65% del totale del corrispettivo dei servizi).</h:div><h:div>Ciò tenendo conto di quanto stabilisce l’art. 41, co. 15-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 36/2023 (comma introdotto dal d.lgs. n. 209/2024), il quale dispone quanto segue:</h:div><h:div>&lt;&lt;<corsivo>In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>Coerentemente, l’art. 3 del disciplinare di gara ha quindi previsto che:</h:div><h:div>&lt;&lt;<corsivo>L’importo dei corrispettivi dei servizi professionali oggetto dei successivi contratti esecutivi affidati sulla base dell’Accordo Quadro verrà calcolato all’atto della sottoscrizione degli stessi e comprenderà le aliquote correlate alla Progettazione Esecutiva comprensiva delle attività propedeutiche di rilievo ed indagini strutturali e geognostiche, alla Direzione Lavori e al relativo ufficio comprensivo di Direttore operativo per opere strutturali ed Ispettore di cantiere, nonché al Coordinamento della Sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis del Codice, l’importo oggetto di contratto esecutivo risulterà determinato come di seguito descritto.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Quanto alla quota parte relativa ai Servizi di:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Progettazione Esecutiva comprensiva di ogni relazione specialistica necessaria;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Rilievi;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Direzione Lavori;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Direttore Operativo Strutture;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Ispettore di Cantiere;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>all’importo del 65% del corrispettivo determinato ai sensi dell’Allegato I.13 al Codice, sarà sommato l’importo risultante dall’applicazione del Ribasso Percentuale SIA, offerto dall’O.E., alla quota parte del 35% del corrispettivo. Pertanto, la quota parte del 65% del corrispettivo relativo alle prestazioni sopra descritte assumerà la forma di prezzo fisso, mentre la quota parte del 35% assumerà forma variabile, poiché ad essa sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara (Ribasso Percentuale SIA).</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Quanto ai servizi correlati all’esecuzione delle indagini propedeutiche alla Progettazione Esecutiva, per ogni contratto attuativo sarà previsto un importo come di seguito definito:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Lotto 1: importo variabile fino ad un massimo di € 65.000,00;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Lotto 2: importo variabile fino ad un massimo di €105.000,00</corsivo>&gt;&gt;.</h:div><h:div>È stato ulteriormente chiarito dal disciplinare che:</h:div><h:div>- &lt;&lt;<corsivo>Si precisa che l’importo contrattuale stimato per ciascun contratto esecutivo sarà determinato applicando il Ribasso Percentuale Sia alla quota parte del 35% dei corrispettivi previsti per lo specifico intervento e per le prestazioni oggetto del contratto esecutivo, cui sarà sommata la restante quota fissa del 65% del corrispettivo</corsivo>&gt;&gt; (art. 16);</h:div><h:div>- &lt;&lt;<corsivo>Tenuto conto della circostanza che la procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. d), delle citate Ordinanze, con il criterio del prezzo più basso, nonché della circostanza che il ribasso massimo applicabile per i servizi di ingegneria e architettura è fissato direttamente dall’art. 41, comma 15-bis determinando ex lege la congruità dello stesso, saranno considerate anormalmente basse le offerte economiche il cui ribasso percentuale per le Indagini risulti essere superiore al 20% (venti per cento) rispetto alla media dei ribassi offerti relativamente alle predette Indagini</corsivo>&gt;&gt; (art. 19).</h:div><h:div>2.- Come detto, la società ricorrente, per la quota ribassabile dei servizi di ingegneria e architettura, ha offerto il ribasso dell’85%, sicché, in base alla previsione del disciplinare, la sua offerta è stata sottoposta a verifica di anomalia (atteso che la media dei ribassi, per il lotto in questione, si era attestata sul 54,374%).</h:div><h:div>Pertanto, con comunicazione del 3/10/2025 sono state richieste alla società delle giustificazioni, invitandola a “<corsivo>trasmettere idonei giustificativi a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata. </corsivo>[…]<corsivo>, le giustificazioni fornite dovranno comprovare l'effettiva fattibilità tecnica delle prestazioni richieste, garantendo il rispetto dei costi della manodopera e degli oneri aziendali necessari per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. </corsivo>[…].</h:div><h:div>Nella propria relazione dell’8/10/2025 la ricorrente ha affermato allora che: </h:div><h:div>- è specializzata nella progettazione strutturale, nella verifica di vulnerabilità sismica e nella diagnostica non distruttiva, anche di carattere geologico, ed è formata da soci di cui almeno 4 esperti in strutture, che si occuperanno in prima persona delle indagini, coadiuvando il laboratorio;</h:div><h:div>- è in possesso di strumentazione propria per l’esecuzione di indagini non distruttive (elencando le attrezzature di cui dispone);</h:div><h:div>- ha acquisito una notevole esperienza (come da incarichi indicati) nella vulnerabilità sismica di edifici, ed opera in sinergia con il laboratorio TECNOLAB s.r.l. di Napoli.</h:div><h:div>Quanto alla giustificazione del ribasso, la società ricorrente ne ha motivato la riduzione dell’85% ipotizzando un piano di indagine, computato sulla base del prezziario regionale, e ribadendo che “<corsivo>parte della campagna di indagini non distruttiva sarà direttamente svolta dai soci di B.F. Progetti, che sono dotati di termocamera, e le altre attrezzature precedentemente elencate con azzeramento sia del costo della prova che del costo della manodopera</corsivo>”.</h:div><h:div>Quanto alle prove non coperte direttamente dall’impegno dei soci, la ricorrente ne ha calcolato il costo globale in € 9.750,00 (“<corsivo>in linea con l’offerta presentata</corsivo>”: € 9.318,55), stimando in € 3.907,75 il costo della manodopera e in € 427,80 ed € 458,90 gli oneri aziendali di sicurezza.</h:div><h:div>3.- Come sopra riportato, siffatte giustificazioni non sono state tuttavia ritenute esaustive dalla stazione appaltante, la quale ha ritenuto che i costi per l’esecuzione delle indagini sarebbero risultati in pratica coperti (anche) con la quota del corrispettivo dei servizi non ribassabile, costituente tuttavia l’equo compenso.</h:div><h:div>Nella motivazione del provvedimento viene infatti rilevato quanto segue.</h:div><h:div>“<corsivo>L’O.E. dimostra la possibilità di eseguire le indagini entro il limite del corrispettivo netto, pari a € 9.318,55 (ottenuto applicando un ribasso dell’85%), grazie all’azzeramento dei costi relativi alla quasi totalità delle prove non distruttive, eseguite direttamente dai soci della società B.F. Progetti. In particolare, l’esempio fornito azzera il costo delle seguenti indagini: esame videoendoscopico, prospezioni sismiche con tecnica MASW, prospezioni sismiche HVSR, analisi termografiche, misurazione in sito della durezza degli acciai, prove di carico statiche. Il totale azzeramento dei costi per le predette indagini appare una circostanza non giustificabile in quanto tali attività comportano inevitabilmente costi legati alle ore lavorative del personale addetto alle indagini, ammortamento, manutenzione e messa in esercizio delle attrezzature che, pur comprimibili in ragione dell’organizzazione aziendale dell’O.E., non possono essere azzerati. Pertanto, la loro incidenza grava sulla quota parte del corrispettivo per i SIA ricompresa nell’ambito del 65% del corrispettivo stesso</corsivo>” (pag. 5 della disposizione di esclusione impugnata).</h:div><h:div>4.- La ricorrente censura la motivazione della propria esclusione, criticando l’istruttoria condotta, che assume carente.</h:div><h:div>La società sottolinea di non aver operato un totale azzeramento dei costi, e contesta, in particolare, la parte della motivazione amministrativa secondo cui non sarebbero individuati i “<corsivo>costi legati alle ore lavorative del personale addetto alle indagini</corsivo>”.</h:div><h:div>Rimarca a tal proposito che delle indagini si occuperanno direttamente i suoi soci, in possesso di adeguati profili professionali, mentre l’offerta relativa alle indagini affidate al laboratorio, pari a € 9.750,00, copre il costo della manodopera di € 3.907,25.</h:div><h:div>Da ciò la ricorrente fa discendere che i costi delle indagini non vanno ad incidere su compensi professionali non ribassabili: questo anche perché, siccome delle prestazioni si occuperanno direttamente i soci, i benefici si traducono in ricavi derivanti dalla commessa, di cui gli stessi soci beneficiano a titolo di dividendi societari.</h:div><h:div>La ricorrente reputa, pertanto, che non le sarebbe opponibile la normativa a tutela dell’equo compenso, e, in specie, la giustificabilità di costi relativi a trattamenti salariali minimi inderogabili.</h:div><h:div>Aggiunge poi la società che la verifica di congruità dell’offerta deve essere condotta con specifico riferimento alla realtà di impresa, e deve concretarsi in un giudizio che ne consideri l’affidabilità complessiva (e lamenta che per altro concorrente l’offerta sia stata ritenuta congrua, proprio sulla base dello stesso elemento dell’impiego diretto di proprio personale qualificato).</h:div><h:div>È ulteriormente contestato il riferimento ai costi di ammortamento, manutenzione e messa in esercizio delle attrezzature, escludendosi che si possa ritenere che essi incidono sulla quota parte del 65% del corrispettivo per i servizi di ingegneria e architettura.</h:div><h:div>Con il ricorso sono state formulate infine le ulteriori richieste in epigrafe, tra cui in via subordinata una domanda di risarcimento del danno per equivalente.  </h:div><h:div>5.- La Sezione deve preliminarmente disattendere le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato.</h:div><h:div>Per un verso, la difesa erariale osserva che la ricorrente non potrebbe aspirare (come da essa preteso) all’aggiudicazione, “<corsivo>come prima in graduatoria, considerato che nessuna delle tre società ad essa precedenti nella graduatoria provvisoria ante valutazione di anomalia risulta ammessa nella graduatoria finale</corsivo>” (cfr. la pag. 17 del ricorso).</h:div><h:div>Viene difatti affermato che “<corsivo>ciò non sarebbe un effetto automatico dell’eventuale accoglimento del gravame</corsivo>”.</h:div><h:div>Sennonché, la pur esatta affermazione appena riportata non determina affatto l’inammissibilità del ricorso, essendo comunque incontestabile l’interesse della ricorrente a rimuovere il provvedimento di esclusione che l’ha colpita, agli effetti utili che potrebbero discendere dalla rivalutazione della sua offerta.</h:div><h:div>Quanto all’ulteriore eccezione erariale, con cui si afferma che la valutazione di congruità dell’offerta non sarebbe sindacabile che in presenza di macroscopici vizi, è agevole replicare che il sindacato giurisdizionale si esplica comunque appieno sulle valutazioni discrezionali della P.A., l’individuazione dei limiti del sindacato giudiziale attenendo al merito della controversia, e non ai preliminari profili di rito.</h:div><h:div>6. - Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.</h:div><h:div>6.1. Il decreto legislativo c.d. correttivo n. 209/2024, nell’introdurre nell’art. 41 <corsivo/>del d.lgs. n. 36/2023 il nuovo comma 15-bis, ha attuato, nel settore dei contratti pubblici, le prescrizioni introdotte con la legge 21 aprile 2023, n. 491 (“<corsivo>Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali</corsivo>”), per il cui art. 1 si intende, per equo compenso, “<corsivo>la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale</corsivo>”.</h:div><h:div>Già anteriormente alla detta modifica al d.lgs. n. 36/2023, peraltro, la giurisprudenza amministrativa si era espressa nel senso di ritenere ammissibile l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alla contrattualistica pubblica (cfr. Cons. St. - sez. V, 3/2/2025 n. 844, p. 2.3.7: “<corsivo>Seppure infatti la legge n. 49 del 2023 non trova diretta applicazione nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nulla vieta che la stazione appaltante possa, nell’esercizio della propria discrezionalità ed entro termini ragionevoli, prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo a fini di tutela dell’equo compenso professionale</corsivo>”).</h:div><h:div>La questione figura oggi legislativamente risolta, essendo stato stabilito che non sono ribassabili i corrispettivi professionali dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura (all. I.13 del codice), i quali, per la quota del 65%, assumono valore di componente fissa del prezzo offerto.</h:div><h:div>6.2. Tanto premesso, ai fini di causa si tratta allora di stabilire se, nella concreta fattispecie all’esame, l’operazione condotta dalla ricorrente offrendo un ribasso dell’85% dei costi per le indagini, stimati dalla stazione appaltante in € 65.000,00 (e costituenti la quota del 35% dei corrispettivi totali), finisca realmente con l’erodere - come inteso dalla stazione appaltante - il corrispettivo fisso invariabile dei compensi professionali per i servizi di ingegneria e architettura.</h:div><h:div>6.3. Il Collegio intende premettere che costituisce una giustificata preoccupazione della stazione appaltante quella di evitare che i costi vengano di fatto sopportati dal concorrente attingendo alla parte invariabile dei compensi, il che si tradurrebbe in una elusione del principio di legge che ne impedisce la sottostima.</h:div><h:div>Preoccupazione del cui valore la giurisprudenza ha già dato atto, nella fattispecie estrema contrassegnata, però, da un ribasso del 100% delle voci per spese e oneri accessori, allorché è stato valutato come tale azzeramento si mostrasse apparente, per il fatto di riverberarsi in concreto sull’entità dell’equo compenso, come tale non ribassabile (cfr. Cons. Stato - sez. III, 3/7/2025 n. 5741, p. 4.3; cfr., altresì, TAR Molise, 3/4/2025 n. 98, confermata in appello con sentenza Cons. Stato - sez. V, 30/10/2025 n. 8442, al punto 15.1.: <corsivo>Il Collegio rileva, pertanto, che l’abbattimento spinto al 100% per le voci di base d’asta che la Stazione appaltante aveva considerato “ribassabili” effettivamente genera, in definitiva, un’erosione dei compensi che l’Amministrazione aveva definito, invece, come non ribassabili</corsivo>”).</h:div><h:div>6.4. La Sezione è allora dell’avviso che, in ogni altra ipotesi di ribasso, come quella oggetto di controversia, la stazione appaltante non possa dirsi esonerata dal valutare adeguatamente la congruità dell’offerta, specificamente analizzando quelle sue componenti dedicate, nel caso all’esame, ai costi delle indagini, al fine di valutare la concreta sostenibilità del ribasso offerto e la contemporanea salvaguardia dell’effettiva intangibilità dell’equo compenso.</h:div><h:div>6.5. Ora, emerge dal provvedimento di esclusione che la stazione appaltante ha ritenuto non giustificabile il fatto che specifiche indagini (esame videoendoscopico, prospezioni sismiche con tecnica MASW, prospezioni sismiche HVSR, analisi termografiche, misurazione in sito della durezza degli acciai e prove di carico statiche) potessero essere realizzate senza affrontare alcun costo per le ore lavorative del personale addetto e per l’ammortamento, la manutenzione e la messa in esercizio delle attrezzature.</h:div><h:div>Nelle proprie giustificazioni la ricorrente aveva peraltro dichiarato che “<corsivo>parte della campagna di indagini non distruttiva sarà direttamente svolta dai soci di B.F. Progetti, che sono dotati di termocamera, e le altre attrezzature precedentemente elencate con azzeramento sia del costo della prova che del costo della manodopera. Stesso criterio è stato applicato alle altre indagini eseguite dagli stessi soci di B.F. Progetti (a titolo di esempio MASW, HVSR, durometriche, endoscopie, prove di carico su solai, ecc...)</corsivo>”. </h:div><h:div>Per queste indagini, dunque, la ricorrente ha affermato di essere in grado di affrontare direttamente i relativi oneri con i propri mezzi umani e strumentali, senza doverne corrispondere il costo per l’utilizzo ed, essendo le prove medesime eseguite direttamente dai soci, senza doversi sobbarcare il costo della manodopera. </h:div><h:div>Diversamente, per le prove eseguibili attraverso il laboratorio (esecuzione di prova ultrasuono-sclerometrica, esecuzione di carote in calcestruzzo con relativa prova, estrazione e prova su barre di armatura e approntamento cantieri e redazione di rapporti di prova), per le quali non è riscontrata alcuna criticità delle giustificazioni offerte, vi è la stima dell’incidenza della manodopera, in percentuali variabili tra il 33,62% e il 68,81%.</h:div><h:div>Posta questa premessa, il Collegio è dell’avviso che il provvedimento di esclusione impugnato denoti un difetto di motivazione: questo sia per la parte in cui l’Amministrazione ha mostrato di non aver dato adeguato conto della possibilità, per la società ricorrente, di far eseguire direttamente le occorrenti prove dai propri soci, mediante le attrezzature già in suo/loro possesso; sia sotto il profilo di una mancata verifica specifica della possibilità di fronteggiare i costi delle indagini, quando richiedenti una effettiva copertura, attingendo alla quota di compenso lasciata intatta dal pur ingente ribasso offerto (15 %).</h:div><h:div>Questi aspetti non risultano appropriatamente indagati, e di riflesso la motivazione esternata si palesa non sufficiente. </h:div><h:div>La stazione appaltante avrebbe dovuto esaminare, tra l’altro, anche il punto se, effettivamente, per la tipologia delle indagini e prove occorrenti, i soci destinati a  eseguirle direttamente avrebbero necessitato di essere coadiuvati da personale terzo, con gli inevitabili costi della manodopera che ciò comportava. E, in difetto di un esame specifico del punto, non può essere escluso che l’esecuzione diretta delle prestazioni, da parte dei soci, non comportava <corsivo>ex se</corsivo> alcun costo della manodopera, essendo gli stessi “retribuiti” con l’utile d’impresa e i dividendi societari.</h:div><h:div>Allo stesso modo, poi, per ciò che concerne le attrezzature, sarebbe stato indispensabile stabilire se e in che misura dovessero conteggiarsi specifici oneri di ammortamento e manutenzione, per i mezzi di proprietà della ricorrente. </h:div><h:div>6.6. Per queste considerazioni, l’impugnato provvedimento di esclusione si mostra dunque in via assorbente carente sotto gli indicati profili motivazionali, e, per le predette ragioni, deve essere annullato.</h:div><h:div>All’accoglimento del ricorso, che per le illustrate motivazioni s’impone, consegue allora il dovere della stazione appaltante di rideterminarsi sulla sostenibilità dell’offerta della ricorrente, tenendo debito conto delle suesposte indicazioni. </h:div><h:div>E va da sé che, poiché sul punto della congruità dell’offerta della ricorrente l’Amministrazione dovrà motivatamente rideterminarsi, è evidentemente escluso che la società interessata possa allo stato vantare un diritto all’aggiudicazione: sicché è da disattendere, in questa sede, la formulata domanda risarcitoria, risultando comunque soddisfatto l’interesse vantato in giudizio con la riammissione dell’offerta della concorrente alla valutazione amministrativa.</h:div><h:div>7.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, nei termini illustrati e agli effetti che ne conseguono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione, che dovrà conformarsi a quanto stabilito nella presente pronuncia.</h:div><h:div>Per la novità della questione trattata, sussistono nondimeno valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della controinteressata, non costituitasi in giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione, e per l’effetto annulla l’esclusione impugnata con gli effetti di cui in motivazione. </h:div><h:div>Spese compensate tra le parti costituite, irripetibili nei confronti della controinteressata.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ennio Buonocore</h:div><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>