<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260084420260620215514858" descrizione="" gruppo="20260084420260620215514858" modifica="27/06/2026 00:03:04" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00844"/><fascicolo anno="2026" n="04134"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260084420260620215514858.xml</file><wordfile>20260084420260620215514858.docm</wordfile><ricorso NRG="202600844">202600844\202600844.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>26/06/2026 19:58:31</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>20/06/2026 22:42:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento e/o per la declaratoria di illegittimità</h:div><h:div>- della comunicazione del 27.1.2026, trasmessa a mezzo portale, con la quale l’Amministrazione resistente ha rigettato <corsivo>in parte qua</corsivo> l’istanza di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente in data 29.12.2025;</h:div><h:div>- del contegno della Stazione Appaltante consistito nell’omessa ostensione di tutta la documentazione afferente i subprocedimenti di anomalia, nonché degli atti, dei dati e delle informazioni presupposte all’aggiudicazione di cui all’art. 36 co.1, D.lgs. n. 36/2023, in violazione di quanto previsto dall’art. 36 co.5 del codice dei contratti pubblici;</h:div><h:div>nonché, ove occorra e nei limiti degli interessi</h:div><h:div>- di tutti i verbali redatti (relativi alle sedute pubbliche e riservate) e/o dei provvedimenti adottati dalla Commissione giudicatrice e/o dal Rup, ancorché non ostesi o comunque non conosciuti;</h:div><h:div>e per il conseguente accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>del diritto della società ricorrente di avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 29.12.2025, con particolare riferimento a tutti gli atti, documenti e provvedimenti afferenti i subprocedimenti di verifica dell’anomalia che hanno riguardato le imprese aggiudicatari dei lotti nn. 2,5 e 7, e in generale tutte le società che precedono in graduatoria la ricorrente, sottoposte alla verifica, comprese le richieste di giustificativi formulate dalla Stazione appaltante, i giustificativi trasmessi dalle imprese e gli allegati agli stessi;</h:div><h:div>e quindi per la condanna </h:div><h:div>della Stazione Appaltante all’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso del 29.12.2025, innanzi richiamata e/o comunque prescritta <corsivo>ex lege </corsivo>dall’art. 36 co.1, D.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 844 del 2026, proposto da Italortopedia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Roberto Verde, Massimiliano De Masi ed Errico De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, Serenity s.p.a., Fater s.p.a., Svas Biosana s.p.a., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a. e dell’Asl Napoli 1 Centro;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità del provvedimento del 27/1/2026 della So.Re.Sa. s.p.a., trasmesso a mezzo portale, con il quale è stata parzialmente rigettata l’istanza di accesso agli atti di gara formulata in data 29/12/2025 dalla società ricorrente, quarta graduata per i lotti n. 2, 5 e 7 della procedura indetta con determinazione D.D.G. So.Re.Sa. s.p.a. n. 339/2024, per “<corsivo>l’affidamento della fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi agli aventi diritto delle AA.SS. della Regione Campania</corsivo>”.</h:div><h:div>2. – Lamenta la ricorrente l’illegittimità – per contrasto con quanto disposto dall’art. 36, commi 4 e 5, d.lgs. n. 36/2023 – della ostensione, solo parziale, da parte della So.Re.Sa. s.p.a., di “<corsivo>tutti gli atti, documenti, provvedimenti afferenti i subprocedimenti di verifica dell’anomalia che hanno riguardato le imprese aggiudicatari dei lotti n. 2, 5 e 7 ed in generale tutte le società che precedono la deducente impresa sottoposte alla verifica, comprese le richieste di giustificativi formulate dalla Stazione appaltante, i giustificativi trasmessi dalle imprese e gli allegati agli stessi</corsivo>”. </h:div><h:div>La soc. So.Re.Sa., pur avendo “<corsivo>osteso i verbali</corsivo> […] <corsivo>relativi ai subprocedimenti di verifica di sospetta anomalia</corsivo>”, avrebbe, infatti, illegittimamente denegato l’ostensione dei giustificativi presentati dagli aggiudicatari dei lotti 2, 5 e 7.</h:div><h:div>3. – Costituitasi in giudizio, la So.Re.SA. ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che la mancata ostensione dei giustificativi prodotti dai due operatori economici Fater s.p.a., aggiudicataria dei lotti 2 e 5, e Serenity s.p.a., aggiudicataria del lotto 7, sarebbe stata legittimamente motivata “<corsivo>in ragione dell’opposizione fatta pervenire al riguardo da entrambi, e della formulazione generica dell’istanza, manchevole di indicazioni sulle presunte illegittimità che vizierebbero gli atti e delle ragioni di indispensabilità dei documenti richiesti ai fini della tutela giudiziale</corsivo>”.</h:div><h:div>4. – Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, in vista della quale la ricorrente e la resistente P.A. hanno depositato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>5. – Il ricorso merita accoglimento.</h:div><h:div>6. – La duplice motivazione che supporta l’impugnato diniego di accesso ai giustificativi presentati dalle due aggiudicatarie si rivela infondata, infatti, con riferimento a entrambe le ragioni che la compongono, vale a dire l’opposizione degli operatori controinteressati alla richiesta <corsivo>disclosure</corsivo> e l’asserita genericità dell’istanza di accesso, che non consentirebbe, in tesi, di coglierne la prescritta strumentalità rispetto alla tutela giudiziale degli interessi dell’istante.</h:div><h:div>7. – In merito va osservato, <corsivo>in primis</corsivo>, che le opposizioni (all. 3 e 4 al deposito di So.Re.Sa. dell’8/4/2026) di Fater s.p.a. (del 15/1/2026) e di Serenity s.p.a. (del 19/1/2026) alla ostensione dei loro cd. giustificativi sono del tutto irrituali e tardive. </h:div><h:div>Esse, infatti, come condivisibilmente rilevato dalla ricorrente, si sono poste solo a valle della decisione (all. 11 al ricorso), ormai incontestabile <corsivo>ex</corsivo> art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, con cui la So.Re.Sa. aveva già ritenuto insussistenti – ex art. cit., comma 3 – le ragioni di segretezza sollevate dai suddetti operatori, respingendo le relative richieste di oscuramento.  </h:div><h:div>7.1. – Obietta So.Re.Sa. che la suddetta decisione si riferiva solo alle offerte, e non anche ai cd. giustificativi.  Essa sostiene, infatti, che “<corsivo>l’assenza di segreti tecnici e commerciali è stata riscontrata con esclusivo riguardo alle offerte dei controinteressati i quali notiziati ai sensi della normativa in tema di accesso, dell’ulteriore richiesta concernente anche i giustificativi hanno presentato motivata opposizione</corsivo>” </h:div><h:div>La tesi non può essere condivisa.</h:div><h:div>Essa si pone in frontale e insanabile contrasto, invero, con la disciplina codicistica sull’accesso agli atti delle pubbliche gare.</h:div><h:div>La decisione richiamata dall’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, assunta dalla So.Re.Sa. sulle richieste di oscuramento, infatti, stante l’inequivoco dettato normativo, che non contempla alcuna “<corsivo>scissione</corsivo>” del meccanismo “<corsivo>monofasico</corsivo>” di opposizione per ragioni di segretezza, non può che intendersi riferita anche ai giustificativi resi nel corso del sub-procedimento di anomalia dell’offerta. </h:div><h:div>I cd. giustificativi non solo rientrano pacificamente nella categoria degli “<corsivo>atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione</corsivo>”, esplicitamente menzionata ai fini della <corsivo>disclosure</corsivo> imposta dall’art. 36, comma 1, d.lgs. cit., ma, soprattutto, sono espressamente richiamati proprio dal cit. comma 3 dell’art. 36, il quale fa riferimento alle “<corsivo>decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a)</corsivo>”, e, quindi, anche agli oscuramenti richiesti per le “<corsivo>informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>(art. 35, comma 4, lettera a, cit.).</h:div><h:div>7.2. – Ne discende che i giustificativi seguono lo stesso identico regime ostensivo delle offerte tecniche ed economiche, anche ai fini dell’impugnazione, con il rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. cit., delle decisioni della S.A. sulle istanze di oscuramento.</h:div><h:div>7.3. – L’eterodossa, ulteriore opposizione manifestata dalle società aggiudicatarie all’accesso ai “<corsivo>giustificativi</corsivo>” richiesti dalla ricorrente (dopo l’informativa di So.Re.Sa. S.p.A. del 7/1/2026) non trova alcun riscontro, dunque, nel dettato codicistico, e deve ritenersi priva di valore a fronte della determinazione della S.A. del 22 dicembre 2025, rimasta incontestata, che aveva (già) ritenuto insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai suddetti operatori (e, per quanto osservato, anche di quelle afferenti ai cd. giustificativi).</h:div><h:div>Da qui l’inammissibilità, per tardività, delle predette opposizioni, non esperite nei modi ed entro i termini prescritti <corsivo>ex</corsivo> art. 36 comma 4, d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>8. – Oltre che inammissibili, le dichiarazioni oppositive all’accesso rese dalle aggiudicatarie devono ritenersi poi anche infondate.</h:div><h:div>Il diritto di accesso agli atti di gara, infatti, non può essere impedito adducendo, come nella specie, solo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale delle informazioni contenute nelle giustificazioni.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, gli atti di opposizione alla ostensione dei giustificativi dei due operatori controinteressati si rivelano, ad avviso del Collegio, del tutto inadeguati.</h:div><h:div>8.1. – L’opposizione di Serenity s.p.a. è fondata su una motivazione in parte tautologica (“<corsivo>siamo a richiedere il diniego assoluto della comunicazione dei giustificativi dell’offerta presentati dalla Serenity s.p.a.:</corsivo> […] <corsivo>Contengono dettagli che non sono di alcun valore per la contro-interessata ma che sono di inestimabile valore per la scrivente</corsivo>”), e, per quanto sopra osservato, anche erronea (“<corsivo>I giustificativi, formulati post-aggiudicazione per la mera verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, non rientrano in quanto previsto dall’art. 36 co.2 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto non vi è alcun dovere di pubblicazione né diritto ad averne copia</corsivo>”).</h:div><h:div>8.2. – Quanto alla Fater s.p.a., la società non indica le parti delle giustificazioni da oscurare, e nemmeno contiene l’esposizione di ragioni specifiche giustificative della non accessibilità, limitandosi a svolgere considerazioni di carattere generale e riferimenti a nozioni astratte e decontestualizzate, del tutto disancorate, cioè, dalle specifiche caratteristiche dei documenti giustificativi richiesti in ostensione nella gara in esame (“<corsivo>nel caso di specie, infatti, i giustificativi presentati da Fater contengono informazioni che integrano pienamente la nozione di “segreti tecnici e commerciali” poiché includono: le analisi di costo interne, i processi produttivi e organizzativi, le condizioni economiche negoziate con fornitori strategici, strategie e modelli di ottimizzazione dei costi</corsivo>”).</h:div><h:div>Anche tale dichiarazione si rivela, dunque, del tutto insufficiente alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi in materia, la quale è ancorata a stringenti presupposti probatori.</h:div><h:div>8.3. – Come di recente ribadito, infatti, “[L]<corsivo>a segretezza delle informazioni relative agli atti di gara di cui si richiede l'ostensione</corsivo>
				<corsivo>deve consistere in un aspetto oggettivo, non essendo sufficiente per l'operatore economico invocare un generico rischio di divulgazione del know how dell'azienda</corsivo>, <corsivo>dovendo provare che l'informazione che si ritiene riservata procuri un reale vantaggio concorrenziale ad un proprio concorrente</corsivo>”. Ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio <corsivo>know how</corsivo> si ritiene necessario, “<corsivo>più precisamente</corsivo> […] <corsivo>che l'operatore economico, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza / conoscenza / esperienza / procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, 16/03/2026, n. 2148).</h:div><h:div>8.4. – Nel caso di specie non si rinvengono, in conclusione, sulla scorta di quanto sinora osservato, i presupposti per ritenere che l’opposizione dei controinteressati sia sorretta da una “<corsivo>motivata e comprovata dichiarazione</corsivo>”, viceversa pretesa dall’art. 35, comma 4, d.lgs. cit. ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni che costituiscano segreti tecnici e commerciali. </h:div><h:div>Da qui l’illegittimità (T.A.R. Lazio - Roma, sez. IV, 28/07/2025, n. 14865), <corsivo>in parte qua</corsivo>, del denegato l’accesso ai giustificativi, in quanto fondato sull’acritica convalida di tali dichiarazioni – tardive e comunque infondate – da parte di So.Re.Sa. s.p.a..</h:div><h:div>9. – Nemmeno vale a sorreggere l’impugnato diniego di ostensione, come già accennato, l’ulteriore ragione ostativa costituita dalla supposta genericità dell’istanza di accesso, “<corsivo>formulata</corsivo> […] <corsivo>senza indicazione delle presunte illegittimità che si intendono contestare e del motivo per cui tale documentazione sia assolutamente necessaria alla tutela in giudizio</corsivo>”.</h:div><h:div>9.1. – In assenza di segreti tecnici e commerciali validamente opponibili, il richiamo alla indispensabilità dell’accesso difensivo si rivela, infatti, del tutto inconferente.</h:div><h:div>9.2. – La ricorrente, avendo partecipato alla gara, ed essendosi classificata quarta, è per ciò stesso titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata (cfr. art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023) che la abilita senz’altro a richiedere l’accesso alla documentazione della gara cui ha preso parte. Per regola generale, infatti, la stazione appaltante non può esimersi dall’esibire ai primi cinque operatori classificati i documenti indicati dal comma 2 dell’art. 36 cit., potendo soltanto, a fronte di una “<corsivo>motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti</corsivo>”<corsivo> ex</corsivo> art. 35, comma 4, lett. a) cit., da valutarsi però ai sensi del Codice della proprietà intellettuale, limitarsi ad oscurarli in relazione alle specifiche parti che eventualmente contengano segreti tecnici o commerciali.</h:div><h:div>9.3. – Facendo nella specie difetto, a monte, la “<corsivo>motivata e comprovata dichiarazione</corsivo>”, e, a valle, un qualsivoglia vaglio critico sul suo contenuto da parte della S.A., non sussistono dunque ragioni, meritevoli di apprezzamento, che consentano di disattendere il generale obbligo di ostensione dell’offerta e, in questo caso, delle giustifiche. Posto che la ricorrente si è classificata al quarto posto in tutti e tre i lotti per cui si controverte, trova piana applicazione, invero, l’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che – nel richiamare “<corsivo>gli atti di cui al comma 1</corsivo>” – prevede l’ostensione automatica, tra l’altro, anche delle cd. giustificazioni degli operatori aggiudicatari, in quanto ricomprese negli “<corsivo>atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione</corsivo>”.</h:div><h:div>9.4. – Ne consegue che l’istante era esentato dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la propria difesa in giudizio, poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza, <corsivo>ex adverso</corsivo>, di reali esigenze di riservatezza, non potevano che riprendere vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa (T.A.R. Piemonte, sez. II, 11/7/2024 n. 865).</h:div><h:div>Anche per tale profilo, pertanto, il diniego di accesso ai giustificativi si rivela sprovvisto di reale motivazione.</h:div><h:div>10. – Ne consegue la fondatezza del ricorso e, di conseguenza, l’accertamento del diritto di parte ricorrente alla ostensione dei giustificativi prodotti dalle società aggiudicatarie dei lotti nn. 2, 5 e 7.</h:div><h:div>11. – Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone che la soc. So.Re.Sa. provveda a rendere disponibile alla ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza del 29 dicembre 2025 per la parte non ancora oggetto di ostensione, e segnatamente dei giustificativi prodotti dalle società aggiudicatarie dei lotti nn. 2, 5 e 7.</h:div><h:div>Condanna la stessa So.Re.Sa. alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Marialuisa Lanzieri</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>