<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260042720260628215539673" descrizione="" gruppo="20260042720260628215539673" modifica="20/07/2026 00:17:39" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00427"/><fascicolo anno="2026" n="04543"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260042720260628215539673.xml</file><wordfile>20260042720260628215539673.docm</wordfile><ricorso NRG="202600427">202600427\202600427.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\627 Nicola Gaviano\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Gaviano</firma><data>13/07/2026 19:40:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierangelo Sorrentino</firma><data>29/06/2026 11:03:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Gaviano,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </corsivo></h:div><h:div>(i) della comunicazione di aggiudicazione del 18/12/2025 (Ns. Rif. ACQ/1024/AC/PB) relativa alla procedura aperta per la “<corsivo>fornitura in opera e manutenzione denominata `Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno' - CIG B8AFB8EF0A</corsivo>” (la “Gara”), con cui GESAC ha disposto l'aggiudicazione in favore del RTI Smiths Detection Italia s.r.l.  - Cassioli s.r.l.; nonché ove occorra:</h:div><h:div>(ii) della graduatoria definitiva e della proposta di aggiudicazione formulate all'esito della seduta del 12/12/2025;</h:div><h:div>(iii) dei verbali di tutte le sedute della commissione giudicatrice e del seggio di gara, e, in particolare, di quelli delle sedute del 26/11, 1/12, 5/12, 9/12 e 12/12; nonché delle sedute del 12/12 e del 17/12 (doc. 5) con cui GESAC ha ritenuto il costituendo raggruppamento tra Smiths Detection s.r.l. e Cassioli s.r.l. in possesso dei necessari requisiti partecipazione;</h:div><h:div>(iv) del disciplinare di Gara, del capitolato speciale - norme amministrative e del capitolato speciale - norme tecniche;</h:div><h:div>(v) di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusa la determina di indizione della Gara e tutti i chiarimenti resi nel corso della procedura stessa e ogni ulteriore atto comunque lesivo, anche se non conosciuto;</h:div><h:div>nonché per dichiarare</h:div><h:div>l'invalidità e comunque l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'operatore economico successivamente individuato quale aggiudicatario, con dichiarazione della ricorrente società di essere disponibile a subentrare nell'esecuzione dell'appalto ex art. 122, c.p.a.;</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>della stazione appaltante a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa;</h:div><h:div><corsivo>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., il 24/2//2026: </corsivo></h:div><h:div>per la declaratoria di illegittimità: </h:div><h:div>- del contratto di avvalimento del 20/11/2025 tra Italarms s.r.l. e Rapiscan Systems Limited, nella parte in cui individua come "risorse" messe a disposizione il requisito in sé e la sola documentazione probatoria, senza alcuna specificazione delle risorse materiali, tecniche, umane e organizzative effettivamente messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto; </h:div><h:div>- della dichiarazione dell'ausiliaria Rapiscan Systems Limited del 24/11/2025, nella parte in cui indica tra i requisiti oggetto di avvalimento "referenze per Fornitura q.tà 28 apparati Rapiscan Mod 920CT EDS CB-C3, cliente Hamad/Doha International Airport (HIA-DIA);</h:div><h:div>- della lettera di referenze n. MATAR/IT/202310090 del 5/07/2023, nella parte in cui non individua il soggetto esecutore/fornitore contrattuale e non attesta la regolare esecuzione della prestazione da parte dell'ausiliaria Rapiscan Systems Limited.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 427 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG B8AFB8EF0A da Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Lucente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paraguay 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ge.S.A.C. s.p.a. – Società Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone, Cristiano Chiofalo e Alessio Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Smiths Detection Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Camilla Triboldi e Massimiliano Castriconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Cassioli s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Rossi, Giuseppe Barreca e Saverio Marinucci, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Barreca in Roma, via Ulpiano n. 29; </h:div><h:div>Italarms s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Barbera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Gilardoni s.p.a., Microcontrol Electronic s.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Smiths Detection Italia s.r.l., di Cassioli s.r.l., di Ge.S.A.C. s.p.a. e di Italarms s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – La società ricorrente ha partecipato, risultando terza in graduatoria, alla procedura aperta per la “<corsivo>fornitura in opera e manutenzione denominata ‘Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno’ – CIG B8AFB8EF0A</corsivo>”, aggiudicata da GESAC s.p.a. al R.T.I. Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l..</h:div><h:div>La ricorrente ha articolato, nel ricorso introduttivo del giudizio, nove motivi di gravame, i primi cinque (I-V) volti a censurare l’offerta e l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Smiths - Cassioli, altri tre (VI, VII e VIII) diretti a contestare il punteggio assegnato all’offerta della Italarms s.r.l. – seconda classificata – e l’ultimo (IX), infine, finalizzato a censurare la legittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara.</h:div><h:div>Con un successivo atto per motivi aggiunti la ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità dell’ammissione alla gara della stessa Italarms s.r.l. per carenza, da parte sua, del requisito di capacità tecnica professionale (art. 6.3 del disciplinare), in ragione della prospettata nullità/inefficacia del contratto di avvalimento stipulato con Rapiscan Systems Limited.</h:div><h:div>2. – Si sono costituite in giudizio, depositando documenti e memorie, GESAC s.p.a. e le società controinteressate Smith Detection Italia s.r.l., Cassioli s.r.l. e Italarms s.p.a., tutte concludendo per l’infondatezza delle doglianze sollevate nel gravame, del quale hanno chiesto la reiezione.</h:div><h:div>3. – All’udienza pubblica del 13 maggio 2026 la controversia è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. – Il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile, e i motivi aggiunti sono parimenti improcedibili.</h:div><h:div>5. – In conformità all’ordine di trattazione dei motivi di ricorso indicato dalla stessa parte ricorrente (cfr. memoria <corsivo>ex</corsivo> art. 73 c.p.a. dep. il 26/4/2026, p. 4 e s.), il Collegio reputa necessario prendere le mosse dalla disamina del motivo <corsivo>sub</corsivo> IX, trattandosi di censura con la quale è dedotto un vizio radicale di illegittimità della gara, il quale, se fondato, provocherebbe la “<corsivo>riedizione integrale della procedura</corsivo>”. </h:div><h:div>6. – La doglianza è imperniata sull’assunto della sottostima, nella legge di gara, degli oneri della sicurezza da interferenze.</h:div><h:div>Siffatta sottovalutazione da parte della S.A., deduce la ricorrente, ponendosi in aperta violazione di norme inderogabili (art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023), determinerebbe “<corsivo>l'illegittimità della procedura ab origine</corsivo>”, imponendo “<corsivo>la sua riedizione previa corretta rideterminazione degli oneri di sicurezza</corsivo>”.</h:div><h:div>Nello specifico GESAC ha quantificato, nel relativo DUVRI, i predetti costi della sicurezza, non ribassabili, in € 2.125,83 per la fase di fornitura e posa in opera (A.2), a fronte di una durata di 186 giorni naturali e consecutivi in cantiere, ed in € 405,35 per l'intero servizio di manutenzione pluriennale (B.2), con durata fino a 10 anni.</h:div><h:div>E la “<corsivo>incongruità manifesta</corsivo>” della suindicata quantificazione secondo parte ricorrente emergerebbe, in particolare, dal raffronto di siffatti valori economici con quelli, ben superiori, relativi ad altra precedente gara bandita da GESAC nel 2015, avente un oggetto simile, e, inoltre, dal confronto con ulteriori due procedure evidenziali riguardanti gli aeroporti di Verona e Venezia, anch’esse ritenute ‘omogenee’ per oggetto e caratteristiche dimensionali della commessa.</h:div><h:div>7. – Il motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>7.1. – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività della censura, argomentata sul presupposto - che il Collegio non ritiene condivisibile - della natura immediatamente escludente della clausola (art. 3 del disciplinare) con cui la S.A. avrebbe sottostimato i costi della sicurezza, con conseguente supposto onere di immediata impugnazione, <corsivo>in parte qua</corsivo>, della <corsivo>lex specialis</corsivo>, nella specie non assolto.</h:div><h:div>In questa materia natura immediatamente lesiva si riconosce, infatti, per costante giurisprudenza, solo alla omessa previsione <corsivo>tout court</corsivo>, nella legge di gara, dei costi per la sicurezza (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1479/2026; Cons. Sez. V, n. 1829/2025), ovvero alla loro quantificazione pari a zero (v. già Cons. Stato, Sez. III, n. 2941/2015). </h:div><h:div>La supposta, illegittima quantificazione ‘al ribasso’, da parte della S.A., dei costi della sicurezza non ridonda, invece, nell’impossibilità di partecipare alla gara o di formulare un’offerta, come del resto anche l’esito della procedura in esame sta ad attestare; né, tantomeno, la relativa disposizione integra, ad avviso del Collegio, altre tipologie di clausole immediatamente escludenti, in particolare quelle che rendano ‘<corsivo>impossibile</corsivo>’ il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara.</h:div><h:div>Da qui, in conclusione, la tempestività della censura.</h:div><h:div>7.2. – La stessa si rivela, tuttavia, infondata nel merito.</h:div><h:div>Come si evince dal DUVRI prodotto in atti GESAC ha agito, infatti, nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di costi della sicurezza (art. 26, d.lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV, punto 4; art. 109 d.lgs. n. 36/2023). </h:div><h:div>Esse impongono al committente l’obbligo di predisporre il DUVRI e di individuare, in esso, “<corsivo>le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze</corsivo>”, e di indicare “<corsivo>specificamente </corsivo>[…] <corsivo>a pena di nullità</corsivo> [...] <corsivo>i costi relativi alla sicurezza del lavoro</corsivo>” (art. 26, cit.). </h:div><h:div>Sul piano metodologico, poi, l’Allegato XV, punto 4, cit. richiede una stima analitica dei costi della sicurezza, riferita a ciascuna misura preventiva e protettiva, con correlazione tra rischio individuato, misura prescrittiva e relativa quantificazione economica.</h:div><h:div>Ora, nel DUVRI predisposto dalla GESAC S.p.A. in relazione alla “<corsivo>Fornitura in opera</corsivo>” il progettista ha stimato i costi della sicurezza per un importo pari ad € 2.125,83, individuando espressamente i rischi interferenziali connessi alle attività oggetto dell’appalto, con relative misure di prevenzione (cfr. tabella p. 20), e indicando in maniera analitica tutti i singoli apprestamenti di cantiere volti a neutralizzare i rischi individuati con i relativi importi (cfr. tabella p. 23). Nel DUVRI predisposto in relazione al “<corsivo>Servizio di manutenzione</corsivo>”, il progettista ha poi stimato i costi della sicurezza per un importo pari ad € 405,35, anche in tal caso individuando espressamente i rischi inferenziali connessi alle attività oggetto dell’appalto (cfr. tabella p. 20) e indicando in maniera analitica tutti i singoli apprestamenti di cantiere volti a neutralizzare i rischi individuati con i relativi importi (cfr. tabella p. 23).</h:div><h:div>La documentazione di gara è dunque idonea a soddisfare le vincolanti prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008.</h:div><h:div>Né trova riscontro documentale, in particolare, la pur contestata “<corsivo>assenza di scomposizione analitica dei costi nel DUVRI</corsivo>”. </h:div><h:div>La doglianza è smentita proprio dal contenuto delle menzionate tabelle del DUVRI (p. 20 e p. 23), che contengono, per l’appunto, la ‘valorizzazione’ economica di tutti i singoli apprestamenti di cantiere.</h:div><h:div>7.3. – Anche l’ulteriore censura con la quale è lamentata la manifesta incongruità dei costi della sicurezza merita di essere disattesa.</h:div><h:div>La deduzione sconta un evidente <corsivo>deficit</corsivo> sul piano dell’onere probatorio.</h:div><h:div>In coerenza con l’ampiezza della discrezionalità tecnica riconosciuta alla S.A. nella quantificazione dei costi in parola - sindacabile dal G.A. solo in presenza di vizi radicali quali la macroscopica illogicità, il travisamento dei fatti o evidenti errori metodologici -, la dimostrazione della assoluta irrisorietà della stima della P.A. è ancorata a uno <corsivo>standard</corsivo> probatorio elevato e a presupposti stringenti.</h:div><h:div>Nella specie, per contro, la censura della ricorrente è argomentata in modo assai generico. </h:div><h:div>Da un lato manca del tutto, infatti, una analitica e specifica contestazione della stima effettuata dalla S.A. che ne evidenzi un’eventuale inattendibilità per così dire ‘intrinseca’, fondata, ad es., sulla contestazione dei prezziari di riferimento utilizzati da GESAC S.p.A. ovvero, ancora, ancorata a una diversa individuazione dei presidi di sicurezza o ad altri aspetti ritenuti deficitari dell’analisi sottostante alla predetta quantificazione; dall’altro, non può ritenersi sufficiente, allo scopo di comprovare l’incongruità della valutazione di GESAC, e malgrado la sua potenziale suggestività, l’apodittico assunto basato sullo scostamento della stima, in termini di importo economico, rispetto alla quantificazione dei costi della sicurezza riferiti a commesse solo in tesi ‘<corsivo>similari</corsivo>’ indicate <corsivo>supra</corsivo> (bandite dalla stessa GESAC o da altre SS.AA.).</h:div><h:div>Né, del resto, la ricorrente si premura di criticare in alcun modo quanto si legge nel DUVRI a proposito degli elementi che – come ragionevolmente spiegato dalla S.A. – incidono nella specie in senso riduttivo sulla contestata quantificazione, nella quale i costi per la sicurezza sono stati “<corsivo>determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico della Committente quale titolare degli immobili; restano pertanto a carico dell’impresa appaltatrice i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro</corsivo> […]”.</h:div><h:div>Il motivo sub IX è, dunque, complessivamente infondato.</h:div><h:div>8. – Vanno ora scrutinate le doglianze ricorsuali dirette all'esclusione del R.T.I. aggiudicatario.</h:div><h:div>9. – Il motivo <corsivo>sub</corsivo> I non merita favorevole considerazione.</h:div><h:div>La tesi della ricorrente, che afferma l’inidoneità del S.A.L. prodotto dall’aggiudicataria a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto ai concorrenti, non trova alcun riscontro, infatti, nella formulazione della relativa disposizione del disciplinare (art. 6.3.).</h:div><h:div>In quest’ultima è previsto che il predetto requisito – consistente nella “[R]<corsivo>egolare esecuzione negli ultimi dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di una fornitura analoga a quella oggetto dell’appalto di importo minino di € 4.000.000,00 IVA esclusa</corsivo>” – possa essere comprovato, tra l’altro, anche mediante “[…] <corsivo>(c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione</corsivo>”. E il S.A.L. prodotto dal R.T.I. aggiudicatario rientra appieno nell’ampio <corsivo>genus</corsivo> delle “<corsivo>attestazioni rilasciate dal committente privato</corsivo>”, espressamente contemplato dall’art. 6.3. cit. del disciplinare.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto asserito in ricorso, a tale conclusione inducono non solo evidenti ragioni ancorate al testo letterale della disposizione, ma, altresì, la riconosciuta necessità di orientare l’interpretazione dei requisiti di accesso dei concorrenti alla procedura evidenziale, <corsivo>in re dubia</corsivo>, nella direzione del <corsivo>favor participationis</corsivo>. </h:div><h:div>A ulteriore confutazione della censura deve infine osservarsi che, nella specie, il S.A.L. di cui si tratta soddisfa quanto richiesto dall’art. 6.3. del disciplinare per oggetto, importo e periodo di esecuzione, sicché, anche in una logica di verifica ‘sostanzialistica’ dei requisiti di partecipazione improntata alla valorizzazione del principio del risultato, alcuna criticità è ravvisabile in ordine al possesso del suddetto requisito di capacità tecnico-professionale.</h:div><h:div>La censura <corsivo>sub</corsivo> I, pertanto, va respinta.</h:div><h:div>10. – Con il motivo <corsivo>sub</corsivo> II la ricorrente lamenta la sussistenza di un conflitto di interessi di Smiths Detection Italia s.r.l., mandataria del R.T.I. aggiudicatario, per aver partecipato alla preparazione della documentazione di gara.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente, nei documenti di gara – in particolare, tra quelli che compongono il progetto esecutivo – risulterebbe, infatti, un contributo tecnico-economico proveniente da Smiths Detection (nella forma di una e-mail con dettagli e importi) utilizzato in concreto quale giustificativo dei prezzi. </h:div><h:div>Nel dettaglio, il documento del progetto esecutivo denominato “<corsivo>Analisi Nuovi Prezzi</corsivo>” specifica che “<corsivo>le offerte delle presenti analisi fanno riferimento a marche di prodotti commerciali che costituiscono solo ed unicamente un riferimento per l’individuazione delle caratteristiche dei prodotti da utilizzare nel progetto. In fase di esecuzione potranno essere utilizzate marche analoghe con caratteristiche similari, previa approvazione della Direzione Lavori</corsivo>”. All’ultima pagina del documento suindicato è inserita, però, tra i “<corsivo>Giustificativi</corsivo>”, un’apparente offerta di Smiths Detection s.r.l.. </h:div><h:div>Nel suo D.G.U.E. la soc. Smiths ha tuttavia risposto negativamente alla seguente domanda: “<corsivo>L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d’appalto ? </corsivo>”.</h:div><h:div>Sicché parte ricorrente deduce che, a fronte della suindicata dichiarazione negativa rilasciata, in materia di conflitto di interessi, nel DGUE della Smith Detection s.r.l., la GESAC avrebbe illegittimamente omesso “<corsivo>qualunque motivazione/istruttoria sul pregresso coinvolgimento e sulle eventuali misure neutralizzanti”. D</corsivo>a qui la<corsivo> “conseguente illegittimità dell’ammissione e dell’aggiudicazione</corsivo>”, viziate dal conflitto di interessi derivante dalla partecipazione della mandataria del R.T.I. aggiudicatario alla preparazione della gara, in violazione dell'art. 95, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>10.1. – Il motivo è infondato. </h:div><h:div>Ai sensi del cit. art. 95, comma 1, lett. c) del codice appalti, “[L]<corsivo>a stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:</corsivo> […] <corsivo>c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive</corsivo>”. </h:div><h:div>In questo contesto regolatorio, il Collegio nutre la ferma opinione che la menzionata e-mail della soc. Smith non possa assumere alcun rilievo al fine di comprovare la sussistenza, anche solo potenziale, del prospettato conflitto di interesse.</h:div><h:div>Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “[p]<corsivo>er potersi dare luogo all’esclusione dalla gara, la disposizione normativa sopra richiamata esige: a) l’accertamento concreto della sussistenza di una distorsione della concorrenza, e non già il mero sospetto che la medesima sia stata alterata; b) il nesso eziologico tra il precedente coinvolgimento dell’operatore economico – anche per il tramite di una società controllata – nella preparazione della procedura d’appalto e l’anomalo dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali; c) l’inidoneità di misure alternative alla esclusione</corsivo>” (T.A.R. Puglia, sez. I, n. 749/2025).</h:div><h:div>Ciò posto, la Sezione rileva che, in disparte l’assenza di qualsiasi supporto probatorio a corredo della censura, nella specie fa anche difetto, a monte, lo stesso pur necessario effetto distorsivo della concorrenza. </h:div><h:div>È dirimente osservare, su quest’ultimo punto, che la suddetta comunicazione a mezzo e-mail – risalente a oltre due anni e sei mesi prima che venisse indetta l’attuale procedura – è stata resa pubblica a tutti i partecipanti alla gara, prima della chiusura delle offerte, dalla stessa stazione appaltante, che l’ha inserita con piena trasparenza in calce al Progetto esecutivo (nella “<corsivo>Analisi nuovi prezzi</corsivo>”). Il suo contenuto non è rimasto quindi certo confinato, in altri termini, nella disponibilità e nella sfera conoscitiva della sola società controinteressata: e già tale rilievo vale, da solo, ad escludere che “<corsivo>alcuna asimmetria informativa tra la controinteressata e gli altri operatori economici</corsivo>” possa concretizzarsi nel caso di specie (si v. T.A.R. Campania, sez. I, n. 4694/2025). </h:div><h:div>Da qui la radicale infondatezza del motivo <corsivo>sub</corsivo> II.</h:div><h:div>11. – Il motivo <corsivo>sub</corsivo> III si appunta sulla supposta violazione, da parte del R.T.I. aggiudicatario, del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, motivata dal suo inserimento, nella prima, di una prestazione qualificata come “free of charge” (“<corsivo>Come ulteriore proposta migliorativa si include free of charge la completa sostituzione delle linee 11 e 12</corsivo>”: cfr. paragrafo B della Relazione tecnica RTI Smith, p. 5). La dicitura “<corsivo>free of charge</corsivo>” costituirebbe, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, un elemento economico esplicito, in quanto denoterebbe che una prestazione aggiuntiva (la sostituzione completa di due linee) viene offerta a costo/prezzo zero per la Stazione appaltante, incidendo dunque così – quantomeno sul piano logico e sostanziale – sul contenuto economico dell'offerta e sul valore economico complessivo della proposta.</h:div><h:div>Anche questa doglianza va disattesa.</h:div><h:div>La contestata dicitura, che si risolve nella dichiarazione di gratuità di una mera e singola proposta migliorativa, non è invero in alcun modo idonea, in primo luogo, a rivelare il ribasso offerto dall’aggiudicatario.</h:div><h:div>La rilevanza marginale della miglioria “<corsivo>free of charge</corsivo>” nella complessiva economia della proposta dell’aggiudicataria contribuisce, inoltre, a escludere che possa configurarsi una violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. La contestata dicitura non consente, infatti, di per sé, di “<corsivo>ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero</corsivo> […] <corsivo>aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare 'prima del tempo' la consistenza e la convenienza di tale offerta</corsivo>” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 2143/2025).</h:div><h:div>Deve soggiungersi, a ulteriore confutazione della doglianza, che in giurisprudenza è pacificamente ammessa la possibilità, verificatasi nella specie, della “[…] <corsivo>indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il </corsivo>«prezzo» <corsivo>dell’appalto</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, Sez. V, n. 919/2025). </h:div><h:div>Ciò in quanto “<corsivo>il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l'anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica già nell'ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all'una piuttosto che all'altra offerta</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. V, n. 5006/2025). </h:div><h:div>E l’assenza di elementi rilevanti sotto quest’ultimo aspetto conferma la radicale infondatezza anche del motivo sub III.</h:div><h:div>12. – Con il motivo <corsivo>sub</corsivo> IV la ricorrente deduce che il RTI Smith avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per violazione dell’art. 5 del disciplinare.</h:div><h:div>La sua mandante Cassioli s.p.a., infatti, ne avrebbe disatteso le previsioni, avendo omesso di produrre il rapporto biennale <corsivo>ex</corsivo> art. 46 del d.lgs. 198/2006 (“<corsivo>sulla</corsivo> […] <corsivo>situazione del personale maschile e femminile</corsivo> […]); e, analogamente, la mandataria Smith s.r.l. avrebbe mancato di produrre la relazione di genere <corsivo>ex</corsivo> art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2021 o <corsivo>ex</corsivo> art. 1, comma 2, dell’allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023, relazione anch’essa pretesa a pena di esclusione dal cit. art. 5 del disciplinare.</h:div><h:div>La doglianza è infondata.</h:div><h:div>Quanto alla Cassioli s.p.a., la stessa ricorrente ha dato poi atto – nella memoria depositata in data 27/4/2026 - che in corso di giudizio risultava prodotto (in data 9 febbraio 2026) il predetto rapporto biennale caricato sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e redatto, appunto, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 198/2006.</h:div><h:div>La Cassioli s.r.l. ha invero ritualmente depositato in giudizio il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile inviato in data 19.06.2024, nonché lo <corsivo>screenshot</corsivo> del proprio FVOE da cui risultava il tempestivo inserimento del rapporto avvenuto già in data 4.09.2025 (cfr. fascicolo di parte Cassioli s.r.l., deposito del 18.02.2026).</h:div><h:div>La censura, pertanto, quanto alla posizione della mandante, risulta smentita <corsivo>per tabulas</corsivo>.</h:div><h:div>Quanto alla Smith s.r.l., l’assunto di parte ricorrente per cui questa dovrebbe essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 5 del disciplinare è sfornito di qualsivoglia supporto probatorio e documentale.</h:div><h:div>L’art. 5 cit. prevede, per quanto qui di interesse, che “[S]<corsivo>ono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3 del Codice</corsivo>”.</h:div><h:div>È dunque evidente che la disposizione non imponeva affatto ai concorrenti di produrre la relazione ivi menzionata nella busta amministrativa da consegnare a GESAC S.p.A., giacché la clausola espulsiva in questione avrebbe potuto operare soltanto nel caso – che non ricorre nella specie – in cui altra stazione appaltante avesse in precedenza accertato il mancato assolvimento dell’obbligo stabilito dall’art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2021 o dall’art. 1, comma 2, dell’allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023. </h:div><h:div>La ricorrente, del resto, non ha fornito neppure un principio di prova del fatto che la soc. Smiths, nei dodici mesi prima della gara, abbia mai omesso di consegnare ad altri committenti pubblici la relazione di genere ex art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2021 o ex art. 1, comma 2, dell’allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Ne deriva l’infondatezza della doglianza, con conseguente reiezione del motivo <corsivo>sub</corsivo> IV nel suo complesso.</h:div><h:div>13. – Il successivo motivo <corsivo>sub</corsivo> V si basa sulla contestazione del punteggio assegnato dalla Commissione al R.T.I. aggiudicatario in applicazione del criterio di valutazione <corsivo>sub</corsivo> a), relativo ai “<corsivo>lavori similari</corsivo>”, censura che culmina in una richiesta di “<corsivo>riedizione della valutazione </corsivo>[…] <corsivo>previa sterilizzazione delle esperienze non valutabili e conseguente rideterminazione dei punteggi e della graduatoria</corsivo>”.</h:div><h:div>La Commissione di gara avrebbe illegittimamente valorizzato, secondo la prospettazione della ricorrente, i lavori similari per AENA e ADR spesi dal R.T.I. aggiudicatario. </h:div><h:div>Le criticità denunciate andrebbero ravvisate, quanto alla commessa eseguita in favore di ADR, nella dedotta inidoneità del S.A.L. “<corsivo>quale ‘evidenza documentale’ sull’esecuzione dell’appalto e sicuramente quale prova del rispetto dei tempi</corsivo>”; quanto al lavoro similare eseguito in favore di AENA, secondo parte ricorrente la Smiths Detection Italia non sarebbe stata in realtà coinvolta nelle operazioni di vendita dei relativi apparati, effettuate da altre società del gruppo, sicché il lavoro non potrebbe essere utilmente ‘speso’ nell’ambito della gara.</h:div><h:div>La doglianza non può essere accolta.</h:div><h:div>Essa si pone innanzitutto ai limiti dell’inammissibilità, stante la discrezionalità tecnica della commissione nell’assegnazione dei punteggi (peraltro, nella specie con il metodo del confronto a coppie).</h:div><h:div>Anche nel merito, in ogni caso, la doglianza non si rivela persuasiva, per un verso, per il fatto di fondarsi sull’erronea svalutazione del S.A.L. prodotto dal R.T.I. (sul quale v. <corsivo>supra</corsivo>), e, per altro verso, in quanto, come posto in risalto dalla soc. Smith, con riferimento al lavoro similare per AENA, nella relazione tecnica è stato evidenziato non soltanto che “<corsivo>Smiths Detection Italia non è coinvolta nella vendita degli apparati</corsivo>”, ma anche – ed è ciò che più conta – che “<corsivo>la squadra tecnica italiana, essendo la più competente ed esperta, ha eseguito diverse trasferte e guidato l’installazione e la messa in funzione delle prime linee in modo da formare il team spagnolo che ha proseguito in autonomia le restanti attività</corsivo>”.</h:div><h:div>La doglianza <corsivo>sub</corsivo> V, dunque, risulta infondata.</h:div><h:div>14. – L’acclarata inconsistenza dei profili di illegittimità denunciati dalla ricorrente a carico del R.T.I. aggiudicatario con i motivi <corsivo>sub</corsivo> IX, I, II, III, IV e V conduce alla declaratoria di improcedibilità delle restanti censure, formulate nel ricorso introduttivo <corsivo>sub</corsivo> VI, VII e VIII e nei motivi aggiunti a carico della seconda graduata. </h:div><h:div>Le relative doglianze, infatti, investono la sola posizione della Italarms s.r.l., sicché al relativo scrutinio da parte di questo G.A. non corrisponde alcun interesse concreto di parte ricorrente, atteso che, quand’anche fondati, non ne risulterebbe comunque scalfita la posizione del R.T.I. aggiudicatario, con la conseguenza che l’utilità sottesa alla formulazione del gravame, coincidente con l’aggiudicazione della commessa, in ogni caso non potrebbe essere conseguita.</h:div><h:div>15. – Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- in parte rigetta, e per la restante parte dichiara improcedibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>- dichiara improcedibili i motivi aggiunti depositati in data 24/2/2026.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di Gesac s.p.a. e delle società controinteressate intervenute in giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori, come per legge, da corrispondersi nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle parti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Ennio Buonocore</h:div><h:div>Pierangelo Sorrentino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>