<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250624320251204121336940" descrizione="" gruppo="20250624320251204121336940" modifica="04/12/2025 12:26:37" stato="2" tipo="15" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="06243"/><fascicolo anno="2025" n="03123"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250624320251204121336940.xml</file><wordfile>20250624320251204121336940.docm</wordfile><ricorso NRG="202506243">202506243\202506243.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\805 Santino Scudeller\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>ROCCO VAMPA</firma><data>04/12/2025 12:26:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/12/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div><h:div>Angela Fontana,	Consigliere</h:div><h:div>Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>del decreto P-NA/L/Q/2023/112709, emesso in data 20.08.2025 e notificato alla scrivente difesa il 21.08.2025, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura in favore del ricorrente. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6243 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Wahid Hussain, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Venturin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che, all’esito della sommaria deliberazione che tipicamente connota la sede cautelare, non appaiono <corsivo>prima facie </corsivo>ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che:</h:div><h:div>- il ricorrente non ha allegato neanche in questa sede la, né tampoco fornito un principio di prova circa la, sussistenza di elementi suscettibili di diversamente orientare il processo decisionale della Amministrazione;</h:div><h:div>- non mai allegata, né tampoco comprovata, risulta la effettività del rapporto lavorativo <corsivo>ab initio </corsivo>allegato, la cui concreta sussistenza, per converso, appare <corsivo>ab imis </corsivo>confermata dalle stesse allegazioni del ricorrente circa la sua ignoranza (“incolpevole”) delle ragioni della “assenza” del datore di lavoro; di qui sembra discendere, invero, la inidoneità delle censure del ricorrente a scalfire il giudizio della Amministrazione circa la inattendibilità dell’allegato rapporto di lavoro;</h:div><h:div>- anche l’invocato rilascio del permesso per attesa occupazione appare precluso dal fatto che, nella fattispecie che ne occupa, non è a parlarsi di circostanze “successive” –non ascrivibili a contegni colposi di esso ricorrente- determinanti la “interruzione/cessazione” del rapporto di lavoro, bensì della inesistenza <corsivo>in nuce </corsivo>di esso rapporto e, indi, della mancanza <corsivo>ab origine </corsivo>dei requisiti normativamente richiesti ai fini che ne occupano;</h:div><h:div>- anche l’allegato, nuovo, rapporto lavorativo appare estraneo all’odierno <corsivo>thema decidendum</corsivo>, relativo alla legittimità di atti che non può non essere vagliata al lume dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della loro emanazione, ferma restando la possibilità di emersione di tali sopravvenienze in una rinnovata valutazione della fattispecie da parte della Autorità.</h:div><h:div>Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi di cui in parte motiva, salva la possibilità di eccitare una nuova valutazione della Amministrazione sul sopravvenuto rapporto lavorativo.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Guendalina Capuano</h:div><h:div>Rocco Vampa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>