<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250494320260518092412059" descrizione="APPALTO- acc- autovincolo. doppio bando verificazione" gruppo="20250494320260518092412059" modifica="28/05/2026 21:59:14" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Ristonet S.r.l." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04943"/><fascicolo anno="2026" n="03387"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250494320260518092412059.xml</file><wordfile>20250494320260518092412059.docm</wordfile><ricorso NRG="202504943">202504943\202504943.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>anna pappalardo</firma><data>25/05/2026 21:25:14</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria barbara cavallo</firma><data>19/05/2026 14:14:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/05/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div><corsivo>A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>a.) della disposizione n. 426 del 22.09.2025, avente a oggetto: “Procedura aperta per ai sensi dell'art. 71 d. lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano  - CIG B793BF503C  - Aggiudicazione”, emessa dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. e del relativo avviso;</h:div><h:div>b.) della proposta di aggiudicazione, disposta dal R.d.p., con verbale n. 5 del 16.09.2025;</h:div><h:div>c.) del verbale n. 4 del 12.09.2025 che ha rettificato il punteggio attribuito alle offerte tecniche e alle offerte economiche degli operatori economici partecipanti;  </h:div><h:div>d) se e nella misura in cui occorra, della sez. 19 del bando/disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano  - CIG B793BF503C (determina n. 51, reg. gen. n. 231 dell'8.07.2025) recante “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica”, se interpretato in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente;</h:div><h:div>e) della nota prot. n. 4561 dell'8.07.2025 avente a oggetto “Affidamento del servizio di ristorazione scolastica Comune di Visciano 2025/2028. Criteri di aggiudicazione”, in parte qua, se interpretata in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente;</h:div><h:div>f) del verbale n. 5 del 16.09.2025 che ha rettificato il punteggio attribuito alle offerte tecniche e alle offerte economiche degli operatori economici partecipanti e con il quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione;  </h:div><h:div>g.) se e nella misura in cui occorra, del relativo capitolato speciale, in parte qua;</h:div><h:div>h.) se e nella misura in cui occorra, del Disciplinare di gara, in parte qua, se interpretato in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente; </h:div><h:div>o.) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi i verbali nn. 1, 2, 3 se interpretati in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente;</h:div><h:div><corsivo>nonché per la declaratoria</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- di inefficacia dell'eventuale contratto sottoscritto nelle more del presente procedimento;</h:div><h:div>- del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione definitiva del servizio e, nel caso di affidamento del servizio, del diritto al subentro;</h:div><h:div>per la declaratoria di inefficacia</h:div><h:div>- del relativo contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato tra la Stazione Appaltante e la società aggiudicataria;</h:div><h:div><corsivo>per il subentro</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della ricorrente nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 122 c.p.a..</h:div><h:div><corsivo>B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RISTONET S.R.L. il 20\3\2026 : </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>- della determinazione n. 326 del 9.10.2025 del Comune di Visciano, conosciuta solo in data 4.02.2026, a seguito del deposito nel fascicolo telematico da parte della Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A., recante: “Presa d’atto aggiudicazione del servizio di refezione scolastica 2025-2028. All’operatore economico Caribù S.r.l. da Cicciano (NA) disposta dalla C.U.C. Agenzia Area Nolana. Impegno di spesa. - CIG: B793BF503C”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4943 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ristonet S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B793BF503C, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Caribù Catering S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Galdi e Guido Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Centrale Unica di Committenza – Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana S.C.P.A., Comune di Visciano, Ri.Ca. S.r.l., Slem S.r.l., Novida S.r.l., non costituiti in giudizio.</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. e di Caribù Catering S.r.l.;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 2643 del 30.10.2025;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Con ricorso notificato il 2.10.2025, Ristonet s.r.l. ha impugnato la disposizione n. 426 del 22.09.2025, avente a oggetto: “Procedura aperta per ai sensi dell’art. 71 d. lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano – CIG B793BF503C – Aggiudicazione”, emessa dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. e del relativo avviso, la proposta di aggiudicazione, disposta dal R.d.p., con verbale n. 5 del 16.09.2025, il verbale n. 4 del 12.09.2025 che ha rettificato il punteggio attribuito alle offerte tecniche e alle offerte economiche degli operatori economici partecipanti, nonché la sez. 19 del bando/disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano – CIG B793BF503C (determina n. 51, reg. gen. n. 231 dell’8.07.2025) recante “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, se interpretato in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente, oltre  a vari altri documenti.</h:div><h:div>Ha altresì chiedo il subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa dichiarazione di inefficacia.</h:div><h:div>2. In fatto espone:</h:div><h:div>i) di essere una società che da anni esercita professionalmente l’attività di refezione scolastica;</h:div><h:div>ii) di aver partecipato alla gara d’appalto di cui alla determina n. 51 reg. gen. n. 231 dell’8.07.2025, con cui l’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. – Centrale Unica di Committenza (in seguito: CUC o Agenzia) avviava il procedimento per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica per le scuole materne e primarie statali del Comune di Visciano periodo 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028”, con importo a base d’asta era di euro 525.875,92 e criterio di aggiudicazione prescelto della offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2, d. lgs.vo n, 26/2023);</h:div><h:div>iii) che all’esito delle operazioni di apertura delle buste, con verbale n. 2 del 5.09.2025, la stazione appaltante attribuiva all’offerta tecnica presentata dalla Ristonet un punteggio pari a 67,58 punti, alla società Novida un punteggio di 67,74, alla società Caribu punti 71,11 e alla Slem punti 68,33;</h:div><h:div>iv) che nella seduta del 12.9.2025 (verbale n. 3) le offerte tecniche presentate dagli operatori economici venivano riparametrate, come previsto dalla disciplina di gara mediante il coefficiente di riparametrazione 1,266, sicchè a Ristonet veniva attribuito il punteggio di 85,56 per l’offerta tecnica e veniva aggiunto il punteggio dell’offerta economica pari a 10 punti, anch’esso deliberato nella seduta del 12.9.2025, per cui, sommando i punteggi economici a quelli tecnici Ristonet s.r.l. risultava aggiudicataria dell’appalto de quo, con un punteggio totale di 95,54 (verbale n. 3);</h:div><h:div>v) che lo stesso giorno, solo poche ore dopo la chiusura delle operazioni di gara, la stazione appaltante si riuniva nuovamente e ritornava sulle proprie determinazioni, rettificando il punteggio attribuito alle offerte tecniche e alle offerte economiche delle ditte partecipanti (verbale n. 4 del 12.09.2025), affermando:</h:div><h:div>a) per l’offerta tecnica, l’amministrazione asseriva di aver “<corsivo>computato per mero errore di calcolo il punteggio totale assegnato alle offerte degli operatori concorrenti poiché sono stati assunti i punti inerenti alle offerte tecniche oggetto di riparametrazione, e non (come invece dovuto) i punteggi</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>assegnati alle offerte tecniche senza alcuna riparametrazione (...); in particolare l’allegato “Criteri di valutazione” al paragrafo “Metodo di calcolo del punteggio da attribuire a subparametri da valutare discrezionalmente da parte della commissione giudicatrice” ha appositamente statuito che “tale punteggio è da considerare definitivo in quanto, al fine di evitare l’attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte del concorrente non procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi</corsivo>”;</h:div><h:div>b) con riferimento al punteggio attribuito inizialmente per l’offerta economica, la stazione appaltante affermava “<corsivo>che i calcoli effettuati per la determinazione dei punteggi, così come contemplati dal verbale n. 3 del 12.09.2025 non sono stati elaborati nel rispetto dell’allegato “Criteri di aggiudicazione” del bando/disciplinare, che prevedono l’applicazione delle seguente formula: X=B/A x 10, dove: A= prezzo offerta da valutare, B= prezzo offerta più bassa X= punteggio da attribuire all’offerta</corsivo>”;</h:div><h:div>vi) che il punteggio totale veniva così rettificato:</h:div><h:div>Ristonet: offerta tecnica punti 67,58; offerta economica punti 10, per un totale di punti 77,58;</h:div><h:div>Novida: offerta tecnica punti 67,74; offerta economica punti 8,85, per un totale di punti 76,59;</h:div><h:div>Caribu: offerta tecnica punti 71,11; offerta economica punti 8,87, per un totale di punti 79,97;</h:div><h:div>Slem: offerta tecnica punti 68,33; offerta economica punti 9,66, per un totale di punti 77,99;</h:div><h:div>vii) che una ulteriore rettifica avveniva il 16.09.2025 (verbale n. 5) e conclusivamente aggiudicataria dell’appalto diveniva la società Caribu Catering s.r.l., con 79,978 punti;</h:div><h:div>viii) che con disposizione n. 426 del 22.09.2025 la CUC aggiudicava l’appalto de quo alla società Caribu Catering s.r.l.;</h:div><h:div>ix) che con il verbale n. 3 la stazione appaltante riteneva anomala l’offerta economica presentata da Ristonet s.r.l. sostenendo che “il costo della manodopera indicato dal primo graduato risulta essere inferiore a quello stimato dalla SA e non sufficientemente giustificato”.</h:div><h:div>2. Il ricorso avverso tale determinazione finale è stato affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div>I) - <corsivo>Violazione di legge e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con l’art. 3 l. n. 241/1990, con l’art. 97 della Cost., con l’art. 19 del disciplinare di gara, rubricato “Riparametrazione”, per contrasto con i principi in tema di imparzialità e di buon andamento, di trasparenza del procedimento amministrativo, per difetto di motivazione, per carenza di istruttoria, per mancanza dei presupposti, per manifesta illogicità, per irragionevolezza, del principio del giusto procedimento, per contraddittorietà, per violazione del principio dell’autovincolo.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La ricorrente contesta l’erroneità delle operazioni di rettifica - sia quelle concernenti l’offerta tecnica che quelle concernenti l’offerta economica.</h:div><h:div>Per quanto concerne l’offerta tecnica, la ricorrente contesta che la iniziale riparametrazione della stessa (verbale n. 3), a suo parere correttamente eseguita, sia stata illegittimamente cambiata dopo poche ore (verbale n. 4) in violazione dell’art. 19.4 del Disciplinare, cui la s.a. appaltante si era vincolata.</h:div><h:div>La ricorrente rileva infatti che mentre l’art. 19.4 del Disciplinare (all. 1) “[Riparametrazione] stabilisce che “<corsivo>Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente</corsivo>”, con ciò stabilendo l’obbligo di riparametrazione dell’offerta tecnica nel suo complesso (il coefficiente di riparametrazione è stato individuato in 1,266), la nota prot. n. 0004561 dell’8.07.2025 (all. 2), recante i “Criteri di aggiudicazione” (richiamata espressamente nel verbale n. 4) vieta espressamente la riparametrazione, avendo stabilito che il punteggio attribuito dai Commissari ai subparametri discrezionali  (calcolato mediante le modalità ivi previste, pag. 15 e ss) “ <corsivo>è da considerare definitivo in quanto, al fine di evitare l’attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi</corsivo>.”</h:div><h:div>Tenuto conto del coefficiente di 1,266, il punteggio attribuito inizialmente dalla stazione appaltante alla offerta tecnica della Ristonet, pari a 67,58 punti totali, era stato correttamente riparametrato in 85,54 punti e tale doveva restare, in quanto la s.a. si era autovincolata a riparametrare solo l’offerta tecnica nel suo complesso e non i subcriteri.</h:div><h:div>Invece, per effetto della decisione di revocare la riparametrazione, la Ristonet ha conseguito per offerta tecnica punti 67,58 (la Novida ha conseguito per l’offerta tecnica punti 67,74; la Caribu ha conseguito punti 71,11; Slem ha conseguito per l’offerta tecnica punti 68,33), sicchè la Ristonet, a seguito della riparametrazione, aveva ottenuto 85,84 punti ed era la prima della graduatoria (cfr. verbale n. 3), mentre senza riparametrazione ha ottenuto 67,58 punti ed è l’ultima in graduatoria (cfr. verbale n. 4).</h:div><h:div>La decisione della s.a., oltre che violativa dell’autovincolo, sarebbe illegittima per difetto di motivazione: la stazione appaltante non spiega per quale motivo abbia abdicato al criterio della riparametrazione dell’offerta tecnica complessiva, previsto dell’art. 19 del disciplinare, e abbia invece optato per l’applicazione di quanto previsto nella nota allegata al bando, che esclude la riparametrazione dei subparametri ma non dell’offerta tecnica complessiva.</h:div><h:div>Per quanto concerne l’offerta economica, anche in tal caso la rettifica del punteggio ad opera della commissione sarebbe viziata, in quanto è stata applicata non la formula prevista all’art.19.3. del disciplinare – che teneva conto del ribasso applicato da ciascun concorrente -  ma quella indicata nella citata nota dell’8.7.2025, che teneva conto del prezzo offerto.</h:div><h:div>In questo modo, sommando il punteggio dell’offerta tecnica a quello dell’offerta economica, è risultata vincitrice la Caribù Catering.</h:div><h:div>La ricorrente sostiene dunque che il contenuto del disciplinare doveva prevalere sugli altri documenti di gara.</h:div><h:div>3.Si è costituita la Agenzia, ribadendo che l'Allegato “<corsivo>Criteri di Aggiudicazione</corsivo>”, ha formato parte integrante del medesimo  Bando/Disciplinare ed è stato ritualmente pubblicato sul portale telematico ai sensi degli artt. 25 e 27 D. Lgs.  36/2023.</h:div><h:div>La resistente ha ribadito che la rettifica delle offerte è avvenuta sulla base dell’allegato “Criteri di aggiudicazione” che al paragrafo “<corsivo>Metodo di calcolo del punteggio da attribuire a subparametri da valutare discrezionalmente da parte della commissione giudicatrice</corsivo>” ha espressamente statuito che “<corsivo>tale punteggio è da considerare definitivo in quanto, al fine di evitare l’attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi</corsivo>”.</h:div><h:div>Di conseguenza, in applicazione delle previsioni di <corsivo>lex specialis</corsivo>, il punteggio totale assegnato agli operatori concorrenti deve contemplare i punti inerenti alle offerte tecniche senza alcuna riparametrazione, che rappresenta un meccanismo facoltativo e che deve essere previsto tramite una previsione specifica ed univoca che non è affatto rinvenibile nella <corsivo>lex specialis</corsivo> in quanto l’allegato la esclude.</h:div><h:div>La resistente afferma inoltre che anche con la riparametrazione la riformulazione della graduatoria di gara non condurrebbe comunque all’aggiudicazione a favore della Ristonet s.r.l. sicché sussiste il difetto di interesse. </h:div><h:div>La Società ricorrente non avrebbe alcun interesse neanche ad invocare la riparametrazione totale delle offerte tecniche perché dal verbale n. 2 del 05/09/2025 emerge che neanche in tal caso conseguirebbe l’aggiudicazione.</h:div><h:div>La resistente insiste anche per la legittimità della rettifica dell’offerta economica in base al bando e ai criteri di aggiudicazione, sicchè la necessaria applicazione delle previsioni di cui alla predetta Sez. 19.4 “<corsivo>metodo di calcolo dei punteggi</corsivo>”, riprodotte dall'allegato “<corsivo>criteri di aggiudicazione</corsivo>” del Bando/Disciplinare di gara, non avrebbe permesso alla Società ricorrente di conseguire la collocazione al primo posto della graduatoria di gara.</h:div><h:div>4. In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha evidenziato l’esistenza di una evidente discrasia fra il bando di gara fornito dalla Ristonet s.r.l. agli avvocati difensori e quello versato in giudizio dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana s.c.p.a.</h:div><h:div>In particolare, sono diversi i criteri di aggiudicazione di cui ai par. 19.3 e 19.4.</h:div><h:div>Il bando fornito da Ristonet s.r.l. è stato scaricato dal sito della Agenzia il 18.07.2025, alle ore 9.30, come risulta dall’allegato (sempre fornito da Ristonet). </h:div><h:div>La ricorrente pertanto chiede di verificare che il testo effettivo del bando di gara sia quello prodotto in allegato al ricorso, e non quello – diverso – depositato in giudizio dalla Agenzia il 13.10.2025.</h:div><h:div>I predetti due bandi recano criteri di aggiudicazione diversi, in forza dei quali, a seconda del criterio che si adotta per il calcolo della attribuzione del punteggio, cambia l’esito della gara. </h:div><h:div>Inoltre, nel verbale n. 4 la commissione a sostegno della rettifica operata ai punteggi dell’offerta economica, non richiama mai il bando, ma l’allegato denominato “<corsivo>Criteri di aggiudicazione</corsivo>”. Nella memoria difensiva, invece, viene fatto richiamo espresso alle previsioni del bando di gara (pagg. 11 e 12), nella versione prodotta in giudizio dalla medesima stazione appaltante (versione diversa da quella risultante alla Ristonet). </h:div><h:div>5. La CUC, giusta comunicazione assunta al prot. n. 4003 del 17/10/2025 dell’Agenzia Area Nolana (doc. n. 1), ha comunicato che la Società Studioamica S.r.l., fornitrice della piattaforma telematica “Tuttogare”, ha formalmente attestato quanto segue: “<corsivo>Da tanto emerge che il Bando/Disciplinare di gara depositato in giudizio è stato ritualmente pubblicato sulla piattaforma telematica a decorrere dal 09/07/2025 (h.: 09:57).”</corsivo></h:div><h:div>La Società Studioamica S.r.l. è fornitrice della piattaforma telematica “Tuttogare”, che è regolarmente censita nel Registro Piattaforme Certificate tenuto da ANAC (doc. n. 4) nonché validata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (doc. n. 5).</h:div><h:div>Il file depositato in data 21.10.2025 dalla Società ricorrente non avrebbe alcuna rilevanza probatoria, essendo stata allegata soltanto una schermata con l’indicazione della data di modifica e/o salvataggio di un file informatico senza cifratura e/o marcatura temporale.  </h:div><h:div>La CUC ha ribadito che sia il bando che i criteri recano la medesima formula di calcolo e che non c’è stata nessuna aggiudicazione a favore della ricorrente.</h:div><h:div>6. Si è costituita la Caribù Catering, ribadendo la carenza di interesse al ricorso di Ristonet in quanto sia che si consideri il punteggio non riparametrato attribuito all’offerta tecnica (Ristonet: 67,58; Caribù: 71,11), sia che si consideri quello riparametrato (Ristonet: 85,54; Caribù: 90,00), sommandolo a quello attribuito all’offerta economica (Ristonet: 10; Caribù: 8,87), la posizione resterebbe inalterata, ovvero: 1. Caribù: 79,98 punti, ovvero 98,87 punti; 2. Ristonet: 77,59 punti, ovvero 95,54 punti.</h:div><h:div>Ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, anche per la mancata conclusione del procedimento di anomalia a carico di Ristonet.</h:div><h:div>7. La Ristonet ha depositato repliche in vista della discussione in camera di consiglio, sottolineando che nella seduta del 12.09.2025, la stazione appaltante ha applicato proprio il metodo di calcolo per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica previsto nel bando depositato da Ristonet, salvo poi cambiare inspiegabilmente modalità sulla base di un bando diverso, la cui diversità è emersa solo in sede di giudizio senza che la CUC sia riuscita a giustificare la provenienza.</h:div><h:div>Ha inoltre depositato attestazioni della società consulenti per la gara che affermano di aver scaricato il bando dalla piattaforma Telemat facente riferimento all’Agenzia.</h:div><h:div>8. Con ordinanza cautelare n. 2643 del 30.10.2025, il Collegio ha rilevato le seguenti circostanze:</h:div><h:div>i) che la contestazione oggetto del giudizio, emersa dopo la costituzione della stazione appaltante e con immediate ripercussioni sull’impugnato provvedimento di aggiudicazione, concerne la possibilità che sul sito ufficiale della Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana S.C.P.A. (stazione appaltante- CUC) siano stati pubblicati due disciplinari di gara aventi un diverso contenuto quanto al “metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica” (par. 19.4., pag. 31), sicchè ne è derivata la modifica dell’aggiudicazione dapprima disposta in favore della Ristonet s.r.l. (verbale di gara n. 3) e successivamente “corretta” per “errore materiale” in favore di Caribu Catering s.r.l. (verbale n. 4);</h:div><h:div>ii) che, al netto della constatazione che i disciplinari depositati in giudizio dalle parti effettivamente si differenziano per la formula di calcolo dell’offerta economica di cui al par. 19.4., la ricorrente ha fornito un principio di prova in ordine alla pubblicazione sul web di entrambi i suddetti disciplinari (con diversa formulazione del par. 19.4.), posto che sono state prodotte in giudizio due diverse dichiarazioni sulla acquisizione del file informatico relativo al Disciplinare di gara (nel testo depositato in giudizio dalla ricorrente) su due portali di servizi per l’assistenza alle imprese (Infoplus e Telemat, cfr. prod. Ristonet del 28 e 29 ottobre 2025), che, secondo <corsivo>l’id quod plerumque accidit</corsivo>, dovrebbero aver acquisito il suddetto file dal portale ufficiale della stazione appaltante;</h:div><h:div>iii) che la prospettazione della Ristonet è resa verosimile dalla circostanza che la prima valutazione dell’offerta economica – di cui al verbale n. 3 – è stata fatta esattamente sulla base del criterio di cui al disciplinare depositato dalla ricorrente (cd. “ primo disciplinare”), laddove la seconda valutazione dell’offerta in favore di Caribù Catering (verbale n. 4) è stata fatta sulla base del disciplinare prodotto in giudizio dalla stazione appaltante (cd. “ secondo disciplinare”);</h:div><h:div>iv) che proprio l’operato dell’Amministrazione, per quanto rettificato, depone a favore dell’esistenza di due disciplinari diversi che, salvo prova contraria, allo stato non fornita, si presumono pubblicati sul portale dell’Agenzia (piattaforma telematica “Tuttogare”), posto che non si vede in che altro luogo le società di servizi avrebbero potuto procurarseli;</h:div><h:div>v) che allo stato non rilevano (i) nè la circostanza della corrispondenza tra il metodo di aggiudicazione utilizzato dall’Agenzia in seconda battuta (verbale n. 4) con quello di cui all’Allegato “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, (ii) né la prova della pubblicazione del “secondo disciplinare” dal 9.7.2025 sulla piattaforma telematica ufficiale “Tuttogare”, posto che la questione riguarda l’utilizzo di due criteri di valutazione facenti riferimento a due disciplinari diversi e, in finale, alla legittimità di una procedura in cui, verosimilmente, potrebbero essere stati pubblicati due diverse leggi di gara.</h:div><h:div>Il Collegio pertanto, con la medesima ordinanza, al fine della decisione del merito, ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a. sul seguente quesito:</h:div><h:div><corsivo>“ a) se sul sito web utilizzato dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A (portale “Tuttogare”) per la pubblicazione della documentazione relativa alla “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano - CIG B793BF503C ” (determina n. 51, reg. gen. n. 231 dell'8.07.2025) sia stato pubblicato, a partire dal 9 luglio 2025, il disciplinare di gara depositato in giudizio da Ristonet s.r.l. il 2 ottobre 2025 (all. 2 produzione Ristonet s.r.l.);</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>b) in caso di risposta positiva, per quanto tempo il suddetto documento sia rimasto pubblicato sul portale in questione e se sia possibile verificare gli accessi/downloads al medesimo”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>A tal fine ha nominato quale verificatore il Direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Agenzia anche del ruolo tecnico/informatico, tenendo conto dell’oggetto del quesito, con onere di insediamento entro 7 giorni dalla comunicazione della ordinanza.</h:div><h:div>La domanda cautelare è stata respinta anche in considerazione dell’inizio del servizio e della ristorabilità economica di eventuali danni in caso di accoglimento nel merito.</h:div><h:div>9. Con determinazione direttoriale AgID n. 235 del 6 novembre 2025, il direttore dell’AGID ha individuato quale verificatore il Dott. Luca De Angelis, che in data 4.12.2025 si è messo in contatto con le parti, le quali, pertanto, hanno depositato istanze di rinvio della trattazione del merito posto che il verificatore non ha depositato l’elaborato in tempo utile.</h:div><h:div>10. In data 4.2.2026 Caribù Catering ha depositato memoria articolando nuovamente le varie eccezioni di inammissibilità del ricorso.</h:div><h:div>In primis, ha eccepito che il ricorso sia divenuto improcedibile <corsivo>medio tempore</corsivo>, in quanto la ricorrente non ha impugnato -entro il termine decadenziale- la determina n. 326 del 9 ottobre 2025 con cui il Comune di Visciano ha preso atto dell’aggiudicazione a favore dell’odierna deducente alle condizioni stabilite nella decisione a contrarre della medesima P.A. </h:div><h:div>Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile in quanto la posizione della ricorrente non è ancora definita, posto che nei suoi confronti è stato avviato dalla stazione appaltante (e mai concluso) il procedimento di verifica dell’anomalia. Mancherebbe, quindi, l’interesse a ricorrere.</h:div><h:div>Infine, mancherebbe la prova di resistenza, che discenderebbe solo dall’accoglimento delle censure proposte.</h:div><h:div>11. Con ulteriore memoria la CUC ha chiesto che la documentazione depositata da parte ricorrente in data 27.10.2025 (h. 19:03), in data 28.10.2025 ed in data 29.10.2025 (h: 13:24, successivamente dunque alla camera di consiglio del 29.10.2025) debba essere necessariamente stralciata dal giudizio, non essendo stati rispettati i termini perentori di cui all’art. 55, comma 5, Cod. Proc. Amm.</h:div><h:div>Ha ribadito che il Bando/Disciplinare di gara depositato in giudizio dalla CUC procedente è stato ritualmente pubblicato sulla piattaforma telematica ai sensi degli artt. 25 e 27 D. Lgs. 36/2023 a decorrere dal 09.7.2025 (h.: 09:57).</h:div><h:div>Ha altresì ribadito che in data 18.7.2025, quando la ricorrente afferma di aver scaricato il bando, sul portale telematico e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’ANAC, risultava presente unicamente il file “BANDO-DISCIPLINARE VISCIANO.PDF”, depositato in giudizio dalla CUC procedente e riportante la seguente “impronta HASH”: SHA-256: f4e2a65061fca02587305f4e255aae9cd12e0087dbd767b4b 62ca0576c1abde 09/07/2025 09:57. Difatti, come già esposto in giudizio, a decorrere dal 09/07/2025 (h.: 09:57) sulla piattaforma telematica è stato pubblicato unicamente il file “BANDO-DISCIPLINARE VISCIANO.PDF”, depositato in giudizio dalla CUC procedente. </h:div><h:div>In conformità agli art. 27, comma 2, e 85, comma 4, D.Lgs. 36/2023, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione (tra cui, ovviamente, i bandi/disciplinari di gara) decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati 3 Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’ANAC, per cui l’unico bando pubblicato sarebbe quello depositato in giudizio dalla CUC.</h:div><h:div>12. Con memoria del 13.2.2026, la Ristonet ha chiesto il rinvio dell’udienza per mancato deposito della verificazione facendo espressa riserva di motivi aggiunti avverso la determina del Comune di Visciano, depositata in giudizio il 4.2.2026 dalla resistente, pur evidenziando che trattandosi di presa d’atto della aggiudicazione in favore della controinteressata l’atto non ha valenza provvedimentale, e che quindi non è impugnabile. Detta determina, infatti, per l’amministrazione comunale, ha comportato “il definitivo impegno nel limite delle somme già prenotate sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario”. In ogni caso, la società si riserva di valutarne l’impugnativa con motivi aggiunti (il cui termine di proposizione decorre – evidentemente – dalla sua conoscenza, avvenuta il 4.02.2026).</h:div><h:div>13. Con ordinanza collegiale n. 1378 del 26.2.2026, il Collegio ha preso atto della mancata conclusione della verificazione e ha fissato quale termine ultimo per il deposito il 20.3.2026, e per la successiva trattazione in pubblica udienza la data del 13.5.2026, rinviandosi per il resto alla ordinanza 2643/2025.</h:div><h:div>14. Il 19.3.2026 è stata depositata la verificazione.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato osservazioni alla verificazione in ordine all’intervallo temporale (8 o 9 luglio) in essa individuato.</h:div><h:div>15. Con motivi aggiunti notificati il 6.3.2026, depositati il 20.3.2026 Ristonet ha impugnato a1.) la determinazione n. 326 del 9.10.2025 del Comune di Visciano, conosciuta solo in data 4.02.2026, a seguito del deposito nel fascicolo telematico da parte della Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A., recante: “Presa d’atto aggiudicazione del servizio di refezione scolastica 2025-2028. All’operatore economico Caribù S.r.l. da Cicciano (NA) disposta dalla C.U.C. Agenzia Area Nolana. Impegno di spesa. - CIG: B793BF503C”; b1) se e nella misura in cui occorra, della determina n. 51 dell’8.07.2025 del Comune di Visciano, con cui si approvava il progetto del servizio di 2 refezione scolastica anni 2025/2028, e della nota prot. n. 6406 del 29.09.2025 e della nota prot n. 6759 del 9.10.2025 della CUC.</h:div><h:div>Ha ribadito l’assenza di valenza provvedimentale della determina poiché si limita a prendere atto della aggiudicazione definitiva in favore di Caribu s.r.l. e a provvedere al “definitivo impegno nel limite delle somme già prenotate sulla base del prezzo offerto dall’aggiudicatario”. </h:div><h:div>Nel merito, ha dedotto illegittimità derivata della stessa rispetto ai provvedimenti già impugnati.</h:div><h:div>16. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno discusso degli esiti della verificazione.</h:div><h:div>Le resistenti hanno ribadito le eccezioni già svolte.</h:div><h:div>Sono seguite repliche.</h:div><h:div>La causa è passata in decisione all’udienza del 13.5.2026.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>17.Il ricorso di Ristonet va esaminato e deciso partendo dalla domanda principale proposta, che consiste nella richiesta di annullamento dell’aggiudicazione della gara di cui al <corsivo>Fatto </corsivo>in favore della società Caribu Catering.</h:div><h:div>L’Aggiudicazione definitiva è infatti la disposizione n. 426 del 22.09.2025 (all. 11 prod. Ristonet) emessa dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A., con a corredo una serie di verbali (in particolare il 3 e il 4, all. 8 e 9 prod. Ristonet) nonché la nota prot. n. 4561 dell’8.07.2025 (all. 5 prod. Ristonet) tutti anch’essi impugnati.</h:div><h:div>Come illustrato, la Ristonet ha censurato l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica e tecnica, constatando l’improvviso cambio di valutazione avvenuto nello stesso giorno, come verificabile dai verbali n. 3 e n. 4.</h:div><h:div>Nel verbale n. 3 il RdP Gambardella dopo aver proceduto all’apertura delle buste virtuali pervenute </h:div><h:div>contenenti le offerte economiche, ha preso atto dei prezzi offerti e dei relativi punteggi, attribuendo un punteggio finale a Ristonet di punti 95,54, e a Caribù di 93,41, senza motivazioni, semplicemente riportando le tabelle, tenuto conto della precedente valutazione delle offerte tecniche (verbale n. 2).</h:div><h:div>Il RdP ha quindi proceduto alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare di gara, </h:div><h:div>prendendo atto che nessuna delle offerte presentate ha ottenuto, contemporaneamente, un punteggio </h:div><h:div>relativo all’offerta tecnica e a quella economica superiore ai 4/5 di quelli massimi previsti dagli atti di gara, senza formulare proposte di aggiudicazione “ in quanto il costo della manodopera indicato dal primo graduato risulta essere inferiore a quello stimato dalla SA e non sufficientemente giustificato” (Ristonet aveva indicato euro 147.730,77).</h:div><h:div>“All’o.e. sarà, quindi, richiesta la presentazione di idonee giustificazioni atte a sostenere la sostenibilità e fattibilità dell’offerta”.</h:div><h:div>Tutto questo avveniva il 12.9.2026 alle ore 10.00.</h:div><h:div>17.1. Lo stesso giorno, alle ore 13.00 il RdP ha proceduto a una nuova seduta, all’esito della quale è stato emesso il verbale n. 4, ben più articolato del primo.</h:div><h:div>In esso si afferma che “il successivo Verbale n. 3 del 12/09/2025, a firma del Responsabile della fase di affidamento, ha computato <corsivo>per mero errore di calcolo</corsivo> il punteggio totale assegnato alle offerte degli operatori concorrenti poiché sono stati assunti i punti inerenti alle offerte tecniche oggetto di riparametrazione, e non (come invece dovuto) i punteggi assegnati alle offerte tecniche senza alcuna riparametrazione.</h:div><h:div>Come già illustrato nel ricorso introduttivo, il RdP ha fornito una motivazione articolata della nuova griglia di punteggi, che ha tenuto conto del par. 19.4. del Disciplinare di gara e di un allegato denominato “ <corsivo>Criteri di aggiudicazione</corsivo>” (doc. 11) recante un metodo di calcolo che ha tenuto conto di una formula matematica riportata all’interno del verbale.</h:div><h:div>18. Ciò detto, come illustrato, la questione oggetto del giudizio è certamente quella del calcolo del punteggio e quindi della legittimità o meno dell’aggiudicazione, che tuttavia va affrontata tenendo conto dei successivi sviluppi processuali.</h:div><h:div>Infatti, la contestazione iniziale della Ristonet in ordine alla discrasia tra il punteggio della prima valutazione (verbale n. 3) e quello della seconda valutazione (verbale n. 4) che ha condotto all’aggiudicazione a Caribu Catering da parte della CUC, è stata corroborata dal deposito in giudizio (all. 2 prod. Agenzia del 13.10.2025), da parte dell’Agenzia resistente, di un disciplinare di gara che contiene un art. 19 del tutto diverso da quello che risulta dal disciplinare di gara depositato dalla Ristonet (all. 1 prod. Ristonet ricorso), proprio con riferimento alla riparametrazione delle offerte e alla formula matematica adottata.</h:div><h:div>È quindi evidente che l’offerta di Ristonet è stata presentata sulla base di un testo del disciplinare di gara diverso da quello utilizzato da Caribu Catering e dalle altre concorrenti nonché diverso da quello che l’Agenzia ha prodotto e rivendicato come testo ufficiale, disconoscendo la presenza di un disciplinare di contenuto diverso.</h:div><h:div>La circostanza che l’Agenzia non abbia fornito alcun tipo di spiegazione rispetto alla presenza di due leggi di gara completamente diverse quanto al metodo di calcolo dei punteggi, sta alla base della decisione del collegio di disporre la verificazione affidata ad AGID.</h:div><h:div>Peraltro, è di palmare evidenza che l’Agenzia ha utilizzato il disciplinare “Ristonet” per la prima valutazione delle offerte, perché tale valutazione è avvenuta con riparametrazione e, quindi, utilizzando la formula di cui al par. 19.4. del primo Disciplinare.</h:div><h:div>La seconda valutazione è avvenuta il medesimo giorno a poche ore di distanza, con motivazione (verbale n. 4) ben dettagliata che fa riferimento ai “criteri di calcolo” del 18.7.2025 (documento mai menzionato nel verbale n. 3) e una formula che non è quella del disciplinare depositato dalla ricorrente ma coincide perfettamente con quella del disciplinare depositato dall’Agenzia.</h:div><h:div>Non ci possono essere dubbi in ordine alla circostanza che si tratti di due disciplinari diversi, usati in momenti diversi, e che il cd. errore di calcolo lungi dall’esserlo corrisponde a una ri-valutazione effettuata partendo da parametri normativi del tutto differenti, al punto che la dichiarazione del RdP presenta gli estremi della falsa dichiarazione posto che il ragionamento effettuato e le conseguenti conclusioni non sono conseguenza di un errore di calcolo (che è un mero errore materiale partendo da dati certi verificabili, quindi, nel caso, da una stessa formula matematica che abbia dato esiti differenti a causa di un errore matematico) ma dell’utilizzo di un disciplinare con una formula completamente differente, che ha portato, ovviamente, a esiti differenti, che la Ristonet aveva già evidenziato nel ricorso pur senza conoscere l’esistenza del secondo disciplinare.</h:div><h:div>19. La questione, dunque, riguarda l’accertamento della effettiva pubblicazione di due leggi di gara diverse.</h:div><h:div>Infatti, solo attribuendo alla stazione appaltante la responsabilità di aver stravolto le più elementari regole di gara, sarà possibile decidere in ordine alla fondatezza del ricorso per quanto concerne l’aggiudicazione nei confronti della società Caribu Catering.</h:div><h:div>19.1.In primo luogo va evidenziato che la verificazione, affidata al dott. Luca De Angelis, delegato dal Direttore dell’AGID, si è svolta nel rispetto del contraddittorio sia con i difensori delle parti che con i loro consulenti informatici.</h:div><h:div>Essa risulta completa sotto ogni aspetto, sia espositivo che documentale, avendo inglobato le immagini dei file necessari a favorire la comprensione del Collegio.</h:div><h:div>Sono stati presi a riferimento i due disciplinari, tra cui il file ‘bando_disciplinare_visciano.pdf’ nella versione depositata da Ristonet, hash del file: SHA256c07d90aea9a582c09e4125cd237366709e24884688338dec420625710253de0d, oggetto della verificazione. </h:div><h:div>Risultano acquisiti i log e la documentazione tecnica fornita dal gestore della piattaforma Tuttogare (Studio Amica s.r.l.), tra cui registri delle operazioni, access log del server Apache, log applicativi e dump del database alla data del 5 marzo 2026. </h:div><h:div>Tale documentazione costituisce la base informativa della verificazione ed è stata analizzata assumendone la corrispondenza ai dati originari di sistema.</h:div><h:div>I vari bandi pubblicati hanno ricevuto delle denominazioni convenzionali (Bando1, bando2, bando3); al punto 6 si afferma che “Il file depositato da Ristonet s.r.l. è stato identificato in maniera univoca mediante confronto dell’hash SHA256, risultando coincidente con il file convenzionalmente denominato BANDO2”</h:div><h:div>Al punto 7 della verificazione, il dott. De Angelis afferma: “ <corsivo>Durata della pubblicazione. Dalla correlazione dei log applicativi risulta che il file BANDO2: - è stato pubblicato alle ore 18:35:10 dell’8 luglio 2025; - è stato reso non accessibile agli utenti esterni alle ore 09:54:05 del 9 luglio 2025. Ne consegue che la durata complessiva della pubblicazione è pari a: 15 ore, 18 minuti e 55 secondi).</corsivo>”</h:div><h:div>Al punto 8 della verificazione sono state riportate le richieste HTTP individuate ai fini del <corsivo>download</corsivo> dei file. Sono state evidenziate le richieste avvenute nel periodo di pubblicazione del file BANDO2.</h:div><h:div>Limitatamente al periodo di pubblicazione del file BANDO2, il verificatore ha dato atto degli accessi da utenti non autenticati, riportati in apposita tabella. </h:div><h:div>“ <corsivo>Tali richieste HTTP, aventi esito positivo (codice 200), risultano tecnicamente compatibili con operazioni di download del file andate a buon fine</corsivo>.”</h:div><h:div>Il verificatore ha allegato anche le note fornite dal consulente di parte Ristonet, Ing. Giuseppe De Falco e il file ‘riscontro verificazione_signed_signed.pdf’, fornito dall’avv. Tafuro per la resistente, le cui osservazioni sono state inserite nel punto 9.</h:div><h:div>Tale punto 9 “ <corsivo>Risposte ai quesiti del Giudice”</corsivo> riporta le seguenti conclusioni:</h:div><h:div>“All’esito dell’attività di verificazione e alla luce delle risultanze emerse, in merito a: </h:div><h:div>a) se sul sito web utilizzato dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A (portale “Tuttogare”) per la pubblicazione della documentazione relativa alla “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano - CIG B793BF503C” (determina n. 51, reg. gen. n. 231 dell'8.07.2025) sia stato pubblicato, a partire dal 9 luglio 2025, il disciplinare di gara depositato in giudizio da Ristonet s.r.l. il 2 ottobre 2025 (all. 2 produzione Ristonet s.r.l.).</h:div><h:div><corsivo>Si rileva che il suddetto documento risultava già pubblicato sul portale a partire dall’8 luglio 2025 alle ore 18:35:10 e, pertanto, era effettivamente presente e accessibile anche alla data del 9 luglio 2025, fino alle ore 9:54:05. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>b) in caso di risposta positiva, per quanto tempo il suddetto documento sia rimasto pubblicato sul portale in questione e se sia possibile verificare gli accessi e/o download al medesimo”.</h:div><h:div><corsivo>Il documento è rimasto pubblicato dal giorno 8 luglio 2025 alle ore 18:35:10 fino al 9 luglio 2025 alle ore 09:54:05, per una durata complessiva pari a 15 ore, 18 minuti e 55 secondi. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Durante tale intervallo temporale risultano registrate due richieste HTTP con esito positivo (codice 200), tecnicamente compatibili con operazioni di download del file andati a buon fine, avvenute in data 8 luglio 2025 alle ore 21:03:20 (IP 95.231.215.125) e alle ore 21:17:43 (IP 84.33.251.235). </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Limitatamente alla giornata del 9 luglio 2025, il file risulta essere stato pubblicato per 9 ore, 54 minuti e 5 secondi, dalle ore 00:00 alle ore 9:54:05, quando è stato reso non accessibile a utenti esterni. Durante tale arco temporale non risultano accessi e/o download del file.“</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>19.2. Dalla verificazione risulta evidente che dall’8 luglio 2025 l’Agenzia ha pubblicato sul sito ufficiale un file, corrispondente al disciplinare prodotto da Ristonet, che è stato rimosso il giorno dopo per essere sostituito da altro file.</h:div><h:div>Risulta altresì che questo file ha avuto due download con esito positivo, avvenuti entrambi in data 8 luglio.</h:div><h:div>La risposta del verificatore è esauriente e completa, e tiene conto delle giuste osservazioni del consulente di parte ricorrente, che ha consentito di rispondere al quesito ampliando l’arco temporale di riferimento dalla sola giornata del 9 luglio (e successive) all’esatto periodo temporale di pubblicazione del file.</h:div><h:div>Infatti, il senso del quesito del Collegio era quello di conoscere l’esatta tempistica di pubblicazione del file e gli eventuali download, avendo indicato il 9 luglio 2025 come dato emergente dai vari atti difensivi della CUC/Agenzia (l’unica ad avere contezza dei tempi di pubblicazione, che si è ben guardata dal comunicare tempestivamente al Collegio omettendo di riferire che il file era on line dall’8 luglio) ma ovviamente mirando a comprendere nella sostanza cosa fosse effettivamente accaduto.</h:div><h:div>20. Il risultato della verificazione è chiarissimo: il file è stato pubblicato in versioni diverse a partire dall’8 luglio 2025 sul sito ufficiale dell’Agenzia ed è stato scaricato, nella versione originaria, due volte, appena pubblicato, presumibilmente da agenzie di servizi che per lavoro monitorano le piattaforme delle centrali di committenza e stazioni appaltanti.</h:div><h:div>Non può escludersi che esista una collaudata, legittima, rete di collegamento tra addetti delle stazioni appaltanti e agenzie di servizi o operatori economici che forniscono notizia del momento della pubblicazione, anche al fine di consentire alle imprese di predisporre le offerte e i documenti con il maggior tempo possibile.</h:div><h:div>La circostanza della pubblicazione del bando utilizzato da Ristonet risulta quindi compatibile con quanto affermato dalla ricorrente in ordine al fatto che il file le è stato fornito dalle società di servizi Esposito Servizi s.r.l. di cui ha fornito indicazioni subito dopo la proposizione del gravame (una volta avuto contezza dell’esistenza di un bando diverso) e depositando i relativi giustificativi nelle date del 27, 28 e 29 ottobre 2025 (cfr. fascicolo telematico).</h:div><h:div>In particolare con pec del 28.10.2025, la Esposito Servizi ha comunicato a Ristonet che “in qualità di Azienda specializzata nel fornire consulenza strategica e supporto operativo in gare d'appalto, riporta le notizie relative al bando Gara n° MRL778D CIG: B793BF503C le quali sono state reperite dal <corsivo>sito Infoplus</corsivo>. </h:div><h:div>Sul sito si legge “il Comune di Visciano con Determina di Settore nr. 51 Reg Generale n. 231 del 08/07/2025, adottata dal Responsabile dell'Area AA.GG. - Servizi alla persona -, dott. Carmine Testa, in qualità di Amministrazione delegante, ha deciso di contrarre per l'affidamento del 'servizio di refezione scolastica', la gara prevede la richiesta di chiarimenti entro il 30/07/2025 e la stessa ha scadenza il giorno 08/08/2025.“</h:div><h:div>Tale mail è perfettamente in linea con la delibera di indizione della gara depositata dall’Agenzia in giudizio, il 13.10.2025 (doc. 1 prod. Agenzia), che è la delibera 331 dell’8.7.2025 che reca in calce i link dove scaricare il disciplinare e gli atti di gara.</h:div><h:div>Afferma la CUC, infatti, al punto 3 pag. 2 che <corsivo>“alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27, 71, 83, 84 e 111 del D. Lgs 36/2023 mediante pubblicazione, per estratto o integralmente, per almeno 30 giorni di apposito Avviso di Bando di gara: </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- Portale di pubblicità legale dell’anac https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- piattaforma di negoziazione della https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>- all’Albo Pretorio e sul profilo committente dell’Amministrazione delegante”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Appare quindi evidente che la Ristonet ha presentato l’offerta avendo come riferimento un disciplinare che può essersi procurata solamente avendolo ottenuto da chi lo ha scaricato l’8 luglio dal portale ufficiale della Agenzia “Tuttogare”, presumibilmente la Esposito Servizi.</h:div><h:div>Appare altresì parimenti evidente che altre società hanno utilizzato il bando messo in rete dall’Agenzia il 9 luglio 2025, dopo aver rimosso il precedente e, questa è la cosa assai grave, senza che l’Agenzia abbia pubblicato un avviso per informare l’utenza della pubblicazione di un disciplinare diverso da quello che è poi rimasto pubblicato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.</h:div><h:div>Peraltro, la circostanza che la CUC abbia utilizzato la formula matematica del primo file per procedere all’iniziale valutazione delle offerte – con riparametrazione dei punteggi – e solo dopo abbia cercato di giustificare la ri-valutazione (con l’altra formula, senza riparametrazione) prospettando un inverosimile errore di calcolo, dimostra la mancanza di buona fede e anche di diligenza nella gestione della procedura di gara, che è stata condizionata irreparabilmente da siffatta condotta.</h:div><h:div>La condotta della ricorrente è invece del tutto coerente sia con l’attività svolta nell’ambito della procedura di gara sia con quella processuale.</h:div><h:div>È peraltro del tutto irrilevante che la ricorrente faccia riferimento all’aver scaricato il file il 18.7.2025 (cfr. dichiarazione della legale rappresentante del 29.10.2025), trattandosi di affermazione che ben può riferirsi a quando abbia materialmente avuto la disponibilità dei file, da soggetti terzi come la Esposito Servizi. Il dato oggettivo è che alla data del 18.7.2025 il disciplinare usato da Ristonet non poteva essere scaricato dal portale perché era stato rimosso, ma ben poteva entrare nella sua disponibilità nella versione scaricata, anche da terzi, l’8.7.2025.</h:div><h:div>Pertanto, lo <corsivo>screen shot</corsivo> depositato da Ristonet il 14.10.2025, recante la data del 18.7.2025, è del tutto irrilevante (nonostante quanto le resistenti tentino di affermare): è evidente che la data del 18.7.2025 non è la data di download ma quella di modifica del file, inteso banalmente anche come deposito in una cartella che risulta essere la cartella “Visciano” nell’ambito di un sistema personale di archiviazione die file; infatti, tutti i file recano la data del 18.7.2025 (cfr. screenshot), compatibile con la data di creazione della cartella e quindi di modifica dei file.</h:div><h:div>Tale data, quindi, non corrisponde alla data di acquisizione del file.</h:div><h:div>L’unico vero incontrovertibile dato tecnico è quello che emerge dalla verificazione e che conferma l’esistenza di file diversi, corrispondenti ai due disciplinari, pubblicati in date diverse e scaricati in tempi diversi, tra cui l’8.7.2025 quando l’unico file disponibile era quello relativo al Disciplinare usato da Ristonet per presentare l’offerta e incredibilmente utilizzato dalla CUC per la valutazione nella seduta del 12.9.2025 delle ore 10, contraddetta nella seduta delle ore 13, che ha tenuto conto del Disciplinare usato da Caribù Catering.</h:div><h:div>21. Per completezza, va respinta la difesa della Agenzia relativa alla sede ufficiale di pubblicazione dei file della gara, che si pretende essere il sito dell’ANAC.</h:div><h:div>Tale affermazione non tiene conto, oltre che della realtà dei fatti e della circostanza che la stazione appaltante, contravvenendo a ogni elementare regola di trasparenza e correttezza, ha omesso di dare comunicazioni sull’avvicendamento delle pubblicazioni, del fatto che nella delibera di indizione della gara, come già riportato, la CUC si era autovincolata nella indicazione dei portali dove sarebbe stata reperibile la documentazione di gara.</h:div><h:div>Tra questi vi è la piattaforma ufficiale di negoziazione della Agenzia testualmente riportata come https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php.</h:div><h:div>È quindi irrilevante che la CUC, giusta comunicazione assunta al prot. n. 4003 del 17/10/2025 dell’Agenzia Area Nolana, abbia comunicato che la Società Studioamica S.r.l., fornitrice della piattaforma telematica “Tuttogare”, ha formalmente attestato quanto segue: “Da tanto emerge che il Bando/Disciplinare di gara depositato in giudizio è stato ritualmente pubblicato sulla piattaforma telematica a decorrere dal 09/07/2025 (h.: 09:57).”</h:div><h:div>Il riferimento è infatti al portale ANAC ma non a quello ufficiale dell’Agenzia.</h:div><h:div>Anche questo tentativo di giustificazione, per far credere al Collegio che la data di pubblicazione ufficiale fosse quella del 9.7.2025, omettendo l’avvenuta pubblicazione dell’8.7.2025, è certamente poco commendevole.</h:div><h:div>Infatti, come detto, la questione non è formale ma sostanziale, in quanto l’Amministrazione appaltante ha equiparato tra loro i siti per la pubblicazione degli atti di gara; ma quand’anche si volesse attribuire al sito ANAC un ruolo ufficiale quanto agli effetti giuridici della lex specialis di gara, non è pensabile che l’effetto giuridico di validazione del disciplinare ivi pubblicato valga a obliterare la gravissima operazione di ripubblicazione di disciplinari diversi sul sito ufficiale della stazione appaltante, peraltro in assenza di indicazioni circa i diversi effetti della pubblicazione su detto sito rispetto ad altri.</h:div><h:div>La delibera di indizione non offre alcun elemento in tal senso, e quand’anche l’avesse fatto, elementari principi di buona fede e trasparenza avrebbe imposto una comunicazione della CUC circa il disguido oggettivamente avvenuto. </h:div><h:div>È quindi destituita di fondamento la deduzione della controinteressata in ordine al fatto che “Alla stregua dell’art. 27, comma 2, del cdc: “Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”.</h:div><h:div>Peraltro, proprio il citato art. 27 c.contr, al comma 3 stabilisce che “La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”</h:div><h:div>Il comma 2 del citato art. 25 stabilisce a sua volta che “ 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”</h:div><h:div>Ciò che dunque si va a sanzionare non è solamente il disguido in sé, ma l’omessa comunicazione della doppia pubblicazione di disciplinari differenti mediante forme di pubblicità analoghe a quelle di pubblicizzazione degli atti di gara.</h:div><h:div>22. Sul punto, il Collegio evidenzia che il comportamento dell’Agenzia costituisce una violazione dell’art. 2 bis dell’art. 1 della l. 241/90 (<corsivo>I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede</corsivo>).</h:div><h:div>Il principio, nel diritto amministrativo, è stato esplicitato nell’Ad. Pl. 29.11.2021 n. 19, che richiamando la sentenza della sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5011, ha evidenziato che l’affidamento «è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività».</h:div><h:div>Secondo il massimo Consesso amministrativo, “ pur sorto nei rapporti di diritto civile, con lo scopo di tutelare la buona fede ragionevolmente riposta sull’esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata (e di cui sono applicazioni concrete, tra le altre, la “regola possesso vale titolo” ex art. 1153 cod. civ., l’acquisto dall’erede apparente di cui all’art. 534 cod. civ., il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 cod. civ. e l’acquisto di diritto di diritti dal titolare apparente ex artt. 1415 e 1416 cod. civ.), l’affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell’esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo.”</h:div><h:div>“12. A conferma della descritta evoluzione si pone l’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che: «(i) rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede» […] . La disposizione ora richiamata ha positivizzato una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - è il luogo di composizione del conflitto tra l’interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa il procedimento necessita pertanto dell’apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell’ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata ed in ragione di ciò esso si rivolge all’amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento.”</h:div><h:div>Questo stesso concetto, il Consiglio di Stato lo ha ribadito, in un obiter dictum, nella recente sentenza della sez. VI, 24.6.2025, n. 5482, nella quale ha affermato che non può ormai dubitarsi che la buona fede e la collaborazione ex comma 2-bis dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990 costituiscano una regola di validità dell’azione amministrativa e non una mera regola di comportamento, anche se ne va valutata in concreto la portata bilaterale (così anche Cons. Stato, sez. VI, 22.11.2023, n. 9986).</h:div><h:div>22.1. A quanto sopra affermato non fa ovviamente eccezione la materia dei contratti pubblici, che nel Codice del 2023 vede sanciti una serie di principi che la stazione appaltante ha certamente violato.</h:div><h:div>“Articolo 2 - Principio della fiducia. 1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.</h:div><h:div>Tale norma al comma 3 stabilisce che “ nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce <corsivo>colpa grave</corsivo> la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.</h:div><h:div>In base all’art. 5 (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento), “ nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. 2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.”</h:div><h:div>Va altresì considerato che in base al comma 3 della medesima disposizione “in caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.</h:div><h:div>23. Alla luce di quanto esposto, l’aggiudicazione a Caribù Catering risulta avvenuta sulla base di una formula matematica differente rispetto a quella di cui al disciplinare di gara sulla cui base Ristonet ha formulato la propria migliore offerta.</h:div><h:div>Pertanto, in accoglimento della domanda di Ristonet, essa va annullata, unitamente agli altri atti di gara impugnati, tra cui i verbali e i criteri di aggiudicazione dell’8.7.2025, in quanto conformi a un disciplinare difforme rispetto a quello originariamente pubblicato.</h:div><h:div>La medesima sorte riguarda il contratto stipulato, perché conseguenza di una aggiudicazione illegittima e non sanabile.</h:div><h:div>Per giurisprudenza costante (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 23/01/2026, n. 475), la Stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il rispetto dell'autovincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici che fra i principi fondamentali annovera quello dell'affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l'affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023) (cfr. anche T.A.R Lazio sez. III, 5.12.2025, n. 22067; T.A.R. Campania Napoli sez. IX, 27.10.2025, n. 6977; Cons. St., sez. VI, 16.4.2025, n. 3297).</h:div><h:div>Non può tuttavia disporsi il subentro di Ristonet, perché l’offerta da essa presentata è basata su un disciplinare di gara che l’Agenzia ha inteso sostituire con un altro.</h:div><h:div>Per quanto abbia fatto ciò illegittimamente, resta il fatto che la gara risulta alterata <corsivo>ab origine</corsivo> e non è possibile attribuire il valore di legge di gara a un disciplinare che la stazione appaltante ha sostituito con altro recante un diverso criterio di calcolo dei punteggi, che rende le offerte differenti nella sostanza.</h:div><h:div>L’Amministrazione dovrà quindi esperire le necessarie azioni per ripristinare la legalità violata, ferma restando la possibilità di Ristonet di agire per eventuali danni legati alla tutela dell’affidamento e alle spese sostenute per la partecipazione a una gara che nessuna delle concorrenti poteva aggiudicarsi stante l’esistenza di due disciplinari differenti.</h:div><h:div>24. Non resta che prendere rapida posizione sulle eccezioni di rito proposte dalle resistenti.</h:div><h:div>Si tratta di eccezioni irricevibili, in quanto facenti riferimento a una gara che, come visto, si è svolta in maniera del tutto irregolare e illegittima e quindi prive di interesse rispetto alle sorti del presente giudizio.</h:div><h:div>24.1. Non vi è, peraltro, alcuna improcedibilità collegata alla prospettata tardiva impugnazione, da parte di Ristonet, della delibera del Comune di Visciano, depositata in giudizio il 4.2.2026 e consistente in una presa d’atto dell’aggiudicazione già disposta, e impugnata, che è l’unico vero atto lesivo.</h:div><h:div>I motivi aggiunti, pertanto, sono formalmente inammissibili.</h:div><h:div>25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div><h:div>Le spese di verificazione, poste a carico della Agenzia, verranno liquidate come da separato decreto, previa presentazione di nota spese del verificatore, cui la presente sentenza va comunicata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla la disposizione n. 426 del 22.09.2025, avente a oggetto l’Aggiudicazione della “Procedura aperta per ai sensi dell'art. 71 d. lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2025-2026 del Comune di Visciano  - CIG B793BF503C  -”, emessa dalla Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., nonché gli altri atti di gara come da motivazione.</h:div><h:div>Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.C.P.A. e Caribù Catering S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di Ristonet s.r.l. che liquida in euro 9000,00 (di cui 6000,00 a carico dell’Agenzia e 3000,00 a carico della Caribù Catering), oltre accessori di legge e contributo unificato, quest’ultimo a carico esclusivo della Agenzia, il tutto con distrazione ai procuratori antistatari.</h:div><h:div>Le spese di verificazione saranno liquidate come da separato decreto e sono poste sin d’ora a carico dell’Agenzia.</h:div><h:div>Si comunichi alle parti costituite e al verificatore via pec.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>