<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250441820260727102646511" descrizione="" gruppo="20250441820260727102646511" modifica="27/07/2026 14:08:28" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="04418"/><fascicolo anno="2026" n="04771"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250441820260727102646511.xml</file><wordfile>20250441820260727102646511.docm</wordfile><ricorso NRG="202504418">202504418\202504418.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\939 Paolo Corciulo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angela fontana</firma><data>27/07/2026 14:08:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Fontana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della disposizione 8 agosto 2025, n. 386, con la quale il responsabile della Centrale unica di committenza dell'Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana s.c.p.a. ha disposto, tra l'altro, l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Res Publica s.r.l.-Etruria Servizi s.r.l. della gara per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Orta di Atella; di tutti i verbali e, comunque, di tutti gli atti e provvedimenti della procedura di gara; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi al suddetto provvedimento di aggiudicazione e di tutti quelli conseguenti, successivi e collegati; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto del servizio eventualmente stipulato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4418 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Tre Esse Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> in relazione alla procedura CIG B68494BF3B, rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., Commissione Straordinaria di Liquidazione Istituita Presso il Comune di Orta di Atella, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Comune di Orta di Atella, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di Res Publica S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Etruria Servizi S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella e di Res Publica S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Oggetto della controversia in esame sono gli atti, indicati in epigrafe, relativi alla procedura di affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Orta di Atella — CIG B68494BF3B.</h:div><h:div>2. Con la delibera 20 marzo 2025, n. 36, la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Orta di Atella ha disposto l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento in concessione quinquennale della gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (valore € 889.054,40), demandandone la gestione alla CUC dell'Area Nolana. Con disposizione 15 aprile 2025, n. 184, la CUC ha indetto la procedura sotto soglia ex art. 71 d.lgs. 36/2023, con criterio dell'OEPV.</h:div><h:div>2.1 Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti. All'esito della valutazione, la graduatoria è stata così predisposta: RTI Res Publica-Etruria Servizi al primo posto (80,18 punti: 60,18 tecnica + 20 economica, ribasso 30%); Tre Esse Italia (ricorrente) seconda (79,96 punti: 62,02 tecnica + 17,92 economica, ribasso 10%), seguita da Concessioni &amp; Consulenze (75,93) e Italia Gestioni (74,27).</h:div><h:div>Con verbale 13 giugno 2025, n. 3, è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore del RTI Res Publica-Etruria, poi disposta con atto n. 386/2025. Con nota del 12 agosto 2025 la società Tre Esse Italia ha segnalato un'incongruenza nell'attribuzione del punteggio al subcriterio 1.5, chiedendo la revisione della valutazione; con verbale 26 agosto 2025, n. 4, la commissione ha respinto l'istanza, rilevando la natura discrezionale del criterio e la preclusione derivante dall'apertura delle buste economiche.</h:div><h:div>3. Gli atti di gara sono impugnati dalla seconda graduata Tre Esse Italia con articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>Rappresenta la ricorrente che il costituendo RTI ripartisce le attività tra Res Publica s.r.l. (60%, mandataria) ed Etruria Servizi s.r.l. (40%) in termini meramente percentuali e non funzionali (ciascuna dichiara di eseguire "tutte le attività oggetto della procedura"); Res Publica risulta priva sia del requisito di capacità economico-finanziaria (punto 6.2, lett. e, disciplinare) sia di quello di capacità tecnico-professionale (punto 6.3, lett. f), entrambi previsti a pena di esclusione. </h:div><h:div>4. In particolare, la ricorrente deduce per più versi la violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>La norma impone che in offerta siano specificate le categorie di servizio eseguite dai singoli operatori riuniti. Il RTI aggiudicatario ha invece dichiarato una ripartizione solo percentuale (60%-40%), e ciascuna impresa del raggruppamento ha dichiarato di eseguire indistintamente "tutte le attività": la mancanza di una suddivisione funzionale una causa di esclusione ex lege.</h:div><h:div>4.2 Con ulteriore censura è dedotto che in capo a Res Publica mancherebbero i requisiti speciali in violazione degli artt. 68, commi 2 e 11, e 100, comma 4, d.lgs. 36/2023, dell'art. 30, comma 2, all. II.12, e dei punti 6.2 lett. e) e 6.3 lett. f) del disciplinare.</h:div><h:div>Res Publica ha dichiarato un fatturato triennale di € 491.617,87, largamente inferiore al minimo richiesto (€ 1.778.000,00, pari al doppio della base d'asta). La ricorrente ritiene che la clausola 6.4 del disciplinare (soddisfacimento "cumulativo" del RTI) non possa sanare il difetto del requisito, dovendo leggersi in combinato con l'art. 68, comma 11, e l'art. 30, comma 2, all. II.12, che impongono il possesso dei requisiti in misura corrispondente alla quota di esecuzione assunta da ciascuna mandante: Res Publica non li possiederebbe nemmeno rapportati al 60% di sua competenza; del pari la stessa non avrebbe dichiarato il requisito della pregressa gestione triennale continuativa presso un Comune, configurando un difetto assoluto, ancora più radicale del precedente.</h:div><h:div>In via subordinata, la ricorrente ha impugnato il punto 6.4 del disciplinare: ove si ritenesse che tale clausola consenta la compensazione dei requisiti "nel complesso" del raggruppamento, neutralizzando l'art. 68, comma 11, e l'art. 30, comma 2, all. II.12, la ricorrente la impugna in via subordinata, per contrasto con le norme codicistiche superiori e con il principio secondo cui l'impresa raggruppata partecipa "nei limiti dei propri requisiti di qualificazione", senza possibilità di sopperire con la sovrabbondanza di altra mandante — pena, altrimenti, l'elusione dei requisiti di qualificazione tramite lo schema del RTI.</h:div><h:div>5. Con ulteriore censura è dedotta la violazione dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023 ed il vizio di eccesso di potere per mancata verifica dell'anomalia.</h:div><h:div>La stazione appaltante avrebbe omesso di attivare il subprocedimento di verifica dell'anomalia, nonostante plurimi indici sintomatici concorrenti: ribasso del RTI (30%) triplo rispetto a quello della ricorrente (10%) e più che doppio rispetto alla media dei ribassi degli altri concorrenti (14,096%); costo della manodopera dichiarato dal RTI (€ 300.000) inferiore del 25% rispetto a quello di Tre Esse Italia (€ 400.000), a fronte di una struttura operativa dichiarata in offerta tecnica palesemente incompatibile con tale costo, tanto più ove si consideri che Res Publica risulta avere un solo dipendente in forza (da visura camerale). A ciò si aggiungerebbe la già rilevata omessa specificazione della ripartizione funzionale delle attività nel RTI (motivo I), che integrerebbe anche difetto di istruttoria e di motivazione, quale ulteriore figura sintomatica di eccesso di potere.</h:div><h:div>Residuerebbe, in caso di accoglimento, uno spazio di riesercizio del potere discrezionale (attivazione del subprocedimento ex art. 110), da svolgersi nei limiti conformativi indicati dal Tribunale.</h:div><h:div>6. Infine, sarebbe viziata da eccesso di potere anche la valutazione dell'offerta tecnica.</h:div><h:div>Il subcriterio 1.5 (punto 18.1 disciplinare — requisiti e caratteristiche funzionali del Portale del Contribuente interattivo, incluse le attività di <corsivo>customer satisfaction</corsivo>), secondo per rilevanza ponderale tra i 21 subcriteri (max 10 punti), è stato valutato dalla commissione attribuendo lo stesso identico giudizio (coefficiente 0,93 → 9,33 punti) sia all'offerta di Tre Esse Italia (5 paragrafi, 189 righe, 4 pagine, trattazione tecnica dettagliata inclusa la sottovoce customer satisfaction) sia a quella del RTI aggiudicatario (18 righe, mero elenco di titoletti, nessun riferimento alla customer satisfaction, nessuna descrizione dell'architettura di sicurezza). Tale uniformazione valutativa a fronte di offerte qualitativamente incomparabili integrerebbe violazione delle griglie descrittive dei coefficienti di cui al punto 18.2 del disciplinare (che definiscono "eccellente" e "ottimo" in termini di trattazione "profonda e completa" ovvero "ampia"), oltre che manifesta irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà — con la discrezionalità tecnica invocata dagli uffici in sede di riscontro (nota 12 agosto 2025) qualificata dalla ricorrente come uso improprio a copertura di un vizio valutativo, e non come suo legittimo esercizio. </h:div><h:div>7. Si è costituito il Comune intimato difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 2586 del 2025 – confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4143 del 2025- è stata respinta la domanda cautelare.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 luglio 2026.</h:div><h:div>8. Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>8.1 I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione in quanto entrambi recanti censure di violazione dell’art. 68 del codice dei contratti pubblici.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, già sotto la vigenza del precedente codice, riteneva che l'obbligo di specificazione delle parti di servizio può ritenersi assolto sia mediante indicazione descrittiva delle singole parti, sia mediante indicazione in termini meramente percentuali delle quote di esecuzione. (Cons. Stato, Sez. V, 4 luglio 2017, n. 3264; Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2019, n. 2641; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 luglio 2012, nn. 22 e 26)</h:div><h:div>In particolare, si fa riferimento a pronunce che, benché rese sul previgente quadro normativo, esprimono principi ancor più significativi, ove si consideri che il codice dei contratti pubblici del 2023 ha eliminato la distinzione tra RTI orizzontale e verticale e, con essa, la necessità di una specifica indicazione delle quote si lavori o servizi assunte da ciascun partecipante al raggruppamento.</h:div><h:div>Ed infatti, la disposizione contenute nel secondo comma dell’art. 68, deve essere intesa come riferita a quegli appalti di lavori, o servizi, che per loro natura ovvero per l’oggetto del contratto siano suscettibili di essere divise tra i vari partecipanti.</h:div><h:div>8.2 Più di recente, la questione è stata esaminata dalla giurisprudenza, con la dovuta distinzione tra le tipologie dell’oggetto dei contratti di appalto (Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599).</h:div><h:div>Occorre premettere che l’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 (corrispondente all’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016), nel disciplinare la presentazione dell’offerta da parte dei raggruppamenti temporanei di impresa o dei consorzi ordinari, precisa, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, che sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, che devono assumere lo specifico impegno a realizzarle (comma 2); che le stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive (comma 4, lett.b); che i raggruppamenti sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Il comma 11 dell’art. 68 stabilisce, altresì, che si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12, avente ad oggetto il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, oltre che per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Nell’ambito dell’allegato II.12 l’art. 30, collocato nella parte IV, che disciplina i soggetti abilitati ad assumere i lavori, si occupa dei requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, stabilendo che per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui   all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.</h:div><h:div>Come noto, con riferimento al d.lgs. n. 163 del 2006, Con.Stato, Ad.Plenaria, 28 aprile 2014 n. 27, in base ad una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, ha affermato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Per completezza va ricordato che il testo originario dell’art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabiliva che “i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, mentre, con le modifiche apportate nel 2012, si è circoscritta tale regola ai soli appalti di lavori” – difatti, l’art. 37, nella formulazione successiva alla novella, recitava “nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento”.</h:div><h:div>Il ricorso fonda l'esclusione del RTI Res Publica-Etruria sulla pretesa violazione dell'art. 68, comma 11, e dell'art. 30, comma 2, All. II.12, invocando l'Ad. Plen. n. 6/2019. Ma quella pronuncia riguarda un appalto di lavori.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 9599/2025 ha escluso che l'art. 30 All. II.12 (e con esso il principio di corrispondenza) si applichi a servizi e forniture — categoria in cui rientra la riscossione tributi. Il punto 6.4 del disciplinare della gara in oggetto prevede che i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali siano soddisfatti "dal raggruppamento nel complesso".</h:div><h:div>Tale clausola è — alla luce del richiamato precedente — legittima espressione della discrezionalità della stazione appaltante ex comma 4 lett. b. Ne deriva l'infondatezza tanto della censura principale (difetto dei requisiti in capo a Res Publica rapportati al 60%) quanto, a fortiori, di quella subordinata (illegittimità del punto 6.4), che risulta conforme al diritto vivente anziché in contrasto con esso.</h:div><h:div>9. Non è fondato il terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>La verifica di anomalia non è più ancorata a una deviazione automatica da soglie matematiche, ma è affidata a un apprezzamento sostanziale e contestualizzato della stazione appaltante. Su questa base, il Consiglio di Stato afferma che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità quanto alla scelta di procedere, o meno, alla verifica di congruità, con la conseguenza che l'attivazione (così come la mancata attivazione) del sub-procedimento non richiede una motivazione specifica, ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto decisivo. (Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2026, n. 2386).</h:div><h:div>Peraltro, non ricorre nel caso di specie, alcuna ipotesi che, ai sensi dell’art. 23 del disciplinare imponeva l’attivazione del sub procedimento di verifica di anomalia.</h:div><h:div>Quanto alle ulteriori questioni evidenziate dalla ricorrente, la controinteressata ha dimostrato con argomenti plausibili che il personale indicato nell’offerta tecnica è messo “a disposizione dell’ente” dalla Etruria Servizi srl, società che attualmente gestisce servizi in oltre 160 comuni e/o enti pubblici e che la società Res Publica ha in organico n. 5 dipendenti, diversamente da quanto dedotto in ricorso; che il ribasso del 30% è espressione della capacità organizzativa aziendale.</h:div><h:div>10. Non è fondato il quarto motivo di ricorso.</h:div><h:div>La ricorrente lamenta che il subcriterio 1.5 sia stato valutato con identico coefficiente (0,93) sia per la propria offerta, articolata in cinque paragrafi e 189 righe, sia per quella del RTI aggiudicatario, che vi ha dedicato 18 righe. Tale rilievo, tuttavia, muove da un presupposto non condivisibile, ovvero che la maggiore estensione della trattazione costituisca di per sé indice di maggiore qualità tecnica. Costituisce invece principio consolidato che l'amministrazione non sia tenuta a premiare la prolissità espositiva, ben potendo un'offerta sintetica conseguire il medesimo giudizio di una più diffusa, ove la commissione la ritenga egualmente idonea a soddisfare, in termini sostanziali, i contenuti richiesti dal disciplinare.</h:div><h:div>Quanto al richiamo alle griglie descrittive di cui al punto 18.2 del disciplinare, che definiscono i coefficienti "eccellente" e "ottimo" in termini di trattazione "profonda e completa" ovvero "ampia", va osservato che l'apprezzamento circa la sussistenza in concreto di tali requisiti rientra nel nucleo duro della discrezionalità tecnica, e non può essere ribaltato sulla base di un mero confronto quantitativo tra gli elaborati. La circostanza che l'offerta del RTI aggiudicatario si presenti in forma sintetica — anche nella struttura di elenco puntato dei titoletti — non equivale, di per sé, a un'assenza di trattazione, potendo la commissione aver ritenuto che tale forma espositiva, per quanto contenuta, rendesse comunque conto in modo adeguato dei profili tecnici rilevanti ai fini del punteggio.</h:div><h:div>11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Orta di Atella e della controinteressata RES PUBLICA S.R.L. delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per ciascuna di esse.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elvira Serena Cacciapuoti</h:div><h:div>Angela Fontana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>