<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250380320250917005315690" descrizione="condizionatore prima del dpr 2017" gruppo="20250380320250917005315690" modifica="17/09/2025 10:09:15" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03803"/><fascicolo anno="2025" n="06478"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250380320250917005315690.xml</file><wordfile>20250380320250917005315690.docm</wordfile><ricorso NRG="202503803">202503803\202503803.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\975 Maria Laura Maddalena\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria grazia d'alterio</firma><data>17/09/2025 09:58:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Laura Maddalena,	Presidente</h:div><h:div>Gabriella Caprini,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 90 del 18/04/2025, prot. 15298, adottata dal Responsabile del IV Settore ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e smi; della relazione tecnica di accertamento prot. n. 29489 del 10/09/2024; della successiva nota integrativa prot. n. 33365 del 10/10/2024; del rapporto di servizio del Corpo di Polizia Municipale acquisito con prot. n. 14976 del 17/04/2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Alfonso Di Massa, Incoronata Cascone, rappresentati e difesi dall'avvocato Agostino Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gragnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Lucia Grivet Fojaja, Alfonso Navarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Condomino Galleria Garofalo, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gragnano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. È controversa la legittimità dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi emanata dal Comune di Gragnano in relazione alla installazione di diverse “macchine esterne per impianto di condizionamento aria a servizio di varie unità immobiliari” installate sulla facciata nord del fabbricato condominiale del palazzo storico denominato “Condominio Galleria Garafalo”, già sede dell’ex pastificio Garofalo, risalente al XIX secolo.</h:div><h:div>Il provvedimento avversato è basato sulla considerazione che l’opera era stata installata in assenza di autorizzazione paesaggistica, su immobile di pregio, sito in zona classificata come zona “Città storica – art.43 NTA” del vigente P.U.C. approvato con Delibera di C.C. n° 25 del 12/06/2020 e pubblicato sul B.U.R.C. al n°138 del 6/7/2020, nonché in area sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. del 28 marzo 1985.</h:div><h:div>2. A fondamento dell’impugnativa, il ricorrente deduce quattro articolati motivi con cui lamenta vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, rimarcando, in particolare:</h:div><h:div>I) l’obliterazione delle regole di partecipazione procedimentale;</h:div><h:div>II) la mancanza di ponderata e ragionevole motivazione, risultando in tesi generica e priva di una adeguata descrizione delle opere qualificate come abusive nonché priva delle specifiche ragioni poste a sostegno del provvedimento repressivo adottato ex art. 27 DPR 380/2001;</h:div><h:div>III) il patente difetto di istruttoria, in quanto le opere   sarebbero   qualificabili come di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a-bis DPR 380/01 (come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016), e non soggette al regime dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 dlgs n. 42/04 in combinato disposto con l’art. 2 dpr n. 31/2017 e dell’allegato “a”;</h:div><h:div>IV) violazione dell'art. 27 del dpr 380/2001 - violazione del principio di proporzionalità e del bilanciamento degli interessi contrapposti - eccesso di potere in quanto l’esercizio del potere repressivo sarebbe viziato per essere la sanzione adottata sproporzionata rispetto al tipo e all'entità dell'intervento realizzato, anche tenuto conto, nella prospettazione del ricorrente, da un lato, del suo ridottissimo impatto paesaggistico e, dall’altro, delle esigenze di assicurare la salubrità dell’ambiente lavorativo.</h:div><h:div>2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale di Gragnano, eccependo l’infondatezza di tutte le avverse cesure, stante la legittimità dell’azione amministrativa censurata, e instando per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>3.  In esito alla camera di consiglio dell’11 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., dandone avviso alle parti.</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>4.1 Non coglie nel segno la dedotta violazione delle regole di partecipazione procedimentale, dovendosi al riguardo rilevare che, trattandosi di attività vincolata, in ogni caso la comunicazione di avvio del procedimento non costituisce circostanza di per sé idonea a inficiare la legittimità sostanziale dell’azione amministrativa oggetto di contestazione.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza, difatti, l’ordinanza di demolizione conseguente all’accertata abusività di opere edilizie non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, “trattandosi d una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge per reprimere un abuso edilizio; inoltre, il presupposto di fatto del provvedimento di demolizione, ossia l'abuso, costituisce un elemento di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1452).</h:div><h:div>4.2 Quanto alle ulteriori censure articolate con i restanti tre motivi di ricorso, le stesse possono essere trattate congiuntamente, in considerazione della loro sostanziale connessione, essendo incentrate sulla contestazione, sotto più profili, della disciplina sanzionatoria applicata al caso di specie, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe del tutto errata, non essendovi, in tesi, i presupposti per l’applicazione dell’art. 27 TUE.</h:div><h:div>Le censure non colgono nel segno.</h:div><h:div>4.2.a Sul punto va richiamata la pacifica giurisprudenza per cui nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla natura dell’intervento e dal titolo necessario per la sua edificazione, in assenza della previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, è in ogni caso doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria.</h:div><h:div>Invero, a prescindere dal titolo ritenuto più idoneo e corretto per realizzare un intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza del titolo abilitativo e in assenza della previa valutazione sulla sua compatibilità sotto il profilo del vincolo paesaggistico, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato attraverso il provvedimento sanzionatorio nella specie correttamente adottato dall’amministrazione (<corsivo>cfr.</corsivo> CdS, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62). </h:div><h:div>4.2.b Da quanto è emerso in atti, risulta chiaramente indicata nella motivazione del provvedimento impugnato, anche attraverso il rinvio <corsivo>per relationem</corsivo> agli atti istruttori del procedimento, la normativa edilizia violata alla quale è conseguita la necessità dell’applicazione della sanzione demolitoria. Rileva al riguardo la installazione, avvenuta tempo addietro, di un impianto di condizionamento sulla facciata nord di un palazzo di interesse storico, in un territorio interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, e, dunque, in difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ex art. 27, comma 2, del richiamato Decreto, nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 181 del D. Lgs n. 42/2004 s.m.i. </h:div><h:div>Dunque, a giusta ragione il Comune ha ritenuto necessario, per l’installazione delle unità esterne in parola, in quanto inserite in un contesto territoriale protetto, l’acquisizione in via preventiva   dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente (da ultimo <corsivo>cfr.</corsivo> sent. Consiglio di Stato, n. 7426 dell’8 novembre 2021); infatti l’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 (applicato dal Comune intimato) impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (cfr. Tar Campania Napoli, sez. VI, 11 giugno 2021 n. 3940) a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi. </h:div><h:div>4.2.c Né potrebbe sostenersi in contrario che la collocazione di dette unità esterne rientri tra le attività di edilizia libera per la quale non era richiesta l’autorizzazione paesaggistica a mente dell’allegato “A” al Dpr n. 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”). </h:div><h:div>Invero, come incontestatamente dichiarato dalla stessa conduttrice dei locali del Centro estetico, a servizio dei quali sono installati i condizionatori (<corsivo>cfr</corsivo>. relazione dei VV.UU. in atti), l’installazione in questione risale a circa 15 anni fa, dunque, essa è antecedente all’entrata in vigore della normativa   invocata dai ricorrenti (<corsivo>cfr.,</corsivo> sul punto la incontestata documentazione fiscale di acquisto e installazione dei climatizzatori del 2008-2009, in atti depositata da parte ricorrente).</h:div><h:div>A tutto concedere, va anche rilevato che il richiamato  Dpr 31/2017, all’allegato A, annovera comunque tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica le «installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico (lett. A.5), o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici» (lett. B.7 dell’allegato B). </h:div><h:div>Nella specie, tuttavia, come anche emerge dai rilievi fotografici, da un lato, i macchinari di condizionamento in questione, poggianti su altra facciata principale, lato nord, dell’edificio risultano comunque ben visibili dallo spazio pubblico; dall’altro,   allo stato, non solo  non è evincibile l’adozione di particolari accorgimenti per consentire l’integrazione armonica di detti macchinari con la complessiva struttura architettonica di pregio interessata (che parte ricorrente pur asserisce essere disposta a realizzare tramite “schermature, colorazioni, ecc.”), ma nemmeno risulta fornita adeguata prova sulla solo asserita impossibilità oggettiva di trovare una diversa collocazione all’interno della galleria e/o di utilizzare di soluzioni tecnologiche in grado di assicurarne il funzionamento e, al contempo, di minimizzare l’impatto sul contesto architettonico e storico-paesaggistico interessato. </h:div><h:div>A completare il quadro va anche ricordato che è di recente intervenuto l’art. 14 delle NTA del Piano di recupero, adottato con Delibera di Giunta comunale n. 9 del 12 gennaio 2024 e approvato con successiva delibera del 5 agosto 2024, il quale, prevede che  “Ai sensi del comma 22 dell’articolo 49 della legge Regione Campania n. 16 del 22 dicembre 2004 sulla facciata degli edifici è vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria, caldaie, tubazioni e antenne, nonché l’inserimento di nuovi elementi che compromettono il decoro architettonico degli stessi. Le canalizzazioni telefoniche, elettriche e TV, possono essere collocate sulle facciate fronteggianti spazi pubblici solo dopo aver verificato l’impossibilità di altri passaggi alternativi ed in ogni caso il loro passaggio sul prospetto principale deve osservare particolari soluzioni architettoniche, che ne attenuino l’impatto visivo, quali incassi od altro. Le canalizzazioni delle varie reti devono essere concentrate e posizionate in prossimità di marcapiani o discendenti od altra discontinuità in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla leggibilità architettonica del prospetto ed inoltre devono essere tinteggiate con lo stesso colore della facciata, o comunque in una tinta che si armonizzarsi con essa”. Ne consegue che, alla luce del complesso quadro innanzi delineato, un’eventuale valutazione di compatibilità, comunque da effettuarsi su istanza di parte, e non - come asserito in ricorso -dall’ente in sede di applicazione della sanzione, non potrebbe prescindere da un progetto dell’interessato che rispetti anche le sopra richiamate ulteriori indicazioni contenute nel sopra richiamato Piano di Recupero, come ben precisato nella relazione tecnica richiamata dal provvedimento impugnato.</h:div><h:div>4.2.d L’Amministrazione comunale ha fatto dunque corretto uso del potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia di cui è titolare; potere che - in presenza, come nella specie, di opere realizzate in zone vincolate e in assenza dei necessari titoli abilitativi - ben giustificava l’adozione di provvedimenti di demolizione anche a prescindere dall’entità dell’intervento realizzato, all’evidente fine di ripristinare la legalità violata   e a salvaguardia dei valori tutelati dal vincolo. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati (<corsivo>cfr</corsivo>. TAR Na, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 310).</h:div><h:div>Né occorreva una più eloquente motivazione, atteso che il provvedimento che ingiunge la demolizione in conseguenza della rilevata abusività delle opere è atto rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto e, dunque, proprio per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongano la rimozione dell'abuso   (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Campania, sez. VI, 10 marzo 2021, n. 1625 e giurisprudenza ivi citata). </h:div><h:div>5. In conclusione il ricorso è respinto.</h:div><h:div>6. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità in fatto della vicenda, per la compensazione delle spese di lite.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elvira Serena Cacciapuoti</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>