<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250182420251110120338366" descrizione="" gruppo="20250182420251110120338366" modifica="10/11/2025 12:26:26" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01824"/><fascicolo anno="2025" n="07323"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250182420251110120338366.xml</file><wordfile>20250182420251110120338366.docm</wordfile><ricorso NRG="202501824">202501824\202501824.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\805 Santino Scudeller\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angela fontana</firma><data>10/11/2025 12:26:26</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div><h:div>Angela Fontana,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Mara Spatuzzi,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di revoca della domanda di autorizzazione all’ingresso emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli protocollato con N.0048356 del 05/02/2025 e notificato a mezzo pec in pari data.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1824 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Surjit Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. E’ controversa la legittimità del provvedimento con cui la prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta rilasciato per l’ingresso del lavoratore straniero ricorrente.</h:div><h:div>La revoca è stata disposta in conseguenza della mancata presentazione del datore di lavoro ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la conseguente mancata acquisizione della documentazione a questi riferibile, relativa, in particolare, alla capacità assunzionale della sua impresa.</h:div><h:div>2. Rappresenta il ricorrente che, rilevata la indisponibilità del datore di lavoro, ha richiesto che a suo favore fosse rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ed ha comunicato che, nelle more, ha stipulato un rapporto di lavoro con altra impresa che lo ha assunto in data 30 dicembre 2024 ed ancora in essere.</h:div><h:div>3. Con il ricorso in esame, il ricorrente deduce per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere la revoca del nulla osta.</h:div><h:div>In particolare, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 22 e 24 D. Lgs. nr 286/98, letti in combinato disposto con l’art. 5, comma 5, del medesimo D. Lgs. nr. 286/98 e rileva come l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto della rappresentata sopravvenienza.</h:div><h:div>Dunque, il provvedimento gravato, adottato senza alcuna considerazione delle peculiari circostanze rappresentate, sarebbe sproporzionato e contrastante con il dato normativo.</h:div><h:div>5. Si è costituita in difesa l’amministrazione intimata.</h:div><h:div>La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 931 del 2025.</h:div><h:div>6. Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Il provvedimento di revoca è motivato dal fatto che non sussistevano in capo al datore di lavoro i requisiti di reddito idonei a procedere all’assunzione.</h:div><h:div>Tuttavia, l’Amministrazione non ha tenuto conto della rilevante circostanza rappresentata dal fatto che il cittadino straniero, pervenuto legittimamente nel territorio nazionale, è stato assunto nelle more da altro datore di lavoro.</h:div><h:div>Egli, infatti, ha trovato occasione di essere impiegato come lavoratore stagionale presso una diversa azienda con decorrenza del contratto dal 30 dicembre 2024, prorogato fino al 30 giugno 2025.</h:div><h:div>7. Questo Tribunale, facendo applicazione dei principi enunciati anche dal Consiglio di Stato, in analoghe controversie ha ritenuto che il decorso del tempo abbia una peculiare incidenza sulla azione dell’amministrazione volta alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il rilascio del nulla osta per assunzione di lavoratori stranieri.</h:div><h:div>In particolare, il lasso di tempo intercorso tra il rilascio del nulla osta ed il momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero in generale con le attività di verifica dei requisiti che preludono allo stesso, può determinare il verificarsi di sopravvenienze che l’amministrazione deve valutare al fine di bilanciare l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la regolare presenza dello straniero nel territorio dello Stato con la pur necessaria tutela del cittadino straniero che in buona fede ed in virtù di un titolo che a tanto le legittima, vi ha fatto ingresso.</h:div><h:div>Ed infatti, allorquando, sia accertata la effettiva sussistenza in origine della volontà del datore di lavoro di procedere all’assunzione del cittadino straniero, e, dunque, con esclusione delle ipotesi in cui la richiesta di nulla osta appaia preordinata a favorire un ingresso non finalizzato ad una effettiva assunzione, assumono rilevanza le condotte dello straniero che, in ipotesi in cui di fatto non si concretizzi l’assunzione – per rifiuto del datore di lavoro che, in ragione del ritardo con cui l’amministrazione abbia concluso il procedimento con convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, abbia diversamente orientato le sue scelte imprenditoriali – si sia attivato al fine di trovare un’altra occasione di lavoro.</h:div><h:div>In questi casi, l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare a favore del lavoratore un diverso titolo di soggiorno che gli consenta una regolare permanenza nel territorio dello stato, in presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi in capo allo stesso.</h:div><h:div>8. La normativa vigente che disciplina l’ingresso dei lavoratori stranieri è concepita, infatti, in modo che tutti gli accertamenti che riguardano l’effettiva sussistenza dei requisiti in capo alle parti del rapporto, vengano svolti solo successivamente al rilascio del nulla osta al datore di lavoro e del visto d’ingresso al lavoratore.</h:div><h:div>9. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca è stato adottato in ragione di profili attinenti esclusivamente alla posizione economica del datore di lavoro, che prescindono dalla volontà o dalla responsabilità del lavoratore, e verificati dall’amministrazione solo successivamente al suo ingresso nel territorio nazionale.</h:div><h:div>Trattasi di fattispecie nella quale, dunque, non emergono profili di insussistenza del rapporto di lavoro né indici che inducano a ritenere fraudolenta la richiesta di nulla osta.</h:div><h:div>In questo caso, dunque, assume rilevanza la condotta del cittadino straniero che, nelle more della adozione del provvedimento di revoca del nulla osta, ha acquisito una nuova occasione di lavoro stagionale, all’esito della quale egli ha chiesto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 24 del TUI, il rilascio a suo favore di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.</h:div><h:div>10. In sede di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla richiamata norma e determinarsi, valutando la possibilità di rilascio a favore del ricorrente del titolo di soggiorno richiesto.</h:div><h:div>Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>11. Va, infine, accolta la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, tenuto conto della integrazione della documentazione all’uopo prodotta dal ricorrente e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.</h:div><h:div>Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".</h:div><h:div>Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Giulia Crescini, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Angela Fontana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>